Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Capaccio alla via G. Parte_1
Salvemini n. 15 (c.f. ; P.IVA_1
, nato a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Acerbo per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Zaccardo e Pasquale Gargano per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno. n. 1013/2024, pubblicata il 22/02/2024 (controversia in materia di responsabilità professionale).
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “a) accogliere l'appello e per l'effetto, confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda limitatamente ad euro
27.437,00 (oltre accessori) con le relative causali, liquidare tutti gli ulteriori danni, etiologicamente riconducibili alla condotta inadempiente del dott. ; danni CP_1
che di seguito vengono elencati: a1) l'importo di euro 15.951,00 di cui al decreto
1
(per l'omesso versamento dell'IVA a debito), a2) gli interessi relativi all'avviso di pagamento dell , prot. 7550 del Parte_3
17.3.2014; interessi che al 15.3.2014 erano pari ad euro 1304,67 nonché gli interessi di mora al 6% che al 15.3.2014 erano pari ad euro 3.956,27 oltre i successivi e sino all'integrale pagamento;
a3) tutti gli importi per i quali il Signor
nella qualità, è stato condannato a pagare, per l'avviso di accertamento n. Pt_1
TF90311106748/2011 per l'anno 2007 - Mod. Unico 2008 e per l'avviso di accertamento n. TF9031106526//2011 per l'anno 2006 - Mod. Unico 2007-, importi dovuti in quanto la Cassazione (nei due giudizi, recati i n. RG 19045/2015 e
19043/2015, Sez. Tributaria) ha confermato la sentenza di appello;
a4) in particolare, il dott. va condannato a pagare quanto riportato in citazione CP_1
e cioè per l'avviso di accertamento n. TF90311106748/2011 per l'anno 2007 -
Mod. Unico 2008 – per come risulta dalla Intimazione di pagamento n.
TF9IPRN00426/2015, notificata in data 10.7.2015: euro 404.705,00 per sanzioni;
euro 135.547,99 per interessi sino alla data del 18.6.2015; euro 8,75 per spese di notifica;
euro 83.834,22 per l'aggio (8%) dovuto all'agente della riscossione, oltre alle spese legali corrisposte dal per le relative procedure giudiziarie Pt_1
(Commissione Tributaria provinciale e regionale, Corte di Cassazione) e al contributo unificato versato;
per l'avviso di accertamento n. TF9031106526//2011 per l'anno 2006 - Mod. Unico 2007 - per come risulta dalla cartella di pagamento nr 10010020150023974480000, notificata da Equitalia in data 12.9.2015: euro
54.759,02 per interessi sull'Iva; euro 286.535,00 per sanzioni;
euro 59.145,03 per
CP_ interessi su;
euro 13.922,51 per interessi su irap;
euro 39.057,89 per aggio dovuto all'agente della riscossione, oltre alle spese legali corrisposte dal Pt_1
per le relative procedure giudiziarie (Commissione Tributaria provinciale e regionale, Corte di Cassazione) e al contributo unificato versato. - euro 4.000,00
(quattromila), oltre interessi legali dall'aprile 2012 per l'errato acquisto del C.U. nonché per la errata iscrizione a ruolo di cause (cfr quanto documentato) - per il
Decreto penale di citazione a giudizio rg not. Reato 18849/2011/21, al risarcimento di una somma da liquidarsi in via di equità dall'adito giudice per aver l'attore subito, senza colpa, il giudizio penale, con tutti i patemi d'animo, sofferenze e danni all'immagine che tale fatto comporta, oltre alle spese legali corrisposte dal Pt_1
per il giudizio. - per il Decreto penale di condanna, nr 562/14 rg nr 2632/13 e rg
2 4931 GIP, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Parma, al risarcimento dell'importo di euro 5.200,00, oltre accessori e spese successive, per la multa ivi comminata nonché al risarcimento di una somma da liquidarsi in via di equità dall'adito giudice per aver l'attore subito, senza colpa, il decreto penale, con tutti i patemi d'animo, sofferenze e danni all'immagine che tale fatto comporta.
