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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8813 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice FE AR ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 58751 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, assistita e difesa dall'Avv. CHIOVELLI PAOLA Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
, assistito e difeso dall'Avv. BIANCHI ALBERTO CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace – opposizione a precetto pagamento spese straordinarie figli minori
CONCLUSIONI per parte appellante: “Si chiede che l'adito Tribunale in sede di appello voglia riformare integralmente la sentenza recante numero 18169/2023 e per l'effetto voglia sostituire il dispositivo di cui a pagina 2 della pronuncia impugnata, ovvero “1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto;
2) spese compensate”, statuendo:
1. il rigetto dell'opposizione a precetto di pagamento proposta dal GN;
2. la condanna del CP_1
medesimo GN al pagamento in favore della GNa CP_1 Parte_1 per le causali in epigrafe, della somma complessiva di € 3.576,77 (Euro
Tremilacinquecentosettantasei/77) a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle minori e , figlie della coppia, oltre interessi legali e rivalutazione Per_1 Per_2 monetaria dalle singole scadenze, ovvero in subordine dalla notifica dell'atto di precetto, al definitivo soddisfo;
3. la condanna del GN al CP_1
risarcimento del danno per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa. Il tutto con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della procuratrice della parte che si dichiara antistataria”; per parte appellata: “Richiede all'Il.mo Giudice del Tribunale di Roma, valutati gli atti, di In via principale dichiarare inammissibile l'appello per genericità ed indeterminatezza della individuazione della sentenza impugnata Nel merito confermare la sentenza n.18169/2023 del 13/10/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma rg.50047/2022 repertorio 7414/2023 del 13/10/2023 cronologico 12577/2023 del
13/10/2023 poiché emessa correttamente in fatto e diritto Condannare la signora
[...]
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc. Condannare la Pt_1
signora alle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte Parte_1 procuratrice che si dichiara antistataria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora notificava a atto di citazione in appello Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per la riforma della sentenza n.18169/2023 rg
50047/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 13/10/2023 che accoglieva l'opposizione a precetto proposta da . CP_1
In particolare, il GN proponeva opposizione avverso l'atto di precetto CP_1
notificato ad istanza della GNa in data 26.01.2022 con il quale la Parte_1 medesima gli intimava di pagare la somma complessiva di € 3.576,77 a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle minori e , figlie della coppia. Il Per_1 Per_2
GN eccepiva la nullità del precetto per mancanza di titolo esecutivo, CP_1
eccependo che la signora avrebbe dovuto dotarsi di apposito titolo prima Parte_1 di procedere all'intimazione di precetto.
Con sentenza n. 18169/2023 pubbl. il 13/10/2023 così veniva disposto “Il Giudice di
Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , nei Parte_2
confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Parte_1
così provvede: 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto;
2) spese compensate”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra , la quale ha Parte_1
concluso come in epigrafe trascritto.
Si è costituito anche il IG. il quale, a sua volta, ha concluso come CP_1
in epigrafe trascritto.
Pag. 2 di 5 All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
L'appello può essere accolto nei seguenti limiti.
Invero, “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (vds.
Cass. N. 379 del 13/01/2021).
Orbene si ritiene che per le spese per lo sport, così come per le spese dentistiche effettuate presso privati, soprattutto quando, come nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, sono di rilevante importo per le stesse, era necessaria una preventiva azione di accertamento giudiziale per la loro azionabilità. Diversamente, le seguenti ulteriori seguenti spese, pur di natura straordinaria e non necessitanti di un preventivo accordo tra i coniugi in quanto direttamente collegate alla salute delle minori e di non rilevante entità economica, sono da ritenersi esigibili senza la necessità di un preventivo autonomo ulteriore accertamento:
Pag. 3 di 5 Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, si ridetermina in euro 630,05 l'importo dovuto da a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle CP_1 minori e , figlie della coppia, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di Per_1 Per_2
precetto al definitivo soddisfo.
In particolare, si ricorda che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. n. 5515 del 29/02/2008).
