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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. AL MU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024
Da
CF ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 signor con sede legale in Roma, Via Endertà n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
AS ON (C.F. , , fax: C.F._1 Email_1
), giusta delega in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Luca Colombaro sito in Pordenone (PN) alla Via Bertossi, 5 - 33170
- appellante -
Contro
(nato in [...] il [...]) e residente a [...]
Sanzio, 30/A (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Querin C.F._2
1 ( ) di Pordenone per mandato in calce al presente atto e domicilio eletto CodiceFiscale_3 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Querin, Via Borgo S. Antonio, 12 Pordenone (fax 0434/28206;
PEC: ; Email_2
- appellato- appellante incidentale
Appello avverso la sentenza parziale del tribunale di Pordenone n.127/2024 del 20.11.2024 notificata in data 22 novembre 2024
In punto: licenziamento per superamento periodo di comporto e demansionamento
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO
- IN ORDINE AL LICENZIAMENTO
- in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e per l'effetto rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondato;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione dell'appellato, contenere la condanna della società resistente nella misura minima di 5 mensilità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e decurtare dalle somme che la società fosse condannata a corrispondere l'aliunde perceptum e percipiendum, pari, nella specie, alle retribuzioni e ai compensi che il sig. ha CP_1
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, oltre alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione dell'appellato, ai sensi all'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, contenere al minimo la condanna della società resistente e decurtare dalle somme che la società fosse condannata a corrispondere l'aliunde perceptum e percipiendum, pari, nella specie, alle retribuzioni e ai compensi che la ricorrente ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, oltre alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, contenere la condanna della società resistente nella misura minima di 6 mensilità di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2015, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2 - IN ORDINE ALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED AL RISARCIMENTO DEL
DANNO
- in via principale, accertare e dichiarare la legittimità della condotta assunta dalla appellante a far data dal settembre 2022, per tutte le ragioni meglio esposte nel presente atto ed all'uopo accogliere gli articolati mezzi istruttori e per l'effetto rigettare integralmente le domande risarcitorie avanzate dal sig. per demansionamento, sia a titolo di danno patrimoniale che non patrimoniale, in CP_1
quanto del tutto infondate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria ammettersi prova per testi, mai disposta in primo grado, sulle circostanze della narrativa di fatto di cui ai paragrafi 1 e relativi sotto-paragrafi, da considerarsi qui ritrascritti, espunto ogni riferimento valutativo e negativo, con premesso “vero che” dei signori: , Tes_1 Tes_2
,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
e di cui ci si riserva di indicare domicilio nonché chiede l'ammissione della
[...] Testimone_9
prova per testi di cui sopra sui capitoli, già articolati in primo grado e non ammessi, preceduti dalla locuzione” vero che”;
Per parte appellata- appellante incidentale:
A) NEL MERITO_IN VIA PRINCIPALE:
Per le causali tutte di cui al presente procedimento, respingersi l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, confermandosi l'impugnata sentenza, anche con diversa motivazione.
Spese legali rifuse;
B) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA EX ART. 346 CPC E QUALE APPELLO
INCIDENTALE SUBORDINATO:
B.1) SUL LICENZIAMENTO:
Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia in relazione ai titoli e causali di cui al presente procedimento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o nullo e/o discriminatorio, e/o vessatorio e/o ritorsivo e/o persecutorio e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o illegittimo e/o privo di giusta causa e giustificato motivo e/o in violazione dell'art. 2110 C.C., il licenziamento intimato con nota datata 18/04/2023 da parte di al Sig. Parte_1 CP_1
[...]
Conseguentemente si richiede in via gradata:
B.1.1) sulla base dell'art. 2 del D.L.vo 23/2015, previa pronuncia di nullità e/o discriminatorietà e/o vessatorietà e/o persecutorietà e/o ritorsività e/o sussistenza del motivo illecito determinante del licenziamento intimato, per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, condannare l'odierna resistente a reintegrare il Sig. con condanna altresì di parte appellante al Controparte_1
3 risarcimento del danno, a favore del Sig. pari alle retribuzioni tutte dovute dal Controparte_1
licenziamento alla effettiva reintegra e/o negli altri termini ritenuti di giustizia, e comunque, in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo;
B.1.2) in via subordinata, sulla base dell'articolo 3 comma 2 del D.L.vo 23/2015, previa pronuncia di nullità e/o illegittimità dell'intimato licenziamento per insussistenza del fatto materiale e/o insussistenza dei presupposti dell'art. 2110 CC, condannare parte appellante a reintegrare il Sig.
con condanna altresì di parte appellante al risarcimento del danno, a favore Controparte_1 del Sig. pari all'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di Controparte_1
riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità della ultima retribuzione utile ai fini del
TFR, oltre alla condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra;
B.1.3) in via ulteriormente subordinata, sulla base dell'articolo 3 comma 1 del D.L.vo 23/2015, condannare parte appellante a corrispondere al Sig. previa pronuncia di Controparte_1 illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità fra sei e trentasei che il Giudice riterrà di giustizia;
B.1.4) in via ulteriore subordinata, sulla base dell'articolo 4 comma 1 del D.L.vo 23/2015, condannare parte appellante a corrispondere al Sig. previa pronuncia di illegittimità Controparte_1 dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto in relazione ai vizi formali e procedurali, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in diciassette mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità fra tre e diciassette che il Giudice riterrà di giustizia;
B.2) IN ORDINE ALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E AL RISARCIMENTO
DEL DANNO ALLA PROFESSIONALITA':
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa, pronunciare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità
e/o antigiuridicità della disposta dequalificazione a partire dal settembre 2022 o dall'altro termine ritenuto di giustizia operata dalla datrice di lavoro a danno del Sig. condannare Controparte_1
l'odierna appellante a risarcire al Sig. il danno professionale, alla carriera alla Controparte_1
dignità professionale e personale nella somma mensile di Euro 790,00.- corrispondente al 50% della retribuzione, o quella somma diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, a far data dal settembre 2022 o dall'altro termine ritenuto di giustizia;
4 C) interessi moratori ex art. 1284 C.C. e rivalutazione come per legge dalla maturazione del diritto al saldo in ordine alle somme tutte richieste;
D) Spese legali rifuse.
-) IN VIA ISTRUTTORIA:
Nel rispetto dell'assolvimento del reciproco onere probatorio e senza che ciò importi ribaltamento dell'onere probatorio stesso né ammissione alcuna di eventuali altrui diritti, si formulano le seguenti istanze istruttorie:
-) ammettersi prova per testi sulle circostanze della parte rubricata “1) Giudizio di Primo Grado” primo alinea ai numeri da 1 a 26 e sottopunti, da considerarsi qui ritrascritte con premesso V.C.
Testi: , , , CP_2 Testimone_7 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Dott. (sub 19 e 19.1), con riserva di altri indicarne previa esibizione del LUL, Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza parziale impugnata il tribunale di Pordenone adito da già Controparte_1
dipendente della società come operaio 5° livello CCnl Logistica ( profilo Parte_1
magazziniere-mulettista), accoglieva parte delle domande azionate accertando la nullità del licenziamento intimato dalla società in data 18.04.2023 per superamento del periodo di comporto e condannando la società al risarcimento del danno- commisurato al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore mensilmente – per il demansionamento subito dall'interessato nel periodo dal settembre 2022 al recesso. Con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio limitatamente alla domanda non ancora definita di esatto inquadramento azionata dal a seguito della cessione CP_1
del ramo di azienda dalla società alla società con cambiamento Controparte_7 Parte_1
del Ccnl applicato dal settore Commercio al settore Logistica.
Il giudice in particolare accertava la nullità del recesso in ragione della violazione del principio di tempestività, valorizzando il periodo temporale decorso dall'asserito superamento del periodo di comporto di giorni 245 nel mese di febbraio 2023 ( 17.2.23) rispetto alla comunicazione del licenziamento, ritenuto che medio tempore la società aveva sottoposto il dipendente a visita di idoneità al lavoro in data 7.03.2023 con esito comunicato il 12 marzo ed immediata ripresa del dipendente al lavoro fino al 18.04.23.
Assumeva il giudice trattarsi di circostanze univoche e convergenti che deponevano per la rinuncia della società alla volontà abdicativa.
In via ulteriore il giudice assumeva l'illegittimità del recesso in quanto intimato comprendendo anche un periodo di assenza dal lavoro ( dal 6.12.21 al 6.04.22 che era riferibile a patologia tumorale) e
5 quindi originata da patologia particolarmente grave che non avrebbe dovuto essere compresa nel periodo di comporto. In via ulteriore a sostegno della pretestuosità del recesso, evidenziava il giudicante che il era stato qualificato dall'Inps come soggetto invalido all'80%; pertanto il CP_1
recesso doveva essere ritenuto nullo in quanto intimato dalla società che aveva avuto notizia del verbale in data 12 aprile 2023, in violazione della direttiva sulla non discriminazione dei soggetti invalidi.
Con ulteriore accertamento il giudice riteneva provato il demansionamento subito dal lavoratore nel settembre 2022 per essere stato adibito a mansioni di mera manovalanza e pulizia in luogo dei compiti di mulettista e magazziniere per i quali era dotato di apposita abilitazione di guida.
Condannava pertanto la società al risarcimento del danno subito dal alla propria CP_1
professionalità; danno commisurato al 50% della retribuzione percepita.
2. La società proponeva appello avverso la sentenza parziale e istanza di Parte_1
sospensione della esecutorietà della stessa, insistendo per la riforma integrale della decisione a proprio avviso del tutto ingiusta.
Il si opponeva all'istanza di inibitoria e nel merito contrastava l'appello di cui chiedeva il CP_1
rigetto, proponendo a propria volta appello incidentale condizionato rispetto alle eccezioni sollevate in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia impugnata.
3. La Corte di Appello di Trieste, mutato il precedente relatore della causa in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere lavoro con conseguente rinvio d'ufficio della prima udienza a fini organizzativi, disposto il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione rinunciata dalla parte appellante, all'esito della discussione del 10 aprile 2025 formulava alle parti proposta conciliativa;
le parti all'udienza successiva del 22 maggio 2025 davano atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione a causa della dichiarata intenzione della società dell'impossibilità di addivenire ad un accordo e di mantenere al lavoro il già reintegrato dopo la sentenza parziale. CP_1
Indi all'udienza successiva del 23 ottobre 2025 le parti discutevano la causa e la Corte di Appello di
Trieste decideva la lite in modo non definitivo, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo della controversia, come da separata ordinanza letta alle parti presenti in udienza insieme al dispositivo della decisione non definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva errato sulla intempestività e spatium deliberandi rispetto al licenziamento , evidenziando che in ogni caso il principio di immediatezza non era rilevante per i licenziamenti per superamento del periodo
6 di comporto, essendo concesso al datore di lavoro attendere il rientro in servizio del dipendente per sperimentare se residuino o meno margini di riutilizzo utile dello stesso.
In ogni caso l'appellante rilevava che il lasso temporale decorso dal rientro dalla malattia al recesso non era di 60 giorni, come valorizzato dal primo giudice, ma di soli 22 giorni, considerato che il era rientrato in servizio il 27 marzo 2023 e non il 12 marzo 2023. CP_1
Riteneva che i 22 giorni impiegati dalla società per intimare il recesso si erano resi necessari per ricostruire tutte le assenze del lavoratore, distinguendo tra quelle gravi e non, oltre che per reperire i certificati di malattia trasmessi al precedente datore di lavoro . CP_7
L'appellante eccepiva altresì che nella visita di idoneità del 7 marzo 2023 il era stato dichiarato CP_1 idoneo con limitazioni, consistenti “nell'evitare il lavoro in solitudine”; giudizio medico che aveva creato non poche difficoltà interpretative tanto da adibire il dapprima a mansioni meno CP_1 usuranti e poi con l'affiancamento di altro lavoratore.
