Art. 88.
L'applicazione delle penalita' sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge e' di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.
Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.
L'applicazione delle penalita' sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge e' di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.
Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.