Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 3/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del Parte_1
Presidente p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Valentina
Bevilacqua, con domicilio eletto in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38;
PARTE APPELLANTE
E
( ), parte rappresentata e difesa come in atti, CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Ettore Leperino ed Alfonso Leperino, con domicilio eletto in Napoli, alla via Giuseppe Ricciardi, n. 28;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 424/2024, pubblicata il 21.03.2024 dal
Tribunale di Nocera Inferiore -sez. Lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1-Con ricorso del 25.06.2023, la sig.ra infermiera presso l' CP_1 [...]
, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore- sez. lavoro, al fine di far Controparte_2
1
al 30 settembre 2020, anziché dal 1 agosto 1978 al 30 settembre 2020.
Di conseguenza, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di condannare l' al Pt_1 pagamento della differenza tra l'importo dovuto e quanto già corrisposto allo stesso titolo e “calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 30 settembre
2020, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separato giudizio”, con vittoria di spese di lite ed onorari.
2- Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 424/2024 del 21/03/2024, accoglieva il ricorso e condannava l' alle spese di lite. Il primo Giudice riteneva Pt_1
fondata la domanda in quanto “La ricorrente, cessata dal servizio il 30.09.2020 – sulla premessa che il Cds con sentenza passata in giudicato n. 4596/2005 aveva statuito che lo status degli interessati durante tutto il periodo precedente alla loro immissione in ruolo (e quindi per il periodo in questa sede controverso) deve ritenersi quello di personale “non di ruolo” della , con la conseguenza che certamente, Controparte_3 per essi (…) non trova applicazione la legge n. 152 del 1968 ma la normativa generale di cui al dlcps n. 207 del 1947 – ha diritto a percepire il TFS, che ha pacificamente natura retributiva, anche per il periodo 1.8.1978/11-6.1985, atteso che il suo rapporto
Cont di lavoro con la con inquadramento che non esclude l'anzianità di servizio maturata, è da intendersi, anche in quell'ambito temporale, avere connotazioni ai fini che qui rilevano di dipendenza, irrilevante la circostanza che si trattasse di periodo non di ruolo e che non vi fosse iscrizione ad un ente previdenziale con conseguente versamento contributivo”.
3-Avverso tale sentenza, l' soccombente proponeva appello, con ricorso Pt_1 depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 08/05/2024, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo, pertanto, per la riforma della gravata sentenza, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Riepilogate le vicende di causa, l' contestava la decisione del giudice di primo Pt_1 grado, evidenziando che: la ricorrente era dipendente del dell'Università Parte_2
degli Studi di Napoli, un ente non iscritto a nessuna cassa previdenziale ex INADEL, e, di conseguenza, non erano stati effettuati versamenti contributivi ai fini del trattamento di fine servizio;
che il Giudice di I grado aveva omesso di considerare che gli aspetti in
2 valutazione in sede di giustizia amministrativa erano differenti da quelli rilevanti nella presente sede ordinaria ed aveva ritenuto sic st simplicter che l'appellata fosse stata Cont sempre dipendente della con l'irrilevanza dell'assunzione in ruolo o fuori ruolo, e che per tale ragione avesse diritto a percepire il TFS anche per il periodo antecedente al
12.06.1985; che il Giudice di I grado non aveva valorizzato la distinta soggettività giuridica dei datori di lavoro che erano stati titolari, rispettivamente, del rapporto svolto fuori ruolo e del rapporto svolto nei ruoli della CP_2
Secondo l' , l'onere finanziario del trattamento economico del personale Pt_1
paramedico transitato era stato assunto dalla Regione sino alla data di stipula della legge n. 207/1985, ossia fino al 12.06.1985, data in cui la ricorrente era stata inquadrata nel personale in ruolo. In particolare, l' sosteneva che quanto disposto dalla Legge Pt_1
Regionale n. 10/1978 in merito alla “equiparazione del trattamento economico del personale assunto dal giugno 1985 con il trattamento dei dipendenti pubblici già in servizio precedentemente”, riguardasse esclusivamente l'aspetto retributivo e non quello previdenziale, richiamando a tal fine copiosa giurisprudenza (tra cui le sentenze del 13.03.2023 e del 20.01.2023 della Corte d'Appello di Napoli).