- analoga richiesta di condanna per l'avviso di conclusioni indagini ex art 415 bis cpp, nr 2445/2015, Procura della Repubblica di Salerno e per l'avviso di conclusioni indagini ex art 415 bis cpp nrg 12599/12, Procura della Repubblica di
Salerno. B7) per le vicende nelle quali è coinvolta la ditta individuale Pt_2
con l'avviso di accertamento n. TF9011107756/2011 e con l'avviso di
[...]
accertamento n. TF9011106950/2011, il dott. va condannato al CP_1
pagamento delle spese legali sostenute dal per il primo e per il secondo Pt_1
grado dei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Salerno e
Regionale; B8) condannare il dott. al risarcimento di tutti i danni, CP_1
patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via di equità o nella misura che emergerà in corso di causa, che il sig. sta subendo e subirà per la sua Pt_1
sottoposizione ai giudizi tributari e penali indicati in narrativa;
C) - condannare il dott. al pagamento di euro 4.000,00 (quattromila), oltre interessi legali CP_1
dal 23.4.2012, pagati dal a titolo di contributo unificato al momento della Pt_1
iscrizione a ruolo delle predette cause innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno (rg 2366/012, 2368/012, 2367/012, 2369/012). D) il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
E) con vittoria del compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellato: “rigettare la domanda attorea proposta con l'appello poiché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto premette che il dott. ha svolto attività Controparte_1
professionale, quale dottore commercialista, sia per l'imprenditore individuale
, che per la società entrambi Parte_2 Parte_1
esercenti l'attività di trasporto merci su strada (cessata, per il primo, nell'anno 2010
e, per la seconda, in corso), nell'ambito della quale aveva tenuto la contabilità delle due aziende dal 2005 al 2012, custodito le scritture contabili ed eseguito tutti gli adempimenti contabili e fiscali. Tanto premesso, condanna il dott. CP_1
3 al risarcimento del danno patrimoniale, in favore della società CP_1 [...]
e di , cagionato da una serie di Parte_1 Parte_2
inadempienze relative all'incarico professionale di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, sia per le imposte dirette (Ires, Irpef, Irap e Addizionali) che per le imposte indirette (Iva), liquidato nella misura di € 27.437,00 oltre interessi e rivalutazione.
Il giudice di primo grado afferma, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, che il professionista si è reso inadempiente rispetto ai doveri di diligenza nella presentazione delle dichiarazioni fiscali, relativamente a:
- “costi non documentati” per complessivi € 3.902,00 per l'anno 2006 e per complessivi € 145.338,00 per l'anno 2007 (rilevati dall'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 al punto n. 4 e per l'anno 2007 al punto n. 5; in particolare, per il rilievo n. 5, pedaggi autostradali, servizi resi da terzi e spese per manutenzione e riparazione automezzi), non risultando alcuna documentazione contabile a supporto di quanto eccepito nell'ambito dei giudizio tributario prima e in Cassazione poi;
- “costi non di competenza” (due fatture emesse dalla “A.D.S. Calpazio” per spesa di cartellonistica pubblicitaria registrata nel conto “sponsorizzazioni e pubblicità” rispettivamente per € 25.000,00 Stagione calcistica 2006-2007 ed €
51.700,00 Stagione calcistica 2007-2008), contestati nell'avviso di accertamento relativo agli anni di imposta 2006 e 2007 al punto 6; a norma dell'art. 109 del
D.P.R. 917/86, i costi portati dalle suddette fatture andavano ripartiti per competenza sui due esercizi;
il mancato rispetto del principio della competenza ha determinato il recupero a tassazione da parte dell'ufficio con aggravio di sanzioni ed interessi;
la Commissione Tributaria Provinciale ha, infatti, confermato il rilievo dell'Ufficio e il recupero di € 12.500,00 per l'anno 2006 ed € 25.000,00 per l'anno
2007);
- omesso versamento dell'Iva, contestato al nel procedimento penale n. Pt_1
2445/2015 (pari ad € 51.656,00 per l'anno 2008, € 64.771,00 per l'anno 2009 ed €
49.331,00 per l'anno 2010, e ciò per aver usato in compensazioni crediti non spettanti o inesistenti) e nel processo verbale di constatazione dell'Ufficio delle
Dogane di n. A/9158 del 30.05.2013 prot. 7550 del 17.03.2014 (per aver Pt_3
usato crediti inesistenti relativi all'agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori, per un totale di € 65.937,91).
