TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8216 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] entrambi con l'Avv. LUNA EDOARDO e l'Avv. PUSCEDDU ELENA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Sovere (BG), via Cavour n. 2/A
- OPPONENTI contro
Controparte_1 con l'Avv. CARÈ NICOLETTA MARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Soverato (CZ), corso Umberto I n. 300
Controparte_2 con l'Avv. NOVARA FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Nettuno (RM), via Gramsci n. 116
- OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'esecutività della cartella di pagamento n. 068 2023
00984308 08 000 notificata in data 05.04.2024 e del presupposto ruolo n. 2023/016106, sussistendo i gravi e fondati motivi ex art. 29 D.lgs. 46/1999 ed ex art. 624 c.p.c.: - quanto al fumus boni iuris l'atto di citazione deve ritenersi ammissibile e fondato per le ragioni, formali e di merito, sin qui esposte, ed in particolare in quanto la cartella di pagamento ed il prodromico ruolo sono palesemente illegittimi per violazione dell'art.
2495 c.c. nonché per i motivi tutti di cui in narrativa;
- il periculum in mora è in re ipsa se si considera, da un lato l'elevato importo indicato in cartella di pagamento nonché, dall'altro lato, l'evidente intendimento di CP_3 di procedere esecutivamente direttamente nei confronti del successore della società ex art. 477 c.p.c. Qualsiasi eventuale azione sarebbe quindi pregiudizievole per l'istante. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO -
Declaratorie opportune esperite quanto alle sollevate eccezioni di rispettiva competenza di Controparte_2
e di così come meglio spiegate in atti, disporre l'annullamento e/o la
[...] Controparte_4 revoca e/o dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000
e del presupposto ruolo n. 2023/016106 nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso o consequenziale e dichiarare che i crediti portati nella stessa cartella sono inesistenti e/o estinti ed inesigibili ovvero che i convenuti non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata in base alla cartella ed al ruolo de quibus. Per i motivi tutti di cui in narrativa. - Rigettare le domande avanzate dalle parti convenute, così come meglio precisato in atti, in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale della presente causa, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014. IN VIA
ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze in fatto di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetute precedute dalla locuzione 'Vero che'. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nei termini ex art. 171 ter c.p.c.” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 11.9.2025).
Per l'opposta : “Voglia L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza e eccezione: 1) in via cautelare: rigettare la richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande avversarie, per tutti i motivi di cui in narrativa in quanto infondate in fatto e diritto;
3) in via subordinata: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
4) accertare e dichiarare la regolare notifica dell'atto opposto per le ragioni sopra esposte;
5) infine, per la denegata ipotesi di accertata perdita del credito vantato, per responsabilità connesse alla gestione dell'ente impositore, dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo con conseguente condanna dello stesso a tenere indenne l' da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio come Controparte_5 eventuale condanna alle spese;
6) Con vittorie di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
2 (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 6.10.2025).
Per l'opposta “Voglia l'On. Tribunale Controparte_2 adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa così provvedere: I - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
II - in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. in proprio;
III - in via preliminare: accertata e Parte_1 dichiarata l'inesistenza della procura alle liti conferita dalla società cancellata e/o l'assenza di interesse ad agire della società stessa, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'azione e/o dell'atto di citazione proposto dalla
, in persona del proprio liquidatore Parte_1 sig. e, in ogni caso, il suo difetto di legittimazione attiva;
IV - in via preliminare: accertare e Parte_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in merito alla eccezione di nullità della notifica CP_6 dell'atto impugnato;
V - in via principale: respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali” (comparsa, dep. tel. 20.6.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 24.4.2024 e iscritto a ruolo il 29.4.2024,
e , in proprio Parte_1 Parte_1 nonché in qualità di socio unico di quest'ultima società, proponevano opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 ricevuta in data 5.4.2024 ed emessa da
, in forza del ruolo n. 2023/016106, per il Controparte_1 complessivo importo di euro 40.605,17.
Nel dettaglio, gli opponenti rappresentavano che tale pretesa ineriva alla surroga da parte di nell'ambito di Controparte_2 un finanziamento agevolato ex l. 662/1996 concesso dalla mutuante NC Popolare Società
Cooperativa e, al contempo, precisavano che Parte_1
era stata dichiarata fallita in data 19-25.9.2019 ed era stata infine cancellata
[...] dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, c. 1, n. 3, l.f., in data 25.5.2023.