Riteneva errata da parte del giudice la valorizzazione dell'affidamento del lavoratore;
situazione che non era stata in alcun modo allegata dal Torrez. Eccepiva che, in ogni caso, la brevità del termine ( al più tre settimane), non era sufficiente ad ingenerare alcun affidamento tutelabile in capo al dipendente.
Secondo la società appellante l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale, doveva essere contemperato con quello della parte datoriale a disporre di un ragionevole periodo di tempo per valutare se le assenze per malattia del lavoratore fossero o meno compatibili con gli interessi aziendali, ritenuto che la società aveva provato a reinserire in sicurezza il dipendente, nel rispetto delle limitazioni poste dal medico competente.
Tuttavia l'utilizzo di due lavoratori, il collega per le mansioni più usuranti e il per le mansioni CP_1
residuali che gli consentivano lo spostamento dei carichi più leggeri, era una scelta anti-economica e anti-produttiva e quindi il tempo impiegato per decidere il licenziamento era necessario alla società per verificare nel concreto la sostanziale inservibilità del lavoratore, atteso anche il rischio che adibirlo a determinate mansioni potesse aggravare il suo già precario stato di salute.
Con secondo motivo l'appellante contestava la conclusione del giudice di primo grado secondo cui il superamento del periodo di comporto non era stato provato, ritenuto che il periodo dal 6.12.21 al
6.04.22 avrebbe dovuto essere escluso dal comporto trattandosi di patologia particolarmente grave di cui la società era a conoscenza.
L'appellante in particolare contestava la conoscenza della patologia rilevando che la documentazione medica trasmessa dall'interessato non conteneva alcuna indicazione in merito alla dicitura “ terapia salvavita “ ad opera del medico di base che non aveva barrato la dicitura prevista per le certificazioni delle patologie gravi. Né peraltro il aveva informato il datore di lavoro in merito alla natura CP_1
7 della patologia che lo aveva obbligato a rimanere assente dal lavoro. Contestava poi che avessero rilevanza i certificati postumi al licenziamento dimessi in giudizio dal CP_1
Con terzo motivo la società censurava la sentenza nel punto in cui il giudice Pt_1 Parte_1
aveva ritenuto discriminatorio il recesso considerato che in realtà lo stato di invalidità era stato comunicato alla società soltanto pochi giorni prima del recesso, quando la decisione del licenziamento era già stata assunta e non ineriva in alcun modo alla disabilità del dipendente.
Anzi la condotta della società che, nonostante le limitazioni del lo aveva fatto lavorare oltre CP_1 il periodo di comporto maturato, era significativa dell'assenza di ogni intenzione discriminatoria;
la datrice di lavoro aveva cercato – all'evidenza- di preservare in ogni modo il rapporto lavorativo con il e aveva aspettato circa tre settimane prima di addivenire alla irrimediabile conclusione di CP_1 recedere dal rapporto stante anche l'inservibilità delle prestazioni fornite dall'appellato.
L'appellante contestava la rilevanza della disabilità ai fini del comporto ritenuto che nessuna comunicazione era pervenuta in merito alla natura della patologia e grado di invalidità da parte dell'interessato.
In ogni caso l'appellante allegava che la società aveva adottato alcuni accorgimenti ragionevoli prima di intimare il recesso e aveva concesso al un periodo di comporto superiore rispetto agli altri CP_1 lavoratori, intimandogli il recesso dopo che l'interessato aveva maturato un periodo di malattia di 259 giorni in luogo dei 245 giorni previsti dall'art. 63 del Ccnl . Controparte_8
Con ulteriore motivo l'appellante censurava l'accoglimento da parte del giudice della domanda di dequalificazione professionale nonostante l'assenza di istruttoria;
eccepiva che tutti i lavoratori inquadrati al V° livello- al pari del erano tenuti allo svolgimento di mansioni di pulizia con CP_1
l'utilizzo di transpallet ed altri mezzi meccanici e che si trattava di compiti svolti soltanto per alcune volte la settimana e per poche ore al giorno. Circostanze valorizzabili ai fini della prova dell'assenza di demansionamento.
Da ultimo contestava la misura risarcitoria concessa dal giudice per la sua eccessività e per la carenza di allegazioni da parte del lavoratore come sarebbe stato suo onere.
5. Si costituiva il il quale contestava il primo motivo rilevando che nella prospettazione della CP_1
società il periodo di comporto era stato superato già in data 17.02.23; ciò nonostante la società disponeva la visita di idoneità che si svolgeva in data 12.03.23, a fronte di un periodo di malattia cessato in data 2.03.23. Indi la società riprendeva al lavoro il il 27.03.23 senza alcuna CP_1
contestazione o avviso di futuro recesso;
tutti elementi valorizzabili al fine di ritenere provato che la società volesse continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente.
Assumeva pertanto l'appellato che il giudice non si era limitato a valorizzare il decorso del tempo, ma aveva considerato elementi positivi e condotte della società che erano incompatibili con la volontà
8 di licenziare il dipendente. Contestava poi che il tempo utilizzato dalla società fosse giustificabile in ragione della necessità di reperire documentazione utile al fine del conteggio del superamento del comporto, trattandosi di soggetto dotato di struttura organizzativa tale da avere piena conoscenza e padronanza dei dati amministrativi relativi alle presenze e alla elaborazione dei cedolini paga inerenti la morbilità dei dipendenti.
L'appellato precisava che a seguito della visita di idoneità era risultata provata la sua idoneità alle mansioni di mulettista e magazziniere, seppure con prescrizioni;
conseguentemente la datrice di lavoro avrebbe dovuto adibirlo alle mansioni logistiche e non a quelle di mera pulizia. Inoltre la valutazione della inutilizzabilità del lavoratore poiché era diseconomico affiancarlo ad altro dipendente, avrebbe dovuto fondare una decisione di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione e non quella per superamento del periodo di comporto.
L'invalidità del avrebbe reso necessario adottare accorgimenti ragionevoli;
per contro una CP_1
volta nota la situazione di invalidità in data 12 aprile 2023, subito dopo- il 18 aprile 2023- la società lo licenziava;
atto all'evidenza discriminatorio perché realizzato soltanto in ragione della situazione personale del CP_1
Quanto al secondo motivo contrastava l'appello osservando che l'art. 63 del Ccnl prevedeva l'esclusione dal periodo di comporto dei periodi di assenza per malattia provocati da malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore nell'arco temporale di 24 mesi. Assumeva che la malattia dal 6.12.21 al 6.04.22 in cui il ricorrente era affetto da “ carcinoma follicolare capsulato” con la tirodectomia e le conseguenti terapie ormonali è malattia particolarmente grave .
Quanto poi alla asserita mancanza di conoscenza da parte della società, rilevava l'appellato che la natura della patologia era stata comunicata dal difensore del alla società già con propria lettera CP_1 del 28.11.2022; in ogni caso anche nell'atto di costituzione di primo grado, la società ( cfr. in particolare pag. 12), dimostrava di essere a conoscenza dell'intervento chirurgico alla tiroide subito dall'interessato a causa della patologia di cui era affetto.
Lamentava poi che nonostante la conoscenza postuma dell'assunzione di terapie salvavita la società non aveva voluto tornare sulle proprie determinazioni, revocando il licenziamento.
Da ultimo rilevava che anche rispetto alla invalidità, in giudizio era stato provato che il licenziamento era stato intimato dopo che alla società era stato comunicato il certificato di invalidità; era evidente quindi che la società aveva trattato la situazione del in modo analogo a quella di altri lavoratori CP_1
assenti per malattia ma non affetti da patologie gravi;
con conseguente discriminazione indiretta realizzata a causa della sua invalidità.
In via incidentale condizionata l'appellato riproponeva le eccezioni relative ad ulteriori ragioni di invalidità del recesso che non erano state esaminate dal giudice perché assorbite dalla ritenuta
9 violazione del principio di tempestività.
Eccepiva l'appellato che in primo grado aveva contestato il superamento del periodo di comporto ritenuto che dal 21.06.21 al 25.06.21 non era stata provata la malattia come pure per il periodo dal
30.10.11 all'1.11.11; eccepiva che i giorni dal 27.08.21 al 29.08.21 erano stati conteggiati due volte, che i giorni dal 21.03.22 al 23.3.22 erano coperti da ricovero ospedaliero, che il giorno 2.04.23 compreso nel periodo dal 23.03.23 al 2.04.22 era certificato come terapia salvavita.
Pertanto escluse queste giornate risultava provato che il tetto del comporto non era stato superato avendo il lavoratore cumulato soltanto 244 giornate di assenza.
Contestava in via ulteriore che il comporto fosse di 245 giorni;
infatti il già dipendente della CP_1
, aveva una anzianità di servizio complessiva superiore a 5 anni , con conseguente CP_7
spostamento del termine di comporto a 365 giorni.
L'appellante incidentale assumeva che il aveva lavorato per la dal 3.11.15 al CP_1 CP_7
31.10.18 o meglio in quel periodo aveva operato presso la come lavoratore somministrato;
CP_7
indi, senza soluzione di continuità, era stato assunto dalla in data 31.10.18 e da ultimo, a CP_7
seguito di cessione di ramo di azienda, era stato assunto dalla odierna appellante ex art. 2112 c.c..
l'1.11.2021.
Ai fini della anzianità complessiva doveva essere preso in considerazione anche il periodo di lavoro in somministrazione e quindi il lavoratore poteva vantare un periodo di servizio superiore a 5 anni;
a fronte di ciò il comporto previsto dalla norma applicata dalla società era di 365 giorni. Periodo che non era stato superato all'atto del recesso.
L'appellante incidentale lamentava che il periodo di assenza dal lavoro per sindrome depressiva dal
19.02.22 al 2.03.23 necessitava di istruttoria probatoria e cioè di consulenza su cui insisteva, trattandosi di patologia riconducibile alla condotta antigiuridica posta in essere dal datore di lavoro.
Pertanto non poteva essere considerata ai fini del superamento del periodo di comporto.
Da ultimo il contestava il motivo relativo alla dequalificazione rilevando che le mansioni di CP_1
pulizia e manovalanza assegnate erano del tutto diverse da quelle di magazziniere e mulettista disimpegnate in precedenza e ciò indipendentemente dal livello ( seppure quello corretto sarebbe stato il 4 e non il 5 assegnato dalla società). D'altra parte questi compiti di semplice addetto alla pulizia rientravano nel 6° livello.
Da ultimo contestava il motivo relativo al quantum risarcitorio, osservando che l'adibizione a questi compiti elementari era fonte di danno che il giudice aveva equamente risarcito con il 50% della retribuzione.
6. L'appello limitatamente alla domanda relativa all'impugnazione del recesso va rigettato siccome infondato per le ragioni che seguono.
10 Il dipendente della società dall'1.11.21 in ragione di cessione di ramo di CP_1 Parte_1
azienda stipulato in esecuzione di accordo sindacale ex art. 47 legge 428/1990 ( cfr. allegato 18 parte ricorrente in primo grado), tra la società di cui il era dipendente dal 2018 e la Controparte_7 CP_1
odierna appellante, con comunicazione del 18.04.23 ( cfr. doc. 46 parte ricorrente) è stato licenziato dalla datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto.
Nella lettera di recesso in particolare si legge quanto segue.”.. “ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'63 del C.C.N.L. Autotrasporto il quale prevede che “I lavoratori non in prova hanno Controparte_8 diritto alla conservazione del posto: … per 245 giorni di calendario se aventi anzianità non superiore a 5 anni; … Ai fini del computo … si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi … L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 … mesi consecutivi immediatamente precedenti” Avendo Lei accumulato negli ultimi 24 mesi un numero di giorni di assenza per malattia paria 259, Le comunichiamo quindi la decisione della società di recedere dal rapporto di lavoro a far data dal ricevimento della presente, con espresso esonero dal prestare servizio durante il periodo di preavviso in sostituzione del quale Le sarà riconosciuta la relativa indennità sostitutiva. Per darle la possibilità di verificare quanto risultante dai ns archivi,
Le riepiloghiamo qui di seguito i periodi di malattia che abbiamo registrato negli ultimi 24 mesi in base alle certificazioni pervenuteci, con esclusione di quelle indicanti una “Patologia grave che richiede terapia salvavita. Anno 2021 21/06/2021 25/06/2021 gg 5; 03/08/2021 08/08/2021 gg 6;
09/08/2021 18/08/2021 gg 10; 19/08/2021 31/08/2021 gg 13; 27/08/2021 29/08/2021 gg 3;
30/10/2021 31/10/2021 gg 2;01/11/2021 01/11/2021 gg 1; 06/12/2021 31/12/2021 gg 26; Anno
2022: 01/01/2022 16/01/2022 gg 16 ; 17/01/2022 07/02/2022 gg 22 ;08/02/2022 20/03/2022 gg 41;
02/04/2022 06/04/2022 gg 5;27/10/2022 02/11/2022 gg 7;03/11/2022 09/11/2022 gg 7; 22/11/2022
04/12/2022 gg 13; 05/12/2022 19/12/2022 gg 15;20/12/2022 31/12/2022 gg 12; Anno
2023:01/01/2023 18/01/2023 gg 18; 19/01/2023 08/02/2023 gg 21; 15/02/2023 02/03/2023 gg
16;Totale gg 259”.
Il primo giudice ha dichiarato nullo il recesso per violazione dell'art. 2110 cc valorizzando che la società avrebbe posto in essere una condotta significativa della volontà abdicativa del diritto di recedere, considerato anche il tempo decorso dal superamento del periodo di comporto in data
17.02.2023 ( ex Ccnl 245 giorni), al recesso di data 18.04.2023.
Si legge nella sentenza di primo grado quanto segue:” In buona sostanza nella considerazione correlata al singolo caso con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative va doverosamente posto l'accento – all'interno di un giudizio di congruità causale (che deve portare ad un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi del lavoratore a conservare il posto e del
11 soggetto datoriale a ricevere una prestazione utile) – sull'esigenza di valutare se il titolare dell'impresa abbia o tacitamente rinunciato o prestato acquiescenza alla volontà di non avvalersi della facoltà di recedere dal rapporto o addirittura posto in essere condotte caratterizzate dall'intenzione di proseguire l'attività. Orbene in questo giudizio di congruità causale assumono il dovuto rilievo sia il semplice decorso del tempo – dal quale possono essere desunti elementi di natura presuntiva - sia il compimento da parte del datore di lavoro di condotte intenzionali, in quanto tali incompatibili con la volontà di licenziare. (Cass. 20722/2015). Venendo ora alla disamina delle circostanze connotanti il caso di specie è dato evincere: 1) che il ha maturato 245 giorni di CP_1
malattia al 17/02/2023; 2) che al compimento del comporto nella predetta giornata Parte_1
[... non ha inteso procedere – un tanto rientrando nelle sue facoltà -al licenziamento del lavoratore, peraltro ancora in malattia;
3) che terminata quest'ultima al 02/03/2023, la società resistente ha organizzato e fatto svolgere al dipendente in questione la visita del proprio medico aziendale che si
è tenuta in data 12/03/2023 e all'esito della quale quest'ultimo ha dato il proprio placet alla ripresa lavorativa dichiarando il idoneo con limitazioni (all.40); 4) che da tale attestazione è CP_1 conseguito l'effettivo ingresso in azienda dell'odierno ricorrente con relative timbrature in entrata e in uscita e utilizzo degli strumenti protettivi. Ora non v'è chi non veda come l'indubitabile decorso di un cospicuo lasso di tempo pari a oltre 60 giorni dalla maturazione dei 245 di comporto con 46 giorni di lavoro svolti prima dell'intimazione del recesso integri, unitamente al contegno societario appena descritto, una condotta datoriale attiva e consapevole incompatibile con la volontà di licenziare. Né assume pregio l'addotta necessità per l'azienda di usufruire di un idoneo spatium deliberandi, stante il fatto che trattasi di datrice di lavoro con un'organizzazione strutturata tale da consentire il totale controllo della situazione fattuale in ordine alle presenze dei dipendenti sì da poter – grazie agli strumenti tecnologici esistenti (computer, programmi gestionali delle presenze e accesso datoriale al portale INPS) – tenere monitorate le situazioni di ciascun lavoratore anche in punto morbilità.”( cfr. sentenza di primo grado).
7. Questa Corte ritiene infondato il primo motivo di appello condividendo le conclusioni del primo giudice in merito all'esistenza di elementi e circostanze valorizzabili al fine di ritenere provato che la società avesse rinunciato ad avvalersi della facoltà di recedere dal rapporto di lavoro con il CP_1
per superamento del periodo di comporto.
Come evidenziato dalle parti, la norma contrattuale invocata dalla datrice di lavoro e contenuta nell'art. 63 Ccnl Logistica, consentiva alla società di recedere dal rapporto di lavoro una volta superato un periodo di comporto ottenuto computando periodi di malattia per sommatoria.
Nel caso di specie l'appellante allegava che il periodo utile era di 245 giorni;
termine peraltro contestato dall'appellato in via incidentale considerata l'anzianità superiore cui avrebbe avuto diritto
12 in ragione del periodo di lavoro svolto come somministrato per conto della cedente dal CP_7
3.11.2015 ( cfr. doc. 2 parte ricorrente in primo grado), di cui la non avrebbe tenuto Parte_1
conto in dispregio ai principi eurocomunitari della parità di trattamento.
In particolare nel conteggio inserito nella lettera di licenziamento sopra riportata ( prescindendo allo stato dalle contestazioni sollevate dal difensore del in merito alle giornate non computabili o CP_1
considerate due volte), questo limite sarebbe stato raggiunto alla data del 17.02.2023; ciò nonostante la società aveva intimato il licenziamento con lettera di data 18.04.23, considerato che alla cessazione dello stato di malattia certificata alla data del 2.03.2023, negli ultimi 24 mesi, erano già maturati 259 giorni di malattia.
8. Parte appellante a sostegno della erroneità della valutazione del primo giudice ha eccepito che il giudice aveva valorizzato il mero lasso temporale, senza considerare in modo adeguato gli interessi contrapposti, di cui avrebbe dovuto effettuare un congruo bilanciamento;
in particolare tra l'interesse del lavoratore alla certezza della propria sorte lavorativa e l'esigenza datoriale di verificare la permanenza dell'interesse aziendale ad avvalersi ancora delle sue prestazioni e alla compatibilità della sua presenza nell'impresa.
8.1. Trattasi di considerazioni corrette in astratto alla luce della specialità di questo tipo di licenziamento individuale che, rispetto a quello fondato sulla impossibilità sopravvenuta o impossibilità parziale della prestazione di cui agli artt. 1256 e 1464 cc, è frutto di un bilanciamento tra l'interesse del singolo dipendente alla conservazione del posto di lavoro e quello del datore di lavoro di non dover sopportare senza limiti l'onere economico di un eccesso di morbilità da parte del dipendente e di un prolungamento della sua assenza dal lavoro. Trattasi peraltro di una situazione tutelata che prescinde dalla correttezza della condotta del lavoratore rispetto alla organizzazione aziendale.
Ne consegue che, in linea generale, il requisito della tempestività -che assume particolare rilevanza nella validità del licenziamento per giusta causa e disciplinare e che deve essere valutato con particolare rigore nelle ipotesi di cui all'art. 2118 cc.- nel licenziamento per superamento del periodo di comporto sopporta alcune attenuazioni.
Se pertanto il mero decorso del tempo è un fattore neutro potendo il datore di lavoro, secondo la dottrina, voler verificare prima di recedere se residuino o meno margini di reimpiego del dipendente nell'assetto organizzativo, tuttavia questo non significa per il giudice non poter valorizzare elementi di prova e circostanze che siano sufficienti a ingenerare nel dipendente un affidamento tutelabile, soprattutto quando- come nel caso di specie- la malattia risulti essere nella sostanza soltanto un pretesto per licenziare un soggetto che era divenuto per la società “ diseconomico” mantenere in servizio.
13 8.2. Ai fini di una corretta lettura della vicenda questa Corte evidenzia che il una volta cessata CP_1
in data 2.03.2023 la malattia che lo aveva tenuto lontano dal lavoro oltre il termine di comporto individuato dalla società in 245 giornate e che sarebbe stato superato- considerando come corrette le assenze indicate dalla società nella lettera di licenziamento – già alla data del 17.02.23, era Pt_1 stato visitato dal medico competente su richiesta della società in data 12.03.23; all'esito della visita resa nota brevi manu il giorno stesso al datore di lavoro, il era dichiarato idoneo alla mansione CP_1 specifica di magazziniere- carrellista seppure con la prescrizione consistente “nell'evitare il lavoro in solitudine”( cfr. doc. 40 parte ricorrente in primo grado).
A fronte di ciò, per quanto allegato dalla parte ricorrente in primo e comprovato anche dalle buste paga dimesse sub. doc. 54 (fascicolo parte ricorrente in primo grado) , il lavoratore aveva ripreso l'attività lavorativa- seppure da solo e in mansioni di mera pulizia (secondo quanto lamentato con lettera dimessa sub. Doc. 44, parte ricorrente) e prestato attività lavorativa, senza alcuna indicazione o anticipazione da parte del datore di lavoro significativa del futuro licenziamento, quanto meno sotto il profilo della difficoltà organizzativa di doverlo impiegare in mansioni ridotte, e ciò fino al licenziamento intimato il 18.04.23.
La circostanza che i giorni effettivi di lavoro siano stati 44 secondo il e 22 secondo la società, CP_1
non assume particolare rilevanza a fronte della considerazione che il lavoratore era disponibile ed abile al lavoro- per quanto certificato dal medico- già il 12 marzo 2023; per contro era stato collocato in ferie- secondo quanto allegato dalla società- fino al 27 marzo 2023, per una asserita incomprensione rispetto al giudizio con prescrizioni del medico competente ( cfr. memoria di costituzione).
Incertezza interpretativa priva di riscontro probatorio, che peraltro- ad avviso della Corte- avrebbe potuto essere superata con immediate richieste di chiarimento al dott. ( medico competente). Per_1
Inoltre questa incertezza lamentata cozza con le lettere ( cfr. docc. 43,44,45 parte ricorrente in primo grado), che in questo periodo il lavoratore aveva indirizzato al medico competente Per_1
lamentando espressamente che, difformemente dalla sua valutazione di idoneità, la società non lo avrebbe utilizzato alla guida di mezzi meccanici per la logistica, ma soltanto in mansioni di pulizia da realizzare da solo e senza la presenza di alcun collega come prescritto dal medico.
Missive cui il medico rispondeva dichiarandosi disponibile ad intervenire presso la datrice di lavoro perché provvedesse ad adibirlo alle mansioni di cui all'inquadramento.
