Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/06/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 3794 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2023
Promossa da Part
, con Avv. CIOFFI RAFFAELE Parte_2 parte attrice contro con Avv. Ernesto Gra ndinetti Controparte_1 parte convenuta
Oggetto Assicurazione contro i danni
Svolgimento del processo Part
Parte_2 [...] esponeva di essere proprietaria della Parte_2 struttura ricettiva Samnium Resort et Suites, ubicata in Paolisi (BN) alla Via Appia, Km 237; che nel primo pomeriggio del 9 giugno
2022, dalle ore 14,00 circa, il territorio del fu Parte_3 colpito da eccezionali avversità atmosferiche: bufere con tempeste di forti ed intense piogge e grandine;
che gli intensi e violenti fenomeni atmosferici comportarono gravissimi danni alla struttura ricettiva a causa delle acque piovane che penetrarono abbondantissime dal tetto nei locali della struttura;
ch e essa IM.I srl era coperta dal rischio per aver stipulato con la Controparte_1
Agenzia di Airola (BN), la polizza n. Parte_4
111214264, con scadenza 09/02/2023 , comprensiva della garanzia facoltativa “A” - EVENTI ATMOSFERICI in base alla quale “la
Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate
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inoltre, detta polizza, dietro pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo, ricomprende anche la garanzia facoltativa “DANNI INDIRETTI A DIARIA”. Essa prevede che “in caso di sinistro indennizzabile a termini del presente settore, che provochi la totale interruzione dell'attività assicurata, vengono indennizzati i danni derivanti dalla forzata inattività con il limite della diaria giornaliera assicurata riportato in Polizza. Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione”. A tal fine l'assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni . Ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni -pagamento degli indennizzi.
Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della domanda. Eccepiva che i danni erano stati causati dall'intasamento delle gronde o dalla ruggine presente e che il manto di copertu ra si era rotto perché mal posto in opera e per carenza manutentiva. Cause, tutte, espressamente ricomprese tra le “esclusioni” della garanzia invocata.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori necessari, sulle conclusioni delle parti in atti la causa è sta ta assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti. La causa è stata decisa in deroga al programma di gestione ed all'organizzazione del ruolo per la rich iesta di parte in relazione all'urgenza della percezione dell'indennizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Oggetto del presente giudizio è un contratto di assicurazione per danni derivanti da eventi eccezionali. Si controverte dei danni arrecati da una tromba d'aria ad un locale di notevoli dimensioni destinato ad attività di resort. I danni si sono verificati a seguito ed in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno interessato alcuni comuni del beneventano. L'evento è certo e rientra nel notorio anche per le innumerevoli cause promosse nei confronti dei Comuni
e della Regione dai cittadini per i danni alle abitazioni ed alle attività economiche e per ottenere gli indennizzi o parte di quelli non erogati dagli enti proprio in relazione a tale evento eccezionale.
Sono allegati anche i rilievi pluviometrici della giornata che evidenziano l'eccezionalità dell'evento . Il ctu ha accertato che si tratto' di una vera e propria tromba d'aria che colpì l'intero territorio comunale. Non vi è contestazione sull'evento e sulla sua eccezionalità. L' assicurata ha anche provato di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura di tale rischio. Polizza
, n. 111214264, con scadenza 09/02/2023 , Parte_5 comprensiva della garanzia facoltativa “A” - EVENTI ATMOSFERICI in base alla quale “la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze…”
La società assicuratrice invoca la clausola contrattuale che esclude l'indennizzabilità dei danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi.
In particolare afferma che le gronde erano intasate ed arrugginite e che il manto bituminoso di copertura era stato mal realizzato e da ciò la sua rottura o non era stato manutenuto e da ciò, quanto
3 meno , un concorso dell'assicurato con una conseguente riduzione del danno risarcibile.
Va precisato anzitutto che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare oltre al contratto, che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole. (Cass. 1558/2018). La Corte ha osservato che: “La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i
"rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda , ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.
