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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 3962/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione consensuale n. 3962/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata presso Studio Atheste S.r.l. reddito: euro 1.230,00 al mese circa con l'Avv. Michela Simonato presso cui ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: libero professionista reddito: euro 1.700,00 al mese circa con l'Avv. Serena Biancardi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este il 16-7-2011 (anno 2011, Numero 16, Parte II, serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 2-8-2012 Per_1 Per_2
e il 5-7-2016.
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo al rispetto reciproco;
si dà atto che dal 8.8.24 il sig.re abita presso l'abitazione dei genitori e che, nel termine di 15 giorni dal Pt_2 deposito del ricorso, l'abitazione familiare si riterrà rilasciata ad ogni effetto di legge e la sig.ra , da tale data, è autorizzata al cambio delle serrature di Pt_1 casa. I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio e /o rinnovo dei passaporti delle figlie minori e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
2) la casa familiare sita in Este, Via Chiesa Prà, 8 int. 1, distinta catastalmente al NCEU, Comune di Este, foglio 20, particella 103 sub 13, ctg A3, e al CT foglio 20, particella 103, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, nonché la quota pari ad un mezzo del sub 9 B.C.N.C e la quota proporzionale delle parti comuni ex art. 1117 c.c. viene assegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.p.c. alla sig.ra con tutto l'arredo ed il corredo rimasto dopo il rilascio Pt_1 dell'abitazione familiare da parte del marito come sopra;
la stessa sig.ra Pt_1
è autorizzata sin d'ora ad eseguire la trascrizione presso la competente conservatoria dei RRII del relativo provvedimento di assegnazione con esplicito esonero di ogni responsabilità verso il Conservatore e con rinuncia reciproca dei coniugi all'eventuale iscrizione dell'ipoteca legale. Si allega la visura catastale (doc. 15) nel mentre la planimetria è già allegata al doc.
4. In ogni caso il sig.re i Pt_2 impegna a compiere ogni altra attività utile alla regolare trascrizione se richiesta;
3) le figlie minori e , ut supra, vengono affidate a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 in regime di affido condiviso, con residenza presso la madre, alla quale però, in ragione delle condizioni di salute del padre, viene attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alle attività scolastiche e parascolastiche – quali a titolo di esempio gite, partecipazione a viaggi d'istruzione, anche con pernottamento (salvo il regime delle spese come da successiva previsione) eventi formativi proposti dall'istituto etc. – e per lo svolgimento dell'attività sportiva ed interventi medici di routine (per es. interventi ortodontici e simili, sempre salvo il regime delle spese, come da successiva previsione) esclusi i grandi interventi. Fino a quando le condizioni di salute del padre non saranno tali da consentire che le consuete frequentazioni con le figlie si svolgano con la necessaria serenità, e ciò solo previa modificazione giudiziale delle presenti condizioni, il padre potrà stare con loro nei due pomeriggi in cui le stesse sono accudite dai nonni paterni presso l'abitazione degli stessi e con la presenza di questi ultimi;
inoltre il padre potrà liberamente sentirle telefonicamente ed anche egli potrà far loro visita per un breve saluto previo accordo con la moglie. Potranno rimanere inalterati invece le attuali permanenze e frequentazioni con i nonni paterni, materni e con i parenti di ambo i rami genitoriali (p.e. zii e cugini) come sopra descritte compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
durante le ferie estive la madre potrà tenere le figlie per 3 settimane anche non consecutive da comunicarsi all'altro coniuge entro il 31.05 di ogni anno. In detto periodo le predette frequentazioni paterne saranno sospese. Durante il Natale, la Pasqua e ogni altra festività il regime di frequentazione suddetto rimane invariato. Il sig.re Pt_3
2
[...] s'impegna sin d'ora a condividere periodicamente con la moglie le informazioni aggiornate relative al suo stato di salute e al suo percorso terapeutico, consentendole di esaminare gli esiti degli accertamenti svolti, le terapie farmacologiche seguite e le certificazioni mediche rilasciategli, acconsentendo senza riserve che la stessa possa consultare il suo medico curante e/o gli specialisti di riferimento, al fine di verificarne l'effettivo stato di salute ottenendone la relativa certificazione con datazione aggiornata e sottoscritta alla data della richiesta;
