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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, OR
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4684/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 998/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018/1T/005384/000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa proponeappello avverso la sentenza n. 998 03
2023CTPSiracusa del 21 marzo 2023 depositata il 3 aprile 2023 in ordine aall'accoglimentodelricorso del contribuente per assenza di contraddittorio ed effettiva lesione del diritto di difesa.
Il contenzioso trae origine dalle emissione dell' avviso di liquidazione n. 20181T005384 iva (valore della lite
€. 7.500,00).
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 25 ottobre2023 contesta la decisione dei giudici di prime cure perché l'avviso di liquidazione nasce dal mancato rispetto delle norma in materia di iva agevolata del
4% per l'acquisto prima casa.
Il contribuente Resistente_1 con delle controdeduzioni evidenzia la illegittimità dell'avviso di liquidazione e le cause di forza maggiore che hanno impedito la vendita di un altro immobile già acquistato come prima casa entro i termini di legge.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva
L'appello è fondato.
Ai fini dell'applicabilità concreta dell'agevolazione prima casa, l'art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986, prevede diversi requisiti e precisamente:
1. oggetto dell'atto di trasferimento deve essere una casa di abitazione che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle in cui sono comprese le abitazioni di lusso;
è esclusa, naturalmente, anche la categoria A/10 (uffici);
2. la casa oggetto di acquisto deve essere ubicata:
• nel Comune in cui l'acquirente già risieda, oppure nel quale egli stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dalla data dell'acquisto (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile che si acquista deve essere resa nell'atto di acquisto a pena di decadenza dall'agevolazione prima casa);
• nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività di lavoro o di studio;
• nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell'acquirente, se si tratta di un acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro;
• in qualsiasi Comune italiano, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, che non abbia altre case sul territorio nazionale;
3. Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare:
• di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto;
• di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con le attuali agevolazioni prima casa, o con quelle vigenti a far data dalla legge n. 168/1982 in poi.
Nel caso in specie, il ricorrente aveva già acquistato, fruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, un primo immobile ubicato in Chiaromonte Gulfi (RG) e nel contratto per l'acquisto del secondo immobile, sito in Melilli
(SR), rendeva delle dichiarazioni in merito alla possidenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire nuovamente di dette agevolazioni e, precisamente, di voler alienare, entro un anno dall'acquisto, l'immobile sito nel comune di NT Gulfi (RG), Indirizzo_2.
Pertanto, sebbene sussista la c.d. pre-possidenza di un alloggio acquistato con le agevolazioni prima casa, la legge consente di procedere al nuovo acquisto agevolato, purché entro un anno da quest'ultimo si proceda all'alienazione dell'immobile agevolato pre-posseduto.
Orbene, nella considerazione che la vendita del primo immobile sia poi, comunque avvenuta oltre l'anno normativamente ed inderogabilmente prescritto, non rileva ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per la seconda abitazione, così come non rilevano affatto le ragioni per le quali tale vendita sia stata tardivamente effettuata a causa di forza maggiore.
Le “ragioni di forza maggiore”sussistono soltanto se sopraggiunge un “…impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento”
(cassazione, sentenza n. 28838/2019).
In merito alla definizione delle cause di forza maggiore è opportuno richiamare anche la sentenza n.
10586/2015, con la quale la Cassazione ha affermato che per poter dare rilievo alla forza maggiore, “... occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata.
Relativamente alla violazione del principio del contraddittorio enunciato dal contribuente si rileva che il legislatore ha regolato l'istituto in commento prevedendone l'obbligatorietà solo in relazione ad un limitato numero di procedimenti istruttori, tra i quali non rientra quello da cui è scaturito l'atto impugnato.
Il contraddittorio preventivo è previsto:
• per gli accertamenti ex artt. 37 bis e 38 del D.P.R. n. 600/1973 che si riferiscono alle ipotesi di violazione delle disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito;
• per gli accertamenti che si basano su indagini finanziarie o sugli scostamenti tra la redditività fatta registrare dal contribuente e quella puntuale prevista dallo studio di settore.
In nessuna di queste ipotesi rientra la fattispecie per cui è causa.
Infine, la Corte di Cassazione ha ribadito che “non sussiste obbligo del contraddittorio preventivo, trattandosi di tributi interni, essendosi stabilito che in assenza di accesso nei locali dell'impresa, come in caso di accertamenti a tavolino, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.(Cass. Civ., Sez. VI, 22-05-2020, ordinanza n. 9512).