(Cass. civ., Sez. III, Ord., 08/04/2020, n. 7749).
In sostanza, nella fattispecie in esame, l'assicurato doveva l imitarsi a provare che il danno subito rientra tra i rischi inclusi, e questa prova è stata fornita, poiché i sintetici dati identificativi della polizza prevedono, tra l'altro, la copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni da eventi e ccezionali, tra cui le trombe d'aria, mentre la società assicuratrice nessuna prova ha dato delle cause di asserita non operatività della polizza e, per ciò solo, l'eccezione va disattesa. In ogni caso la clausola non può essere interpretata nel senso opin ato dalla società assicuratrice.
Vanno richiamati i principi che governano l'interpretazione del contratto di assicurazione. Come per ogni contrat to,
4 l'interpretazione deve avvenire secondo le regole stabilite dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile. La Suprema Corte ha più volte sottolineato che l'interpretazione del contratto deve essere condotta non limitandosi al mero senso letterale de lle parole, ma indagando la comune intenzione delle parti e interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto . È essenziale considerare la ratio del contratto, la sua ragione pratic a, in coerenza con gli interessi che le parti hanno inteso specificamente tutelare . Nel caso di clausole ambigue o di dubbio significato, trova applicazione il principio dell'interpretazione contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.), il quale assume p articolare rilievo nei contratti per adesione come quelli assicurativi, dove le condizioni sono unilateralmente predisposte dall'assicuratore. La clausola di esclusione invocata dall'assicuratore elenca una serie di cause di danno che non sarebbero indenni zzabili, tra cui "intasamento o traboccamento di gronde o pluviali" e "formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico", aggiungendo "ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra". L'interpretazione di tale clausola in un contesto di danni causati da un'alluvione eccezionale (evento che la polizza mira a coprire) è fondamentale. Se la polizz a ha lo scopo di garantire l'indennizzo in caso di piogge eccezionali e alluvioni, una clausola che escluda i danni derivanti da fenomeni che sono conseguenza diretta dell'evento eccezionale (come il traboccamento delle gronde o l'accumulo esterno di acqua dovuto all'enorme volume di precipitazioni) sarebbe svuotato il contenuto della garanzia principale. In casi simili, distinguendo tra diverse cause di danno da acqua, si ritiene che i danni causati da acqua piovana penetrata all'interno a seguito di rottu re, brecce o lesioni provocate al tetto, pareti o serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici rientrino nella copertura, anche se vi è stato un accumulo esterno di
5 acqua. In tal caso, l'accumulo non è la causa esclusiva del danno, ma l'acqua accumulata, he con la sua violenza, ha provocato la rottura del piano di calpestio e di copertura, rendendo operante la garanzia.
Nel caso in esame, se il traboccamento delle gronde o l'accumulo esterno di acqua sono stati una diretta conseguenza dell'eccezionalità dell'evento atmosferico (l'alluvione)
l'interpretazione della clausola di esclusione deve tenere conto di questo nesso causale. I danni non sono indennizzabili solo quando questi non sono la conseguenza diretta e inevitabile dell'evento eccezionale coperto (es. traboccamento dovuto a semplice incuria ordinaria, non all'eccezionalità della pioggia).
Un'interpretazione coerente con la ratio della p olizza che copre le alluvioni deve propendere per questa soluzione, o comunque la clausola va interpretata in favore dell'assicurato (art. 1370 c.c.). Se
l'eccezionalità della pioggia ha causato il traboccamento delle gronde ( intasate o meno che fossero) e l'accumulo esterno che ha poi determinato il danno, il nesso causale primario è con l'evento atmosferico coperto. L'esclusione dovrebbe operare per i danni da traboccamento/accumulo che si sarebbero verificati indipendentemente o senza la violenza e l'e ccezionalità dell'evento coperto.
