Art. 25.
Contro le decisioni adottate dal Comitato, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.
Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorita' giudiziaria secondo le norme del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, in quanto applicabili. Essa deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative al trattamento previsto dalla presente legge.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Contro le decisioni adottate dal Comitato, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.
Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorita' giudiziaria secondo le norme del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, in quanto applicabili. Essa deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative al trattamento previsto dalla presente legge.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.