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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2568 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 promossa da
C.F. ), in giudizio con l'avv. Gianluca Bartolomei Parte_1 C.F._1
-attore- contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. LU Gentile
-convenuta-
***
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTORE: “Nel merito 2) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo costituito nella fattispecie dal decreto ingiuntivo richiamato dalla nel propria atto di Controparte_1 precetto e per l'effetto dichiarare: a)l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art.644
c.p.c.; b)l'inammissibilità, l'illegittimità, inefficacia, inesistenza e nullità del precetto opposto;
c) in ogni caso dichiarare nulla o improduttiva di effetti l'intimazione di pagamento di cui al medesimo;
d) accertare
e per l'effetto dichiarare che l'esecuzione non può essere iniziata sulla base del titolo posto dall' opposta società alla base del precetto per i motivi di cui al capitolo 1 del presente atto. Condannare sempre e in ogni caso la controparte al rimborso delle spese e competenze relative al presente giudizio”;
- PER LA CONVENUTA: “
2. nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. per Parte_1 tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. in via istruttoria, darsi atto che si producono i seguenti
DOCUMENTI come da separato indice, con riserva di produrre documenti e di articolare ogni altra
1 deduzione istruttoria nel termine di legge;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito “ ”), al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_1 CP_1 riportate, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che con precetto notificato in data 21/08/2020 la gli aveva intimato il CP_1 pagamento di complessivi euro 7.860,00, fondando il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata sul decreto ingiuntivo n. 624/2019 del 02/05/2019 emesso da questo
Tribunale, asseritamente notificatogli il 16/05/2019 e divenuto esecutivo per effetto della mancata opposizione in data 31/07/2019;
- che, per vero, il decreto ingiuntivo non era mai stato notificato alla parte ingiunta, con conseguente sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.
I-2. Con comparsa di risposta del 18/02/2021 si è tempestivamente costituita la , CP_1 concludendo nei termini esposti in epigrafe. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che tra le parti era intercorso un contratto di appalto all'esito della cui esecuzione era residuato un credito in proprio favore di euro 6.777,21, azionato ex artt. 633 ss. c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo così ottenuto era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la dimora effettiva del sita in Tortoreto, via XX Settembre n. 8; Parte_1
- che, pertanto, la notificazione del decreto era stata correttamente eseguita;
- che, in ogni caso, l'opposizione a precetto doveva ritenersi inammissibile, tenuto conto che il avrebbe dovuto procedere con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. Parte_1
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Gli elementi di fatto documentalmente provati e rilevanti per la decisione della causa sono da individuarsi nei seguenti:
a) il è stato residente in [...], dal 27/03/1980 al Parte_1
01/10/2015, per poi trasferire la propria residenza anagrafica nel predetto Comune, alla
2 via Badette n. 64 (ora via San Vincenzo n. 2) dal 01/10/2015 (cfr. doc. n. 2 – citazione);
b) il titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 624/2019, è stato notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in data 13/05/2019, in Tortoreto, alla via XX Settembre n. 8, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sul presupposto della temporanea assenza del destinatario.
II-5. Com'è noto, il legislatore mostra un favor per la notificazione nelle mani del destinatario, per la intuitiva ragione che tale forma consente con certezza di portare a conoscenza di questi l'oggetto del procedimento notificatorio. È per questo che l'art. 138 c.p.c. stabilisce che “L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto”. Di qui la disciplina di cui all'art. 139 c.p.c., tesa a conseguire il risultato pratico della conoscenza certa dell'atto: mediante la ricerca del destinatario nel comune di residenza, presso la casa di abitazione o la sede di lavoro (cfr. comma 1); oppure consegnando copia dell'atto ai soggetti indicati al comma 2 o, in subordine, al portiere o a un vicino (cfr. comma 3); in caso di non conoscenza del comune di residenza, deve procedersi presso la dimora o il domicilio (cfr. ultimo comma dell'art. 139 c.p.c.).
A mente dell'art. 140 c.p.c., ove non sia possibile provvedere alla notifica con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c., il procedimento notificatorio è affidato a tre formalità: i) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune ove la notificazione deve eseguirsi;
ii) l'affissione dell'avviso del deposito di cui al punto i) alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda presso cui si è tentata senza successo la notifica a mani;
iii) la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di informarlo dell'avvenuto deposito della copia.
II-5.1. Nel caso che qui occupa l'Ufficiale Giudiziario ha eseguito la notificazione secondo le formalità dell'art. 140 c.p.c. – sul presupposto della non irreperibilità assoluta del destinatario e, dunque, alla luce del rinvenimento di tracce da cui desumere un qualche collegamento tra il e l'indirizzo di via XX Settembre n. 8 – presso la precedente residenza anagrafica Parte_1 dell'attore.