Esistono giusti motivi, atteso il parziale accoglimento delle opposte domande per compensare le spese di lite relative ai due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pt_1 CP_1
Pace di Roma n. 18169/2023 pubbl. il 13/10/2023, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in euro 630,05 l'importo dovuto da a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle CP_1 minori e , figlie della coppia, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto Per_1 Per_2
di precetto al definitivo soddisfo;
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Tribunale di Roma, 13/06/2025
Il Giudice
FE AR
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice FE AR ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 58751 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, assistita e difesa dall'Avv. CHIOVELLI PAOLA Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
, assistito e difeso dall'Avv. BIANCHI ALBERTO CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace – opposizione a precetto pagamento spese straordinarie figli minori
CONCLUSIONI per parte appellante: “Si chiede che l'adito Tribunale in sede di appello voglia riformare integralmente la sentenza recante numero 18169/2023 e per l'effetto voglia sostituire il dispositivo di cui a pagina 2 della pronuncia impugnata, ovvero “1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto;
2) spese compensate”, statuendo:
1. il rigetto dell'opposizione a precetto di pagamento proposta dal GN;
2. la condanna del CP_1
medesimo GN al pagamento in favore della GNa CP_1 Parte_1 per le causali in epigrafe, della somma complessiva di € 3.576,77 (Euro
Tremilacinquecentosettantasei/77) a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle minori e , figlie della coppia, oltre interessi legali e rivalutazione Per_1 Per_2 monetaria dalle singole scadenze, ovvero in subordine dalla notifica dell'atto di precetto, al definitivo soddisfo;
3. la condanna del GN al CP_1
risarcimento del danno per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa. Il tutto con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della procuratrice della parte che si dichiara antistataria”; per parte appellata: “Richiede all'Il.mo Giudice del Tribunale di Roma, valutati gli atti, di In via principale dichiarare inammissibile l'appello per genericità ed indeterminatezza della individuazione della sentenza impugnata Nel merito confermare la sentenza n.18169/2023 del 13/10/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma rg.50047/2022 repertorio 7414/2023 del 13/10/2023 cronologico 12577/2023 del
13/10/2023 poiché emessa correttamente in fatto e diritto Condannare la signora
[...]
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc. Condannare la Pt_1
signora alle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte Parte_1 procuratrice che si dichiara antistataria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora notificava a atto di citazione in appello Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per la riforma della sentenza n.18169/2023 rg
50047/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 13/10/2023 che accoglieva l'opposizione a precetto proposta da . CP_1
In particolare, il GN proponeva opposizione avverso l'atto di precetto CP_1
notificato ad istanza della GNa in data 26.01.2022 con il quale la Parte_1 medesima gli intimava di pagare la somma complessiva di € 3.576,77 a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle minori e , figlie della coppia. Il Per_1 Per_2
GN eccepiva la nullità del precetto per mancanza di titolo esecutivo, CP_1
eccependo che la signora avrebbe dovuto dotarsi di apposito titolo prima Parte_1 di procedere all'intimazione di precetto.
Con sentenza n. 18169/2023 pubbl. il 13/10/2023 così veniva disposto “Il Giudice di
Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , nei Parte_2
confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Parte_1
così provvede: 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto;
2) spese compensate”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra , la quale ha Parte_1
concluso come in epigrafe trascritto.
Si è costituito anche il IG. il quale, a sua volta, ha concluso come CP_1
in epigrafe trascritto.
Pag. 2 di 5 All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
L'appello può essere accolto nei seguenti limiti.
Invero, “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (vds.
Cass. N. 379 del 13/01/2021).
Orbene si ritiene che per le spese per lo sport, così come per le spese dentistiche effettuate presso privati, soprattutto quando, come nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, sono di rilevante importo per le stesse, era necessaria una preventiva azione di accertamento giudiziale per la loro azionabilità. Diversamente, le seguenti ulteriori seguenti spese, pur di natura straordinaria e non necessitanti di un preventivo accordo tra i coniugi in quanto direttamente collegate alla salute delle minori e di non rilevante entità economica, sono da ritenersi esigibili senza la necessità di un preventivo autonomo ulteriore accertamento:
Pag. 3 di 5 Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, si ridetermina in euro 630,05 l'importo dovuto da a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle CP_1 minori e , figlie della coppia, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di Per_1 Per_2
precetto al definitivo soddisfo.
In particolare, si ricorda che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. n. 5515 del 29/02/2008).
Esistono giusti motivi, atteso il parziale accoglimento delle opposte domande per compensare le spese di lite relative ai due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pt_1 CP_1
Pace di Roma n. 18169/2023 pubbl. il 13/10/2023, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in euro 630,05 l'importo dovuto da a titolo di spese straordinarie per il mantenimento delle CP_1 minori e , figlie della coppia, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto Per_1 Per_2
di precetto al definitivo soddisfo;
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Tribunale di Roma, 13/06/2025
Il Giudice
FE AR
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