4) dalla data del deposito del ricorso, il sig. verserà alla sig.ra la Pt_2 Pt_1 somma mensile di € 1.000,00 (inclusa la rata del mutuo), e provvederà al pagamento delle utenze domestiche a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Il predetto contributo dovrà pagarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente esclusivamente intestato alla sig.ra e di cui verranno fornite alla controparte le coordinate. L'importo Pt_1 del contributo al mantenimento sopra indicato sarà aggiornato annualmente al 100% dell'indice ISTAT per le famiglie medie degli operai e degli impiegati, se di segno positivo, a decorrere dall'ottobre 2025. Il sig.re non sarà obbligato a Pt_2 rimborsare alla moglie le spese straordinarie sostenute per le figlie, limitatamente all'ammontare annuo complessivo di € 1.800,00#, essendo tale importo ricompreso nel contributo al mantenimento, come sopra quantificato e relativo sia alle spese per cui è richiesto il previo consenso, sia a quelle che non lo necessitano. Tuttavia, qualora le spese annue calcolate dal 1.01 al 31.12 di ogni anno dovessero essere inferiori all'importo di € 1.800,00 sopra indicato, la sig.ra non sarà Pt_1 tenuta ad alcuna restituzione. Qualora invece venga superato tale tetto complessivo annuo, indipendentemente dalla natura della spesa, da provarsi esclusivamente attraverso esplicite ricevute di pagamento intestate alle figlie, il sig.re arà tenuto a partecipare alle spese ulteriori secondo i parametri sotto Pt_2 elencati:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) abbonamento annuale per uno sport per entrambi i figli
3 con il limite di uno sport a testa incluso il materiale strettamente necessario all'esercizio dello sport (p.es scarpette da ballo).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (sport ulteriore successivo al primo), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Sin d'ora i coniugi esprimono il loro consenso ad un percorso di sostegno psicologico per la figlia presso lo sportello d'ascolto offerto dall' Istituto Per_1 scolastico a spese condivise e non incluse nella quota di € 1.800,00#, che verranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre, verso esibizione della relativa ricevuta entro il fine mese successivo alla richiesta. Al fine di verificare la necessità di provvedere al versamento di eventuali conguagli per le spese straordinarie, come sopra disciplinate, ogni sei mesi (30.06. di ogni anno) e/o in caso di eccezionali necessità la sig.ra aggiornerà il marito Pt_1 qualora sia previsto che il tetto annuo di € 1.800,00 sia superato e quindi che sia necessario un concorso del marito alle spese straordinarie come sopra specificato;
5) l'assegno unico ed ogni altra provvidenza sarà al 100% a favore della sig.ra come è tutt'ora. Per il mutuo relativo alla casa familiare di cui in premessa Pt_1 sub b) ed e) la detrazione rimane per legge in capo ai co- intestatari, secondo la quota di intestazione. Quanto alle spese mediche detraibili, sostenute per le figlie, giusta il punto e) della premessa, entro il 30 aprile di ogni anno il sig.re si Pt_2 impegna a comunicare alla moglie se riuscirà ad eseguire la detrazione nella misura del 50%. In mancanza di comunicazione o di incapienza la detrazione verrà eseguita al 100% a favore della sig.ra . Pt_1
6) entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il sig.re i obbliga a far pervenire Pt_2 alla sig.ra l'ultima dichiarazione dei redditi e gli altri documenti richiesti Pt_1
e/o necessari per consentirle di predisporre la dichiarazione Isee o ogni altra documentazione necessaria e ciò sino a quando le figlie ne avranno necessità. Inoltre, il sig.re con la stessa scadenza si farà parte diligente, giusta Pt_2 comunicazione ricevuta dalla moglie anche per le vie brevi, di eseguire ogni altra attività utile, di sua competenza, per il completo inoltro della pratica all'Istituto Previdenziale (a titolo di esempio non esaustivo, autorizzare la procedura nel portale apposito con proprio SPID);
7) allo stato i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e dichiarano che ogni ulteriore questione economico/patrimoniale è stata già risolta prima del deposito del ricorso;
8) le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3962/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 16-7-2011, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione consensuale n. 3962/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata presso Studio Atheste S.r.l. reddito: euro 1.230,00 al mese circa con l'Avv. Michela Simonato presso cui ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: libero professionista reddito: euro 1.700,00 al mese circa con l'Avv. Serena Biancardi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este il 16-7-2011 (anno 2011, Numero 16, Parte II, serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 2-8-2012 Per_1 Per_2
e il 5-7-2016.
