Articolo 4 della Legge 1 giugno 1977, n. 286
Articolo 3
Versione
26 giugno 1977
Art. 4.
L'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' sostituito dal seguente:
"Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'articolo uno, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge".

Entrata in vigore il 26 giugno 1977
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