Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 238/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] int 1;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Milano, Via Principe Eugenio n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucrezia Fantechi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Firenze, Via F. Puccinotti n. 49/a, giusta procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1)I signori e vivranno separati, impegnandosi a comunicarsi Parte_1 Parte_2 reciprocamente ogni mutamento di residenza o domicilio e continueranno a portarsi reciproco rispetto.
2) I figli minori, e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, continueranno a Per_1 Per_2 risiedere nella casa di proprietà della IG.ra genitore collocatario, sita nel Comune Parte_1 di Verano Brianza (MB), già casa familiare;
ogni decisione relativa alla educazione, istruzione e salute di e verrà presa in accordo tra i genitori, mentre per le questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata in forma disgiunta;
3) in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, alla luce della attuale distanza tra le residenze dei coniugi, nonché alla luce della frequenza da parte di entrambi di Istituti scolastici prossimi all'abitazione della madre, gli stessi minori continueranno a risiedere nella casa della madre, ed il padre potrà trascorrere con loro i fine settimana alternati, e, qualora possibile, anche un giorno o più alla settimana con conseguente pernotto;
4) I genitori comunicheranno telefonicamente con i figli quotidianamente e si obbligano a comunicarsi gli eventuali spostamenti improvvisi che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, ed Per_2 Per_1 trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza scolastica fino al giorno di Pasqua compreso con l'uno e dal lunedì dell'Angelo al rientro a scuola con l'altro;
6)resta inteso tra le Parti che viene fatto salvo ogni diverso accordo tra loro, anche in considerazione delle necessità e degli impegni di studio di e e nel rispetto della volontà di questi ultimi. Per_1 Per_2
7) nel periodo estivo, la madre ed il padre trascorreranno, ciascuno, quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il periodo di maggio, con i figli minori.
8) il IG. , verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli minori la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata tramite bonifico alle coordinate bancarie già note alle parti, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
9) le parti convengono che l'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto per legge, sarà percepito, per entrambi i figli, integralmente dalla IG.ra Parte_1
10) il IG. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11) Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto alla IG.ra da parte del IG. Parte_1
, alla luce dell'autosufficienza economica della stessa. Parte_2
12)Le Parti, fin da ora, si rilasciano reciproco e vicendevole consenso all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, come pure per ogni e qualsiasi altra autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 9 aprile 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 14.01.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Inverigo (CO) il 2 settembre 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Inverigo, anno 2011, n. 50, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Inverigo, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro Il Presidente
Carmen Arcellaschi