Ciò posto, gli intimati, con un primo motivo di opposizione, ritenevano la necessità per di conseguire Controparte_2 un valido titolo esecutivo, in quanto l'art. 21 d.lgs. 46/1999 escludeva la riscossione mediante ruolo esattoriale nel caso in cui il credito avesse trovato causa in un rapporto giuridico di natura privatistica e non vi fosse stato un preesistente titolo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
3 Inoltre, e , Parte_1 Parte_1 con un secondo motivo di opposizione, affermavano l'inefficacia della surroga fatta valere da
, in quanto la Controparte_2 mutuante NC Popolare Società Cooperativa non aveva diligentemente coltivato le ragioni di credito addotte con la propria istanza, del 12.12.2019, di ammissione al passivo fallimentare di ed in quanto il subentro da parte Parte_1 del Fondo di garanzia ex l. 662/1996 era avvenuto soltanto in data 28.6.2023, ovverosia in un momento posteriore rispetto alla cancellazione di quest'ultima società dal registro delle imprese e comunque ad una distanza di tempo tale da aver impedito la possibilità di invocare, in sede di riparto, il privilegio di cui all'art. 8 bis d.l. 3/2015, il quale avrebbe invece consentito una pressoché integrale soddisfazione del credito in controversia, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 1957 e 1955 c.c. e con conseguente estinzione degli obblighi di pagamento in capo all'ente garante.
Oltre a ciò, gli opponenti, con un terzo motivo di opposizione, sostenevano l'illegittimità della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 e del sotteso ruolo n. 2023/016106, in quanto l'art. 2495, c. 3, c.c. circoscriveva la possibilità di aggredire il patrimonio dei soci di una società ormai estinta soltanto ove vi fosse stata una effettiva distribuzione di attivo, invece assente nel caso di specie, ed in quanto la fictio iuris di cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014 non risultava applicabile nella fattispecie in esame.
Infine, gli intimati, con un quarto motivo di opposizione, affermavano la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000, in quanto la stessa era stata eseguita nei confronti dell'ultimo legale rappresentante di
[...]
e presso un indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1 estraneo a quest'ultima, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2495 c.c., anche alla luce del fatto che, alla data del 5.4.2024, non era ancora spirato il termine di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
In conclusione, e Parte_1 Pt_1 domandavano, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di
[...] pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 e del sotteso ruolo n. 2023/016106 e, in via principale, di disporre l'annullamento o la revoca ovvero di dichiarare la nullità o l'inefficacia dei medesimi atti, accertando l'inesistenza, l'estinzione o comunque l'inesigibilità della pretesa in controversia e dichiarando l'insussistenza del diritto di controparte di procedere in executivis.
4 Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 28.6.2024, contestando le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'ente esattore negava la fondatezza della tesi secondo cui, nella fattispecie in esame, non si sarebbe potuto procedere in executivis nelle speciali forme della riscossione mediante ruolo esattoriale e, di converso, affermava la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle censure inerenti al merito della pretesa e agli altri profili concernenti le attività demandate a . Controparte_2
Al contempo, riteneva l'applicabilità, nel Controparte_1 caso di specie, dell'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014, trattandosi di una norma che ineriva anche ai contributi di natura pubblicistica nonché di una fictio iuris che non escludeva la legittimazione passiva dei soci di una società estinta, indipendentemente dal fatto se gli stessi avessero o meno ricevuto delle somme in corrispondenza della cancellazione ex art. 2495 c.c.
Oltre a ciò, l'ente esattore sosteneva la legittimità della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000, in quanto tale atto era stato correttamente intestato a
, quale società estinta, ed era stato Parte_1 altrettanto correttamente notificato all'ultimo socio unico della stessa ed in quanto, in ogni caso, il medesimo atto risultava avere raggiunto il suo scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
In conclusione, domandava, in via Controparte_1 preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e la declaratoria di legittimità della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 ovvero, in subordine, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni inerenti al merito della pretesa, mentre, in via principale, invocava l'accertamento della regolarità della notificazione della cartella di pagamento in controversia e, in via gradata, in caso di vittoriosità degli opponenti, la declaratoria di esclusiva responsabilità di
[...]
nonché la condanna di quest'ultima a tenere Controparte_2 indenne l'Agente della riscossione da ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva altresì in giudizio Controparte_2
, con comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2024, contestando le
[...] tesi degli opponenti.
Nel dettaglio, la società opposta riteneva la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
5 in proprio, in quanto la cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 non era Pt_1
a quest'ultimo destinata e, sotto altro profilo, affermava l'inesistenza della procura alle liti conferita dal liquidatore di , in Parte_1 quanto la medesima società risultava ormai estinta, e comunque negava la sussistenza di un interesse ad agire, in capo a quest'ultima, in relazione ad un atto impositivo inidoneo a produrre effetti nei suoi confronti.
In ogni caso, poi, l'ente creditore sosteneva la sussistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, rappresentato dal ruolo n. 2023/016106, in quanto il rapporto giuridico, di natura privatistica, sussistente tra e la Parte_1 mutuante risultava autonomo e distinto rispetto al rapporto giuridico, di natura pubblicistica, esistente tra NC Popolare Società Cooperativa e il Fondo di garanzia ex l. 662/1996.
Al contempo, Controparte_2
escludeva di essere munita di legittimazione passiva con riguardo alle censure inerenti alle
[...] attività di esazione demandate ad e, Controparte_1 comunque, affermava la correttezza della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023
00984308 08 000, in quanto la stessa aveva compiutamente raggiunto il suo scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. ed in quanto la mutuante, sotto altro profilo, aveva richiesto l'attivazione del Fondo di garanzia ex l. 662/1996 in data 1-15.6.2021, ricevendo il pagamento di euro
40.175,52 in data 13.4.2023.