4 I danni cagionati ammontano, secondo il calcolo del Ctu, in € 27.437,00, tenendo conto non dei danni potenziali ma solo di quelli effettivi.
La sentenza di primo grado esclude, invece, la responsabilità del professionista per le seguenti irregolarità nelle dichiarazioni fiscali:
- “costi non inerenti” (il Ctu ha accertato che non sono stati esposti costi non inerenti, dal momento che quanto rilevato dall'Ufficio in sede di accertamenti con i rilievi n. 1, 2, 3 e 7 fa riferimento a costi tipici delle aziende di autotrasporti;
difatti, la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenze nn. 254 e 255 del 12.10.2012, ha accolto parzialmente il ricorso della società attrice per i rilievi contraddistinti dai nn. 1,2,3, e 7 degli accertamenti relativi agli anni 2006 e 2007);
- “omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito” (al era stata Pt_1
contestato, nel procedimento penale n. 18849/2011/21, il reato di cui all'art. 99, comma 4, del D.Lgs. n. 74/2000, perché al fine di evadere le imposte, ometteva di indicare, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno d'imposta 2007, elementi positivi di reddito per complessivi €
CP 152.394,00 per una imposta evasa ai fini di € 50.290,00; tuttavia, esaminata la documentazione in atti, il Ctu ha ritenuto di non avere elementi sufficienti per confermare che il dott. abbia omesso l'indicazione di componenti positivi CP_1
di reddito, sia nelle contabilità che nelle relative dichiarazioni reddituali, sia per che per la società dallo stesso rappresentata); Pt_1
- “omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali” (il Ctu ha ritenuto che nessuna omissione possa essere contestata al dott. ). CP_1
L'appello
La società e propongono Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza, che censurano per il mancato riconoscimento di ulteriori danni cagionati da inadempienze del commercialista, di seguito specificati.
a) € 15.951,00 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali (di cui al decreto penale di condanna del G.I.P. di Parma) e i vari importi per l'omesso versamento dell'Iva a debito (di cui al procedimento penale n. 12559/2012); secondo gli appellanti, il giudice di prime cure ha fatto propria la tesi del Ctu, secondo cui agli atti manca un apposito mandato del al dott. , Pt_1 CP_1
senza avvedersi che l'esistenza del mandato è fatto pacifico fra le parti perché non è stato mai contestato.
b) Gli interessi relativi all'avviso di pagamento per indebite compensazioni dell di , prot. 7550 del 17.3.2014; Parte_3 Pt_3
5 interessi che al 15.3.2014 erano pari ad € 1.304,67 nonché gli interessi di mora al
6% che al 15.3.2014 erano pari ad € 3.956,27 oltre i successivi e sino all'integrale pagamento;
c) Gli importi che il è tenuto a pagare, nella qualità, per l'avviso di Pt_1
accertamento n. TF9031106526//2011 per l'anno 2006 - Mod. Unico 2007- per come risulta dalla cartella di pagamento n. 10010020150023974480000, notificata da Equitalia in data 12.9.2015: € 54.759,02 per interessi sull'Iva; € 286.535,00 per
CP sanzioni;
€ 59.145,03 per interessi su;
€ 13.922,51 per interessi su irap;
euro
39.057,89 per aggio dovuto all'agente della riscossione, oltre alle spese legali corrisposte dal per le relative procedure giudiziarie (Commissione Pt_1
Tributaria provinciale e regionale, Corte di Cassazione) e per il contributo unificato versato.
d) Gli importi che il è tenuto a pagare, nella qualità, per l'avviso di Pt_1
accertamento n. TF90311106748/2011 relativo all'anno 2007 (Mod. Unico 2008), per come risulta dalla intimazione di pagamento n. TF9IPRN00426/2015, notificata in data 10.7.2015: € 404.705,00 per sanzioni;
€ 135.547,99 per interessi sino alla data del 18.6.2015; € 8,75 per spese di notifica;
€ 83.834,22 per l'aggio (8%) dovuto all'agente della riscossione, oltre alle spese legali corrisposte dal per Pt_1
le relative procedure giudiziarie (Commissione Tributaria provinciale e regionale,
Corte di Cassazione) e per il contributo unificato versato.
