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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6179/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6179/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AV) il 10.05.1957, residente in [...] ed el.te dom.to in
Ciampino (RM), Via Col di Lana n. 110 presso l'Avv. Concetta Parisi (c.f.
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 18/10/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare
l' , in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 dal 01.01.2023 a tutt'oggi, così come disposto decreto di omologa del 08.05.2024 emesso a definizione del giudizio rubricato con RGn 4395/2023 - Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Falcione, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 17/6/2025 per chiedere di: CP_1
“-disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con condanna alle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata prima del deposito del ricorso unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 8/7/2025 e all'esito di tale udienza, emetteva sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
4395/2022 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di Parte_1 omologa del Tribunale di Velletri dell'8/5/2024 la sussistenza dei requisiti sanitari per
2 l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa e quindi con decorrenza dal 1/1/2023.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 8/5/2024 e notificato all' in data CP_1
24/5/2024 e in pari data veniva inviato all' il modello AP70 necessario per la CP_1 liquidazione della prestazione.
6. Secondo il ricorrente l' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel CP_1 termine di legge di 120 giorni e promuoveva l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. Con memoria del 17/6/2025 l' si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuta CP_1 liquidazione della prestazione anteriormente al ricorso e produceva modello TE08 di avvenuta liquidazione degli arretrati del 26/9/2024 (v. doc. allegato alla memoria), nonché cedolino di avvenuto accredito del 21/10/2024 (v. doc. allegato alla memoria).
8. Ciò posto, l'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta con comunicazione del 26/9/2024 nella quale era indicato il successivo accredito per il 21/10/2024
e rilevato che l'effettivo accredito è avvenuto proprio il 21/10/2024, mentre l'odierno ricorso
è stato presentato il 18/10/2024, ne deriva che la parte era già a conoscenza della liquidazione e del successivo accredito per ottobre 2024; ne consegue che sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
3 - dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, l'8 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6179/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AV) il 10.05.1957, residente in [...] ed el.te dom.to in
Ciampino (RM), Via Col di Lana n. 110 presso l'Avv. Concetta Parisi (c.f.
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 18/10/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare
l' , in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 dal 01.01.2023 a tutt'oggi, così come disposto decreto di omologa del 08.05.2024 emesso a definizione del giudizio rubricato con RGn 4395/2023 - Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Falcione, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 17/6/2025 per chiedere di: CP_1
“-disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con condanna alle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata prima del deposito del ricorso unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 8/7/2025 e all'esito di tale udienza, emetteva sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
4395/2022 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di Parte_1 omologa del Tribunale di Velletri dell'8/5/2024 la sussistenza dei requisiti sanitari per
2 l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa e quindi con decorrenza dal 1/1/2023.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 8/5/2024 e notificato all' in data CP_1
24/5/2024 e in pari data veniva inviato all' il modello AP70 necessario per la CP_1 liquidazione della prestazione.
6. Secondo il ricorrente l' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel CP_1 termine di legge di 120 giorni e promuoveva l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. Con memoria del 17/6/2025 l' si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuta CP_1 liquidazione della prestazione anteriormente al ricorso e produceva modello TE08 di avvenuta liquidazione degli arretrati del 26/9/2024 (v. doc. allegato alla memoria), nonché cedolino di avvenuto accredito del 21/10/2024 (v. doc. allegato alla memoria).
8. Ciò posto, l'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta con comunicazione del 26/9/2024 nella quale era indicato il successivo accredito per il 21/10/2024
e rilevato che l'effettivo accredito è avvenuto proprio il 21/10/2024, mentre l'odierno ricorso
è stato presentato il 18/10/2024, ne deriva che la parte era già a conoscenza della liquidazione e del successivo accredito per ottobre 2024; ne consegue che sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
3 - dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, l'8 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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