In conclusione, l'ente creditore domandava, in via preliminare, sia la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte, sia la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di
, in proprio e in qualità di liquidatore di Parte_1 Parte_1
, sia la declaratoria di inammissibilità ovvero di nullità dell'azione o
[...] comunque dell'atto di citazione, sia la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di con riguardo Controparte_2 all'eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08
000, mentre, in via principale, domandava il rigetto delle pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Gli opponenti depositavano in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., mentre le opposte versavano in atti soltanto le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Il Tribunale, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del
4.2.2025, istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della
6 discussione orale tenutasi all'udienza del 7.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
L'opposizione in disamina – che risulta riconducibile ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riferimento al primo motivo, al secondo motivo e al terzo motivo di opposizione, attenendo gli stessi all'an dell'azione esecutiva, e ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riferimento al quarto motivo di opposizione, riguardando quest'ultimo il quomodo dell'azione stessa – deve essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Va innanzitutto esclusa la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva – rectius, ad opporsi – articolata dall'ente creditore.
E' invero noto che “la 'legitimatio ad causam', attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte”
(Cass., sez. lav., sent. 12.8.2016, n. 17092), e che, “allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti, la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, bensì alla titolarità in concreto del rapporto” (Cass., sez. II, sent. 3.7.1999, n. 6894).
In tal senso, tenuto conto delle prospettazioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio – e, in particolare, delle allegazioni secondo cui, da un lato, “in data 11 luglio 2023 il sig.
quale ultimo legale rappresentante della cessata TERMOIDRAULICA MILANO SRL, Parte_1 veniva attinto da da Controparte_2
'comunicazione di surroga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del
DM 20.6.2005 e contestuale invito di pagamento' (protocollo n. 0005732/23 del 28.06.2023)” (p. 3, citazione) e secondo cui, dall'altro lato, “la cartella di pagamento odierna è stata notificata alla cessata società presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta individuale facente Parte_1 capo all'ultimo legale rappresentante sig. ( ” (p. 13, citazione) Parte_1 CP_7 Controparte_8
–, non appare revocabile in dubbio che , anche in proprio, sia un soggetto Parte_1
7 legittimato a proporre opposizione avverso la cartella di pagamento in contestazione.
*
Sotto altro profilo, neppure risulta fondata l'eccezione di inesistenza della procura alle liti formulata da . Controparte_2
La stessa, invero, è stata rilasciata da “in proprio, in qualità di socio unico Parte_1 nonché in qualità di liquidatore della società ... cancellata dal Parte_1
Registro delle Imprese in data 25 maggio 2023” (procura, citazione) e, dunque, da un soggetto in ogni caso titolato al conferimento di un mandato ex art. 83 c.p.c. in relazione al presente giudizio.
* * *
Ciò posto, il terzo motivo di opposizione, da doversi esaminare in via prioritaria – ed in via assorbente – per ragioni di ordine logico, deve essere accolto.
Occorre invero considerare che ha Controparte_1 sostenuto che “il credito oggetto della cartella impugnata (RECUPERO CONTRIBUTO - codice tributo
n. 2R86) … ha natura pubblicistica …. Pertanto, in tali casi la norma di riferimento è l'art. 28. co.
4. del D.
Lgs. n. 175 del 2014 il quale dispone: 'Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e CONTRIBUTI, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle imprese'. Di fatto, è stato previsto che la società, cancellata dal Registro delle Imprese e, quindi, estinta, alla stregua della nuova formulazione di cui all'art. 2495 c.c.. comunque, possa rimanere in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione, nel caso in esame avvenuta in data 25.05.2023” (pp. 9-10, comparsa, fascicolo cfr. altresì p. 2, memoria n. 2, fascicolo . CP_3 CP_3
In termini non dissimili, Controparte_2
ha affermato che “il soggetto nei cui confronti il credito è stato iscritto a ruolo”
[...]
– il 15.9.2023 (cfr. doc. 1, fascicolo opponenti) – “e destinatario della procedura di riscossione esattoriale
è la ' società unipersonale in liquidazione in fallimento'” (p. 3, comparsa, Parte_1 fascicolo Mcc), seppur già cancellata dal registro delle imprese.
In tal senso, la formazione del titolo esecutivo in controversia e le successive attività di riscossione coattiva del credito risultano riposare sul presupposto di una legittima applicabilità, nel caso di specie, della speciale disciplina di cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014.
Da un lato, ciò esclude la fondatezza – e comunque evidenzia l'obiettiva contraddittorietà – della tesi dell'ente creditore in ordine ad una “assenza di interesse della società all'impugnativa di un avviso di accertamento inidoneo a produrre effetti nei suoi confronti” (p. 4, comparsa, fascicolo Mcc).
8 Dall'altro lato, poi, un simile assunto non considera che la nozione di “contributi” non può essere interpretata estensivamente, essendo la disposizione in esame una previsione che “si inserisce, derogandola, nella disciplina civilistica della cancellazione delle società dal registro delle imprese” (C.
Cost., sent. 8.7.2020, n. 142) e che va pertanto intesa restrittivamente ex art. 14 disp. prel. c.c.
In particolare, alla luce del dato testuale e sistematico ricavabile dall'art. 28 d.lgs. 175/2014 e dalla “legge delega L. n. 23 del 2014 (alla cui stregua, come è noto, deve procedersi nell'interpretazione dei decreti legislativi di attuazione)” (Cass., sez. trib., sent. 16.12.2022, n. 36892), emerge un univoco riferimento ai soli contributi aventi carattere previdenziale o assistenziale e non anche ad ogni ipotesi di debenza in corrispondenza di “interventi di sostegno pubblico”, tra cui quelle “mirat[e] a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese” (Cass., sez. III, ord.
29.12.2023, n. 36513).
Invero, l'art. 28, c. 3, d.lgs. 175/2014 opera un espresso riferimento ai “dati relativi alle aziende
e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso”, ovverosia dallo “
[...]
. Controparte_9
Analogamente, la l. 23/2014, nello specificare i principi e i criteri generali di delega, ha autorizzato l'adozione di norme anche in tema di “evasione fiscale e contributiva” (art. 3, c. 1, lett. d)
e, segnatamente, “in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva” (art. 6, c. 5).
Ne consegue che la natura pubblicistica di un credito non può di per sé determinare l'operatività della disciplina in deroga all'art. 2495 c.c., risultando di contro necessario che la medesima pretesa abbia anche una natura – tributaria ovvero – previdenziale o assistenziale.
D'altro canto, nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha già delimitato l'ambito di applicazione dell'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014 alle sole ipotesi in cui vi sia “l'amministrazione finanziaria e dunque l'ente previdenziale deputato al recupero dei contributi” (Trib. Fermo, sez. lav., sent.
8.3.2022, n. 45) o, più in generale, “all'accertamento, alla riscossione e all'eventuale contenzioso tributario e previdenziale” (App. Torino, sez. lav., sent. 17.3.2022, n. 108), mentre ha escluso l'operatività di tale disciplina in relazione a fattispecie di contributi “per il rilascio del permesso di costruire [aventi] natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario” (Trib. Milano, sez. I, sent.
12.9.2022, n. 7063), nonché in relazione a casi “in cui si agisce per l'adempimento di obbligazioni discendenti da un contratto di finanziamento” dapprima erogato e successivamente revocato da una pubblica amministrazione (Trib. Napoli, sez. X, sent. 2.5.2022, n. 4268).
Va dunque escluso che vi sia la possibilità di procedere in executivis in relazione alla cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 nonché in relazione al sotteso ruolo n. 2023/016106,
9 in quanto il primo – ovverosia l'atto esattoriale – è stato emesso e in quanto il secondo – ovverosia il titolo esecutivo – è stato formato nei confronti di una società ormai cancellata dal registro delle imprese e in termini divergenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 2495 c.c.
Conseguentemente, senza che possa essere in proposito rilevata una carenza di legittimazione passiva di alcuna delle opposte, essendo il terzo motivo di opposizione inerente sia ad attività impositive sia ad attività esattoriali, e senza che risulti peraltro necessario esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, restando gli stessi assorbiti, si deve accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di agire esecutivamente, per il tramite di
[...] [...]
, con riferimento alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n. Controparte_1
068 2023 00984308 08 000.
Per l'effetto, poi, va anche dichiarata l'inefficacia di quest'ultima.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate, come da dispositivo, unitariamente in favore di Pt_1
in proprio e in qualità di socio unico di
[...] Parte_1
(cfr. doc. 2, fascicolo opponenti).
[...]
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Va poi precisato che non si ritiene di poter accogliere la domanda, formulata in via gradata da , di “dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_1
[dell'ente creditore] con conseguente condanna dello stesso a tenere indenne l'Agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio come eventuale condanna alle spese” (pp. 15-16, comparsa, fascicolo , in quanto l'ente esattore ha sostenuto e ribadito l'operatività della fictio iuris di CP_3 cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014, invece non applicabile nel caso di specie, di talché risulta venire in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui “l'esattore debba essere considerato soccombente, e quindi responsabile in solido per le spese di lite, qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità
10 del processo, prescindendosi dalle ragioni -di merito o processuali- che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161)” (Cass., sez. VI, ord. 9.3.2022, n. 7716; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. V, ord. 30.11.2020, n. 27332).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di procedere in executivis, per il tramite di
[...] [...]