8.3. Né peraltro risulta condivisibile l'assunto della società secondo cui il tempo decorso dal superamento del periodo di comporto ( cfr. 17.2.23) all'effettiva risoluzione del rapporto avvenuta in data 18.04.23, si sia reso necessario per ricostruire i periodi di malattia escludendo le assenze del imputabili a gravi patologie. La società infatti sia in primo che in secondo grado, ha sempre CP_1
14 contestato di conoscere la natura della patologia che aveva provocato le assenze del lavoratore, mancando ogni comunicazione in merito da parte del medico e dello stesso lavoratore.
Né appare verosimile che la - società con requisito dimensionale di oltre un Parte_1
centinaio di dipendenti, cfr. visura camerale dimessa sub. 1 parte ricorrente in primo grado-si fosse trovata in difficoltà per ricostruire le assenze maturate presso la considerati anche i Controparte_7
limitati periodi di malattia maturati prima della cessione ( cfr. lettera di licenziamento).
Non ha motivo il Collegio per ritenere che nella cessione non sia stato disposto un passaggio di documentazione utile ai fini del computo delle presenze e assenze del personale;
a maggior ragione in un periodo temporale in cui la gran parte dei sistemi di comunicazione tra enti pubblici previdenziali e datore di lavoro sono informatizzati.
8.4. La condotta della società che nonostante il superamento del comporto alla data del 17 febbraio
2023 ha atteso di licenziare il lavoratore fino al 18 aprile 2023 sottoponendolo, una volta abile al lavoro, alla visita di idoneità che ne certificava la capacità lavorativa con prescrizioni e la circostanza che lo abbia fatto lavorare fino al recesso – nell'assunto della società nelle mansioni di appartenenza e nell'assunto del lavoratore in mansioni dequalificanti- sono elementi valorizzabili ai fini di ritenere che la società fino al licenziamento avesse rinunciato ad avvalersi della facoltà contrattuale. Tanto più che il lavoratore medio tempore, nonostante la sopravvenuta certificazione di invalidità di cui si dirà in prosieguo, non si era più assentato dal lavoro per malattia.
Conseguentemente non sussistono elementi oggettivi da cui desumere che la società si fosse trovata nella situazione di valutare se – rispetto all'utilità della prestazione resa- il rischio di prosieguo del lavoratore nella propria morbilità fosse così elevato da indurla a decidere di avvalersi del superamento del comporto.
9. In tema ex art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata per completezza dell'excursus giurisprudenziale e chiarezza dello schema decisionale, recente pronuncia della Corte di Cassazione sezione lavoro n.
6874-2025 nella quale il Collegio ha richiamato la rilevanza dello spatium deliberandi in termini di affidamento del lavoratore e certezza che costituiscono diretta espressione dei principi di correttezza e buona fede che devono presiedere lo svolgimento dei rapporti obbligatori, statuendo che, anche in ipotesi di rapporti di lavoro soggetti al cd. Job Act, in ogni caso la violazione del principio di tempestività si risolve in una nullità riconducibile all'art. 2 decreto legislativo n. 23/15.
In particolare nella pronuncia citata, alla parte motiva i giudici hanno statuito come segue:”.. In materia, i principi di riferimento sono stabiliti da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la rilevanza del decorso del comporto quale spada di Damocle perdurante senza limiti dopo la sua maturazione: come già precisato in linea generale da Sez. L, Sentenza n. 377 del 21/01/1986
(Rv. 443990 - 01), l'inerzia del datore di lavoro nell'Esercizio del diritto di recesso per superamento
15 del periodo di comporto per malattia, se non può essere valutata con i criteri dell'immediatezza, propri del recesso per giusta causa, deve tuttavia essere riguardata sotto il profilo della tempestività della decisione di recedere, rapportata allo spatium deliberandi adeguato e proporzionato alle procedure di accertamento del caso: tempestività necessaria - anche in relazione al dovere di correttezza e buona fede - per l'esigenza di certezza del rapporto di lavoro stabile, il quale diversamente verserebbe in uno stato di risolubilità ad nutum per un rilevante ed incontrollabile periodo di tempo, in contrasto con l'assetto stabile che lo ordinamento ha inteso conferirgli.
Consegue che, in Mancanza del requisito della tempestività, è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore per il superamento del periodo di comporto. Più di recente, si è affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 25535 del 12/10/2018, Rv. 650733 - 01) che, a differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali;
ne consegue che, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva evinto la volontà abdicativa del diritto di recesso da parte del datore, oltre che dal ritardo nella comunicazione del licenziamento, dall'accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa per un breve lasso di tempo, nonchè dal riconoscimento di un ulteriore periodo di ferie e dalla fissazione della visita di sorveglianza sanitaria del dipendente). In tema, utili riferimenti sono anche in Sez. L, Sentenza n. 18411 del 20/09/2016 (Rv. 641136 - 01), che ha anche affermato il principio che occorre contemperare i contrapposti interessi, l'adeguato spatium deliberandi del datore e l'affidamento del lavoratore nella protrazione del rapporto di lavoro, atteso che l'eventuale prolungata inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.”.
Nel caso di specie, per quanto esposto, il non soltanto è stato sottoposto a visita medica su CP_1
richiesta della società ma – nell'assunto della stessa- pur potendo immediatamente operare, seppure con la prescrizione della presenza insieme a lui di altro collega, è stato posto in ferie fino al 27 marzo
2023, per essere poi riammesso al lavoro regolarmente e senza riserve fino al recesso.
Esistevano quindi elementi dai quali il lavoratore -all'evidenza- poteva desumere la piena volontà ed
16 intenzione della società di proseguire il rapporto di lavoro e non recedere dallo stesso.
10. Dalla produzione documentale attorea emerge inoltre che a seguito di visita eseguita dalla commissione medica di verifica di data 24.02.23 ( cfr. doc. 42 parte ricorrente in primo grado), al era stata accertata una percentuale di invalidità dell'80%; ; certificazione che era pervenuta al CP_1
medico competente tramite lo stesso interessato quanto meno in data 24.3.23 ( cfr. doc. 43 parte ricorrente).
Dalle ulteriori comunicazioni dimesse e per quanto allegato dal ricorrente e non contestato dalla società ( cfr. docc. 44 e 45 parte ricorrente), risulta altresì provato che quanto meno in data 12 aprile
2023 ( sei giorni prima del recesso), la società aveva avuto cognizione dello stato di invalidità del dipendente.
Inoltre l'appellante nel proprio atto di impugnazione ha riconosciuto che la decisione del recesso era maturata, all'esito della valutazione che Nelle ultime settimane prima del recesso datoriale, il lavoratore era infatti sempre affiancato da un altro collega che svolgeva le mansioni più usuranti, come il sollevamento dei carichi più pesanti e l'uso del transpallet. Il era stato adibito a CP_1
mansioni residuali, che gli consentissero lo spostamento dei carichi più leggeri, evitandogli di lavorare all'esterno del magazzino nei giorni più freddi o piovosi e svolgendo attività di pulizia e riordino degli spazi. Ovviamente per l'azienda impiegare due lavoratori allo svolgimento delle medesime mansioni ed attività costituisce una scelta anti-economica e anti-produttiva e le peculiari limitazioni del sig. rendevano impossibile lo svolgimento delle canoniche mansioni di un CP_1
magazziniere che, come noto, si trova quasi sempre a spostare carichi molto pesanti e utilizzare mezzi meccanici particolarmente macchinosi. In sostanza l'azienda ha avuto necessità di sperimentare in qualche settimana come poter adibire proficuamente il lavoratore, finendo per accertare una sostanziale inservibilità dello stesso, anche in ragione del rischio concreto che adibirlo a determinate mansioni potesse aggravare il suo già precario stato di salute.( cfr. pag. 11 atto di appello).
11. Appare allora evidente come la decisione di recesso- nella sostanza- sia maturata per ragioni diverse al superamento del periodo di comporto;
la ragione effettiva, come si evince dalle difese della società che precedono, era consistita nella sopravvenuta impossibilità del lavoratore di svolgere le mansioni assegnate in modo pieno e ciò nonostante- si ripete- il medico competente lo avesse dichiarato idoneo alle mansioni specifiche, seppure con la prescrizione della presenza di altro soggetto in squadra insieme a lui.
Né è corretto parlare di esercizio dello spatium deliberandi riconosciuto come legittimo da parte della giurisprudenza invocata dalla società, alla luce della considerazione che nel caso di specie il CP_1
era guarito dalla malattia e non vi erano state ricadute che potessero indurre la società a presumere ragionevolmente che le assenze per malattia si sarebbero ripetute anche in futuro.
17 Tuttavia la sottolineatura nelle difese della società della necessità di adibirlo a mansioni più leggere al fine di evitare che il lavoro ordinario potesse pregiudicare il suo già “ precario “ stato di salute, induce a confermare in via ulteriore che la società, a fronte della invalidità certificata, abbia inteso evitare di dover mantenere in servizio un soggetto per il quale la legge avrebbe imposto l'adozione di accorgimenti ragionevoli che- all'evidenza- l'ente sociale riteneva diseconomici.
12. Questi elementi oggettivi sono valorizzabili dal Collegio al fine di ritenere che la società non sia receduta dal rapporto di lavoro con il per eccesso di morbilità, cui aveva già rinunciato prima CP_1
del recesso.
Infatti se corrisponde al vero quanto allegato dalla società in merito alla ignoranza sulla natura della patologia grave alla tiroide e sullo status di invalido civile, allora è altrettanto vero che all'epoca del licenziamento non erano presenti circostanze ed elementi sufficienti per ritenere che il lavoratore si sarebbe assentato ulteriormente per malattia.
D'altra parte è evidente che il se fosse stato quanto meno posto sull'avviso della volontà della CP_1
società di risolvere il rapporto di lavoro già ripreso, avrebbe potuto chiedere alla società di utilizzare alcuni strumenti contrattuali che gli avrebbero consentito di conservare il posto di lavoro, come ad esempio l'aspettativa non retribuita di mesi sei prevista dall'art. 63 Ccnl applicato, richiedibile entro il secondo giorno successivo alla ripresa del lavoro1 , e – presumibilmente- maturare scelte professionali diverse. In ogni caso una volta sopravvenuto lo stato di invalidità civile il CP_1 avrebbe avuto diritto di pretendere dalla datrice di lavoro l'adozione di accorgimenti organizzativi necessari e sufficienti al rispetto della sua disabilità, con evidente valutazione ulteriore da parte della datrice di lavoro in merito al mantenimento o meno del rapporto contrattuale con l'interessato.
13. L'odierna decisione di conferma della sentenza di primo grado consente di ritenere assorbite le doglianze riproposte dal lavoratore in via incidentale e/o comunque ex art. 346 c.p.c. , azionate soltanto in via subordinata condizionata all'accoglimento delle doglianze dell'appellante.
14. Residua la valutazione della decisione di primo grado in merito al lamentato demansionamento dal mese di settembre 2022 fino al recesso.
Domanda rispetto alla quale, anche alla luce della pendenza in primo grado della richiesta attorea di esatto inquadramento, impone al Collegio un approfondimento istruttorio con riferimento alle 1 La norma di art. 63 CCnl logistica trasporto prevede quanto segue:”.. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.”. 18 mansioni concretamente svolte dal in termini di prevalenza, alla luce del diverso CP_1 inquadramento e del diverso contratto collettivo applicato dalla cessionaria all'atto dell'assunzione.
Approfondimento istruttorio necessario anche al fine di apprezzare – in ipotesi di conferma del demansionamento- l'esistenza del lamentato danno alla professionalità e la sua conseguente entità anche a fronte delle assenze per malattia presenti nel periodo. La causa è pertanto rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite è rinviata all'esito definitivo della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello con riferimento ai capi 1 e 2 della sentenza impugnata;
- Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- Con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria;
- Spese al definitivo.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AL MU
Il Presidente
Lucio Benvegnù
19
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. AL MU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024
Da
CF ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 signor con sede legale in Roma, Via Endertà n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
AS ON (C.F. , , fax: C.F._1 Email_1
), giusta delega in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Luca Colombaro sito in Pordenone (PN) alla Via Bertossi, 5 - 33170
- appellante -
Contro
(nato in [...] il [...]) e residente a [...]
Sanzio, 30/A (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Querin C.F._2
1 ( ) di Pordenone per mandato in calce al presente atto e domicilio eletto CodiceFiscale_3 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Querin, Via Borgo S. Antonio, 12 Pordenone (fax 0434/28206;
PEC: ; Email_2
- appellato- appellante incidentale
Appello avverso la sentenza parziale del tribunale di Pordenone n.127/2024 del 20.11.2024 notificata in data 22 novembre 2024
In punto: licenziamento per superamento periodo di comporto e demansionamento
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO
- IN ORDINE AL LICENZIAMENTO
- in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e per l'effetto rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondato;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione dell'appellato, contenere la condanna della società resistente nella misura minima di 5 mensilità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e decurtare dalle somme che la società fosse condannata a corrispondere l'aliunde perceptum e percipiendum, pari, nella specie, alle retribuzioni e ai compensi che il sig. ha CP_1
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, oltre alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione dell'appellato, ai sensi all'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, contenere al minimo la condanna della società resistente e decurtare dalle somme che la società fosse condannata a corrispondere l'aliunde perceptum e percipiendum, pari, nella specie, alle retribuzioni e ai compensi che la ricorrente ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, oltre alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, contenere la condanna della società resistente nella misura minima di 6 mensilità di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2015, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2 - IN ORDINE ALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED AL RISARCIMENTO DEL
DANNO
- in via principale, accertare e dichiarare la legittimità della condotta assunta dalla appellante a far data dal settembre 2022, per tutte le ragioni meglio esposte nel presente atto ed all'uopo accogliere gli articolati mezzi istruttori e per l'effetto rigettare integralmente le domande risarcitorie avanzate dal sig. per demansionamento, sia a titolo di danno patrimoniale che non patrimoniale, in CP_1
quanto del tutto infondate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria ammettersi prova per testi, mai disposta in primo grado, sulle circostanze della narrativa di fatto di cui ai paragrafi 1 e relativi sotto-paragrafi, da considerarsi qui ritrascritti, espunto ogni riferimento valutativo e negativo, con premesso “vero che” dei signori: , Tes_1 Tes_2
,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
e di cui ci si riserva di indicare domicilio nonché chiede l'ammissione della
[...] Testimone_9
prova per testi di cui sopra sui capitoli, già articolati in primo grado e non ammessi, preceduti dalla locuzione” vero che”;
Per parte appellata- appellante incidentale:
A) NEL MERITO_IN VIA PRINCIPALE:
Per le causali tutte di cui al presente procedimento, respingersi l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, confermandosi l'impugnata sentenza, anche con diversa motivazione.
Spese legali rifuse;
B) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA EX ART. 346 CPC E QUALE APPELLO
INCIDENTALE SUBORDINATO:
B.1) SUL LICENZIAMENTO:
Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia in relazione ai titoli e causali di cui al presente procedimento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o nullo e/o discriminatorio, e/o vessatorio e/o ritorsivo e/o persecutorio e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o illegittimo e/o privo di giusta causa e giustificato motivo e/o in violazione dell'art. 2110 C.C., il licenziamento intimato con nota datata 18/04/2023 da parte di al Sig. Parte_1 CP_1
[...]
Conseguentemente si richiede in via gradata:
B.1.1) sulla base dell'art. 2 del D.L.vo 23/2015, previa pronuncia di nullità e/o discriminatorietà e/o vessatorietà e/o persecutorietà e/o ritorsività e/o sussistenza del motivo illecito determinante del licenziamento intimato, per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, condannare l'odierna resistente a reintegrare il Sig. con condanna altresì di parte appellante al Controparte_1
3 risarcimento del danno, a favore del Sig. pari alle retribuzioni tutte dovute dal Controparte_1
licenziamento alla effettiva reintegra e/o negli altri termini ritenuti di giustizia, e comunque, in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo;
B.1.2) in via subordinata, sulla base dell'articolo 3 comma 2 del D.L.vo 23/2015, previa pronuncia di nullità e/o illegittimità dell'intimato licenziamento per insussistenza del fatto materiale e/o insussistenza dei presupposti dell'art. 2110 CC, condannare parte appellante a reintegrare il Sig.
con condanna altresì di parte appellante al risarcimento del danno, a favore Controparte_1 del Sig. pari all'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di Controparte_1
riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità della ultima retribuzione utile ai fini del
TFR, oltre alla condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra;
B.1.3) in via ulteriormente subordinata, sulla base dell'articolo 3 comma 1 del D.L.vo 23/2015, condannare parte appellante a corrispondere al Sig. previa pronuncia di Controparte_1 illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità fra sei e trentasei che il Giudice riterrà di giustizia;
B.1.4) in via ulteriore subordinata, sulla base dell'articolo 4 comma 1 del D.L.vo 23/2015, condannare parte appellante a corrispondere al Sig. previa pronuncia di illegittimità Controparte_1 dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto in relazione ai vizi formali e procedurali, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in diciassette mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità fra tre e diciassette che il Giudice riterrà di giustizia;
B.2) IN ORDINE ALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E AL RISARCIMENTO
DEL DANNO ALLA PROFESSIONALITA':
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa, pronunciare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità
e/o antigiuridicità della disposta dequalificazione a partire dal settembre 2022 o dall'altro termine ritenuto di giustizia operata dalla datrice di lavoro a danno del Sig. condannare Controparte_1
l'odierna appellante a risarcire al Sig. il danno professionale, alla carriera alla Controparte_1
dignità professionale e personale nella somma mensile di Euro 790,00.- corrispondente al 50% della retribuzione, o quella somma diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, a far data dal settembre 2022 o dall'altro termine ritenuto di giustizia;
4 C) interessi moratori ex art. 1284 C.C. e rivalutazione come per legge dalla maturazione del diritto al saldo in ordine alle somme tutte richieste;
D) Spese legali rifuse.
-) IN VIA ISTRUTTORIA:
Nel rispetto dell'assolvimento del reciproco onere probatorio e senza che ciò importi ribaltamento dell'onere probatorio stesso né ammissione alcuna di eventuali altrui diritti, si formulano le seguenti istanze istruttorie:
-) ammettersi prova per testi sulle circostanze della parte rubricata “1) Giudizio di Primo Grado” primo alinea ai numeri da 1 a 26 e sottopunti, da considerarsi qui ritrascritte con premesso V.C.
Testi: , , , CP_2 Testimone_7 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Dott. (sub 19 e 19.1), con riserva di altri indicarne previa esibizione del LUL, Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza parziale impugnata il tribunale di Pordenone adito da già Controparte_1
dipendente della società come operaio 5° livello CCnl Logistica ( profilo Parte_1
magazziniere-mulettista), accoglieva parte delle domande azionate accertando la nullità del licenziamento intimato dalla società in data 18.04.2023 per superamento del periodo di comporto e condannando la società al risarcimento del danno- commisurato al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore mensilmente – per il demansionamento subito dall'interessato nel periodo dal settembre 2022 al recesso. Con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio limitatamente alla domanda non ancora definita di esatto inquadramento azionata dal a seguito della cessione CP_1
del ramo di azienda dalla società alla società con cambiamento Controparte_7 Parte_1
del Ccnl applicato dal settore Commercio al settore Logistica.
Il giudice in particolare accertava la nullità del recesso in ragione della violazione del principio di tempestività, valorizzando il periodo temporale decorso dall'asserito superamento del periodo di comporto di giorni 245 nel mese di febbraio 2023 ( 17.2.23) rispetto alla comunicazione del licenziamento, ritenuto che medio tempore la società aveva sottoposto il dipendente a visita di idoneità al lavoro in data 7.03.2023 con esito comunicato il 12 marzo ed immediata ripresa del dipendente al lavoro fino al 18.04.23.
Assumeva il giudice trattarsi di circostanze univoche e convergenti che deponevano per la rinuncia della società alla volontà abdicativa.
In via ulteriore il giudice assumeva l'illegittimità del recesso in quanto intimato comprendendo anche un periodo di assenza dal lavoro ( dal 6.12.21 al 6.04.22 che era riferibile a patologia tumorale) e
5 quindi originata da patologia particolarmente grave che non avrebbe dovuto essere compresa nel periodo di comporto. In via ulteriore a sostegno della pretestuosità del recesso, evidenziava il giudicante che il era stato qualificato dall'Inps come soggetto invalido all'80%; pertanto il CP_1
recesso doveva essere ritenuto nullo in quanto intimato dalla società che aveva avuto notizia del verbale in data 12 aprile 2023, in violazione della direttiva sulla non discriminazione dei soggetti invalidi.
Con ulteriore accertamento il giudice riteneva provato il demansionamento subito dal lavoratore nel settembre 2022 per essere stato adibito a mansioni di mera manovalanza e pulizia in luogo dei compiti di mulettista e magazziniere per i quali era dotato di apposita abilitazione di guida.
Condannava pertanto la società al risarcimento del danno subito dal alla propria CP_1
professionalità; danno commisurato al 50% della retribuzione percepita.
2. La società proponeva appello avverso la sentenza parziale e istanza di Parte_1
sospensione della esecutorietà della stessa, insistendo per la riforma integrale della decisione a proprio avviso del tutto ingiusta.
Il si opponeva all'istanza di inibitoria e nel merito contrastava l'appello di cui chiedeva il CP_1
rigetto, proponendo a propria volta appello incidentale condizionato rispetto alle eccezioni sollevate in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia impugnata.
3. La Corte di Appello di Trieste, mutato il precedente relatore della causa in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere lavoro con conseguente rinvio d'ufficio della prima udienza a fini organizzativi, disposto il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione rinunciata dalla parte appellante, all'esito della discussione del 10 aprile 2025 formulava alle parti proposta conciliativa;
le parti all'udienza successiva del 22 maggio 2025 davano atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione a causa della dichiarata intenzione della società dell'impossibilità di addivenire ad un accordo e di mantenere al lavoro il già reintegrato dopo la sentenza parziale. CP_1
Indi all'udienza successiva del 23 ottobre 2025 le parti discutevano la causa e la Corte di Appello di
Trieste decideva la lite in modo non definitivo, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo della controversia, come da separata ordinanza letta alle parti presenti in udienza insieme al dispositivo della decisione non definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva errato sulla intempestività e spatium deliberandi rispetto al licenziamento , evidenziando che in ogni caso il principio di immediatezza non era rilevante per i licenziamenti per superamento del periodo
6 di comporto, essendo concesso al datore di lavoro attendere il rientro in servizio del dipendente per sperimentare se residuino o meno margini di riutilizzo utile dello stesso.
In ogni caso l'appellante rilevava che il lasso temporale decorso dal rientro dalla malattia al recesso non era di 60 giorni, come valorizzato dal primo giudice, ma di soli 22 giorni, considerato che il era rientrato in servizio il 27 marzo 2023 e non il 12 marzo 2023. CP_1
Riteneva che i 22 giorni impiegati dalla società per intimare il recesso si erano resi necessari per ricostruire tutte le assenze del lavoratore, distinguendo tra quelle gravi e non, oltre che per reperire i certificati di malattia trasmessi al precedente datore di lavoro . CP_7
L'appellante eccepiva altresì che nella visita di idoneità del 7 marzo 2023 il era stato dichiarato CP_1 idoneo con limitazioni, consistenti “nell'evitare il lavoro in solitudine”; giudizio medico che aveva creato non poche difficoltà interpretative tanto da adibire il dapprima a mansioni meno CP_1 usuranti e poi con l'affiancamento di altro lavoratore.
