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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est. riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 74/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA LIQUIDAZIONE Pt_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._1 residente in [...]
*** Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 07/02/2025 da , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Lara Picardi, con l'ausilio dell'Avv. Carlo Miranda, Gestore della crisi nominato dall'OCC
“A sostegno del debitore - sezione territoriale di Alpignano”; esaminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta OCC;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 17/04/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto che non risulta aver mai svolto attività d'impresa;
- la debitrice è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
1 impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare della debitrice è composto da lei stessa e dai suoi due figli minori;
- che la debitrice percepisce un reddito mensile totale di €1.667, che si compone di una retribuzione mensile di €1.200, derivante da un contratto a chiamata a tempo indeterminato che non prevede né la tredicesima né la quattordicesima mensilità, e dell'assegno unico universale per i figli minori a carico pari ad €467;
- che il figlio minore, portatore di una disabilità, percepisce un'indennità di frequenza pari €300 mensili, durante il periodo scolastico, mentre la figlia, in quanto studentessa, non percepisce alcun reddito;
- che, esaminati gli estratti conto prodotti e preso atto delle dichiarazioni fornite, la debitrice risulta non percepire il contributo di mantenimento che sarebbe dovuto dal padre dei figli minori;
- che i redditi complessivi attualmente percepiti della debitrice, pari ad €1.667 mensili, sensibilmente inferiori alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello della ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023), possono essere lasciati integralmente nella disponibilità della debitrice, posto che nell'ambito della procedura risultano realizzabili attività ulteriori dalla vendita dei beni rientranti nel patrimonio della debitrice (tre terreni, un'immobile e un'autovettura); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio della debitrice saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII;
visto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;
ritenuto di nominare un liquidatore diverso dall'OCC, scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed avente domicilio nel distretto della Corte di Appello a cui appartiene questo Tribunale, dotato di esperienza professionale comprovata dagli incarchi conferiti da questo Tribunale;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
ritenuto che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere
2 oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge;
(art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_2 nata a [...] il [...], codice fiscale residente in C.F._1
Chieri (TO), Via Vezzolano n. 2; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore l'avv. Alessandra Di Guglielmo;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € 1.667 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 28/04/2025 Il Giudice Estensore Il Presidente (dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
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