In conclusione,la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado accoglie l'appello. Spese secondo il seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Palermo sez 14 accoglie l'appello. Spese a carico del soccombente per il presente grado di giudizio nella misura di €. 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo 27 gennaio 2026
Il Giudice OR Stefano Puleo
Il Presidente Ignazio Gennaro
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, OR
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4684/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 998/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018/1T/005384/000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa proponeappello avverso la sentenza n. 998 03
2023CTPSiracusa del 21 marzo 2023 depositata il 3 aprile 2023 in ordine aall'accoglimentodelricorso del contribuente per assenza di contraddittorio ed effettiva lesione del diritto di difesa.
Il contenzioso trae origine dalle emissione dell' avviso di liquidazione n. 20181T005384 iva (valore della lite
€. 7.500,00).
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 25 ottobre2023 contesta la decisione dei giudici di prime cure perché l'avviso di liquidazione nasce dal mancato rispetto delle norma in materia di iva agevolata del
4% per l'acquisto prima casa.
Il contribuente Resistente_1 con delle controdeduzioni evidenzia la illegittimità dell'avviso di liquidazione e le cause di forza maggiore che hanno impedito la vendita di un altro immobile già acquistato come prima casa entro i termini di legge.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva
L'appello è fondato.
Ai fini dell'applicabilità concreta dell'agevolazione prima casa, l'art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986, prevede diversi requisiti e precisamente:
1. oggetto dell'atto di trasferimento deve essere una casa di abitazione che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle in cui sono comprese le abitazioni di lusso;
è esclusa, naturalmente, anche la categoria A/10 (uffici);
2. la casa oggetto di acquisto deve essere ubicata:
• nel Comune in cui l'acquirente già risieda, oppure nel quale egli stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dalla data dell'acquisto (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile che si acquista deve essere resa nell'atto di acquisto a pena di decadenza dall'agevolazione prima casa);
• nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività di lavoro o di studio;
• nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell'acquirente, se si tratta di un acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro;
• in qualsiasi Comune italiano, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, che non abbia altre case sul territorio nazionale;
3. Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare:
• di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto;
• di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con le attuali agevolazioni prima casa, o con quelle vigenti a far data dalla legge n. 168/1982 in poi.
Nel caso in specie, il ricorrente aveva già acquistato, fruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, un primo immobile ubicato in Chiaromonte Gulfi (RG) e nel contratto per l'acquisto del secondo immobile, sito in Melilli
(SR), rendeva delle dichiarazioni in merito alla possidenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire nuovamente di dette agevolazioni e, precisamente, di voler alienare, entro un anno dall'acquisto, l'immobile sito nel comune di NT Gulfi (RG), Indirizzo_2.
Pertanto, sebbene sussista la c.d. pre-possidenza di un alloggio acquistato con le agevolazioni prima casa, la legge consente di procedere al nuovo acquisto agevolato, purché entro un anno da quest'ultimo si proceda all'alienazione dell'immobile agevolato pre-posseduto.
Orbene, nella considerazione che la vendita del primo immobile sia poi, comunque avvenuta oltre l'anno normativamente ed inderogabilmente prescritto, non rileva ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per la seconda abitazione, così come non rilevano affatto le ragioni per le quali tale vendita sia stata tardivamente effettuata a causa di forza maggiore.
Le “ragioni di forza maggiore”sussistono soltanto se sopraggiunge un “…impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento”
(cassazione, sentenza n. 28838/2019).
In merito alla definizione delle cause di forza maggiore è opportuno richiamare anche la sentenza n.
10586/2015, con la quale la Cassazione ha affermato che per poter dare rilievo alla forza maggiore, “... occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata.
Relativamente alla violazione del principio del contraddittorio enunciato dal contribuente si rileva che il legislatore ha regolato l'istituto in commento prevedendone l'obbligatorietà solo in relazione ad un limitato numero di procedimenti istruttori, tra i quali non rientra quello da cui è scaturito l'atto impugnato.
Il contraddittorio preventivo è previsto:
• per gli accertamenti ex artt. 37 bis e 38 del D.P.R. n. 600/1973 che si riferiscono alle ipotesi di violazione delle disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito;
• per gli accertamenti che si basano su indagini finanziarie o sugli scostamenti tra la redditività fatta registrare dal contribuente e quella puntuale prevista dallo studio di settore.
In nessuna di queste ipotesi rientra la fattispecie per cui è causa.
Infine, la Corte di Cassazione ha ribadito che “non sussiste obbligo del contraddittorio preventivo, trattandosi di tributi interni, essendosi stabilito che in assenza di accesso nei locali dell'impresa, come in caso di accertamenti a tavolino, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.(Cass. Civ., Sez. VI, 22-05-2020, ordinanza n. 9512).
In conclusione,la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado accoglie l'appello. Spese secondo il seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Palermo sez 14 accoglie l'appello. Spese a carico del soccombente per il presente grado di giudizio nella misura di €. 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo 27 gennaio 2026
Il Giudice OR Stefano Puleo
Il Presidente Ignazio Gennaro