Riteneva errata da parte del giudice la valorizzazione dell'affidamento del lavoratore;
situazione che non era stata in alcun modo allegata dal Torrez. Eccepiva che, in ogni caso, la brevità del termine ( al più tre settimane), non era sufficiente ad ingenerare alcun affidamento tutelabile in capo al dipendente.
Secondo la società appellante l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale, doveva essere contemperato con quello della parte datoriale a disporre di un ragionevole periodo di tempo per valutare se le assenze per malattia del lavoratore fossero o meno compatibili con gli interessi aziendali, ritenuto che la società aveva provato a reinserire in sicurezza il dipendente, nel rispetto delle limitazioni poste dal medico competente.
Tuttavia l'utilizzo di due lavoratori, il collega per le mansioni più usuranti e il per le mansioni CP_1
residuali che gli consentivano lo spostamento dei carichi più leggeri, era una scelta anti-economica e anti-produttiva e quindi il tempo impiegato per decidere il licenziamento era necessario alla società per verificare nel concreto la sostanziale inservibilità del lavoratore, atteso anche il rischio che adibirlo a determinate mansioni potesse aggravare il suo già precario stato di salute.
Con secondo motivo l'appellante contestava la conclusione del giudice di primo grado secondo cui il superamento del periodo di comporto non era stato provato, ritenuto che il periodo dal 6.12.21 al
6.04.22 avrebbe dovuto essere escluso dal comporto trattandosi di patologia particolarmente grave di cui la società era a conoscenza.
L'appellante in particolare contestava la conoscenza della patologia rilevando che la documentazione medica trasmessa dall'interessato non conteneva alcuna indicazione in merito alla dicitura “ terapia salvavita “ ad opera del medico di base che non aveva barrato la dicitura prevista per le certificazioni delle patologie gravi. Né peraltro il aveva informato il datore di lavoro in merito alla natura CP_1
7 della patologia che lo aveva obbligato a rimanere assente dal lavoro. Contestava poi che avessero rilevanza i certificati postumi al licenziamento dimessi in giudizio dal CP_1
Con terzo motivo la società censurava la sentenza nel punto in cui il giudice Pt_1 Parte_1
aveva ritenuto discriminatorio il recesso considerato che in realtà lo stato di invalidità era stato comunicato alla società soltanto pochi giorni prima del recesso, quando la decisione del licenziamento era già stata assunta e non ineriva in alcun modo alla disabilità del dipendente.
Anzi la condotta della società che, nonostante le limitazioni del lo aveva fatto lavorare oltre CP_1 il periodo di comporto maturato, era significativa dell'assenza di ogni intenzione discriminatoria;
la datrice di lavoro aveva cercato – all'evidenza- di preservare in ogni modo il rapporto lavorativo con il e aveva aspettato circa tre settimane prima di addivenire alla irrimediabile conclusione di CP_1 recedere dal rapporto stante anche l'inservibilità delle prestazioni fornite dall'appellato.
L'appellante contestava la rilevanza della disabilità ai fini del comporto ritenuto che nessuna comunicazione era pervenuta in merito alla natura della patologia e grado di invalidità da parte dell'interessato.
In ogni caso l'appellante allegava che la società aveva adottato alcuni accorgimenti ragionevoli prima di intimare il recesso e aveva concesso al un periodo di comporto superiore rispetto agli altri CP_1 lavoratori, intimandogli il recesso dopo che l'interessato aveva maturato un periodo di malattia di 259 giorni in luogo dei 245 giorni previsti dall'art. 63 del Ccnl . Controparte_8
Con ulteriore motivo l'appellante censurava l'accoglimento da parte del giudice della domanda di dequalificazione professionale nonostante l'assenza di istruttoria;
eccepiva che tutti i lavoratori inquadrati al V° livello- al pari del erano tenuti allo svolgimento di mansioni di pulizia con CP_1
l'utilizzo di transpallet ed altri mezzi meccanici e che si trattava di compiti svolti soltanto per alcune volte la settimana e per poche ore al giorno. Circostanze valorizzabili ai fini della prova dell'assenza di demansionamento.
Da ultimo contestava la misura risarcitoria concessa dal giudice per la sua eccessività e per la carenza di allegazioni da parte del lavoratore come sarebbe stato suo onere.
5. Si costituiva il il quale contestava il primo motivo rilevando che nella prospettazione della CP_1
società il periodo di comporto era stato superato già in data 17.02.23; ciò nonostante la società disponeva la visita di idoneità che si svolgeva in data 12.03.23, a fronte di un periodo di malattia cessato in data 2.03.23. Indi la società riprendeva al lavoro il il 27.03.23 senza alcuna CP_1
contestazione o avviso di futuro recesso;
tutti elementi valorizzabili al fine di ritenere provato che la società volesse continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente.
Assumeva pertanto l'appellato che il giudice non si era limitato a valorizzare il decorso del tempo, ma aveva considerato elementi positivi e condotte della società che erano incompatibili con la volontà
8 di licenziare il dipendente. Contestava poi che il tempo utilizzato dalla società fosse giustificabile in ragione della necessità di reperire documentazione utile al fine del conteggio del superamento del comporto, trattandosi di soggetto dotato di struttura organizzativa tale da avere piena conoscenza e padronanza dei dati amministrativi relativi alle presenze e alla elaborazione dei cedolini paga inerenti la morbilità dei dipendenti.
L'appellato precisava che a seguito della visita di idoneità era risultata provata la sua idoneità alle mansioni di mulettista e magazziniere, seppure con prescrizioni;
conseguentemente la datrice di lavoro avrebbe dovuto adibirlo alle mansioni logistiche e non a quelle di mera pulizia. Inoltre la valutazione della inutilizzabilità del lavoratore poiché era diseconomico affiancarlo ad altro dipendente, avrebbe dovuto fondare una decisione di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione e non quella per superamento del periodo di comporto.
L'invalidità del avrebbe reso necessario adottare accorgimenti ragionevoli;
per contro una CP_1
volta nota la situazione di invalidità in data 12 aprile 2023, subito dopo- il 18 aprile 2023- la società lo licenziava;
atto all'evidenza discriminatorio perché realizzato soltanto in ragione della situazione personale del CP_1
Quanto al secondo motivo contrastava l'appello osservando che l'art. 63 del Ccnl prevedeva l'esclusione dal periodo di comporto dei periodi di assenza per malattia provocati da malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore nell'arco temporale di 24 mesi. Assumeva che la malattia dal 6.12.21 al 6.04.22 in cui il ricorrente era affetto da “ carcinoma follicolare capsulato” con la tirodectomia e le conseguenti terapie ormonali è malattia particolarmente grave .
Quanto poi alla asserita mancanza di conoscenza da parte della società, rilevava l'appellato che la natura della patologia era stata comunicata dal difensore del alla società già con propria lettera CP_1 del 28.11.2022; in ogni caso anche nell'atto di costituzione di primo grado, la società ( cfr. in particolare pag. 12), dimostrava di essere a conoscenza dell'intervento chirurgico alla tiroide subito dall'interessato a causa della patologia di cui era affetto.
Lamentava poi che nonostante la conoscenza postuma dell'assunzione di terapie salvavita la società non aveva voluto tornare sulle proprie determinazioni, revocando il licenziamento.
Da ultimo rilevava che anche rispetto alla invalidità, in giudizio era stato provato che il licenziamento era stato intimato dopo che alla società era stato comunicato il certificato di invalidità; era evidente quindi che la società aveva trattato la situazione del in modo analogo a quella di altri lavoratori CP_1
assenti per malattia ma non affetti da patologie gravi;
con conseguente discriminazione indiretta realizzata a causa della sua invalidità.
In via incidentale condizionata l'appellato riproponeva le eccezioni relative ad ulteriori ragioni di invalidità del recesso che non erano state esaminate dal giudice perché assorbite dalla ritenuta
9 violazione del principio di tempestività.
Eccepiva l'appellato che in primo grado aveva contestato il superamento del periodo di comporto ritenuto che dal 21.06.21 al 25.06.21 non era stata provata la malattia come pure per il periodo dal
30.10.11 all'1.11.11; eccepiva che i giorni dal 27.08.21 al 29.08.21 erano stati conteggiati due volte, che i giorni dal 21.03.22 al 23.3.22 erano coperti da ricovero ospedaliero, che il giorno 2.04.23 compreso nel periodo dal 23.03.23 al 2.04.22 era certificato come terapia salvavita.
Pertanto escluse queste giornate risultava provato che il tetto del comporto non era stato superato avendo il lavoratore cumulato soltanto 244 giornate di assenza.
Contestava in via ulteriore che il comporto fosse di 245 giorni;
infatti il già dipendente della CP_1
, aveva una anzianità di servizio complessiva superiore a 5 anni , con conseguente CP_7
spostamento del termine di comporto a 365 giorni.
L'appellante incidentale assumeva che il aveva lavorato per la dal 3.11.15 al CP_1 CP_7
31.10.18 o meglio in quel periodo aveva operato presso la come lavoratore somministrato;
CP_7
indi, senza soluzione di continuità, era stato assunto dalla in data 31.10.18 e da ultimo, a CP_7
seguito di cessione di ramo di azienda, era stato assunto dalla odierna appellante ex art. 2112 c.c..
l'1.11.2021.
Ai fini della anzianità complessiva doveva essere preso in considerazione anche il periodo di lavoro in somministrazione e quindi il lavoratore poteva vantare un periodo di servizio superiore a 5 anni;
a fronte di ciò il comporto previsto dalla norma applicata dalla società era di 365 giorni. Periodo che non era stato superato all'atto del recesso.
L'appellante incidentale lamentava che il periodo di assenza dal lavoro per sindrome depressiva dal
19.02.22 al 2.03.23 necessitava di istruttoria probatoria e cioè di consulenza su cui insisteva, trattandosi di patologia riconducibile alla condotta antigiuridica posta in essere dal datore di lavoro.
Pertanto non poteva essere considerata ai fini del superamento del periodo di comporto.
Da ultimo il contestava il motivo relativo alla dequalificazione rilevando che le mansioni di CP_1
pulizia e manovalanza assegnate erano del tutto diverse da quelle di magazziniere e mulettista disimpegnate in precedenza e ciò indipendentemente dal livello ( seppure quello corretto sarebbe stato il 4 e non il 5 assegnato dalla società). D'altra parte questi compiti di semplice addetto alla pulizia rientravano nel 6° livello.
Da ultimo contestava il motivo relativo al quantum risarcitorio, osservando che l'adibizione a questi compiti elementari era fonte di danno che il giudice aveva equamente risarcito con il 50% della retribuzione.
6. L'appello limitatamente alla domanda relativa all'impugnazione del recesso va rigettato siccome infondato per le ragioni che seguono.
10 Il dipendente della società dall'1.11.21 in ragione di cessione di ramo di CP_1 Parte_1
azienda stipulato in esecuzione di accordo sindacale ex art. 47 legge 428/1990 ( cfr. allegato 18 parte ricorrente in primo grado), tra la società di cui il era dipendente dal 2018 e la Controparte_7 CP_1
odierna appellante, con comunicazione del 18.04.23 ( cfr. doc. 46 parte ricorrente) è stato licenziato dalla datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto.
