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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/11/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1065 del ruolo generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: divorzio contenzioso promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Giovanna Sanna, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Nuoro, via Alessandro Manzoni, n. 28;
Ricorrente
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Roberta Carboni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Nuoro, via Convento n. 41;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (così come rassegnate nelle note sostitutive per l'udienza del
29.10.2024):
“A) il figlio , nato a [...] il [...], oramai maggiorenne ma non autosufficiente, Persona_1
avrà residenza e collocazione presso il padre , nella casa di questi a Nuoro in Via Vico Parte_2
Valery n.5, con facoltà della madre di intrattenere i rapporti che la stessa e il figlio Per_1
concorderanno.
B) al mantenimento ordinario del figlio provvederà , con il concorso della Per_1 Parte_2
IG.ra , in ragione di € 100.00 cada mese da corrispondersi il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
1
N. R.G. 1065/2020
C) l'obbligo di concorso al mantenimento del figlio , in capo alla IG.ra , Persona_1 Parte_1
per comune accordo tra le parti, decorrerà dal reperimento da pare della IG.ra , di Parte_1
ulteriore occupazione lavorativa, che le consenta di integrare le attuali entrate mensili;
D) entrambi i genitori e concorreranno alle spese di carattere Parte_2 Parte_1
straordinario per il mantenimento di e in ragione del 50% ciascuno;
dette spese devono Persona_1
individuarsi in quelle indicate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal C.N.F. il 29.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere e che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
E) la minore , nata a [...] il [...], continuerà ad avere residenza anagrafica Persona_2
presso il padre , nella casa di questi a Nuoro in Via Vico Valery n. 5; Parte_2
F) la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione alternativamente 4 giorni alla settimana con la madre e tre giorni con il padre secondo le modalità già stabilite in sede di separazione, con la precisazione che nei giorni in cui rimane con il padre, il mercoledì, il Per_2
giovedì e il venerdì, la madre potrà vedere e tenere con sé la bambina il giovedì dall'uscita di scuola
(ovvero dalle ore 13.00) sino alle ore 17.30; nei giorni in cui rimane con il padre il lunedì, Per_2
il martedì, il sabato e la domenica, la madre potrà vedere e tenere con sé la bambina il martedì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 13,00) sino alle 17.30; ciascuno dei genitori potrà sentire telefonicamente la minore una volta al giorno alle ore 21.00; i giorni festivi (vigilia di Per_2
Natale, Natale, 31 gennaio, primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta) verranno trascorsi alternativamente con ciascuno dei genitori. Nella giornata di venerdì, nelle settimane in cui la minore
è collocata presso il padre, (eccettuato il periodo delle vacanze estive su cui infra) la madre Per_2
ha la facoltà di accompagnare la figlia a equitazione con pranzo presso il padre e rientro presso il padre finita la lezione.
Nel periodo delle vacanze estive, fermo l'accordo di cui sopra per il resto, la minore Per_2
trascorrerà 15 giorni consecutivi di vacanza esclusivamente con il padre o con la madre nei periodi di ferie da questi di concerto individuati;
G) del mantenimento ordinario della minore si faranno carico entrambi i genitori Persona_2
quando la figlia sia collocata presso di loro sostenendo ciascuno, senza diritto a rimborso, le spese ordinarie espressamente qualificate tali dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal C. N F. il 29.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere e che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
H) alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore , concorreranno Persona_2
entrambi i genitori e , in ragione del 50% ciascuno: dette spese Parte_2 Parte_1
2
N. R.G. 1065/2020 dovranno individuarsi in quelle indicate dalle sopra richiamate linee guida approvate dal CNF il 29 novembre 2017;
I) le parti prestano sin d'ora il consenso a che la minore possa effettuare viaggi di Persona_2
istruzione scolastici o ludici nel territorio italiano o all'estero e al rilascio o rinnovo presso la P.A. dei documenti di viaggio (carta d'identità e passaporto);
J) le parti prestano sin d'ora il consenso e sempre nel rispetto dei criteri di collocamento della minore
a che la minore possa fare viaggi nel territorio italiano o all'estero quando affidata Persona_2 all'altro genitore;
K) le parti si impegnano a collaborare fattivamente e lealmente per risolvere eventuali emergenze o problematiche che si rappresentino relative alla minore e al figlio;
Persona_2 Persona_1
L) le parti rinunciano a tutte le ulteriori domande formulate negli atti di causa;
M) con spese compensate tra le parti”.