, con riferimento alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n. Controparte_1
068 2023 00984308 08 000 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultima; condanna e Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di , in proprio e in qualità di socio unico di Parte_1
, nella complessiva misura di euro Parte_1
4.500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] entrambi con l'Avv. LUNA EDOARDO e l'Avv. PUSCEDDU ELENA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Sovere (BG), via Cavour n. 2/A
- OPPONENTI contro
Controparte_1 con l'Avv. CARÈ NICOLETTA MARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Soverato (CZ), corso Umberto I n. 300
Controparte_2 con l'Avv. NOVARA FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Nettuno (RM), via Gramsci n. 116
- OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'esecutività della cartella di pagamento n. 068 2023
00984308 08 000 notificata in data 05.04.2024 e del presupposto ruolo n. 2023/016106, sussistendo i gravi e fondati motivi ex art. 29 D.lgs. 46/1999 ed ex art. 624 c.p.c.: - quanto al fumus boni iuris l'atto di citazione deve ritenersi ammissibile e fondato per le ragioni, formali e di merito, sin qui esposte, ed in particolare in quanto la cartella di pagamento ed il prodromico ruolo sono palesemente illegittimi per violazione dell'art.
2495 c.c. nonché per i motivi tutti di cui in narrativa;
- il periculum in mora è in re ipsa se si considera, da un lato l'elevato importo indicato in cartella di pagamento nonché, dall'altro lato, l'evidente intendimento di CP_3 di procedere esecutivamente direttamente nei confronti del successore della società ex art. 477 c.p.c. Qualsiasi eventuale azione sarebbe quindi pregiudizievole per l'istante. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO -
Declaratorie opportune esperite quanto alle sollevate eccezioni di rispettiva competenza di Controparte_2
e di così come meglio spiegate in atti, disporre l'annullamento e/o la
[...] Controparte_4 revoca e/o dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000
e del presupposto ruolo n. 2023/016106 nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso o consequenziale e dichiarare che i crediti portati nella stessa cartella sono inesistenti e/o estinti ed inesigibili ovvero che i convenuti non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata in base alla cartella ed al ruolo de quibus. Per i motivi tutti di cui in narrativa. - Rigettare le domande avanzate dalle parti convenute, così come meglio precisato in atti, in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale della presente causa, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014. IN VIA
ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze in fatto di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetute precedute dalla locuzione 'Vero che'. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nei termini ex art. 171 ter c.p.c.” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 11.9.2025).
Per l'opposta : “Voglia L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza e eccezione: 1) in via cautelare: rigettare la richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande avversarie, per tutti i motivi di cui in narrativa in quanto infondate in fatto e diritto;
3) in via subordinata: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
4) accertare e dichiarare la regolare notifica dell'atto opposto per le ragioni sopra esposte;
5) infine, per la denegata ipotesi di accertata perdita del credito vantato, per responsabilità connesse alla gestione dell'ente impositore, dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo con conseguente condanna dello stesso a tenere indenne l' da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio come Controparte_5 eventuale condanna alle spese;
6) Con vittorie di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
2 (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 6.10.2025).
Per l'opposta “Voglia l'On. Tribunale Controparte_2 adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa così provvedere: I - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
II - in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. in proprio;
III - in via preliminare: accertata e Parte_1 dichiarata l'inesistenza della procura alle liti conferita dalla società cancellata e/o l'assenza di interesse ad agire della società stessa, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'azione e/o dell'atto di citazione proposto dalla
, in persona del proprio liquidatore Parte_1 sig. e, in ogni caso, il suo difetto di legittimazione attiva;
IV - in via preliminare: accertare e Parte_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in merito alla eccezione di nullità della notifica CP_6 dell'atto impugnato;
V - in via principale: respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali” (comparsa, dep. tel. 20.6.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 24.4.2024 e iscritto a ruolo il 29.4.2024,
e , in proprio Parte_1 Parte_1 nonché in qualità di socio unico di quest'ultima società, proponevano opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 ricevuta in data 5.4.2024 ed emessa da
, in forza del ruolo n. 2023/016106, per il Controparte_1 complessivo importo di euro 40.605,17.
Nel dettaglio, gli opponenti rappresentavano che tale pretesa ineriva alla surroga da parte di nell'ambito di Controparte_2 un finanziamento agevolato ex l. 662/1996 concesso dalla mutuante NC Popolare Società
Cooperativa e, al contempo, precisavano che Parte_1
era stata dichiarata fallita in data 19-25.9.2019 ed era stata infine cancellata
[...] dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, c. 1, n. 3, l.f., in data 25.5.2023.