Nella lettera di recesso in particolare si legge quanto segue.”.. “ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'63 del C.C.N.L. Autotrasporto il quale prevede che “I lavoratori non in prova hanno Controparte_8 diritto alla conservazione del posto: … per 245 giorni di calendario se aventi anzianità non superiore a 5 anni; … Ai fini del computo … si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi … L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 … mesi consecutivi immediatamente precedenti” Avendo Lei accumulato negli ultimi 24 mesi un numero di giorni di assenza per malattia paria 259, Le comunichiamo quindi la decisione della società di recedere dal rapporto di lavoro a far data dal ricevimento della presente, con espresso esonero dal prestare servizio durante il periodo di preavviso in sostituzione del quale Le sarà riconosciuta la relativa indennità sostitutiva. Per darle la possibilità di verificare quanto risultante dai ns archivi,
Le riepiloghiamo qui di seguito i periodi di malattia che abbiamo registrato negli ultimi 24 mesi in base alle certificazioni pervenuteci, con esclusione di quelle indicanti una “Patologia grave che richiede terapia salvavita. Anno 2021 21/06/2021 25/06/2021 gg 5; 03/08/2021 08/08/2021 gg 6;
09/08/2021 18/08/2021 gg 10; 19/08/2021 31/08/2021 gg 13; 27/08/2021 29/08/2021 gg 3;
30/10/2021 31/10/2021 gg 2;01/11/2021 01/11/2021 gg 1; 06/12/2021 31/12/2021 gg 26; Anno
2022: 01/01/2022 16/01/2022 gg 16 ; 17/01/2022 07/02/2022 gg 22 ;08/02/2022 20/03/2022 gg 41;
02/04/2022 06/04/2022 gg 5;27/10/2022 02/11/2022 gg 7;03/11/2022 09/11/2022 gg 7; 22/11/2022
04/12/2022 gg 13; 05/12/2022 19/12/2022 gg 15;20/12/2022 31/12/2022 gg 12; Anno
2023:01/01/2023 18/01/2023 gg 18; 19/01/2023 08/02/2023 gg 21; 15/02/2023 02/03/2023 gg
16;Totale gg 259”.
Il primo giudice ha dichiarato nullo il recesso per violazione dell'art. 2110 cc valorizzando che la società avrebbe posto in essere una condotta significativa della volontà abdicativa del diritto di recedere, considerato anche il tempo decorso dal superamento del periodo di comporto in data
17.02.2023 ( ex Ccnl 245 giorni), al recesso di data 18.04.2023.
Si legge nella sentenza di primo grado quanto segue:” In buona sostanza nella considerazione correlata al singolo caso con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative va doverosamente posto l'accento – all'interno di un giudizio di congruità causale (che deve portare ad un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi del lavoratore a conservare il posto e del
11 soggetto datoriale a ricevere una prestazione utile) – sull'esigenza di valutare se il titolare dell'impresa abbia o tacitamente rinunciato o prestato acquiescenza alla volontà di non avvalersi della facoltà di recedere dal rapporto o addirittura posto in essere condotte caratterizzate dall'intenzione di proseguire l'attività. Orbene in questo giudizio di congruità causale assumono il dovuto rilievo sia il semplice decorso del tempo – dal quale possono essere desunti elementi di natura presuntiva - sia il compimento da parte del datore di lavoro di condotte intenzionali, in quanto tali incompatibili con la volontà di licenziare. (Cass. 20722/2015). Venendo ora alla disamina delle circostanze connotanti il caso di specie è dato evincere: 1) che il ha maturato 245 giorni di CP_1
malattia al 17/02/2023; 2) che al compimento del comporto nella predetta giornata Parte_1
[... non ha inteso procedere – un tanto rientrando nelle sue facoltà -al licenziamento del lavoratore, peraltro ancora in malattia;
3) che terminata quest'ultima al 02/03/2023, la società resistente ha organizzato e fatto svolgere al dipendente in questione la visita del proprio medico aziendale che si
è tenuta in data 12/03/2023 e all'esito della quale quest'ultimo ha dato il proprio placet alla ripresa lavorativa dichiarando il idoneo con limitazioni (all.40); 4) che da tale attestazione è CP_1 conseguito l'effettivo ingresso in azienda dell'odierno ricorrente con relative timbrature in entrata e in uscita e utilizzo degli strumenti protettivi. Ora non v'è chi non veda come l'indubitabile decorso di un cospicuo lasso di tempo pari a oltre 60 giorni dalla maturazione dei 245 di comporto con 46 giorni di lavoro svolti prima dell'intimazione del recesso integri, unitamente al contegno societario appena descritto, una condotta datoriale attiva e consapevole incompatibile con la volontà di licenziare. Né assume pregio l'addotta necessità per l'azienda di usufruire di un idoneo spatium deliberandi, stante il fatto che trattasi di datrice di lavoro con un'organizzazione strutturata tale da consentire il totale controllo della situazione fattuale in ordine alle presenze dei dipendenti sì da poter – grazie agli strumenti tecnologici esistenti (computer, programmi gestionali delle presenze e accesso datoriale al portale INPS) – tenere monitorate le situazioni di ciascun lavoratore anche in punto morbilità.”( cfr. sentenza di primo grado).
7. Questa Corte ritiene infondato il primo motivo di appello condividendo le conclusioni del primo giudice in merito all'esistenza di elementi e circostanze valorizzabili al fine di ritenere provato che la società avesse rinunciato ad avvalersi della facoltà di recedere dal rapporto di lavoro con il CP_1
per superamento del periodo di comporto.
Come evidenziato dalle parti, la norma contrattuale invocata dalla datrice di lavoro e contenuta nell'art. 63 Ccnl Logistica, consentiva alla società di recedere dal rapporto di lavoro una volta superato un periodo di comporto ottenuto computando periodi di malattia per sommatoria.
Nel caso di specie l'appellante allegava che il periodo utile era di 245 giorni;
termine peraltro contestato dall'appellato in via incidentale considerata l'anzianità superiore cui avrebbe avuto diritto
12 in ragione del periodo di lavoro svolto come somministrato per conto della cedente dal CP_7
3.11.2015 ( cfr. doc. 2 parte ricorrente in primo grado), di cui la non avrebbe tenuto Parte_1
conto in dispregio ai principi eurocomunitari della parità di trattamento.
In particolare nel conteggio inserito nella lettera di licenziamento sopra riportata ( prescindendo allo stato dalle contestazioni sollevate dal difensore del in merito alle giornate non computabili o CP_1
considerate due volte), questo limite sarebbe stato raggiunto alla data del 17.02.2023; ciò nonostante la società aveva intimato il licenziamento con lettera di data 18.04.23, considerato che alla cessazione dello stato di malattia certificata alla data del 2.03.2023, negli ultimi 24 mesi, erano già maturati 259 giorni di malattia.
8. Parte appellante a sostegno della erroneità della valutazione del primo giudice ha eccepito che il giudice aveva valorizzato il mero lasso temporale, senza considerare in modo adeguato gli interessi contrapposti, di cui avrebbe dovuto effettuare un congruo bilanciamento;
in particolare tra l'interesse del lavoratore alla certezza della propria sorte lavorativa e l'esigenza datoriale di verificare la permanenza dell'interesse aziendale ad avvalersi ancora delle sue prestazioni e alla compatibilità della sua presenza nell'impresa.
8.1. Trattasi di considerazioni corrette in astratto alla luce della specialità di questo tipo di licenziamento individuale che, rispetto a quello fondato sulla impossibilità sopravvenuta o impossibilità parziale della prestazione di cui agli artt. 1256 e 1464 cc, è frutto di un bilanciamento tra l'interesse del singolo dipendente alla conservazione del posto di lavoro e quello del datore di lavoro di non dover sopportare senza limiti l'onere economico di un eccesso di morbilità da parte del dipendente e di un prolungamento della sua assenza dal lavoro. Trattasi peraltro di una situazione tutelata che prescinde dalla correttezza della condotta del lavoratore rispetto alla organizzazione aziendale.
Ne consegue che, in linea generale, il requisito della tempestività -che assume particolare rilevanza nella validità del licenziamento per giusta causa e disciplinare e che deve essere valutato con particolare rigore nelle ipotesi di cui all'art. 2118 cc.- nel licenziamento per superamento del periodo di comporto sopporta alcune attenuazioni.
Se pertanto il mero decorso del tempo è un fattore neutro potendo il datore di lavoro, secondo la dottrina, voler verificare prima di recedere se residuino o meno margini di reimpiego del dipendente nell'assetto organizzativo, tuttavia questo non significa per il giudice non poter valorizzare elementi di prova e circostanze che siano sufficienti a ingenerare nel dipendente un affidamento tutelabile, soprattutto quando- come nel caso di specie- la malattia risulti essere nella sostanza soltanto un pretesto per licenziare un soggetto che era divenuto per la società “ diseconomico” mantenere in servizio.
13 8.2. Ai fini di una corretta lettura della vicenda questa Corte evidenzia che il una volta cessata CP_1
in data 2.03.2023 la malattia che lo aveva tenuto lontano dal lavoro oltre il termine di comporto individuato dalla società in 245 giornate e che sarebbe stato superato- considerando come corrette le assenze indicate dalla società nella lettera di licenziamento – già alla data del 17.02.23, era Pt_1 stato visitato dal medico competente su richiesta della società in data 12.03.23; all'esito della visita resa nota brevi manu il giorno stesso al datore di lavoro, il era dichiarato idoneo alla mansione CP_1 specifica di magazziniere- carrellista seppure con la prescrizione consistente “nell'evitare il lavoro in solitudine”( cfr. doc. 40 parte ricorrente in primo grado).
A fronte di ciò, per quanto allegato dalla parte ricorrente in primo e comprovato anche dalle buste paga dimesse sub. doc. 54 (fascicolo parte ricorrente in primo grado) , il lavoratore aveva ripreso l'attività lavorativa- seppure da solo e in mansioni di mera pulizia (secondo quanto lamentato con lettera dimessa sub. Doc. 44, parte ricorrente) e prestato attività lavorativa, senza alcuna indicazione o anticipazione da parte del datore di lavoro significativa del futuro licenziamento, quanto meno sotto il profilo della difficoltà organizzativa di doverlo impiegare in mansioni ridotte, e ciò fino al licenziamento intimato il 18.04.23.
La circostanza che i giorni effettivi di lavoro siano stati 44 secondo il e 22 secondo la società, CP_1
non assume particolare rilevanza a fronte della considerazione che il lavoratore era disponibile ed abile al lavoro- per quanto certificato dal medico- già il 12 marzo 2023; per contro era stato collocato in ferie- secondo quanto allegato dalla società- fino al 27 marzo 2023, per una asserita incomprensione rispetto al giudizio con prescrizioni del medico competente ( cfr. memoria di costituzione).
Incertezza interpretativa priva di riscontro probatorio, che peraltro- ad avviso della Corte- avrebbe potuto essere superata con immediate richieste di chiarimento al dott. ( medico competente). Per_1
Inoltre questa incertezza lamentata cozza con le lettere ( cfr. docc. 43,44,45 parte ricorrente in primo grado), che in questo periodo il lavoratore aveva indirizzato al medico competente Per_1
lamentando espressamente che, difformemente dalla sua valutazione di idoneità, la società non lo avrebbe utilizzato alla guida di mezzi meccanici per la logistica, ma soltanto in mansioni di pulizia da realizzare da solo e senza la presenza di alcun collega come prescritto dal medico.
Missive cui il medico rispondeva dichiarandosi disponibile ad intervenire presso la datrice di lavoro perché provvedesse ad adibirlo alle mansioni di cui all'inquadramento.