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo al rispetto reciproco;
si dà atto che dal 8.8.24 il sig.re abita presso l'abitazione dei genitori e che, nel termine di 15 giorni dal Pt_2 deposito del ricorso, l'abitazione familiare si riterrà rilasciata ad ogni effetto di legge e la sig.ra , da tale data, è autorizzata al cambio delle serrature di Pt_1 casa. I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio e /o rinnovo dei passaporti delle figlie minori e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
2) la casa familiare sita in Este, Via Chiesa Prà, 8 int. 1, distinta catastalmente al NCEU, Comune di Este, foglio 20, particella 103 sub 13, ctg A3, e al CT foglio 20, particella 103, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, nonché la quota pari ad un mezzo del sub 9 B.C.N.C e la quota proporzionale delle parti comuni ex art. 1117 c.c. viene assegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.p.c. alla sig.ra con tutto l'arredo ed il corredo rimasto dopo il rilascio Pt_1 dell'abitazione familiare da parte del marito come sopra;
la stessa sig.ra Pt_1
è autorizzata sin d'ora ad eseguire la trascrizione presso la competente conservatoria dei RRII del relativo provvedimento di assegnazione con esplicito esonero di ogni responsabilità verso il Conservatore e con rinuncia reciproca dei coniugi all'eventuale iscrizione dell'ipoteca legale. Si allega la visura catastale (doc. 15) nel mentre la planimetria è già allegata al doc.
4. In ogni caso il sig.re i Pt_2 impegna a compiere ogni altra attività utile alla regolare trascrizione se richiesta;
3) le figlie minori e , ut supra, vengono affidate a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 in regime di affido condiviso, con residenza presso la madre, alla quale però, in ragione delle condizioni di salute del padre, viene attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alle attività scolastiche e parascolastiche – quali a titolo di esempio gite, partecipazione a viaggi d'istruzione, anche con pernottamento (salvo il regime delle spese come da successiva previsione) eventi formativi proposti dall'istituto etc. – e per lo svolgimento dell'attività sportiva ed interventi medici di routine (per es. interventi ortodontici e simili, sempre salvo il regime delle spese, come da successiva previsione) esclusi i grandi interventi. Fino a quando le condizioni di salute del padre non saranno tali da consentire che le consuete frequentazioni con le figlie si svolgano con la necessaria serenità, e ciò solo previa modificazione giudiziale delle presenti condizioni, il padre potrà stare con loro nei due pomeriggi in cui le stesse sono accudite dai nonni paterni presso l'abitazione degli stessi e con la presenza di questi ultimi;
inoltre il padre potrà liberamente sentirle telefonicamente ed anche egli potrà far loro visita per un breve saluto previo accordo con la moglie. Potranno rimanere inalterati invece le attuali permanenze e frequentazioni con i nonni paterni, materni e con i parenti di ambo i rami genitoriali (p.e. zii e cugini) come sopra descritte compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
durante le ferie estive la madre potrà tenere le figlie per 3 settimane anche non consecutive da comunicarsi all'altro coniuge entro il 31.05 di ogni anno. In detto periodo le predette frequentazioni paterne saranno sospese. Durante il Natale, la Pasqua e ogni altra festività il regime di frequentazione suddetto rimane invariato. Il sig.re Pt_3
2
[...] s'impegna sin d'ora a condividere periodicamente con la moglie le informazioni aggiornate relative al suo stato di salute e al suo percorso terapeutico, consentendole di esaminare gli esiti degli accertamenti svolti, le terapie farmacologiche seguite e le certificazioni mediche rilasciategli, acconsentendo senza riserve che la stessa possa consultare il suo medico curante e/o gli specialisti di riferimento, al fine di verificarne l'effettivo stato di salute ottenendone la relativa certificazione con datazione aggiornata e sottoscritta alla data della richiesta;
