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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4775/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cavallo Parte_1 C.F._1
LL e dall'avv. Girolami Monica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen
Tedesco in Latina, Via Luigi Cherubini n. 8, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MB ST ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Leone Zeppieri snc, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e successiva declaratoria di scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, esponendo che aveva contratto matrimonio Parte_1
pagina 1 di 4 civile con il 4 luglio 2018 a Mombasa, in Kenya. Il matrimonio veniva poi Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Centallo l'11 ottobre dello stesso anno;
i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni e dalla loro unione non erano nati figli. La ricorrente deduceva che, dopo essersi trasferito in Italia, nel Controparte_1 novembre 2019, decideva di lasciare Centallo, dichiarando genericamente di voler raggiungere uno zio a Roma per cercare lavoro. Inizialmente, i coniugi mantenevano contatti telefonici e tramite messaggi, ma nell'estate del 2020 il resistente comunicava alla moglie di essersi trasferito presso un amico, senza fornire ulteriori dettagli, e da quel momento i contatti si diradavano fino a cessare del tutto.
Successivamente, da una ricerca anagrafica, veniva a conoscenza che il consorte risultava residente a
Latina. Considerata l'assenza di coabitazione, e la violazione dei doveri coniugali, la Parte_1 intendeva procedere giudizialmente per ottenere la separazione e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, -PREVIA prova per interrogatorio e testi sui capitoli di cui alle premesse del presente ricorso che fin d'ora si intendono preceduti dalla formula “vero che”, nonché su ulteriori capitoli che si rendessero necessari e che verranno formalizzati, nonché controprova per interrogatorio e testi su eventuali capitoli avversari ammessi;
-PRONUNCIARSI la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
01/02/1968) e (nato in [...] il [...]), mandando Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente per le opportune annotazioni e/o trascrizioni;
-
PRONUNCIARSI, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi e , lo scioglimento del Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile dagli stessi contratto in Mombasa (Kenya) il 04/07/2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Centallo, in data 11/10/2018, Atto n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2018
e mandando all'Ufficiale di Stato Civile competente le opportune annotazioni e/o trascrizioni. -Col favore delle spese”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che la ricorrente si era recata in Kenya Controparte_1 nel 2015 per una vacanza, dove lo conosceva mentre lui svolgeva l'attività di guida turistica, e che tra le parti era nata una relazione sentimentale durata tre anni, che li portava a contrarre matrimonio civile il 4 luglio 2018 a Mombasa. Esponeva che dopo la celebrazione, la moglie rientrava in Italia per trascrivere l'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune di Centallo, lasciandolo solo in Kenya, e che nel novembre 2018 il resistente raggiungeva la moglie a Centallo, ma veniva respinto.
Da quel momento, e fino all'ottobre 2019, il resistente aveva vissuto in un alloggio condiviso a Cuneo, pagato dalla moglie, svolgendo lavori saltuari e tentando invano di ricostruire il rapporto coniugale, pagina 2 di 4 sino a quando la moglie lo invitava a trasferirsi a Latina presso un parente, manifestando la volontà di allontanarlo definitivamente dalla propria vita.
Il resistente deduceva quindi che fosse la moglie ad aver violato i doveri matrimoniali, tra cui la fedeltà, la convivenza e l'assistenza morale e materiale, inducendolo a lasciare il proprio paese per una vita coniugale che si era rivelata inesistente. Attualmente, risultava residente a [...], dove lavorava come lavapiatti con contratto a tempo indeterminato, vivendo con lo zio e un'altra persona in un immobile in locazione. Alla luce di quanto esposto, chiedeva “All'On.le Giudice adito di pronunciare
Sentenza di separazione dei coniugi e , Controparte_1 Parte_2 ordinandone l'annotazione nei modi e termini di rito e alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Ciascuno di loro provvederà personalmente ed in maniera autonoma al proprio mantenimento, avendo raggiunto entrambi un'indipendenza economica;
con vittoria di spese”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 26.9.2024, le parti davano atto di voler concordemente richiedere la separazione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto rilevare che, in merito alla pronuncia sullo status, sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 2201 del
2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia. Nel caso di specie, infatti, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Kenia, è pacifico che entrambi i coniugi abbiano stabilito la loro residenza abituale in Italia, con conseguente applicazione della legge italiana alla presente procedura di separazione.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di
Centallo, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Mombasa,
Kenya, il 4 luglio 2018, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Centallo al n. 21, parte II, serie C, anno 2018.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per emettere la sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1622 del 2024, così provvede: pagina 3 di 4 Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in
Mombasa (Kenya), il 4 luglio 2018, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Centallo al n. 21, parte II, serie C, anno 2018;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Centallo, l'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Centallo per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4775/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cavallo Parte_1 C.F._1
LL e dall'avv. Girolami Monica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen
Tedesco in Latina, Via Luigi Cherubini n. 8, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MB ST ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Leone Zeppieri snc, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e successiva declaratoria di scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, esponendo che aveva contratto matrimonio Parte_1
pagina 1 di 4 civile con il 4 luglio 2018 a Mombasa, in Kenya. Il matrimonio veniva poi Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Centallo l'11 ottobre dello stesso anno;
i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni e dalla loro unione non erano nati figli. La ricorrente deduceva che, dopo essersi trasferito in Italia, nel Controparte_1 novembre 2019, decideva di lasciare Centallo, dichiarando genericamente di voler raggiungere uno zio a Roma per cercare lavoro. Inizialmente, i coniugi mantenevano contatti telefonici e tramite messaggi, ma nell'estate del 2020 il resistente comunicava alla moglie di essersi trasferito presso un amico, senza fornire ulteriori dettagli, e da quel momento i contatti si diradavano fino a cessare del tutto.