Conclusioni del PM:
“conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.10.2020, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
.
[...]
A sostegno della domanda ha allegato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in
Nuoro, il 6.05.2006; che dall'unione sono nati due figli: , il 4.07.2006, e , il Per_1 Per_2
12.04.2013; che il Tribunale di Nuoro con decreto del 23.08.2018 ha omologato la separazione dei coniugi;
che sussistono i presupposti per ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ma che non possono essere confermate le medesime condizioni della separazione. La ricorrente ha, infatti, allegato che la collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori non
è consona alla realizzazione del benessere psico-fisico degli stessi poiché ha determinato negli stessi uno stato di disagio, disorientamento e confusione.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé, la disciplina della frequentazione paterna secondo il principio dell'alternanza, un assegno di mantenimento per i Per_ minori a carico del pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione e rispostata depositata il 27.01.2024, si è costituito in giudizio
, il quale, non opponendosi alla domanda della cessazione degli effetti civili del Parte_2
3
N. R.G. 1065/2020 matrimonio, ha contestato in toto quanto allegato da parte ricorrente poiché infondato in fatto e in diritto.
Ha, infatti, rappresentato che non corrisponde al vero quanto allegato alla ricorrente in ordine alla modalità di collocazione paritaria dei minori e al tempo che gli stessi trascorrono insieme al padre, poiché gli stessi stanno volentieri, e per la maggior parte del tempo, con quest'ultimo. Inoltre, ha allegato diversi episodi in cui i minori hanno subito delle violenze verbali da parte della ricorrente e che la stessa non si è mai occupata in maniera amorevole delle reali necessità dei figli e delle loro esigenze ludiche e scolastiche, pertanto, ritiene che la ricorrente debba affrontare un percorso psicologico per migliorare le proprie capacità genitoriali.
Ciò premesso, il resistente, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento esclusivo dei minori al padre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
la disciplina della frequentazione materna;
un assegno di mantenimento per i minori pari ad € 250,00 a carico della ricorrente;
di ordinare a la rimozione dal suo profilo social facebook delle Parte_1
immagini che ritraggono i minori;
ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., di ammonire a tenere Parte_1
condotte collaborative e ad astenersi da espressioni verbali offensive e scritti diffamatori dell'onore e della reputazione del resistente e dei suoi prossimi congiunti in presenza dei figli;
il risarcimento dei danni morali ex art. 2059 c.c., a carico di nei confronti dei figli e in favore Parte_1 dell'odierno resistente nella misura che il Tribunale adito riterrà di giustizia.
3. All'udienza del 2.02.2021, il Presidente, dopo aver sentito le parti, ha richiesto al Servizio di neuropsichiatria dell'Ospedale Zonchello e al Serd ASL Nuoro una relazione sul minore . Persona_1
4. Con ordinanza del 29.4.2021, il Presidente ha affidato i minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso gli stessi.
5. Con sentenza n. 345/2021 del 21.07.2021, pubblicata il 23.07.2021, il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle altre domande.
6. Nel prosieguo di causa, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
7. Con ordinanza dell'11.4.2022, il Giudice ha ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti e ha richiesto una relazione ai Servizi Sociali sul nucleo familiare, con particolare riferimento alle condizioni dei figli minorenni, ai loro rapporti con i genitori, all'idoneità del loro ambiente abitativo e ai rapporti con i loro coetanei e con gli insegnanti.
8. All'udienza del 18.7.2024, il Giudice ha sentito nuovamente le parti personalmente e, all'udienza del 29.10.2024, tenuta mediante il deposito di note scritte sostitutive d'udienza, le parti hanno dato
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N. R.G. 1065/2020 atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte così come riportate in epigrafe. Pertanto, il Giudice, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
9.
Considerato che
è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 345/2021), visto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento e alla collocazione della figlia minore e al mantenimento di entrambi Per_2
i figli, il Tribunale è chiamato ad esaminare le condizioni concernenti la figlia minore, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole degli accordi raggiunti dalle parti non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
È necessario prendere atto delle conclusioni congiunte delle parti alle condizioni rappresentate all'udienza del 29.10.2024.
In proposito, si ritiene che le condizioni relative all'affidamento e alla collocazione della figlia
, corrispondano al suo interesse e che le condizioni previste per il suo mantenimento siano Per_2
adeguate; pertanto, il Collegio prende atto degli accordi intervenuti fra i genitori.
10. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti e riportate in epigrafe;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18.11.2024.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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