8.3. Né peraltro risulta condivisibile l'assunto della società secondo cui il tempo decorso dal superamento del periodo di comporto ( cfr. 17.2.23) all'effettiva risoluzione del rapporto avvenuta in data 18.04.23, si sia reso necessario per ricostruire i periodi di malattia escludendo le assenze del imputabili a gravi patologie. La società infatti sia in primo che in secondo grado, ha sempre CP_1
14 contestato di conoscere la natura della patologia che aveva provocato le assenze del lavoratore, mancando ogni comunicazione in merito da parte del medico e dello stesso lavoratore.
Né appare verosimile che la - società con requisito dimensionale di oltre un Parte_1
centinaio di dipendenti, cfr. visura camerale dimessa sub. 1 parte ricorrente in primo grado-si fosse trovata in difficoltà per ricostruire le assenze maturate presso la considerati anche i Controparte_7
limitati periodi di malattia maturati prima della cessione ( cfr. lettera di licenziamento).
Non ha motivo il Collegio per ritenere che nella cessione non sia stato disposto un passaggio di documentazione utile ai fini del computo delle presenze e assenze del personale;
a maggior ragione in un periodo temporale in cui la gran parte dei sistemi di comunicazione tra enti pubblici previdenziali e datore di lavoro sono informatizzati.
8.4. La condotta della società che nonostante il superamento del comporto alla data del 17 febbraio
2023 ha atteso di licenziare il lavoratore fino al 18 aprile 2023 sottoponendolo, una volta abile al lavoro, alla visita di idoneità che ne certificava la capacità lavorativa con prescrizioni e la circostanza che lo abbia fatto lavorare fino al recesso – nell'assunto della società nelle mansioni di appartenenza e nell'assunto del lavoratore in mansioni dequalificanti- sono elementi valorizzabili ai fini di ritenere che la società fino al licenziamento avesse rinunciato ad avvalersi della facoltà contrattuale. Tanto più che il lavoratore medio tempore, nonostante la sopravvenuta certificazione di invalidità di cui si dirà in prosieguo, non si era più assentato dal lavoro per malattia.
Conseguentemente non sussistono elementi oggettivi da cui desumere che la società si fosse trovata nella situazione di valutare se – rispetto all'utilità della prestazione resa- il rischio di prosieguo del lavoratore nella propria morbilità fosse così elevato da indurla a decidere di avvalersi del superamento del comporto.
9. In tema ex art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata per completezza dell'excursus giurisprudenziale e chiarezza dello schema decisionale, recente pronuncia della Corte di Cassazione sezione lavoro n.
6874-2025 nella quale il Collegio ha richiamato la rilevanza dello spatium deliberandi in termini di affidamento del lavoratore e certezza che costituiscono diretta espressione dei principi di correttezza e buona fede che devono presiedere lo svolgimento dei rapporti obbligatori, statuendo che, anche in ipotesi di rapporti di lavoro soggetti al cd. Job Act, in ogni caso la violazione del principio di tempestività si risolve in una nullità riconducibile all'art. 2 decreto legislativo n. 23/15.
In particolare nella pronuncia citata, alla parte motiva i giudici hanno statuito come segue:”.. In materia, i principi di riferimento sono stabiliti da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la rilevanza del decorso del comporto quale spada di Damocle perdurante senza limiti dopo la sua maturazione: come già precisato in linea generale da Sez. L, Sentenza n. 377 del 21/01/1986
(Rv. 443990 - 01), l'inerzia del datore di lavoro nell'Esercizio del diritto di recesso per superamento
15 del periodo di comporto per malattia, se non può essere valutata con i criteri dell'immediatezza, propri del recesso per giusta causa, deve tuttavia essere riguardata sotto il profilo della tempestività della decisione di recedere, rapportata allo spatium deliberandi adeguato e proporzionato alle procedure di accertamento del caso: tempestività necessaria - anche in relazione al dovere di correttezza e buona fede - per l'esigenza di certezza del rapporto di lavoro stabile, il quale diversamente verserebbe in uno stato di risolubilità ad nutum per un rilevante ed incontrollabile periodo di tempo, in contrasto con l'assetto stabile che lo ordinamento ha inteso conferirgli.
Consegue che, in Mancanza del requisito della tempestività, è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore per il superamento del periodo di comporto. Più di recente, si è affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 25535 del 12/10/2018, Rv. 650733 - 01) che, a differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali;
ne consegue che, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva evinto la volontà abdicativa del diritto di recesso da parte del datore, oltre che dal ritardo nella comunicazione del licenziamento, dall'accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa per un breve lasso di tempo, nonchè dal riconoscimento di un ulteriore periodo di ferie e dalla fissazione della visita di sorveglianza sanitaria del dipendente). In tema, utili riferimenti sono anche in Sez. L, Sentenza n. 18411 del 20/09/2016 (Rv. 641136 - 01), che ha anche affermato il principio che occorre contemperare i contrapposti interessi, l'adeguato spatium deliberandi del datore e l'affidamento del lavoratore nella protrazione del rapporto di lavoro, atteso che l'eventuale prolungata inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.”.
Nel caso di specie, per quanto esposto, il non soltanto è stato sottoposto a visita medica su CP_1
richiesta della società ma – nell'assunto della stessa- pur potendo immediatamente operare, seppure con la prescrizione della presenza insieme a lui di altro collega, è stato posto in ferie fino al 27 marzo
2023, per essere poi riammesso al lavoro regolarmente e senza riserve fino al recesso.
Esistevano quindi elementi dai quali il lavoratore -all'evidenza- poteva desumere la piena volontà ed
16 intenzione della società di proseguire il rapporto di lavoro e non recedere dallo stesso.
10. Dalla produzione documentale attorea emerge inoltre che a seguito di visita eseguita dalla commissione medica di verifica di data 24.02.23 ( cfr. doc. 42 parte ricorrente in primo grado), al era stata accertata una percentuale di invalidità dell'80%; ; certificazione che era pervenuta al CP_1
medico competente tramite lo stesso interessato quanto meno in data 24.3.23 ( cfr. doc. 43 parte ricorrente).
Dalle ulteriori comunicazioni dimesse e per quanto allegato dal ricorrente e non contestato dalla società ( cfr. docc. 44 e 45 parte ricorrente), risulta altresì provato che quanto meno in data 12 aprile
2023 ( sei giorni prima del recesso), la società aveva avuto cognizione dello stato di invalidità del dipendente.
Inoltre l'appellante nel proprio atto di impugnazione ha riconosciuto che la decisione del recesso era maturata, all'esito della valutazione che Nelle ultime settimane prima del recesso datoriale, il lavoratore era infatti sempre affiancato da un altro collega che svolgeva le mansioni più usuranti, come il sollevamento dei carichi più pesanti e l'uso del transpallet. Il era stato adibito a CP_1
mansioni residuali, che gli consentissero lo spostamento dei carichi più leggeri, evitandogli di lavorare all'esterno del magazzino nei giorni più freddi o piovosi e svolgendo attività di pulizia e riordino degli spazi. Ovviamente per l'azienda impiegare due lavoratori allo svolgimento delle medesime mansioni ed attività costituisce una scelta anti-economica e anti-produttiva e le peculiari limitazioni del sig. rendevano impossibile lo svolgimento delle canoniche mansioni di un CP_1
magazziniere che, come noto, si trova quasi sempre a spostare carichi molto pesanti e utilizzare mezzi meccanici particolarmente macchinosi. In sostanza l'azienda ha avuto necessità di sperimentare in qualche settimana come poter adibire proficuamente il lavoratore, finendo per accertare una sostanziale inservibilità dello stesso, anche in ragione del rischio concreto che adibirlo a determinate mansioni potesse aggravare il suo già precario stato di salute.( cfr. pag. 11 atto di appello).
11. Appare allora evidente come la decisione di recesso- nella sostanza- sia maturata per ragioni diverse al superamento del periodo di comporto;
la ragione effettiva, come si evince dalle difese della società che precedono, era consistita nella sopravvenuta impossibilità del lavoratore di svolgere le mansioni assegnate in modo pieno e ciò nonostante- si ripete- il medico competente lo avesse dichiarato idoneo alle mansioni specifiche, seppure con la prescrizione della presenza di altro soggetto in squadra insieme a lui.
Né è corretto parlare di esercizio dello spatium deliberandi riconosciuto come legittimo da parte della giurisprudenza invocata dalla società, alla luce della considerazione che nel caso di specie il CP_1
era guarito dalla malattia e non vi erano state ricadute che potessero indurre la società a presumere ragionevolmente che le assenze per malattia si sarebbero ripetute anche in futuro.
17 Tuttavia la sottolineatura nelle difese della società della necessità di adibirlo a mansioni più leggere al fine di evitare che il lavoro ordinario potesse pregiudicare il suo già “ precario “ stato di salute, induce a confermare in via ulteriore che la società, a fronte della invalidità certificata, abbia inteso evitare di dover mantenere in servizio un soggetto per il quale la legge avrebbe imposto l'adozione di accorgimenti ragionevoli che- all'evidenza- l'ente sociale riteneva diseconomici.
12. Questi elementi oggettivi sono valorizzabili dal Collegio al fine di ritenere che la società non sia receduta dal rapporto di lavoro con il per eccesso di morbilità, cui aveva già rinunciato prima CP_1
del recesso.
Infatti se corrisponde al vero quanto allegato dalla società in merito alla ignoranza sulla natura della patologia grave alla tiroide e sullo status di invalido civile, allora è altrettanto vero che all'epoca del licenziamento non erano presenti circostanze ed elementi sufficienti per ritenere che il lavoratore si sarebbe assentato ulteriormente per malattia.
D'altra parte è evidente che il se fosse stato quanto meno posto sull'avviso della volontà della CP_1
società di risolvere il rapporto di lavoro già ripreso, avrebbe potuto chiedere alla società di utilizzare alcuni strumenti contrattuali che gli avrebbero consentito di conservare il posto di lavoro, come ad esempio l'aspettativa non retribuita di mesi sei prevista dall'art. 63 Ccnl applicato, richiedibile entro il secondo giorno successivo alla ripresa del lavoro1 , e – presumibilmente- maturare scelte professionali diverse. In ogni caso una volta sopravvenuto lo stato di invalidità civile il CP_1 avrebbe avuto diritto di pretendere dalla datrice di lavoro l'adozione di accorgimenti organizzativi necessari e sufficienti al rispetto della sua disabilità, con evidente valutazione ulteriore da parte della datrice di lavoro in merito al mantenimento o meno del rapporto contrattuale con l'interessato.
13. L'odierna decisione di conferma della sentenza di primo grado consente di ritenere assorbite le doglianze riproposte dal lavoratore in via incidentale e/o comunque ex art. 346 c.p.c. , azionate soltanto in via subordinata condizionata all'accoglimento delle doglianze dell'appellante.
14. Residua la valutazione della decisione di primo grado in merito al lamentato demansionamento dal mese di settembre 2022 fino al recesso.
Domanda rispetto alla quale, anche alla luce della pendenza in primo grado della richiesta attorea di esatto inquadramento, impone al Collegio un approfondimento istruttorio con riferimento alle 1 La norma di art. 63 CCnl logistica trasporto prevede quanto segue:”.. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.”. 18 mansioni concretamente svolte dal in termini di prevalenza, alla luce del diverso CP_1 inquadramento e del diverso contratto collettivo applicato dalla cessionaria all'atto dell'assunzione.
Approfondimento istruttorio necessario anche al fine di apprezzare – in ipotesi di conferma del demansionamento- l'esistenza del lamentato danno alla professionalità e la sua conseguente entità anche a fronte delle assenze per malattia presenti nel periodo. La causa è pertanto rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite è rinviata all'esito definitivo della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello con riferimento ai capi 1 e 2 della sentenza impugnata;
- Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- Con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria;
- Spese al definitivo.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AL MU
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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