La Suprema Corte ha affermato che le clausole che delimitano il rischio garantito, specificando la natura e l'eziologia dei danni risarcibili, non sono di per sé vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma devono essere interpretate in modo da non compromettere l'operatività generale della garanzia. Tuttavia, se l'interpretazione letterale di una clausola di esclusione porta a negare l'indennizzo per eventi che rientrano chiaramente nella tipologia di rischio che la polizza intende coprire (come i danni da alluvione), tale interpretazione sarebbe in contrasto con i principi di buona fede e della prevalenza della comune intenzione delle parti.
6 Ciò detto si deve ribadire che l'assicuratore non ha dato prova alcuna dell'asserito intasamento delle gronde o del loro arrugginimento e tantomeno della cattiva posa in opera o difetti di manutenzione del manto bituminoso. Pera ltro il ctu ha ben evidenziato che per l'eccezionalità dell'evento le gronde, realizzate secondo adeguati e giusti criteri tecnici, a prescindere dall'eventuale, ma insussistente intasamento, non sarebbero state in grado di assorbire quel quantitativo di ac qua riversatosi in così poco tempo. Il ctu ha anche accertato che a seguito della rottura del manto di copertura l'acqua fluiva copiosa dal tetto all'interno della struttura e arrecava i danni. Quindi ci si trova di fronte a danni causati da acqua piovana penetrata all'interno a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, dalla violenza degli eventi atmosferici e per ciò rientrano nella copertura, anche se vi è stato un accumulo esterno di acqua.
Ritenuta la risarcibilità dei danni si deve proc edere alla loro liquidazione.
Il ctu ha accertato che gli stessi ammontano ad euro 107.000,00 ( in cifra arrotondata ). La somma è comprensiva dei costi necessari per il rifacimento della copertura. La voce è stata contestata dalla società assicuratrice ma infondatamente, infatti il risarcimento, come l'indennizzo, deve servire a ripristinare la situazione preesistente all'evento e tale ripristino implica anche il rifacimento della copertura. E' stata poi contestata la consulenza perché in una prima perizia di parte, redatta per conto della società 5 giorni dopo l'evento, gli stessi erano stati quantificati nella minor somma di euro 49.000,00. Ritie ne questo giudice che la valutazione , i calcoli e il computo effettuato dal ctu siano conformi a corretta valutazione tecnica - professionale e quindi la ctu va condivisa. D'altro canto la società assicuratrice si è limitata a generiche contestazioni, non evidenziando errori o eccessi nel computo. Evidentemente il tecnico di parte aveva fatto una prima sommaria valutazione senza tener
7 conto di tutti i danni poi riscontrati o senza un corretto computo.
D'altro canto la società assicuratrice ha mantenuto sem pre un comportamento di rifiuto dell'indennizzo immotivato senza procedere a propri e valutazioni tecniche od accertamenti, anche in contraddittorio. Quando è stato richiesto l'indennizzo ben avrebbe potuto e persino dovuto, preoccuparsi di far fare un sop ralluogo, una verifica, per poi decidere se indennizzare e quanto indennizzare, mentre, ancora nel giudizio si è limitata ad affermare che il piano di copertura era stato mal realizzato o non era stato manutenuto ma questo in via di principio senza una verifica sul posto, che poi avrebbe potuto costituire in questa sede prova della sollevata eccezione. L'indennizzo è stato contestato nella sua spettanza anche per l'allagamento del piano interrato. In effetti per questo il ctu ha evidenziato che i danni, ancora oggi visibili, sono stati causati dalla lunga persistenza dell'accumulo di acqua, dovuto però al mancato smaltimento derivato e causato dall a rottura e mancato funzionamento della rete fognaria e pertanto tali danni non sono risarcibili. Il ctu li ha quantificati in euro 3000,00. La società ha chiesto altresì il risarcimento dei danni conseguenti alla forzata inattività invocando la clausola c ontrattuale che prevede che quando l'evento provochi la totale interruzione dell'attività assicurata, vengono indennizzati i danni derivanti dalla forzata inattività con il limite della diaria giornaliera assicurata riportato in
Polizza. Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale,
l'indennizzo verrà ridotto in proporzione”. A tal fine l'assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni".