Ciò posto, gli intimati, con un primo motivo di opposizione, ritenevano la necessità per di conseguire Controparte_2 un valido titolo esecutivo, in quanto l'art. 21 d.lgs. 46/1999 escludeva la riscossione mediante ruolo esattoriale nel caso in cui il credito avesse trovato causa in un rapporto giuridico di natura privatistica e non vi fosse stato un preesistente titolo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
3 Inoltre, e , Parte_1 Parte_1 con un secondo motivo di opposizione, affermavano l'inefficacia della surroga fatta valere da
, in quanto la Controparte_2 mutuante NC Popolare Società Cooperativa non aveva diligentemente coltivato le ragioni di credito addotte con la propria istanza, del 12.12.2019, di ammissione al passivo fallimentare di ed in quanto il subentro da parte Parte_1 del Fondo di garanzia ex l. 662/1996 era avvenuto soltanto in data 28.6.2023, ovverosia in un momento posteriore rispetto alla cancellazione di quest'ultima società dal registro delle imprese e comunque ad una distanza di tempo tale da aver impedito la possibilità di invocare, in sede di riparto, il privilegio di cui all'art. 8 bis d.l. 3/2015, il quale avrebbe invece consentito una pressoché integrale soddisfazione del credito in controversia, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 1957 e 1955 c.c. e con conseguente estinzione degli obblighi di pagamento in capo all'ente garante.
Oltre a ciò, gli opponenti, con un terzo motivo di opposizione, sostenevano l'illegittimità della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 e del sotteso ruolo n. 2023/016106, in quanto l'art. 2495, c. 3, c.c. circoscriveva la possibilità di aggredire il patrimonio dei soci di una società ormai estinta soltanto ove vi fosse stata una effettiva distribuzione di attivo, invece assente nel caso di specie, ed in quanto la fictio iuris di cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014 non risultava applicabile nella fattispecie in esame.
Infine, gli intimati, con un quarto motivo di opposizione, affermavano la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000, in quanto la stessa era stata eseguita nei confronti dell'ultimo legale rappresentante di
[...]
e presso un indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1 estraneo a quest'ultima, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2495 c.c., anche alla luce del fatto che, alla data del 5.4.2024, non era ancora spirato il termine di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
In conclusione, e Parte_1 Pt_1 domandavano, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di
[...] pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 e del sotteso ruolo n. 2023/016106 e, in via principale, di disporre l'annullamento o la revoca ovvero di dichiarare la nullità o l'inefficacia dei medesimi atti, accertando l'inesistenza, l'estinzione o comunque l'inesigibilità della pretesa in controversia e dichiarando l'insussistenza del diritto di controparte di procedere in executivis.
4 Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 28.6.2024, contestando le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'ente esattore negava la fondatezza della tesi secondo cui, nella fattispecie in esame, non si sarebbe potuto procedere in executivis nelle speciali forme della riscossione mediante ruolo esattoriale e, di converso, affermava la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle censure inerenti al merito della pretesa e agli altri profili concernenti le attività demandate a . Controparte_2
Al contempo, riteneva l'applicabilità, nel Controparte_1 caso di specie, dell'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014, trattandosi di una norma che ineriva anche ai contributi di natura pubblicistica nonché di una fictio iuris che non escludeva la legittimazione passiva dei soci di una società estinta, indipendentemente dal fatto se gli stessi avessero o meno ricevuto delle somme in corrispondenza della cancellazione ex art. 2495 c.c.
Oltre a ciò, l'ente esattore sosteneva la legittimità della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000, in quanto tale atto era stato correttamente intestato a
, quale società estinta, ed era stato Parte_1 altrettanto correttamente notificato all'ultimo socio unico della stessa ed in quanto, in ogni caso, il medesimo atto risultava avere raggiunto il suo scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
In conclusione, domandava, in via Controparte_1 preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e la declaratoria di legittimità della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 ovvero, in subordine, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni inerenti al merito della pretesa, mentre, in via principale, invocava l'accertamento della regolarità della notificazione della cartella di pagamento in controversia e, in via gradata, in caso di vittoriosità degli opponenti, la declaratoria di esclusiva responsabilità di
[...]
nonché la condanna di quest'ultima a tenere Controparte_2 indenne l'Agente della riscossione da ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva altresì in giudizio Controparte_2
, con comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2024, contestando le
[...] tesi degli opponenti.
Nel dettaglio, la società opposta riteneva la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
5 in proprio, in quanto la cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 non era Pt_1
a quest'ultimo destinata e, sotto altro profilo, affermava l'inesistenza della procura alle liti conferita dal liquidatore di , in Parte_1 quanto la medesima società risultava ormai estinta, e comunque negava la sussistenza di un interesse ad agire, in capo a quest'ultima, in relazione ad un atto impositivo inidoneo a produrre effetti nei suoi confronti.
In ogni caso, poi, l'ente creditore sosteneva la sussistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, rappresentato dal ruolo n. 2023/016106, in quanto il rapporto giuridico, di natura privatistica, sussistente tra e la Parte_1 mutuante risultava autonomo e distinto rispetto al rapporto giuridico, di natura pubblicistica, esistente tra NC Popolare Società Cooperativa e il Fondo di garanzia ex l. 662/1996.
Al contempo, Controparte_2
escludeva di essere munita di legittimazione passiva con riguardo alle censure inerenti alle
[...] attività di esazione demandate ad e, Controparte_1 comunque, affermava la correttezza della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023
00984308 08 000, in quanto la stessa aveva compiutamente raggiunto il suo scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. ed in quanto la mutuante, sotto altro profilo, aveva richiesto l'attivazione del Fondo di garanzia ex l. 662/1996 in data 1-15.6.2021, ricevendo il pagamento di euro
40.175,52 in data 13.4.2023.
In conclusione, l'ente creditore domandava, in via preliminare, sia la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte, sia la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di
, in proprio e in qualità di liquidatore di Parte_1 Parte_1
, sia la declaratoria di inammissibilità ovvero di nullità dell'azione o
[...] comunque dell'atto di citazione, sia la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di con riguardo Controparte_2 all'eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08
000, mentre, in via principale, domandava il rigetto delle pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Gli opponenti depositavano in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., mentre le opposte versavano in atti soltanto le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Il Tribunale, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del
4.2.2025, istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della
6 discussione orale tenutasi all'udienza del 7.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
L'opposizione in disamina – che risulta riconducibile ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riferimento al primo motivo, al secondo motivo e al terzo motivo di opposizione, attenendo gli stessi all'an dell'azione esecutiva, e ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riferimento al quarto motivo di opposizione, riguardando quest'ultimo il quomodo dell'azione stessa – deve essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Va innanzitutto esclusa la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva – rectius, ad opporsi – articolata dall'ente creditore.
E' invero noto che “la 'legitimatio ad causam', attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte”
(Cass., sez. lav., sent. 12.8.2016, n. 17092), e che, “allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti, la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, bensì alla titolarità in concreto del rapporto” (Cass., sez. II, sent. 3.7.1999, n. 6894).
In tal senso, tenuto conto delle prospettazioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio – e, in particolare, delle allegazioni secondo cui, da un lato, “in data 11 luglio 2023 il sig.
quale ultimo legale rappresentante della cessata TERMOIDRAULICA MILANO SRL, Parte_1 veniva attinto da da Controparte_2
'comunicazione di surroga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del
DM 20.6.2005 e contestuale invito di pagamento' (protocollo n. 0005732/23 del 28.06.2023)” (p. 3, citazione) e secondo cui, dall'altro lato, “la cartella di pagamento odierna è stata notificata alla cessata società presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta individuale facente Parte_1 capo all'ultimo legale rappresentante sig. ( ” (p. 13, citazione) Parte_1 CP_7 Controparte_8
–, non appare revocabile in dubbio che , anche in proprio, sia un soggetto Parte_1
7 legittimato a proporre opposizione avverso la cartella di pagamento in contestazione.
*
Sotto altro profilo, neppure risulta fondata l'eccezione di inesistenza della procura alle liti formulata da . Controparte_2
La stessa, invero, è stata rilasciata da “in proprio, in qualità di socio unico Parte_1 nonché in qualità di liquidatore della società ... cancellata dal Parte_1
Registro delle Imprese in data 25 maggio 2023” (procura, citazione) e, dunque, da un soggetto in ogni caso titolato al conferimento di un mandato ex art. 83 c.p.c. in relazione al presente giudizio.
* * *
Ciò posto, il terzo motivo di opposizione, da doversi esaminare in via prioritaria – ed in via assorbente – per ragioni di ordine logico, deve essere accolto.
Occorre invero considerare che ha Controparte_1 sostenuto che “il credito oggetto della cartella impugnata (RECUPERO CONTRIBUTO - codice tributo
n. 2R86) … ha natura pubblicistica …. Pertanto, in tali casi la norma di riferimento è l'art. 28. co.
4. del D.
Lgs. n. 175 del 2014 il quale dispone: 'Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e CONTRIBUTI, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle imprese'. Di fatto, è stato previsto che la società, cancellata dal Registro delle Imprese e, quindi, estinta, alla stregua della nuova formulazione di cui all'art. 2495 c.c.. comunque, possa rimanere in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione, nel caso in esame avvenuta in data 25.05.2023” (pp. 9-10, comparsa, fascicolo cfr. altresì p. 2, memoria n. 2, fascicolo . CP_3 CP_3
In termini non dissimili, Controparte_2
ha affermato che “il soggetto nei cui confronti il credito è stato iscritto a ruolo”
[...]
– il 15.9.2023 (cfr. doc. 1, fascicolo opponenti) – “e destinatario della procedura di riscossione esattoriale
è la ' società unipersonale in liquidazione in fallimento'” (p. 3, comparsa, Parte_1 fascicolo Mcc), seppur già cancellata dal registro delle imprese.
In tal senso, la formazione del titolo esecutivo in controversia e le successive attività di riscossione coattiva del credito risultano riposare sul presupposto di una legittima applicabilità, nel caso di specie, della speciale disciplina di cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014.
Da un lato, ciò esclude la fondatezza – e comunque evidenzia l'obiettiva contraddittorietà – della tesi dell'ente creditore in ordine ad una “assenza di interesse della società all'impugnativa di un avviso di accertamento inidoneo a produrre effetti nei suoi confronti” (p. 4, comparsa, fascicolo Mcc).