4) dalla data del deposito del ricorso, il sig. verserà alla sig.ra la Pt_2 Pt_1 somma mensile di € 1.000,00 (inclusa la rata del mutuo), e provvederà al pagamento delle utenze domestiche a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Il predetto contributo dovrà pagarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente esclusivamente intestato alla sig.ra e di cui verranno fornite alla controparte le coordinate. L'importo Pt_1 del contributo al mantenimento sopra indicato sarà aggiornato annualmente al 100% dell'indice ISTAT per le famiglie medie degli operai e degli impiegati, se di segno positivo, a decorrere dall'ottobre 2025. Il sig.re non sarà obbligato a Pt_2 rimborsare alla moglie le spese straordinarie sostenute per le figlie, limitatamente all'ammontare annuo complessivo di € 1.800,00#, essendo tale importo ricompreso nel contributo al mantenimento, come sopra quantificato e relativo sia alle spese per cui è richiesto il previo consenso, sia a quelle che non lo necessitano. Tuttavia, qualora le spese annue calcolate dal 1.01 al 31.12 di ogni anno dovessero essere inferiori all'importo di € 1.800,00 sopra indicato, la sig.ra non sarà Pt_1 tenuta ad alcuna restituzione. Qualora invece venga superato tale tetto complessivo annuo, indipendentemente dalla natura della spesa, da provarsi esclusivamente attraverso esplicite ricevute di pagamento intestate alle figlie, il sig.re arà tenuto a partecipare alle spese ulteriori secondo i parametri sotto Pt_2 elencati:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) abbonamento annuale per uno sport per entrambi i figli
3 con il limite di uno sport a testa incluso il materiale strettamente necessario all'esercizio dello sport (p.es scarpette da ballo).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (sport ulteriore successivo al primo), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Sin d'ora i coniugi esprimono il loro consenso ad un percorso di sostegno psicologico per la figlia presso lo sportello d'ascolto offerto dall' Istituto Per_1 scolastico a spese condivise e non incluse nella quota di € 1.800,00#, che verranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre, verso esibizione della relativa ricevuta entro il fine mese successivo alla richiesta. Al fine di verificare la necessità di provvedere al versamento di eventuali conguagli per le spese straordinarie, come sopra disciplinate, ogni sei mesi (30.06. di ogni anno) e/o in caso di eccezionali necessità la sig.ra aggiornerà il marito Pt_1 qualora sia previsto che il tetto annuo di € 1.800,00 sia superato e quindi che sia necessario un concorso del marito alle spese straordinarie come sopra specificato;
5) l'assegno unico ed ogni altra provvidenza sarà al 100% a favore della sig.ra come è tutt'ora. Per il mutuo relativo alla casa familiare di cui in premessa Pt_1 sub b) ed e) la detrazione rimane per legge in capo ai co- intestatari, secondo la quota di intestazione. Quanto alle spese mediche detraibili, sostenute per le figlie, giusta il punto e) della premessa, entro il 30 aprile di ogni anno il sig.re si Pt_2 impegna a comunicare alla moglie se riuscirà ad eseguire la detrazione nella misura del 50%. In mancanza di comunicazione o di incapienza la detrazione verrà eseguita al 100% a favore della sig.ra . Pt_1
6) entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il sig.re i obbliga a far pervenire Pt_2 alla sig.ra l'ultima dichiarazione dei redditi e gli altri documenti richiesti Pt_1
e/o necessari per consentirle di predisporre la dichiarazione Isee o ogni altra documentazione necessaria e ciò sino a quando le figlie ne avranno necessità. Inoltre, il sig.re con la stessa scadenza si farà parte diligente, giusta Pt_2 comunicazione ricevuta dalla moglie anche per le vie brevi, di eseguire ogni altra attività utile, di sua competenza, per il completo inoltro della pratica all'Istituto Previdenziale (a titolo di esempio non esaustivo, autorizzare la procedura nel portale apposito con proprio SPID);
7) allo stato i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e dichiarano che ogni ulteriore questione economico/patrimoniale è stata già risolta prima del deposito del ricorso;
8) le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3962/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 16-7-2011, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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