Successivamente, da una ricerca anagrafica, veniva a conoscenza che il consorte risultava residente a
Latina. Considerata l'assenza di coabitazione, e la violazione dei doveri coniugali, la Parte_1 intendeva procedere giudizialmente per ottenere la separazione e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, -PREVIA prova per interrogatorio e testi sui capitoli di cui alle premesse del presente ricorso che fin d'ora si intendono preceduti dalla formula “vero che”, nonché su ulteriori capitoli che si rendessero necessari e che verranno formalizzati, nonché controprova per interrogatorio e testi su eventuali capitoli avversari ammessi;
-PRONUNCIARSI la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
01/02/1968) e (nato in [...] il [...]), mandando Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente per le opportune annotazioni e/o trascrizioni;
-
PRONUNCIARSI, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi e , lo scioglimento del Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile dagli stessi contratto in Mombasa (Kenya) il 04/07/2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Centallo, in data 11/10/2018, Atto n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2018
e mandando all'Ufficiale di Stato Civile competente le opportune annotazioni e/o trascrizioni. -Col favore delle spese”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che la ricorrente si era recata in Kenya Controparte_1 nel 2015 per una vacanza, dove lo conosceva mentre lui svolgeva l'attività di guida turistica, e che tra le parti era nata una relazione sentimentale durata tre anni, che li portava a contrarre matrimonio civile il 4 luglio 2018 a Mombasa. Esponeva che dopo la celebrazione, la moglie rientrava in Italia per trascrivere l'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune di Centallo, lasciandolo solo in Kenya, e che nel novembre 2018 il resistente raggiungeva la moglie a Centallo, ma veniva respinto.
Da quel momento, e fino all'ottobre 2019, il resistente aveva vissuto in un alloggio condiviso a Cuneo, pagato dalla moglie, svolgendo lavori saltuari e tentando invano di ricostruire il rapporto coniugale, pagina 2 di 4 sino a quando la moglie lo invitava a trasferirsi a Latina presso un parente, manifestando la volontà di allontanarlo definitivamente dalla propria vita.
Il resistente deduceva quindi che fosse la moglie ad aver violato i doveri matrimoniali, tra cui la fedeltà, la convivenza e l'assistenza morale e materiale, inducendolo a lasciare il proprio paese per una vita coniugale che si era rivelata inesistente. Attualmente, risultava residente a [...], dove lavorava come lavapiatti con contratto a tempo indeterminato, vivendo con lo zio e un'altra persona in un immobile in locazione. Alla luce di quanto esposto, chiedeva “All'On.le Giudice adito di pronunciare
Sentenza di separazione dei coniugi e , Controparte_1 Parte_2 ordinandone l'annotazione nei modi e termini di rito e alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Ciascuno di loro provvederà personalmente ed in maniera autonoma al proprio mantenimento, avendo raggiunto entrambi un'indipendenza economica;
con vittoria di spese”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 26.9.2024, le parti davano atto di voler concordemente richiedere la separazione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto rilevare che, in merito alla pronuncia sullo status, sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 2201 del
2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia. Nel caso di specie, infatti, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Kenia, è pacifico che entrambi i coniugi abbiano stabilito la loro residenza abituale in Italia, con conseguente applicazione della legge italiana alla presente procedura di separazione.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di
Centallo, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Mombasa,
Kenya, il 4 luglio 2018, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Centallo al n. 21, parte II, serie C, anno 2018.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per emettere la sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1622 del 2024, così provvede: pagina 3 di 4 Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in
Mombasa (Kenya), il 4 luglio 2018, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Centallo al n. 21, parte II, serie C, anno 2018;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Centallo, l'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Centallo per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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