4- Instauratosi il contraddittorio, la sig.ra , si costituiva, in data CP_1
07.01.2025, chiedendo la conferma della sentenza appellata. Produceva a sostegno numerosi precedenti di merito e di legittimità.
5- La Corte, dunque, lette le note depositate ex art 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025, decideva la causa come da dispositivo.
***, **
L'appello è infondato per la motivazione che segue.
Preliminarmente deve osservarsi che il giudice di primo grado ha accertato un'assoluta continuità di rapporto e di prestazioni svolte tra il periodo precedente e quello successivo alla stabilizzazione avvenuta in forza della legge n. 207 del 1985.
Nessuna critica viene svolta dall' nei confronti della motivazione di tale Pt_1
accertamento, essendosi limitato l'ente previdenziale a ribadire la distinta soggettività giuridica dei datori di lavoro (che erano stati titolari, rispettivamente, del rapporto
Cont svolto fuori ruolo e del rapporto svolto nei ruoli della;
la mancanza di versamenti contributivi il periodo dal 1978 al 1985 ai fini del trattamento di fine servizio/ IPS ad
Parte opera del datore di lavoro presso L'INADEL; l'assunzione da parte della CP_3
dell'onere finanziario del trattamento economico del personale paramedico transitato
3 sino alla data di stipulazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di
Napoli.
A parere dell' , dunque, la naturale conseguenza di tali presupposti doveva essere il Pt_1
rigetto in primo grado della domanda della prestazione previdenziale atteso il carattere sinallagmatico della stessa, come previsto appunto dalla legge.
La sentenza impugnata è invece corretta e conforme all'orientamento più recente della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui va affermata la «natura di retribuzione differita a fini previdenziali del T.F.S…… Trattandosi di una «voce retributiva», il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa, prescinde dal versamento dei contributi e rientra nel cono di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost.» (cfr. Ordinanza n. 19023/24 dell'11 luglio 2024).
L'organo di legittimità ha chiarito anche che, se si volesse dare un maggiore rilievo al profilo previdenziale del TFS (per la circostanza che lo stesso viene erogato da un Ente previdenziale), comunque il lavoratore avrebbe diritto a percepire tale trattamento anche per il periodo di lavoro non in ruolo, seppur non iscritto all'ente previdenziale e in mancanza di versamento contributivo, in ragione del principio dell'automaticità del trattamento previdenziale ex art. 2116 c.c..
Ed infatti, per quanto concerne le caratteristiche principali del trattamento di fine servizio (TFS), oggetto del presente gravame, occorre evidenziare quanto segue.
Il TFS è un'indennità erogata al lavoratore dipendente del settore pubblico, assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, al momento della cessazione dal servizio. Per i lavoratori assunti successivamente a tale data, il TFS è stato sostituito dal trattamento di fine rapporto (TFR), che ha finalità analoghe, ossia garantire una retribuzione differita. Sebbene il calcolo del TFS e del TFR sia diverso, entrambi seguono la logica della retribuzione differita: il TFS ha una natura retributiva, ma con finalità previdenziale, finalizzate a sostenere il reddito del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Rispetto al TFR, che ha natura contributiva, il TFS assume anche un carattere previdenziale. Una peculiarità del TFS è che, a differenza del settore privato, non è
l'amministrazione a versarlo, ma un ente previdenziale (l' ). Pt_1
Fino al 31 dicembre 2010, l'importo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) veniva determinato in base a tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS, corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio utile.
4 L'ammontare della somma direttamente rivendicabile dal lavoratore nei confronti dell'ente tenuto per legge al pagamento del TFS dipende, quindi, non dalle somme versate dall'amministrazione, comprensive anche della parte a carico del lavoratore, ma dal monte retributivo del dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, il trattamento di fine servizio è svincolato dai contributi versati e rappresenta una prestazione "retributiva", legata esclusivamente all'esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione percepita dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e alla durata del servizio utile prestato.