Parte attrice ha prodotto a prova della chiusura forzata dell'attività e delle perdite il registro delle vendite del 2022 e quello del 2021. Tale sola documentazione è insufficiente a provare il danno. Per ottenere l'indennizzo per i danni derivanti dalla forzata inattività, l'assicurato deve fornire una prova rigorosa e
8 documentata sia dell'effettiva interruzione dell'attività (il cosiddetto an del danno) sia dell'entità del pregiudizio economico subito (il quantum del danno) .
Nello specifico, l'assicurato ha l'onere di dimostrare: che l'evento indennizzabile e il nesso di causalità ; deve provare che l'interruzione, totale o parziale, dell'attività è stata una conseguenza diretta e necessaria del sinistro indennizzabile p revisto dalla polizza;
la durata dell'interruzione e deve provare per quanti giorni l'attività è stata totalmente o parzialmente interrotta, fino al limite massimo di 90 giorni previsto dalla polizza .
L'entità del danno economico (lucro cessante). Si rich iede una prova specifica e non generica. L'assicurato deve fornire elementi di natura contabile o fiscale che consentano di quantificare la perdita di guadagno dovuta all'interruzione. Tali elementi devono riguardare, in via indicativa: la consistenza e la redditività dell'esercizio commerciale;
Il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti il sinistro, per consentire un confronto e valutare la flessione dei ricavi;
l'incidenza dei costi, per determinare il reale lucro cessante . I dati di bilancio e fatturato per il calcolo del danno. Registri degli incassi o vendite , da soli, non sono sufficienti a dimostrare l'entità del danno subit o. Sebbene possano fornire un'indicazione del volume d'affari giornaliero, si richiede una prova più completa e strutturata della perdita economica. È necessario fornire elementi che vadano oltre il mero incasso lordo, considerando anche i costi e la reddi tività complessiva dell'attività.
Pertanto, i registri degli incassi possono costituire un elemento di prova utile, ma devono essere integrati da altra documentazione contabile e fiscale, come le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti e successivi al sinistro, i bilanci, i libri contabili obbligatori e qualsiasi altra documentazione che attesti in modo rigoroso la perdita di profitto netto dovuta all'interruzione. La prova deve essere tale da consentire di ricostruire il guadagno che
9 l'attività avrebbe presumibilmente generato in assenza del sinistro e di confrontarlo con quanto effettivamente realizzato durante il periodo di interruzione. Ciò premesso, si può ritenere però provato, presuntivamente, che almeno per alcuni giorni dopo l'evento calamitoso, che si possono stabilire in dieci, l'attività non abbia funzionato e può essere liquidata l'indennità di diaria contrattualmente prevista di euro 500,00 per ciascun giorno e così euro 5.000,00.
Conclusivamente, possono essere liquidati euro 104.000,00 per indennizzo danni ed euro 5.000,00 per diaria sospensione attività.
Dalle dette somme va detratto lo scoperto del 10% e quindi il danno risarcibile è di euro 98.100,00.
Trattandosi di risarcimento danni da pagamento di somme in favore del danneggiato, sulle stesse sono dovuti, per legge , gli interessi ed è dovuto altresì il maggior danno da svilimento della moneta atteso che la società è un imprenditore commerciale ed avrebbe posto le somme al riparo dalla svalutazione le somme stesse , investendole. Interessi e svalutazione possono essere liquidati, cumulativamente, nella misura degli interessi dovuti per le transazioni commerciali di cui al D .lgs. n. 231/2002.
Spese come per legge secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, Part pronunziando sulla domanda proposta da Parte_2 contro , ogni altra istanza
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'at trice della somma di euro 98.100,00 con interessi dovuti per le transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
condanna altresì la al pagamento delle spe se di lite, CP_1 liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge, ed oltre spese
10 di ctu, come liquidate in corso di causa con separato decreto, e ctp, con distrazione a favore dell'avv. Raffaele Cioffi dichiaratosi antistatario, con esclusione delle sole spese borsuali di cu.
Così deciso in Benevento il 15/06/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
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