II-6. La notifica del decreto ingiuntivo, posto a fondamento della esecuzione minacciata mediante la notificazione dell'atto di precetto qui opposto, deve ritenersi nulla (e non già inesistente), in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali
“La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4529 del 15/02/2019, Rv. 652987-01).
3 La più grave ipotesi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo è infatti configurabile “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14692 del 26/05/2023,
Rv. 667981-01).
II-7. Accertato che si verte in ipotesi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, occorre ora stabilire se lo strumento di tutela azionato (l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.) sia confacente al caso di specie, dovendosi esaminare il suo rapporto con l'opposizione ex art. 650
c.p.c.
A mente di tale disposizione, infatti, “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. In simile evenienza, il giudice dell'opposizione tardiva può sospendere l'esecutorietà medio tempore concessa. Tale forma di tutela non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. art. 650, comma 3, c.p.c.).
Il coordinamento tra il rimedio dell'opposizione a precetto e quello dell'opposizione tardiva, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nell'affermazione secondo cui “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. civ.,
Sez. III, ord. n. 13365 del 16/05/2023, Rv. 667696-02).
Sicché, nel caso di notificazione inesistente del decreto ingiuntivo, è possibile per l'ingiunto esperire l'opposizione a precetto;
mentre nell'ipotesi di nullità, l'unico rimedio è quello dell'opposizione tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 9050 del 18/05/2020, Rv. 657739-01; in termini anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17308 del 31/08/2015, Rv. 636479-01; Cass. civ., Sez.
4 VI-3, ord. n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681-01).
II-8. Alla luce delle coordinate ermeneutiche che precedono e degli elementi di fatto precedentemente illustrati, deve concludersi nel senso della inammissibilità della presente opposizione.
Il avrebbe infatti dovuto proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., Parte_1 fornendo la prova che, stante la notificazione presso la precedente residenza anagrafica, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo;
oltre a dover svolgere i motivi di opposizione in merito alla pretesa posta a fondamento del decreto ingiunzionale, che avrebbe articolato ex art. 645 c.p.c. ove opportunamente notiziato dell'ingiunzione.
La totale assenza di simili allegazioni e deduzioni non consente neppure una riqualificazione dell'azione, da quella inammissibile a quella ammissibile.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. L'opposizione a precetto proposta da è inammissibile. Parte_1
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2568/2020 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 21 ottobre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2568 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 promossa da
C.F. ), in giudizio con l'avv. Gianluca Bartolomei Parte_1 C.F._1
-attore- contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. LU Gentile
-convenuta-
***
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTORE: “Nel merito 2) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo costituito nella fattispecie dal decreto ingiuntivo richiamato dalla nel propria atto di Controparte_1 precetto e per l'effetto dichiarare: a)l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art.644
c.p.c.; b)l'inammissibilità, l'illegittimità, inefficacia, inesistenza e nullità del precetto opposto;
c) in ogni caso dichiarare nulla o improduttiva di effetti l'intimazione di pagamento di cui al medesimo;
d) accertare
e per l'effetto dichiarare che l'esecuzione non può essere iniziata sulla base del titolo posto dall' opposta società alla base del precetto per i motivi di cui al capitolo 1 del presente atto. Condannare sempre e in ogni caso la controparte al rimborso delle spese e competenze relative al presente giudizio”;
- PER LA CONVENUTA: “
2. nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. per Parte_1 tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. in via istruttoria, darsi atto che si producono i seguenti
DOCUMENTI come da separato indice, con riserva di produrre documenti e di articolare ogni altra
1 deduzione istruttoria nel termine di legge;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito “ ”), al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_1 CP_1 riportate, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che con precetto notificato in data 21/08/2020 la gli aveva intimato il CP_1 pagamento di complessivi euro 7.860,00, fondando il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata sul decreto ingiuntivo n. 624/2019 del 02/05/2019 emesso da questo
Tribunale, asseritamente notificatogli il 16/05/2019 e divenuto esecutivo per effetto della mancata opposizione in data 31/07/2019;
- che, per vero, il decreto ingiuntivo non era mai stato notificato alla parte ingiunta, con conseguente sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.