Si tratta degli importi (sub c e d) che il è tenuto a pagare in base alle Pt_1
sentenze rese dalla Commissione Tributaria provinciale di Salerno;
la Cassazione
(nei due giudizi RG n. 19045/2015 e n. 19043/2015, Sez. Tributaria) ha confermato la sentenza di appello, sfavorevole per la;
sussiste, per gli Parte_1
appellanti, la responsabilità del dott. per avere esposto i costi non inerenti, CP_1
per avere omesso l'indicazione di componenti positivi di reddito, per avere omesso il versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali e per avere omesso il versamento dell'Iva a debito.
e) € 5.200,00 oltre accessori e spese per il decreto penale di condanna del Gip di
Parma n. 562/14 (proc. N. 2632/13 e rg 4931 Gip), nonché il danno da liquidarsi in via di equità per aver l'attore subito il decreto penale, con tutti i patemi d'animo, sofferenze e danni all'immagine che tale fatto comporta. Sostengono gli appellanti che il Ctu ha ingiustamente escluso qualsivoglia danno perché non risulta agli atti il mandato a pagare conferito dal al dott. . Pt_1 CP_1
6 f) € 4.000,00 oltre interessi legali dal 23.4.2012 per i contributi unificati pagati nei vari giudizi innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, Regionale e
Cassazione. Il dott. , al momento della iscrizione a ruolo delle cause CP_1
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (rg 2366/012, 2368/012,
2367/012, 2369/012), compilò i modelli F23 per il versamento del contributo unificato (€ 500,00 + 500,00 + 1.500,00 + 1.500,00, cfr i relativi F23 del
23.4.2012). Commise, però, l'errore di indicare il codice tributo (941T in luogo di
750T) e l'ufficio (TF9 in luogo di V12) con la conseguenza che il sig. per Pt_1
le 4 cause, ha dovuto ripagare il contributo unificato, sborsando l'ulteriore importo di € 4.000,00 (500,00 + 500,00 + 1.500,00 + 1.500,00, cfr i relativi F23 del
3.7.2012). Infatti, iscritte le cause a ruolo, la Commissione tributaria provinciale di
, a mezzo del responsabile del procedimento dott. inviò n. 4 Pt_3 CP_3
richieste di pagamento del CU (che non risultava versato) evidenziando l'errore. La richiesta di restituzione di detto importo è stata inutilmente formulata al dott.
con la racc.ta del 29.1.2014. CP_1
g) Una somma da liquidarsi in via di equità per i patemi d'animo, le sofferenze e i danni all'immagine patiti per essere stato sottoposto a procedimenti penali
(decreto penale di citazione a giudizio r.n.r. n. 18849/2011/21; avviso di conclusioni indagini ex art 415 bis c.p.p., proc. n 2445/2015, Procura della Repubblica di
Salerno; avviso di conclusioni indagini, proc. n. 12599/12, Procura della Repubblica di Salerno).
h) Il ristoro delle spese legali sostenute da per il primo e per il Parte_2
secondo grado dei giudizi innanzi alla Controparte_4
aventi ad oggetto l'avviso di accertamento n.
[...]
TF9011107756/2011 e l'avviso di accertamento n. TF9011106950/2011.
i) Il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che Pt_2
sta subendo e subirà per la sua sottoposizione ai giudizi tributari e penali.
[...]
