Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, iscritta al n. 2579 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vitorchiano alla Via Arringa n. 21 presso lo studio dell'avv. Ylenia Porciani, che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 17 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data
18 dicembre 2008 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla
(VT) parte 1, n. 22).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 5 maggio 2009, e a Viterbo il 25 novembre 2011, Persona_2
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 22 gennaio 2020, che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi provvederanno da soli ciascuno al proprio mantenimento.
3. i figli minor saranno affidati a entrambi i genitori in modo Per_1 Per_2
condiviso e continueranno ad abitare con la madre, presso la quale sono collocati,
e presso la stessa avranno la propria residenza. Stante la distanza il Padre li terrà con sé i mesi di giugno e luglio;
4. durante le vacanze di Natale il padre li terrà, ad anni alterni, dal 25 dicembre al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio. Analoga turnazione sarò rispettata anche nel periodo pasquale, con facoltà per i genitori di concordare variazioni.
5. Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00, rivalutata annualmente e automaticamente secondo l'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati e riferito all'anno solare precedente, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Viterbo, che sarà versato in contanti alla madre.
6. I coniugi si concedono fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
dei rispettivi passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Vetralla (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile, senza attendere i termini di impugnazione previsti dalla legge.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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