Nel caso in esame, l' appellante ha sostenuto che, poiché la sig.ra fino al Pt_1 CP_1
12.06.1985 non era iscritta all'INADEL e non erano stati effettuati versamenti, non potesse essere incluso il periodo fuori ruolo nel calcolo del trattamento dovuto;
che il diritto al TFS non si estendesse al periodo fuori ruolo per la mancanza di iscrizione e di contributi specifici.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata sia di legittimità che di merito (cfr. Cass. ord. n.
19023/2024 e, tra altre, sentenze nn. 1154/2024, 1049/2021, 3627/2021, 3496/2023,
3761/2024, 2865/2022 della Corte di Appello di Napoli) stabilisce che il TFS, come retribuzione differita e previdenziale, deve essere riconosciuto per l'intero periodo di servizio, incluso quello fuori ruolo. La Corte di Cassazione ha richiamato il principio di
"automatismo delle prestazioni previdenziali" sancito dall'art. 2116 c.c., che si applica anche al TFS, al fine di garantire il diritto alle prestazioni previdenziali, salvo espressa previsione normativa contraria. Il diritto al TFS è legato alla durata del servizio e alla retribuzione percepita, indipendentemente dai contributi versati. Detto principio stabilisce, infatti, che le prestazioni previdenziali spettano anche quando i correlati contributi non sono stati versati. Trattasi di un'importante declinazione del principio di solidarietà sociale e la locuzione “automaticità” va intesa nel senso per cui il presupposto contributivo è per legge irrilevante qualora sia comprovato il presupposto lavorativo da cui discende l'omesso obbligo contributivo.
L'art. 36 della Costituzione tutela, infatti, il diritto alla retribuzione e, quindi, anche al trattamento di fine servizio, come retribuzione differita, che non può essere negata, nemmeno in caso di passaggio in ruolo. La Corte Costituzionale ha affermato, a proposito, che il servizio fuori ruolo deve essere computato ai fini del TFS, come già
Cont stabilito per il personale delle e degli enti locali (cfr. Corte Costituzionale n.
5 208/1986). A tal fine, la stessa Corte Costituzionale, in riferimento al personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ha precisato che “la distinzione tra servizi di ruolo e non di ruolo se può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr. sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto, non può certo legittimare la totale perdita di questa quanto al servizio non di ruolo stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”. Quanto espresso dalla Corte Costituzionale è valevole anche nei
Cont confronti del personale non di ruolo degli enti locali e delle
L'assenza di iscrizione all' e dei versamenti non impedisce pertanto alla sig.ra Pt_1
il diritto a percepire l'indennità, perché come chiarito dall'organo di CP_1
legittimità “se si tratta di retribuzione differita, è consequenziale che essa sia dovuta con riferimento a tutta la durata del rapporto di lavoro, perché null'altro può condizionare il pagamento della retribuzione, se non il fatto che sia stata svolta la prestazione lavorativa”.
Il risultato non cambierebbe nemmeno “qualora – valorizzando soprattutto il dato normativo che al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l'I.N.A.D.E.L., attualmente l' Pt_1
– si intendesse prediligere e tenere ferma la natura previdenziale di quel trattamento”
(cfr ord. C di C. n. 19023/24 Cit).
L'odierna appellata, quindi, è titolare di un diritto non condizionato nei confronti dell' , soggetto istituzionalmente demandato al pagamento del relativo Pt_1
emolumento.
In conclusione, alla luce della giurisprudenza recente, la mancata iscrizione all'ente previdenziale e l'assenza di contributi per il periodo fuori ruolo non costituiscono un impedimento al diritto a percepire il TFS.
Pertanto, l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza 424/2024, Parte_1
emessa in data 21.03.2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte
6 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 4996,00 per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 03/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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