, costituitosi, risponde che le risultanze della Ctu hanno Controparte_1
escluso una sua responsabilità per danni, atteso che agli errori enucleati si è posto rimedio attraverso il ricorso alle misure amministrative e giudiziali predisposte per l'annullamento degli avvisi di accertamento;
che la Ctu, pur evidenziando alcuni errori rimediabili, ha precisato che il decorso del tempo ha vanificato e scongiurato quasi completamente i rischi potenziali ipotizzati nel corso del giudizio, dal momento che, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 per l'Iva, i termini degli avvisi di accertamento
7 degli anni fino al 2011 sono decorsi al 31.12.2016 (ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), mentre per il 2012 il termine di notifica di eventuali accertamenti è scaduto il 31.12.2017 e non risulta pervenuta alcuna contestazione e/o invito dell' ; Controparte_5
che la richiesta di ulteriore liquidazione del danno basata proprio sulle pronunce della Cassazione non è supportata da prova, in mancanza di produzione delle relative sentenze, che sarebbe comunque tardiva;
che l'inesistenza di danni attuali lesivi del patrimonio della società e di Parte_1
in proprio è confermata dall'ammissione della società, disposta Parte_2
con decreto del Tribunale di Salerno del 21.4.2015, ai benefici di cui all'art. 182-bis dell'allora vigente legge fallimentare, finalizzati al conseguimento degli accordi di ristrutturazione dei debiti aziendali;
che, proprio in forza degli effetti sottesi ai benefici conseguiti, la società non poteva Parte_1
subire o veder proseguire azioni esecutive e cautelari, né era possibile acquisire titoli di prelazione ai danni della società debitrice, sicché nessun pericolo di danno al patrimonio del contribuente era possibile neanche in astratto;
che, in merito agli avvisi di accertamento notificati a in proprio, le sentenze nr. Parte_2
5101/15 del 27.5.2015 e nr. 10715/15 del 01.12.2015 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli, sezione distaccata di Salerno, hanno accolto gli appelli formulati da;
che, in conclusione, il giudice di primo grado ha Parte_2
correttamente liquidato i danni ritenendo di poter liquidare solo i danni effettivi e non quelli potenziali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Parma n. 562/14)
In data 25.6.2014 a fu notificato un decreto penale di condanna Parte_2
che gli applicava la pena di € 5.200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 81 cpv c.p. e 2, comma 1, della legge 638/1983, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società Centro Sud
CP_ Distribuzione Rinaldi s.r.l., non aveva versato all' di Parma le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per un importo € 15.951,00 relative al periodo da aprile a dicembre 2010.
Per il decreto penale gli appellanti chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali corrispondenti all'importo delle ritenute operate e non versate (€
8 15.951,00) e all'importo della sanzione penale irrogata (€ 5.200,00 oltre accessori e spese).
Va osservato, a tal proposito, che non è neanche astrattamente ipotizzabile un danno emergente corrispondente all'importo delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e non versate (€ 15.951,00). Si tratta di somme che la società
ha trattenuto sulle retribuzioni erogate ai Pt_1 Parte_1
CP_ propri dipendenti, ma non ha versato all' Il pagamento di tali somme è oggetto CP_ di una sua precisa obbligazione nei confronti dell' e può essere considerata alla stregua di una perdita patrimoniale subita dalla società a causa di un inadempimento del proprio commercialista.
In sostanza, l'unico danno astrattamente ipotizzabile è la perdita patrimoniale che avrebbe subito per la sanzione che gli è stata comminata con il Parte_2
decreto penale di condanna (€ 5.200,00) oltre accessori e spese.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda relativa ai danni per “omissione del versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali” perché “il Ctu ha ritenuto che nessuna omissione possa essere contestata al dott. ”. Sul punto, il Ctu CP_1 ha osservato che si può addebitare al dott. l'omissione dell'obbligo di CP_1
procedere al pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali solo se gli sia stato conferito il mandato per la trasmissione telematica dei versamenti e lo stesso non vi abbia regolarmente adempiuto. In tal caso, “il dott. era tenuto ad CP_1
elaborare periodicamente i versamenti previdenziali ed assistenziali, comunicarli al cliente in proprio e nella qualità, affinché lo stesso predisponesse la copertura finanziaria per il pagamento degli stessi e procedere all'effettivo pagamento attraverso il canale telematico solo previo apposito mandato del signor Pt_1
Pertanto se la procedura non è stata applicata in modo corretto, il C.T.U. ritiene che nessuna omissione possa essere contestata al dott. ”. CP_1
Obiettano gli appellanti che l'esistenza del mandato è fatto pacifico fra le parti perché non è stato mai contestato.
