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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1705/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LIOI DOMENICO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Elisabetta Paonessa;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 16.04.2025
Con ricorso depositato in data 25.7.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato, sin dall'anno 1979 alle dipendenze dell' Controparte_2
”- già - con la mansioni di “ operatore idraulico forestale”;
[...] Controparte_3 che la propria attività lavorativa, articolata su turni di 8 ore giornaliere, consisteva nello scavo del terreno, nella costruzione di argini di contenimento e nella movimentazione manuale di carichi pesanti;
di aver fatto uso continuativo, per tempi prolungati, di attrezzi quali decespugliatori, motoseghe, mazze e picconi e di essere stato, quindi, esposto a continue e ripetute sollecitazioni a carico delle spalle e degli arti superiori;
di aver contratto le patologie indicate in atti (tendinopatia bilaterale delle spalle ed epicondilite bilaterale dei gomiti), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa. Ciò premesso, esponeva che l' , in data 15.3.2023, aveva ingiustamente disconosciuto CP_1 la natura professionale delle patologie denunciate con domande del 14.12.2022; che a nulla era valsa la proposizione del ricorso amministrativo;
pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la l'indennizzo nella misura da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Come noto, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta;
di contro, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni ( es. periodo massimo di indennizzabilità), incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
Ebbene, per quanto ci occupa, va evidenziato che il consulente tecnico ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza di “Tendinopatia bilaterale delle spalle: degenerazione interstiziale del tratto inserzionale anteriore del tendine sovraspinato e del tendine sottoscapolare spalla sx e in particolare a dx.
Epicondilite bilaterale dei gomiti”; trattasi, pertanto, di patologie da “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” tabellate, rispettivamente, alle voci M75.1 e M77.0 del DM del 10.10.23 di
“Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura” per cui sussiste una presunzione legale, entro il periodo massimo di indennizzabilità pari a 2 anni, in ordine alla loro genesi professionale per quanti siano adibiti, rispettivamente, a “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”nonché a “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza”.
Con riferimento specifico ai fatti di causa, il ricorrente ha offerto prova della lavorazioni svolte e dell'esposizione al relativo rischio professionale;
occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà di tutti i testi escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa,
i quali hanno riferito che il sig. ha svolto le mansioni di operaio idraulico forestale Parte_1 da circa 44 anni alle dipendenze dell' Controparte_2
- già con orario lavorativo dalle 07.00 alle 15.30, con pausa pranzo
[...] Controparte_3 di ½ ora;
che l'assicurato provvede alla movimentazione manuale di carichi pesanti (pietre, legna e massi) in occasione del ripristino delle stradelle franate e della riparazione degli argini di contenimento;
utilizza per almeno 4-5 ore al giorno, specie nel periodo primavera-estate, il decespugliatore per la manutenzione del verde pubblico;
si occupa della pulitura di canali utilizzando piccone e badile (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 29.2.2024 da e da ). Testimone_1 Testimone_2
L'indicazione dell'omogeneo e significativo utilizzo di strumenti di lavoro quali decespugliatori, picconi e badili, unitamente alla movimentazione manuale di carichi, offre dunque conferma del fatto che l'assicurato, non occasionalmente, sia stato esposto, per il tipo di lavorazioni svolte, a movimenti ripetuti, a posture incongrue, ad azioni di presa della mano con impegno di forza e, pertanto, a sollecitazioni biomeccaniche degli arti superiori determinanti il rischio professionale.
Tanto rende applicabile, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, le previsioni tabellari (e la conseguente presunzione legale) che il consulente d'ufficio ha richiamato;
invero, si ravvisano gli elementi della previsione tabellare perché: a)
l'assicurato è afflitto da “Tendinite m. sovraspinato (o tendinite cuffia rotatori e da “epicondilite bilaterale” b) è stato adibito a lavorazioni che imponevano l'utilizzo non occasionale, a carico della spalla e dell'avambraccio, di movimenti ripetuti, e del mantenimento prolungato di posture incongrue c) quelle lavorazioni sono avvenute all'interno del periodo massimo di indennizzabilità ( essendo tuttora adibito a tali lavorazioni). Sicché in assenza di prove contrarie da parte dell' , capaci di superare la presunzione CP_1 legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata.
Nella quantificazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, anche in riscontro alle controdeduzioni avanzate dall' , e quindi integralmente recepite da questo giudice, ha CP_1 valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta, confermando la natura professionale della patologia e una percentuale di danno biologico complessiva a carico dell'assicurato nella misura del 9%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ( cfr. relazione tecnica depositata in data 15.07.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, l'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1705 / 2023 RG, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto dalle malattie denunciate di natura professionale, che ne hanno determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 9% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 16.04.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752.