8 Dall'altro lato, poi, un simile assunto non considera che la nozione di “contributi” non può essere interpretata estensivamente, essendo la disposizione in esame una previsione che “si inserisce, derogandola, nella disciplina civilistica della cancellazione delle società dal registro delle imprese” (C.
Cost., sent. 8.7.2020, n. 142) e che va pertanto intesa restrittivamente ex art. 14 disp. prel. c.c.
In particolare, alla luce del dato testuale e sistematico ricavabile dall'art. 28 d.lgs. 175/2014 e dalla “legge delega L. n. 23 del 2014 (alla cui stregua, come è noto, deve procedersi nell'interpretazione dei decreti legislativi di attuazione)” (Cass., sez. trib., sent. 16.12.2022, n. 36892), emerge un univoco riferimento ai soli contributi aventi carattere previdenziale o assistenziale e non anche ad ogni ipotesi di debenza in corrispondenza di “interventi di sostegno pubblico”, tra cui quelle “mirat[e] a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese” (Cass., sez. III, ord.
29.12.2023, n. 36513).
Invero, l'art. 28, c. 3, d.lgs. 175/2014 opera un espresso riferimento ai “dati relativi alle aziende
e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso”, ovverosia dallo “
[...]
. Controparte_9
Analogamente, la l. 23/2014, nello specificare i principi e i criteri generali di delega, ha autorizzato l'adozione di norme anche in tema di “evasione fiscale e contributiva” (art. 3, c. 1, lett. d)
e, segnatamente, “in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva” (art. 6, c. 5).
Ne consegue che la natura pubblicistica di un credito non può di per sé determinare l'operatività della disciplina in deroga all'art. 2495 c.c., risultando di contro necessario che la medesima pretesa abbia anche una natura – tributaria ovvero – previdenziale o assistenziale.
D'altro canto, nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha già delimitato l'ambito di applicazione dell'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014 alle sole ipotesi in cui vi sia “l'amministrazione finanziaria e dunque l'ente previdenziale deputato al recupero dei contributi” (Trib. Fermo, sez. lav., sent.
8.3.2022, n. 45) o, più in generale, “all'accertamento, alla riscossione e all'eventuale contenzioso tributario e previdenziale” (App. Torino, sez. lav., sent. 17.3.2022, n. 108), mentre ha escluso l'operatività di tale disciplina in relazione a fattispecie di contributi “per il rilascio del permesso di costruire [aventi] natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario” (Trib. Milano, sez. I, sent.
12.9.2022, n. 7063), nonché in relazione a casi “in cui si agisce per l'adempimento di obbligazioni discendenti da un contratto di finanziamento” dapprima erogato e successivamente revocato da una pubblica amministrazione (Trib. Napoli, sez. X, sent. 2.5.2022, n. 4268).
Va dunque escluso che vi sia la possibilità di procedere in executivis in relazione alla cartella di pagamento n. 068 2023 00984308 08 000 nonché in relazione al sotteso ruolo n. 2023/016106,
9 in quanto il primo – ovverosia l'atto esattoriale – è stato emesso e in quanto il secondo – ovverosia il titolo esecutivo – è stato formato nei confronti di una società ormai cancellata dal registro delle imprese e in termini divergenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 2495 c.c.
Conseguentemente, senza che possa essere in proposito rilevata una carenza di legittimazione passiva di alcuna delle opposte, essendo il terzo motivo di opposizione inerente sia ad attività impositive sia ad attività esattoriali, e senza che risulti peraltro necessario esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, restando gli stessi assorbiti, si deve accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di agire esecutivamente, per il tramite di
[...] [...]
, con riferimento alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n. Controparte_1
068 2023 00984308 08 000.
Per l'effetto, poi, va anche dichiarata l'inefficacia di quest'ultima.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate, come da dispositivo, unitariamente in favore di Pt_1
in proprio e in qualità di socio unico di
[...] Parte_1
(cfr. doc. 2, fascicolo opponenti).
[...]
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Va poi precisato che non si ritiene di poter accogliere la domanda, formulata in via gradata da , di “dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_1
[dell'ente creditore] con conseguente condanna dello stesso a tenere indenne l'Agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio come eventuale condanna alle spese” (pp. 15-16, comparsa, fascicolo , in quanto l'ente esattore ha sostenuto e ribadito l'operatività della fictio iuris di CP_3 cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014, invece non applicabile nel caso di specie, di talché risulta venire in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui “l'esattore debba essere considerato soccombente, e quindi responsabile in solido per le spese di lite, qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità
10 del processo, prescindendosi dalle ragioni -di merito o processuali- che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161)” (Cass., sez. VI, ord. 9.3.2022, n. 7716; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. V, ord. 30.11.2020, n. 27332).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di procedere in executivis, per il tramite di
[...] [...]
, con riferimento alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n. Controparte_1
068 2023 00984308 08 000 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultima; condanna e Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di , in proprio e in qualità di socio unico di Parte_1
, nella complessiva misura di euro Parte_1
4.500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
11