Orbene, la perdita patrimoniale per la sanzione comminata al dal decreto Pt_1
penale di condanna (€ 5.200,00 oltre accessori e spese) deve essere risarcita come danno patrimoniale emergente a condizione che l'appellante dimostri di aver effettivamente pagato la sanzione penale e gli accessori e, inoltre, dimostri di aver conferito al dott. il mandato di procedere alla trasmissione telematica dei CP_1
CP_ versamenti in favore dell' Solo in tal caso è ipotizzabile un obbligo del CP_ commercialista (e un suo inadempimento) di predisporre i versamenti all' delle
9 ritenute previdenziali ed assistenziali e di chiedere alla società di mettere a disposizione la provvista occorrente per effettuare i versamenti, per poi procedere alla trasmissione telematica.
non ha, però, assolto all'onere di allegare (e di dimostrare) di Parte_2
aver pagato la sanzione penale (avendo prodotto solo il decreto penale di condanna); a sua volta, la società non ha Parte_1 assolto all'onere di allegare (e di dimostrare) di aver conferito al dott. CP_1
(anche) l'incarico di compiere le attività occorrenti per predisporre e trasmettere CP_ all' le ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2010, specificando se si sia trattato di un unico mandato conferito ab origine (prima del 2005) o di un incarico rinnovato anno per anno. Inoltre, per dare esecuzione al mandato occorreva anche la messa a disposizione da parte della società delle somme da versare
CP_ all' ma gli appellanti non hanno dedotto un inadempimento dell'obbligo di avvertire la società che bisognava procedere ai versamenti e di chiederle di predisporre la copertura finanziaria. Senza considerare che la società poteva
CP_ ignorare il suo obbligo di versare all' le ritenute previdenziali e assistenziali, né di non aver versato quelle operate sulle retribuzioni dei dipendenti da aprile a dicembre 2010. Di qui l'infondatezza dell'appello nella parte ora esaminata, sia sul versante dell'inadempimento, sia sul versante del danno patito.
Indebite compensazioni ( Parte_3
Con avviso di pagamento del 17.3.2014 (prot. 7550), l' Parte_3
di contestò alla società
[...] Pt_3 Parte_1
l'indebito utilizzo in compensazione nel 2013 di un credito superiore a quello spettante per € 65.957,91 e invitò la società a pagare, oltre alla somma indebitamente compensata, anche gli interessi al 15.03.2014 (€ 1.304,67), gli interessi di mora al 6% (€ 3.956,27) e le spese di notifica (€ 5,64), per un totale di €
71.204,50.
Gli appellanti chiedono il riconoscimento degli interessi applicati dall'
[...]
di alla data del 15.3.2014 (€ 1.304,67 oltre la Parte_3 Pt_3
mora del 6% pari ad € 3.956,27), nonché i successivi e sino all'integrale pagamento.
In realtà, il giudice di primo grado, aderendo alla valutazione del Ctu, ha già riconosciuto la responsabilità del dott. per aver predisposto i modelli di CP_1
versamento in maniera erronea e ha già liquidato il danno nella misura di € 3.956,27 pari alla sanzione del 6% calcolata dall' sui Parte_3
maggiori crediti utilizzati in compensazione. Non ha liquidato gli interessi di €
10 1.304,67 e quelli successivi fino al pagamento, pertanto, l'impugnazione deve ritenersi circoscritta a tale parte.
In primo grado è stato chiesto (anche) il pagamento degli interessi al 15.3.2014 pari ad € 1.304,67 (oltre alla mora del 6%), ma senza allegare (né dimostrare)
l'effettivo esborso da parte della società. Non risulta, infatti, che la società abbia pagato gli importi (compresi gli interessi). Di qui l'infondatezza dell'impugnazione.
Avvisi di accertamento anni 2006 e 2007 per la società
L (direzione provinciale di ) notificò alla società Controparte_5 Pt_3
due avvisi di accertamento, ai fini delle Parte_1
imposte sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con i quali rideterminò il reddito d'impresa relativamente all'anno 2006 (avviso n. TF9031106526/2011) e all'anno 2007
(avviso n. TF9IPRN00426/2015).
