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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5332/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e valevole anche per il presente grado di appello, da ritenersi apposta in calce all'appello, dall'avv.
PAOLO BONALUME (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio, sito in Milano al C.so Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
AP (c.f. , presso i cui uffici è domiciliata in AP, alla via Armando Diaz n. 11; P.IVA_3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4517/2024, pubblicata il 30.4.2024, il Tribunale di AP rigettava la domanda Part proposta dalla (d'ora innanzi solo ) nei confronti di Parte_2 di AP per ottenere il pagamento delle somme Controparte_2
1 meglio specificate in atto di citazione (€ 41.833,96 esclusivamente a titolo di interessi di mora, Part fatturati dalla mediante il documento denominato “Nota Debito n. 90009370/20” (prodotta con la citazione, sub doc.3), maturati a causa del tardivo pagamento della sorte capitale di 2 fatture
(allegate alla Nota Debito) emesse dalla TA s.c.p.a. (creditore cedente) nei confronti Part dell'Istituto scolastico convenuto e cedute alla nonché per l'ulteriore pagamento degli interessi anatocistici maturati sui predetti interessi moratori ed € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture oggetto delle Note Debito depositate).
In particolare, il Tribunale, con la sentenza impugnata, accoglieva l'eccezione dell'Istituto scolastico convenuto in ordina alla nullità del contratto a monte della cessione tra la cedente Part TA s.c.p.a. e la rilevando il difetto del requisito della forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam, atteso che “in atti non si rinviene il deposito di alcun contratto intercorso tra la società cedente e l'Istituto ceduto”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 29.11.2024, ha proposto tempestivo Part appello la la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da TA s.c.p.a. nei confronti d' Parte_3 lamentava, con il primo motivo di gravame, l'errore compiuto dal primo giudice nell'aver ritenuto necessaria, ai fini della sua validità, la conclusione scritta del contratto e, comunque, nel non aver indicato le disposizioni che la prescrivono e nel non aver ritenuto provato il rapporto contrattuale sulla base delle prestazioni effettivamente rese e delle fatture all'esito emesse;
con il secondo motivo, poi, ha dedotto l'omessa valutazione del comportamento stragiudiziale e processuale dell' , il quale non solo non aveva mai rifiutato le prestazioni della TA, ma aveva Pt_3 tardivamente provveduto al loro pagamento, oltre che, nelle difese processuali, avere di fatto confessato la sussistenza del contratto, da ritenersi, quindi, provato anche con mezzi equipollenti alla forma scritta. Con il terzo motivo, infine, ha contestato l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, quale conseguenza dell'erroneità della decisione di primo grado.
Regolarmente costituitosi in giudizio, l'Istituto appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, sollecitando la Corte a condannare la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c., “in virtù di atti citazione seriali e di un contegno processuale del tutto noncurante della fondamentale regola dell'onere della prova”.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, il giudice istruttore, sulla base della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali depositate dalle parti, ha riservato la decisione della causa al collegio e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito succintamente illustrate.
2 Va, preliminarmente, rilevato che, come già dichiarato dal primo giudice, manca agli atti la copia del contratto scritto tra la società cedente e l'Istituto ceduto avente ad oggetto le prestazioni riportate nelle fatture depositate e per il cui tardivo pagamento sono maturati gli interessi rivendicati, né esso è stato depositato dalla società appellante nel presente giudizio di appello. Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione in esame, risulta chiaramente che l'appellante invoca la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti (nella specie, l'esistenza del rapporto desumibile dalla mancata contestazione in giudizio e da comportamenti stragiudiziali dell'Istituto scolastico, tra cui il pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto).
Orbene, osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte, sia della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa,
3 ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n.
14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del Tribunale, che ha escluso la possibilità di Part condannare l' al pagamento, in favore della cessionaria degli interessi sui Controparte_3 crediti pecuniari, documentati dalle fatture depositate relative alle prestazioni rese dalla TA
(società cedente) in favore dell'Istituto appellato e pagati tardivamente, in mancanza di prova della sottoscrizione di un contratto scritto tra la società cedente e la pubblica amministrazione ceduta.
Per completezza si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può, peraltro, essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell'
[...] di AP, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un Controparte_2 comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento.
La richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, quindi, infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Peraltro, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale è finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso, mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA. Inoltre, poiché la Corte d'Appello adita non è organo di ultima istanza, non sussiste neppure l'obbligo ex art. 267, comma 3, TFUE di sollevare la questione.
Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata assorbono l'esame del terzo motivo, inerente alla richiesta di riforma della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, sul presupposto della sua erroneità.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 Parte_3
i AP, negli importi liquidati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
[...]
147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Non ricorrono, invece, le condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La condotta processuale dell'appellante, infatti, non risulta caratterizzata da colpa grave e l'appello non si presenta palesemente pretestuoso, tenuto conto sia del rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto per mancanza di forma scritta, sia della presenza di alcuni precedenti di merito di segno contrario.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di AP n. 4517/2024, pubblicata in data 30.4.2024, nei
[...] confronti dell' così provvede: Parte_3
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_2 le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.473,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5332/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e valevole anche per il presente grado di appello, da ritenersi apposta in calce all'appello, dall'avv.
