Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Vilma Aliberti e Riccardo Ludogoroff, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
del Comune -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina, e di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua dell’ordinanza n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive realizzate e mantenute in assenza di titolo” nonché declaratoria di inadempimento all'istanza delle ricorrenti in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, i ricorrenti hanno esposto:
- di essere proprietari di un appezzamento di terreno distinto a catasto al foglio -OMISSIS-, sito nel territorio di -OMISSIS-, detenuto dal sig. -OMISSIS- e dai suoi familiari, in forza di contratto di comodato registrato il -OMISSIS-e stipulato con il loro dante causa;
- di avere ricevuto, in data -OMISSIS-, dal Comune di -OMISSIS- la nota prot.-OMISSIS-, con la quale è stata richiesta la produzione di permessi edilizi inerenti non meglio precisate edificazioni sul terreno di proprietà distinto a catasto al fg. -OMISSIS-;
- di avere riscontrato tale nota con PEC del 16.5.2022 con cui si è precisato “ che il terreno è stato concesso in uso dal sig. -OMISSIS-al sig. -OMISSIS-, residente in via -OMISSIS-in allegato). Le esponenti sono divenute piene proprietarie dello stesso in forza di successione registrata il -OMISSIS- ed hanno consentito la prosecuzione del comodato, senza, tuttavia, autorizzare la realizzazione di manufatti, né hanno conoscenza che da tale data sia stato realizzato alcunché. Le esponenti, dunque, ad oggi sono proprietarie del terreno particella 364 foglio n. 24, ma non hanno realizzato, né hanno acconsentito a realizzare, alcun manufatto sullo stesso. In ragione di ciò, le scriventi non sono in possesso di titoli edilizi e/o permessi di costruzione ”;
- di avere, ciononostante, ricevuto l’ordinanza di demolizione;
- di avere inoltrato al Comune intimato, con PEC del -OMISSIS-, rimasta priva di riscontro, la seguente comunicazione: “ Innanzitutto, si ribadisce che l’immobile era ed è nella disponibilità del sig. -OMISSIS- da lungo tempo ed almeno dal 2016 (si veda comodato d’uso già inviato). Al riguardo, occorre ricordare che qualora un abuso edilizio sia stato posto in essere su un immobile concesso in comodato, la relativa responsabilità va riferita al conduttore, che è l'unico soggetto che ha la materiale detenzione del bene, salvo che non emerga un manifesto coinvolgimento del proprietario che ha consentito il preteso abuso; circostanza che è da escludersi nel caso in esame, essendo dato di fatto certo ed accertabile, che le esponenti sono subentrate nel 2019, dopo la costruzione dei manufatti.
Pertanto, al più, l’ordinanza avrebbe dovuto essere notificata alla proprietà esponente solo in via sussidiaria, esclusa comunque ogni responsabilità dell’illecito preteso.
II. – La proprietà esponente, come si è scritto, si è tempestivamente attivata affinché il sig. -OMISSIS- proceda ai necessari adempimenti di sua competenza ed assuma ogni iniziativa nei tempi prescritti dall’ordinanza, con gli strumenti e le procedure previste dalla legge.
In tal senso, il sig. -OMISSIS- ha dichiarato di volersi attivare.
III. – Infine, le esponenti chiedono che i competenti organi del Comune di -OMISSIS- valutino di assumere i conseguenti atti e, in ogni caso, provvedano a dare comunicazione delle presenti osservazioni alle Autorità a cui l’ordinanza è stata trasmessa ”;
- di avere ricevuto l’ordinanza n.-OMISSIS-, indicata in oggetto, con cui il Comune ha reiterato l’ordine di demolizione solo nei loro confronti con il preciso avvertimento “che non provvedendo nel [prescritto] termine […] alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, questo Ente procederà d’ufficio ponendo tutte le spese nascenti da detto intervento a carico del responsabile dell’abuso”;
- di avere altresì ricevuto la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale l’Ufficio regionale del genio civile--OMISSIS-ha comunicato l’emissione del processo verbale ex art. 21 della l. n. 64/74.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione lamentando: la violazione ed errata applicazione degli art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza di presupposti e sviamento. Violazione del diritto di difesa.
Le ricorrenti hanno altresì richiesto che il Comune sia condannato a riscontrare la nota del -OMISSIS-.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo né il Comune intimato né il controinteressato -OMISSIS- si sono costituiti.
All’udienza del 18 dicembre 2024, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente deve evidenziarsi come la notifica del presente ricorso all’Ufficio regionale del genio civile abbia una valenza di mera litis denuntiatio non essendo stato direttamente impugnato nessun provvedimento di tale amministrazione.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, poiché il fabbricato in contestazione è stato realizzato – senza titolo – dal comodatario sul terreno di proprietà dei ricorrenti, allo stato, deve considerarsi nella titolarità dominicale di quest’ultimi stante il principio di cui all’art. 934 c.c. con la conseguenza che l’ordine di demolizione è stato correttamente emesso nei confronti dei soggetti proprietari come previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 a nulla rilevando, ai fini della sua validità, che non sia stata notificato al responsabile dell’abuso. Tale circostanza, allo stato, rileva esclusivamente ai fini dell’efficacia nei confronti del soggetto destinatario potendo, invero, riflettersi solo nell’eventuale e successivo giudizio di accertamento dell’intervenuta acquisizione gratuita – per mancata ottemperanza – ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Solo in quel giudizio, infatti, potrà valutarsi l’effettiva imputabilità dell’omessa demolizione alle odierne ricorrenti con eventuale esclusione di ogni trattamento sanzionatorio.
Da quanto sopraesposto emerge l’inesistenza dell’obbligo del Comune di notificare l’ordinanza al responsabile dell’abuso e di darne comunicazione agli organi informati e coinvolti del procedimento come il Genio civile con conseguente insussistenza di un’inerzia procedimentale della P.A. ex art. 31 c.p.a.
Stante la mancata costituzione in giudizio delle controparti, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.