Per l'avviso di accertamento relativo al 2006 fu emessa la cartella di pagamento n. 10020150023974480000, notificata in data 19.9.2015, che applicò € 286.535,00
CP per sanzioni, € 54.759,02 per interessi su Iva, € 59.145,03 per interessi su , €
13.922,51 per interessi su Irap ed € 39.057,89 per aggio 8% dovuto all'Agente della riscossione. Per l'avviso di accertamento relativo al 2007 fu emessa l'intimazione di pagamento n. TF9031106748/2011, notificata in data 10.7.2015, che applicò €
404.705,00 per sanzioni, € 135.547,99 per interessi fino alla data del 18.6.2015, €
8,75 per spese di notifica ed € 83.834,22 per aggio 8% dovuto all'Agente della riscossione.
Con sentenze n. 254 e n. 255 del 12.10.2012 la Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno accolse parzialmente le opposizioni e mandò all'ufficio per la rideterminazione delle imposte dovute e degli accessori correlati. La
, con sentenze n. 5100/2015 e n. Controparte_7
5101/2015 del 27.5.2015, accolse l'appello dell' e Controparte_5 parzialmente l'appello della società. Avverso le sentenze di secondo grado, la società propose ricorso per Cassazione.
La sentenza di primo grado ha liquidato solo il danno corrispondente alle spese legali corrisposte all'Avv. Acerbo per i giudizi tributari (€ 7.000,00 per l'impugnazione dell'avviso di accertamento del 2006 ed € 10.981,00 per l'impugnazione dell'avviso del 2007). Premesso che la Suprema Corte ha confermato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale, gli appellanti ripropongono la domanda originaria, specificata nell'atto di citazione, avente ad
11 oggetto il risarcimento di tutti gli importi di cui agli avvisi di accertamento, alla cartella esattoriale e all'intimazione di pagamento. Ovvero, per l'avviso relativo all'anno 2006: € 54.759,02 per interessi sull'Iva; € 286.535,00 per sanzioni;
€
CP 59.145,03 per interessi su;
€ 13.922,51 per interessi su irap;
euro 39.057,89 per aggio dovuto all'agente della riscossione. Per l'avviso relativo al 2007: €
404.705,00 per sanzioni;
€ 135.547,99 per interessi sino alla data del 18.6.2015; €
8,75 per spese di notifica;
€ 83.834,22 per l'aggio (8%) dovuto all'agente della riscossione.
Anche per tale parte, l'appello è infondato. Osserva la Corte che i giudizi tributari hanno rideterminato il maggior reddito d'impresa rispetto a quanto era stato accertato dall' Conseguentemente, gli avvisi di Controparte_5
accertamento, la cartella esattoriale e l'intimazione di pagamento risultano annullati, compresi gli importi per interessi, sanzioni e aggio dovuto all'agente della riscossione. Pertanto, non è ipotizzabile il risarcimento di un danno emergente corrispondente ad importi per sanzioni, interessi e aggio che la società contribuente non è più tenuta a pagare. È ipotizzabile solo un danno corrispondente agli interessi e alle sanzioni che l'ufficio impositore dovrà rideterminare sulla base delle maggiori imposte risultanti dai giudicati tributari. Ma non è questo il danno emergente di cui si chiede il risarcimento, né risulta la rideterminazione delle imposte dovute e degli oneri accessori dopo la sentenza della Cassazione.
Contributi unificati
Gli appellanti chiedono il rimborso della somma di € 4.000,00 oltre interessi legali dal 23.4.2012 per i contributi unificati pagati nei vari giudizi innanzi alla
Commissione Tributaria provinciale, regionale e Cassazione. Nel compilare i modelli F23 per il versamento del contributo unificato (€ 500,00 + 500,00 +
1.500,00 + 1.500,00, cfr i relativi F23 del 23.4.2012) al momento della iscrizione a ruolo delle cause innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il dott. commise un errore nell'indicazione del codice tributo (941T in CP_1
luogo di 750T) e dell'ufficio (TF9 in luogo di V12) con la conseguenza che il sig.
per le 4 cause, ha dovuto ripagare il contributo unificato, sborsando Pt_1
l'ulteriore importo di € 4.000,00 (500,00 + 500,00 + 1.500,00 + 1.500,00, cfr i relativi F23 del 3.7.2012).