I-2. Con comparsa di risposta del 18/02/2021 si è tempestivamente costituita la , CP_1 concludendo nei termini esposti in epigrafe. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che tra le parti era intercorso un contratto di appalto all'esito della cui esecuzione era residuato un credito in proprio favore di euro 6.777,21, azionato ex artt. 633 ss. c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo così ottenuto era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la dimora effettiva del sita in Tortoreto, via XX Settembre n. 8; Parte_1
- che, pertanto, la notificazione del decreto era stata correttamente eseguita;
- che, in ogni caso, l'opposizione a precetto doveva ritenersi inammissibile, tenuto conto che il avrebbe dovuto procedere con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. Parte_1
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Gli elementi di fatto documentalmente provati e rilevanti per la decisione della causa sono da individuarsi nei seguenti:
a) il è stato residente in [...], dal 27/03/1980 al Parte_1
01/10/2015, per poi trasferire la propria residenza anagrafica nel predetto Comune, alla
2 via Badette n. 64 (ora via San Vincenzo n. 2) dal 01/10/2015 (cfr. doc. n. 2 – citazione);
b) il titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 624/2019, è stato notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in data 13/05/2019, in Tortoreto, alla via XX Settembre n. 8, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sul presupposto della temporanea assenza del destinatario.
II-5. Com'è noto, il legislatore mostra un favor per la notificazione nelle mani del destinatario, per la intuitiva ragione che tale forma consente con certezza di portare a conoscenza di questi l'oggetto del procedimento notificatorio. È per questo che l'art. 138 c.p.c. stabilisce che “L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto”. Di qui la disciplina di cui all'art. 139 c.p.c., tesa a conseguire il risultato pratico della conoscenza certa dell'atto: mediante la ricerca del destinatario nel comune di residenza, presso la casa di abitazione o la sede di lavoro (cfr. comma 1); oppure consegnando copia dell'atto ai soggetti indicati al comma 2 o, in subordine, al portiere o a un vicino (cfr. comma 3); in caso di non conoscenza del comune di residenza, deve procedersi presso la dimora o il domicilio (cfr. ultimo comma dell'art. 139 c.p.c.).
A mente dell'art. 140 c.p.c., ove non sia possibile provvedere alla notifica con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c., il procedimento notificatorio è affidato a tre formalità: i) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune ove la notificazione deve eseguirsi;
ii) l'affissione dell'avviso del deposito di cui al punto i) alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda presso cui si è tentata senza successo la notifica a mani;
iii) la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di informarlo dell'avvenuto deposito della copia.
II-5.1. Nel caso che qui occupa l'Ufficiale Giudiziario ha eseguito la notificazione secondo le formalità dell'art. 140 c.p.c. – sul presupposto della non irreperibilità assoluta del destinatario e, dunque, alla luce del rinvenimento di tracce da cui desumere un qualche collegamento tra il e l'indirizzo di via XX Settembre n. 8 – presso la precedente residenza anagrafica Parte_1 dell'attore.
II-6. La notifica del decreto ingiuntivo, posto a fondamento della esecuzione minacciata mediante la notificazione dell'atto di precetto qui opposto, deve ritenersi nulla (e non già inesistente), in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali
“La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4529 del 15/02/2019, Rv. 652987-01).
3 La più grave ipotesi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo è infatti configurabile “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14692 del 26/05/2023,
Rv. 667981-01).
II-7. Accertato che si verte in ipotesi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, occorre ora stabilire se lo strumento di tutela azionato (l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.) sia confacente al caso di specie, dovendosi esaminare il suo rapporto con l'opposizione ex art. 650
c.p.c.
A mente di tale disposizione, infatti, “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. In simile evenienza, il giudice dell'opposizione tardiva può sospendere l'esecutorietà medio tempore concessa. Tale forma di tutela non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. art. 650, comma 3, c.p.c.).
Il coordinamento tra il rimedio dell'opposizione a precetto e quello dell'opposizione tardiva, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nell'affermazione secondo cui “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. civ.,
Sez. III, ord. n. 13365 del 16/05/2023, Rv. 667696-02).
Sicché, nel caso di notificazione inesistente del decreto ingiuntivo, è possibile per l'ingiunto esperire l'opposizione a precetto;
mentre nell'ipotesi di nullità, l'unico rimedio è quello dell'opposizione tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 9050 del 18/05/2020, Rv. 657739-01; in termini anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17308 del 31/08/2015, Rv. 636479-01; Cass. civ., Sez.
4 VI-3, ord. n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681-01).
II-8. Alla luce delle coordinate ermeneutiche che precedono e degli elementi di fatto precedentemente illustrati, deve concludersi nel senso della inammissibilità della presente opposizione.
Il avrebbe infatti dovuto proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., Parte_1 fornendo la prova che, stante la notificazione presso la precedente residenza anagrafica, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo;
oltre a dover svolgere i motivi di opposizione in merito alla pretesa posta a fondamento del decreto ingiunzionale, che avrebbe articolato ex art. 645 c.p.c. ove opportunamente notiziato dell'ingiunzione.
La totale assenza di simili allegazioni e deduzioni non consente neppure una riqualificazione dell'azione, da quella inammissibile a quella ammissibile.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. L'opposizione a precetto proposta da è inammissibile. Parte_1
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2568/2020 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 21 ottobre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
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