Art. 4.
L'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' sostituito dal seguente:
"Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'articolo uno, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge".
L'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' sostituito dal seguente:
"Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'articolo uno, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge".