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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6492 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Ilaria Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cagliari
[...]
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 178, parte 2, serie C, anno 1998).
2) Disporre che i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continuino a vivere con la madre in Assemini nella via Carmine n. 200.
3) Disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli quando questi si troveranno presso ciascuno di loro.
4) Disporre che il sig. corrisponda mensilmente a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli, stante il loro stato di inoccupazione, la somma di € 250,00 cadauno entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, nonché il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate.
5) Disporre che la quota di spettanza dell'A.U.U. verrà percepita interamente dalla sig.ra in favore della quale il sig. rinuncia alla quota di sua Pt_2 Parte_1 spettanza.
Pag. 2 di 3 6) Disporre che il sig. a richiesta della sig.ra trasferisca la Parte_1 Pt_2 propria quota di comproprietà del Camper, Ford M C TFBFHL 5 Safariways
Jipur - telaio SFACXXBDVCLJ97390, targato PD*A46721, in favore della
a proprie cure, spese e oneri nonché a titolo gratuito a fronte dell'obbligo Pt_2 della sig.ra di manlevare il sig. da qualsiasi spesa e/o Pt_2 Parte_1 responsabilità e/o incombenza che dovesse derivare dal Camper de quo a qualsiasi titolo o ragione con decorrenza gennaio 2020.
7) Disporre che il sig. corrisponda la somma di € 100,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della sig.ra entro e non oltre il 10 di ogni Pt_2 mese fino al febbraio 2025 compreso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6492 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Ilaria Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cagliari
[...]
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 178, parte 2, serie C, anno 1998).
2) Disporre che i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continuino a vivere con la madre in Assemini nella via Carmine n. 200.
3) Disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli quando questi si troveranno presso ciascuno di loro.
4) Disporre che il sig. corrisponda mensilmente a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli, stante il loro stato di inoccupazione, la somma di € 250,00 cadauno entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, nonché il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate.
5) Disporre che la quota di spettanza dell'A.U.U. verrà percepita interamente dalla sig.ra in favore della quale il sig. rinuncia alla quota di sua Pt_2 Parte_1 spettanza.
Pag. 2 di 3 6) Disporre che il sig. a richiesta della sig.ra trasferisca la Parte_1 Pt_2 propria quota di comproprietà del Camper, Ford M C TFBFHL 5 Safariways
Jipur - telaio SFACXXBDVCLJ97390, targato PD*A46721, in favore della
a proprie cure, spese e oneri nonché a titolo gratuito a fronte dell'obbligo Pt_2 della sig.ra di manlevare il sig. da qualsiasi spesa e/o Pt_2 Parte_1 responsabilità e/o incombenza che dovesse derivare dal Camper de quo a qualsiasi titolo o ragione con decorrenza gennaio 2020.
7) Disporre che il sig. corrisponda la somma di € 100,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della sig.ra entro e non oltre il 10 di ogni Pt_2 mese fino al febbraio 2025 compreso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3