PAOLO BONALUME (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio, sito in Milano al C.so Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
AP (c.f. , presso i cui uffici è domiciliata in AP, alla via Armando Diaz n. 11; P.IVA_3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4517/2024, pubblicata il 30.4.2024, il Tribunale di AP rigettava la domanda Part proposta dalla (d'ora innanzi solo ) nei confronti di Parte_2 di AP per ottenere il pagamento delle somme Controparte_2
1 meglio specificate in atto di citazione (€ 41.833,96 esclusivamente a titolo di interessi di mora, Part fatturati dalla mediante il documento denominato “Nota Debito n. 90009370/20” (prodotta con la citazione, sub doc.3), maturati a causa del tardivo pagamento della sorte capitale di 2 fatture
(allegate alla Nota Debito) emesse dalla TA s.c.p.a. (creditore cedente) nei confronti Part dell'Istituto scolastico convenuto e cedute alla nonché per l'ulteriore pagamento degli interessi anatocistici maturati sui predetti interessi moratori ed € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture oggetto delle Note Debito depositate).
In particolare, il Tribunale, con la sentenza impugnata, accoglieva l'eccezione dell'Istituto scolastico convenuto in ordina alla nullità del contratto a monte della cessione tra la cedente Part TA s.c.p.a. e la rilevando il difetto del requisito della forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam, atteso che “in atti non si rinviene il deposito di alcun contratto intercorso tra la società cedente e l'Istituto ceduto”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 29.11.2024, ha proposto tempestivo Part appello la la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da TA s.c.p.a. nei confronti d' Parte_3 lamentava, con il primo motivo di gravame, l'errore compiuto dal primo giudice nell'aver ritenuto necessaria, ai fini della sua validità, la conclusione scritta del contratto e, comunque, nel non aver indicato le disposizioni che la prescrivono e nel non aver ritenuto provato il rapporto contrattuale sulla base delle prestazioni effettivamente rese e delle fatture all'esito emesse;
con il secondo motivo, poi, ha dedotto l'omessa valutazione del comportamento stragiudiziale e processuale dell' , il quale non solo non aveva mai rifiutato le prestazioni della TA, ma aveva Pt_3 tardivamente provveduto al loro pagamento, oltre che, nelle difese processuali, avere di fatto confessato la sussistenza del contratto, da ritenersi, quindi, provato anche con mezzi equipollenti alla forma scritta. Con il terzo motivo, infine, ha contestato l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, quale conseguenza dell'erroneità della decisione di primo grado.
Regolarmente costituitosi in giudizio, l'Istituto appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, sollecitando la Corte a condannare la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c., “in virtù di atti citazione seriali e di un contegno processuale del tutto noncurante della fondamentale regola dell'onere della prova”.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, il giudice istruttore, sulla base della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali depositate dalle parti, ha riservato la decisione della causa al collegio e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito succintamente illustrate.
2 Va, preliminarmente, rilevato che, come già dichiarato dal primo giudice, manca agli atti la copia del contratto scritto tra la società cedente e l'Istituto ceduto avente ad oggetto le prestazioni riportate nelle fatture depositate e per il cui tardivo pagamento sono maturati gli interessi rivendicati, né esso è stato depositato dalla società appellante nel presente giudizio di appello. Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione in esame, risulta chiaramente che l'appellante invoca la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti (nella specie, l'esistenza del rapporto desumibile dalla mancata contestazione in giudizio e da comportamenti stragiudiziali dell'Istituto scolastico, tra cui il pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto).
Orbene, osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte, sia della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa,
3 ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n.
14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del Tribunale, che ha escluso la possibilità di Part condannare l' al pagamento, in favore della cessionaria degli interessi sui Controparte_3 crediti pecuniari, documentati dalle fatture depositate relative alle prestazioni rese dalla TA
(società cedente) in favore dell'Istituto appellato e pagati tardivamente, in mancanza di prova della sottoscrizione di un contratto scritto tra la società cedente e la pubblica amministrazione ceduta.
Per completezza si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può, peraltro, essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell'
[...] di AP, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un Controparte_2 comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento.
La richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, quindi, infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Peraltro, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale è finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso, mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA. Inoltre, poiché la Corte d'Appello adita non è organo di ultima istanza, non sussiste neppure l'obbligo ex art. 267, comma 3, TFUE di sollevare la questione.
Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata assorbono l'esame del terzo motivo, inerente alla richiesta di riforma della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, sul presupposto della sua erroneità.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 Parte_3
i AP, negli importi liquidati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
[...]
147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Non ricorrono, invece, le condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La condotta processuale dell'appellante, infatti, non risulta caratterizzata da colpa grave e l'appello non si presenta palesemente pretestuoso, tenuto conto sia del rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto per mancanza di forma scritta, sia della presenza di alcuni precedenti di merito di segno contrario.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di AP n. 4517/2024, pubblicata in data 30.4.2024, nei
[...] confronti dell' così provvede: Parte_3
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_2 le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.473,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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