Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2026, proposto da
Mc System Coding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Santacroce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 32766 del 10 dicembre 2025 di diniego dell’istanza di accertamento di conformità per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 5684 del 28 febbraio 2025;
del provvedimento prot. n. 32766 del 10 dicembre 2025, con cui contestualmente alla pratica di accertamento di conformità è stata rigettata l’istanza di fiscalizzazione delle opere abusive consistenti nella accertata maggiore altezza di 45 cm sul punto più basso del tetto di copertura del fabbricato regolarmente assentito e di 15 cm al colmo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa UR OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugnano:
il provvedimento prot. n. 32766 del 10 dicembre 2025 di diniego dell’istanza di accertamento di conformità per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 5684 del 28 febbraio 2025;
il provvedimento prot. n. 32766 del 10 dicembre 2025, con cui contestualmente alla pratica di accertamento di conformità è stata rigettata l’istanza di fiscalizzazione delle opere abusive consistenti nella accertata maggiore altezza di 45 cm sul punto più basso del tetto di copertura del fabbricato regolarmente assentito e di 15 cm al colmo.
Deduce la società ricorrente di essere proprietaria dell’immobile ubicato alla frazione Monticelli di Sotto alla via Monticelli n. 10, identificato al foglio n. 19, particella n. 855 sub 4, legittimamente destinato ad attività di ristorazione, rispetto al quale il Comune di Mercato San Severino emetteva l’ordinanza dirigenziale n. 183 del 2 agosto 2024, poi parzialmente annullata da questo Tribunale con sentenza n. 2196 del 19 novembre 2024 limitatamente al separé nel gruppo bagni a piano terra (sub punto 2).
Espone di aver presentato, in data 28 febbraio 2025 prot. n. 5684, istanza di accertamento di conformità per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, onde regolarizzare le opere ritenute sanabili in conformità alle indicazioni del giudicato.
Rappresenta che, con nota del 23 aprile 2025 prot. n. 10879, il Comune di Mercato San Severino richiedeva la prima integrazione documentale, poi ottemperata dal tecnico incaricato dalla ricorrente in data 22 maggio 2025 con acquisizione al protocollo comunale con il n. 13577.
Rileva che, con nota del 12 agosto 2025 prot. n. 20916, il Comune richiedeva ulteriori integrazioni documentali, alle quali la ricorrente ottemperava con trasmissione del 5 novembre 2025 e tuttavia, con il provvedimento qui impugnato, l’Ufficio Tecnico respingeva l’istanza di sanatoria senza aver previamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento e dichiarando che non vi era stata nessuna integrazione documentale.
Espone ancora che, a fondamento del diniego, la P.A. ha addotto i seguenti motivi:
1) le tettoie a piano terra descritte ai punti 11 e 12 dell’ordinanza n. 183/2024 devono essere intese come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso a costruire, non consentiti dall’art. 11 comma 4 delle N.T.A. del P.U.C. in quanto i manufatti realizzati ricadono nella zona Omogenea "Ambiti Urbani Consolidati di Tipo A";
2) i Dehors al piano terra di cui ai punti 13 e 14 della suddetta ordinanza, seppur riportati nei grafici dello stato di fatto, non possono essere oggetto di sanatoria, per insussistenza dei presupposti urbanistico-edilizi, nonché ai sensi dell’art. 11 N.T.A. del PUC;
3) la maggiore altezza di circa 47 cm alla gronda e di circa 16 cm al colmo genera un incremento volumetrico che comporta un aumento del carico urbanistico e pertanto necessita di permesso di costruire.
Infine, deduce che la pratica di fiscalizzazione per la variazione del tetto è stata contestualmente denegata per le medesime motivazioni e perché non vi sarebbero impedimenti tecnici all’abbattimento del solaio per la parte non conforme.
Eccepisce innanzitutto la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 evidenziando che le interlocuzioni procedimentali, concretizzatesi in mere richieste di integrazione documentale, non possono surrogare la funzione del preavviso di rigetto, atteso tra l’altro che le richieste del Comune vertevano su aspetti formali (calcoli, grafici), mentre il diniego si fonda su una ragione sostanziale e dirimente (la qualificazione delle opere come “nuova costruzione”), mai preannunciata.
In secondo luogo, contesta la qualificazione delle opere come “nuova costruzione” affermando che le stesse, pur richiedendo il permesso di costruire, rientrano nella nozione di “ristrutturazione edilizia pesante” (art. 3, co. 1, lett. d, D.P.R. 380/2001), in quanto interventi che portano a un organismo edilizio diverso dal precedente, ma che insistono su un fabbricato preesistente e legittimo.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, le tettoie, essendo funzionalmente asservite all’attività di ristorazione e strutturalmente collegate all’edificio principale, sono un ampliamento dello stesso, riconducibile alla ristrutturazione.