Nella somma di € 27.437,00 oltre interessi a decorrere dalla domanda, liquidata a titolo di risarcimento dei danni dal giudice di primo grado, è compreso l'importo di
€ 4.000,00 portati dai modelli F23 relativi al pagamento dei contributi unificati per
12 l'iscrizione a ruolo dei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno. Non è stato liquidato l'ulteriore contributo unificato di € 4.000,00 per l'errore nel codice tributo e, sul punto, non può che condividersi quanto osservato dal Ctu;
ossia, che per tale errore era possibile proporre una richiesta di rimborso nei termini di legge.
Avvisi di accertamento 2006 e 2007 per Parte_2
In data 2.11.2011 l' notificò a due avvisi Controparte_5 Parte_2
di accertamento per gli anni di imposta 2006 (n. TF9011106950/2011) e 2007 (n.
TF9011107756/2011).
Rispetto a questi avvisi di accertamento, impugnati dinanzi al giudice tributario, gli appellanti ripropongono la domanda, introdotta nell'atto di citazione di primo grado, di condanna generica al rimborso delle spese legali per il primo ed il secondo grado di giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie, per tutto quanto sarà costretto a pagare in caso di soccombenza.
La domanda, non esaminata dal primo giudice, è inammissibile, avendo ad oggetto il ristoro di un danno futuro ed eventuale, non suscettibile di una mera condanna generica.
Danni non patrimoniali per procedimenti penali e tributari
In data 21.3.2013 fu notificato a un avviso di conclusione Parte_2
indagini, ex art. 415-bis c.p.c., in un procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (R.n.r. n. 12599/12), nel quale era indagato per il reato di cui all'art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della società aveva Parte_1 omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione iva annuale del periodo d'imposta 2009 per l'ammontare complessivo di € 87.327,00 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
Oltre a questo, a venne notificato un altro avviso di conclusioni Parte_2
indagini ex art 415-bis c.p.p., nel procedimento penale n. 2445/2015 (omesso versamento di iva 2008, 2009 e 2010) e un decreto penale di citazione a giudizio nel procedimento R.n.r. n. 18849/2011 (omessa indicazione di elementi positivi di reddito nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione iva).
Per l'avviso di conclusione delle indagini n. 12599/12 gli appellanti chiedono il risarcimento dei “vari importi di cui all'avviso di conclusione indagini”. Tale richiesta risarcitoria di natura patrimoniale non può essere presa in considerazione
13 per la sua genericità. Può essere esaminata, invece, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (da liquidarsi in via di equità) consistente in “patemi
d'animo, sofferenze e danni all'immagine” per il coinvolgimento in tutti i procedimenti penali e per i giudizi tributari.
Osserva la Corte che il risarcimento del danno non patrimoniale (nella specie, per “patemi d'animo, sofferenze e danni all'immagine”) per il coinvolgimento nei procedimenti penali (l'aver ricevuto un decreto penale di condanna, due avvisi di conclusione indagini e un decreto di citazione a giudizio) e per aver dovuto proporre i giudizi tributari è ammissibile, a titolo di responsabilità contrattuale (del professionista), solo se si ipotizza la lesione di diritti inviolabili della persona. Per poter riconoscere la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale non basta che l'inadempimento dell'obbligazione (del professionista) determini la violazione di obblighi di rilevanza economica, ma occorre anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore. Occorre che gli interessi che il contratto (di prestazione d'opera professionale) è diretto a soddisfare siano, non solo di rilevanza economica, ma anche di carattere non patrimoniale di rilevanza costituzionale e attinenti a diritti inviolabili. Ciò, però, non si ravvisa nel caso di specie. Senza considerare che patemi d'animo e sofferenze non sono, per loro natura, riferibili alla società, ma solo alla persona fisica di . Parte_2
In definitiva, l'appello deve essere interamente rigettato.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 416/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
14 2. condanna la società e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado di appello in favore di , che liquida in € 5.000,00 per onorari di difesa, oltre il Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 11/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
15