Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Sull’accesso agli atti delle procedure a evidenza pubblica (nota a Cons. Stato, Sez. V, ord. 6 febbraio 2023, n. 1231, e a T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II,…Domenico Bottega · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21625 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13612/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13612 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società italiana acetilene e derivati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Putignano e Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, Conferenza permanente dei rapporti fra Stato regioni e province autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
Regione Friuli-Venezia Giulia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione autonoma Valle d’Aosta, Regione Liguria, Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana-Assessorato regionale della Salute, Regione autonoma della Sardegna, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
• del decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicati in G.U. n. 216 del 15.9.2022 (doc. 1);
• del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (doc. 2);
• nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) (doc. 3);
• circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta;
• circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) (doc. 4);
• circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) (doc. 5);
• intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 6);
• intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 7).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 gennaio 2023 :
• del decreto del Direttore della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 e relativo allegato pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
• nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli Venezia Giulia del 14.11.2022;
• nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 13.12.2022 a riscontro delle istanze di accesso presentate dalle aziende fornitrici di dispositivi medici interessate;
• provvedimenti dei Direttori generali e dei Commissari Straordinarie delle Aziende del SSR di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento:
- Decreto n. 634/2019 dell’Azienda Universitaria Integrata di Trieste;
- Decreto n. 696/2019 dell’Azienda Universitaria Integrata di Trieste;
- Decreto n. 692/2019 dell’Azienda Universitaria Integrata di Udine;
- Nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Universitaria Integrata di Udine;
- Decreto n. 441/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2;
- Decreto n. 187/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3;
- Decreto n. 145/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5;
- Decreto n. 376/2019 dell’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
- Decreti n. 149/2019, 130/2019, 101/2019 dell’I.R.C.C.S. BU Garofolo di Trieste (BU);
- Nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.8.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- Nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.9.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
- nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
• bilanci delle Aziende sanitarie delle Regione Friuli Venezia Giulia e del servizio sanitario regionale per gli anni di riferimento;
• nota prot. GRFV-GEN-2022-0287466-P dd. 2/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta);
• nota prot. GRFV-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta);
• nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta);
• nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute del 5.8.2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2023 :
• del decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015” e relativi allegati;
• comunicazione della Regione Toscana a tutte le aziende fornitrici del 20.12.2022, avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”;
• nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, ivi comprese le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati:
- n. 1363 del 30.9.2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro;
- n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest;
- n. 1020 del 16.9.2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est;
- n. 623 del 6.9.2019 del direttore generale dell’AOU Pisana;
- n. 740 del 30.8.2019 del direttore generale dell’AOU Senese;
- n. 643 del 16.9.2019 del direttore generale dell’AOU Careggi;
- n. 497 del 9.8.2019 del direttore generale dell’AOU Meyer;
- n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell’ESTAR.
• comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 e relativo allegato;
• comunicazione della Regione Toscana del 18.11.2022;
• comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana “Pay Back sui dispositivi medici”;
• Nota esplicativa sulle modalità di calcolo pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana;
• documento denominato “dati sintetici utilizzati per determinazione payback dispositivi medici” pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana;
• Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° febbraio 2023 :
della determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 del 28.11.2022 e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
• delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;
• delibera AR G. OT n. 1331 del 15.11.2022;
• delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;
• delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;
• nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022;
• determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1471 del 12.12.2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 marzo 2023 :
del provvedimento dirigenziale del Coordinatore reggente del Dipartimento Santà e Salute della Regione Autonoma Valle D’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
• deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019;
• atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richiesti dalla Regione Valle d’Aosta;
• Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 marzo 2023 :
•del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
• nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, che ha fornito agli Enti del SSR indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 già sottoscritte dai Direttori Generali nel 2019;
• nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana n. 2330 del 7/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria integrata Verona n. 1176 del 12/12/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Istituto oncologico Veneto 1077 del 7/12/2022;
• Atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Veneto;
• Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Conferenza permanente dei rapporti fra stato regioni e province autonome, nonché della Regione Piemonte, della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. HI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società italiana acetilene e derivati impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali intimate.
3. Coi successivi ricorsi per motivi aggiunti venivano gravati gli atti applicativi adottati dalle varie regioni.
4. Si costituivano in giudizio la Regione Piemonte, la Regione Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia.
5. Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 8, comma 3 d.l 30 marzo 2023, n. 34, conv. dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, parte ricorrente pagava il 48% del dovuto; inoltre, con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1- bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118 è stato riconosciuto alle imprese fornitrici di dispositivi medici che avevano già pagato ai sensi dell’art. 8, comma 3 d.l. 34/2023, una detrazione per l’importo versato eccedente la quota del 25% prevista del primo comma: pertanto, alla luce di quanto esposto, parte ricorrente domandava che venisse dichiarata cessata la materia del contendere (v. memoria del 14 ottobre 2025).
7. Sulla scorta di tali osservazioni, il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 21 novembre 2025.
8. Alla luce delle dichiarazioni in atti e dell’avvenuto pagamento del dovuto in favore di regioni e province autonome, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
9. Le spese, alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1 d.l. 95/2025, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DR OM, Presidente
HI GI, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI GI | DR OM |
IL SEGRETARIO