Allo stesso modo, la ricorrente contesta il preteso aumento del carico urbanistico in quanto il Comune non ha chiarito in che modo un modesto aumento di altezza del sottotetto di un edificio già esistente e adibito ad attività commerciale possa aggravare il carico urbanistico in misura tale da giustificare un diniego.
Afferma, inoltre, che l’istanza avrebbe dovuto essere valutata alla luce del nuovo art. 36 bis del D.P.R. 380/2001.
In subordine, si duole del diniego di fiscalizzazione, che non sarebbe supportato da alcuna istruttoria tecnica.
Il Comune di Mercato San Severino si è costituito in resistenza eccependo che la portata conformativa del giudicato ha vincolato l’Amministrazione, precludendo la possibilità di una diversa qualificazione giuridica delle medesime opere, sicché la successiva istanza ex art. 36 non poteva essere valutata in astratto, né poteva costituire uno strumento per rimettere in discussione qualificazione edilizie e presupposti urbanistici già scrutinati dal giudice.
Ha contestato la denunciata violazione dell’art. 10 bis sostenendo che il procedimento di sanatoria ex art. 36 abbia natura sostanzialmente vincolata, essendo il rilascio del titolo subordinato alla verifica del requisito oggettivo della doppia conformità, che anche in presenza di un formale preavviso di rigetto, l’esito del procedimento non avrebbe potuto mutare e che il procedimento è stato comunque caratterizzato da un’ampia interlocuzione tecnica e da richieste di integrazione, nell’ambito delle quali la società ha potuto rappresentare diffusamente le proprie ragioni.
Ha dedotto che la zona di insistenza dell’immobile è classificata dal PUC come “Ambito Urbano Consolidato di tipo A”, per il quale l’art. 11 delle NTA del PUC esclude la possibilità di nuova costruzione sugli immobili esistenti, ammettendo solo interventi conservativi e di ristrutturazione interna che non comportino incremento di volumetria o aggravio del carico urbanistico, sicché le opere non erano assentibili né al momento della loro realizzazione (in quanto contrastanti con il divieto di nuova edificazione sugli immobili esistenti) né alla data della domanda di sanatoria.
Ha rimarcato che la società ha espressamente qualificato la propria istanza come domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e che pertanto il provvedimento impugnato ha coerentemente scrutinato la domanda in relazione al titolo richiesto e ai relativi presupposti normativi, aggiungendo che in ogni caso la diversa fattispecie dell’art. 36 bis non sarebbe stata applicabile al caso di specie.
Infine, quanto all’istanza di fiscalizzazione, ha sostenuto che l’ampliamento del sottotetto non costituisce parziale difformità di un permesso di costruire, essendo invece il frutto di interventi integralmente abusivi, privi di qualsiasi titolo, senza che sia stata fornita la prova dell’impossibilità tecnica di demolire la sola parte abusiva senza pregiudizio per la porzione legittima dell’edificio.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Innanzitutto, infondata è l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
Invero, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato: “ La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90 è idonea a determinare l’annullamento del diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (soltanto) qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, sia dubbio che, in caso di osservanza delle disposizioni procedimentali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell’atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto ” (Cons. Stato, Sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1270).
Orbene, nella specie, anche in caso di coinvolgimento della parte in fase procedimentale mediante notifica del preavviso di diniego, il contenuto dell’atto sarebbe stato in ogni caso identico a quello effettivamente adottato.
Il Comune, infatti, ha motivato il diniego richiamando in primo luogo la sentenza di questo Tribunale n. 2196/2024, la quale effettivamente ha valutato gli interventi per i quali è richiesta la sanatoria e ritenuto la natura abusiva degli stessi, in quanto avrebbero richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.
Secondariamente, sotto il profilo della “doppia conformità” urbanistica ed edilizia degli interventi, ha richiamato l’art. 11, comma 4, delle NTA del PUC, ai sensi del quale “ il PUC per gli Ambiti urbani consolidati, sugli edifici legittimamente costruiti o condonati, ammette interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione anche con ricostruzione a parità di volume e superficie utile (è ammissibile l’aumento di superficie utile solo se scaturita da adeguamento delle altezze interpiano), di variazione della destinazione d’uso, di riqualificazione degli spazi pubblici e integrazione con nuove attrezzature, assentiti nel rispetto delle presenti Norme tecniche di attuazione e del Ruec ”.
Ne deriva che, essendo stata già esaminata la natura giuridica degli interventi, non possono trovare accoglimento né la contestazione di omessa comunicazione dei motivi ostativi, né quella relativa alla qualificazione delle opere.
A nulla vale, in senso contrario, il richiamo all’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, non richiamato nell’istanza di parte e comunque non applicabile nella fattispecie.
Infine, quanto al diniego di fiscalizzazione, basti rammentare che, per giurisprudenza consolidata, “ Spetta al privato che richiede la fiscalizzazione dimostrare, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, l’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione senza pregiudizio per la parte conforme ” (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 03/11/2025, n. 8507), dimostrazione che, nella specie, la ricorrente non ha dato.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
UR OP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO