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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Antonino Zappalà Presidente relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
- dott.ssa Marialuisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 668/2021 R.G.,
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
09.08.1972, c.f. , , nato ad C.F._2 CP_1
Antillo (Messina) il 27.09.1973, c.f. , C.F._3 [...]
, nato ad [...] il [...], c.f. CP_2
e , nato ad [...] C.F._4 Controparte_3
il 06.01.1971 , c.f. , tutti n.q. di eredi di C.F._5 [...]
nato ad [...] il [...], c.f. , deceduto Per_1 C.F._6
il 12.05.2014, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Mastroeni
Appellanti
CONTRO
1 , nata ad [...] il [...], C.F. CP_4 [...]
, e , nato ad [...] il C.F._7 CP_5
20.03.1956, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._8
Gianfilippo Brunetto
Appellati
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1074/2020 emessa dal Tribunale di
Messina, pubblicata il 13.07.2020.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Lo svolgimento del procedimento di primo grado può essere sintetizzato secondo quanto già evidenziato dalla sentenza di primo grado, che qui si riporta: «oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da
e , n.q. di legale rappresentante della Persona_1 Controparte_3
, nei confronti di e Parte_3 CP_5 [...]
finalizzata ad ottenere la declaratoria di in ordine al passaggio CP_4
esercitato dai convenuti su una “… stradella di servizio del Comune di Antillo, al catasto insistente tra la part.lla 7 e 6 del fg. 36, che si diparte e si innesta dalla strada rotabile Sverna, proseguendo nel torrente FO. Tramite detta stradella i sigg. e accedono al terreno di cui CP_5 CP_4
sono comproprietari…” appartenente a nonché la Persona_1
condanna dei convenuti al risarcimento del danno subìto per l'illegittimo passaggio esercitato.
I convenuti hanno contestato la ricostruzione attorea chiedendo il rigetto delle domande da questi avanzate;
hanno articolato, a loro volta, una tempestiva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla citata strada sita nel
Comune di Antillo che attraversa il fondo degli attori e che consente l'accesso al loro fondo completamente intercluso. Conclusa l'istruttoria incentratasi
2 sullo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e sull'assunzione della prova testimoniale, all'udienza del 05.02.2020 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Tribunale ha assunto la causa in decisione previa concessione alle parti dei rituali termini di legge per scambio delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica».
Dopo aver rilevato il mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice e la necessità, comunque, di decidere nel merito la causa, il Tribunale rigettava la domanda proposta in via principale da , per Parte_3
carenza di legittimazione, al pari della domanda riconvenzionale di usucapione proposta contro la cooperativa medesima.
Accoglieva, invece, la domanda di usucapione proposta dai con CP_5
conseguente rigetto della negatoria servitutis avanzata da Persona_1
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale evidenziava quanto segue: “i convenuti-attori in riconvenzionale hanno dedotto di aver esercitato la servitù di passaggio sulla stradella in esame dall'epoca della sua realizzazione, ovvero dal 1974/1975. Questa affermazione sarebbe comprovata, secondo la loro ricostruzione difensiva, dal fatto che nell'ambito di due diversi giudizi possessori risalenti agli anni '90 era stata disposta, in loro favore, la reintegrazione nel possesso della servitù sulla detta stradella. I giudizi possessori sono quelli recanti NN.RR.GG. 9035/92 e 9096/92; il primo è stato definito con ordinanza di accoglimento del ricorso del 31.08.1992 mentre il secondo è stato definito con ordinanza di accoglimento del ricorso del
19.01.1993. In entrambi i provvedimenti si dà atto che i CP_4
nel primo procedimento e e nel
[...] CP_5 CP_6
secondo procedimento hanno esercitato il possesso della servitù di passaggio sulla stradella in esame. Nella prima ordinanza interdittale di reintegrazione è anche rinvenibile una confessione giudiziale di circa lo Persona_1
spoglio perpetrato a danno degli allora ricorrenti attraverso l'eliminazione di un tratto di stradella ed il riconoscimento del passaggio esercitato sulla
3 stradella dai ricorrenti. La seconda ordinanza interdittale di reintegrazione nel possesso, resa in data 19.01.1993, è stata, successivamente, seguita dalla sentenza n. 654 del 24.03.2006 del Tribunale di Messina che ne ha integralmente confermato il contenuto”.
A dimostrazione del possesso ad usucapionem di durata ultraventennale, il primo giudice rimarcava la valenza probatoria offerta dalle testimonianze assunte, aggiungendo come non fosse stata data la prova di una condotta di interruttiva dell'usucapione, nonché dai provvedimenti di Persona_1
reintegrazione del possesso sopra menzionati.
Il Tribunale, poi, richiamava Cass. Civ., sent. n. 2560 del 18.04.1980, secondo cui “non costituisce ostacolo alla costituzione per usucapione della servitù di passaggio fra due fondi la circostanza che gli stessi siano separati da un bene demaniale (nella specie, torrente) ove risulti che l'ente pubblico proprietario non vieti l'esercizio di tale passaggio sul bene demaniale stesso”, evidenziando l'assenza di prova del fatto che “l'autorità amministrativa abbia vietato il passaggio sul torrente FO il che consente, sulla base dell'arresto appena citato, di superare l'argomentazione difensiva degli attori”.
Il Tribunale richiamava, altresì, Cass. Civ., sent. n. 3273 del 17.02.2005, secondo cui “una servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi.
Infatti, il requisito della contiguità deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poiché il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù”.
Per la riforma della sentenza proponevano appello Parte_1 Pt_2
, , e , nella qualità di
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
eredi di Persona_1
4 Si costituivano e chiedendo il rigetto CP_5 CP_4
dell'appello.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 04.04.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stato affermato che “non vi è prova che l'autorità amministrativa abbia vietato il passaggio sul torrente FO il che consente, sulla base dell'arresto appena citato, di superare l'argomentazione difensiva degli attori”.
All'uopo deducono che vi è la prova del rigetto dell'istanza di autorizzazione al passaggio attraverso il torrente FO e, quindi, del sostanziale divieto all'uso del bene demaniale, prova fornita dalla nota dell'Ufficio del Genio
Civile prot. usc. n. 276777 del 04.09.2013, rinvenuta solo dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., e precisamente in data 07.12.2016 e ciò a causa dell'enorme difficoltà di reperimento di detta nota.
Gli appellanti, pertanto, chiedono l'acquisizione di detta nota, unitamente all' istanza di concessione demaniale di attraversamento carrabile (prot. N.
2013/8027/DR/ST-PA2 del 15/4/2013 e relativi elaborati grafici a firma dell'Ing ) e alla nota di trasmissione dell'Agenzia del Demanio-Direzione Per_2
Regionale Sicilia Servizi territoriali Sicilia-Palermo 2 indirizzata all'ufficio del
Genio Civile di Messina prot n. 2013/2027/DR/ST/PA2 del 15/04/2013.
3. Con altro motivo di gravame, gli appellanti censurano la valutazione del primo giudice, contenute alle pagg. 12 e seguenti della sentenza impugnata, in ordine alla esistenza di un muro d'argine che consentiva comunque il passaggio attraverso il torrente, evidenziando che il passaggio è stato reso possibile, come emerge dalla consulenza di parte, dall'aperura di un varco, fatto questo che configura un atto illecito.
5 Gli appellanti sottolineano, quindi, l'offensività della condotta posta in essere da controparte e la situazione di pericolosità dovuta all'apertura del varco nel muro d'argine del torrente.
4. Gli appellanti deducono, infine, che era onere della cancelleria del Tribunale provvedere alla digitalizzazione dei documenti prodotti, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto decidere senza la preventiva richiesta della produzione del fascicolo di parte.
5. Il primo motivo di impugnazione è infondato. A prescindere dalla ammissibilità della produzione documentale indicata nell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., appare assorbente la circostanza per cui tale documentazione non è decisiva ai fini della soluzione della controversia. La stessa, infatti, non dimostra una interdizione al transito attraverso il torrente.
Con la nota n. 276777 indirizzata all'Agenzia del Demanio-Direzione
Regionale Sicilia, il Genio Civile di Messina rappresentava, infatti, di non doversi esprimere sull'istanza avanzata dalla ditta al fine CP_5
dell'ottenimento della concessione demaniale per l'attraversamento del torrente FO “in assenza di un adeguato progetto inerente opere di viabilità”. In secondo luogo tale documento risale al 2013, vale a dire ad un epoca in cui era già maturata l'usucapione ventennale, secondo quanto accertato dalla sentenza di primo grado. Solo con l'ordinanza n. 1 dell'11.12.2023 emessa dal Comune di Antillo è stata ordinata la chiusura del varco aperto nell'argine del torrente FO (produzione questa sicuramente ammissibile perché sopravvenuta all'instaurazione del giudizio d'appello).
Tale interdizione, però, è intervenuta solo nel 2023, quando già era maturato l'acquisto ad usucapionem della servitù per possesso ultraventennale riconosciuto il primo giudice sulla base degli atti dei giudizi possessori instaurati negli anni 90 dai e delle deposizioni testimoniali assunte nel CP_5
giudizio di primo grado (v. dichiarazioni dei testi , e Tes_1 Tes_2
). Tes_3
6 Giova richiamare a questo punto la motivazione di Cassazione 2560/1980, che, chiamata a pronunciarsi in un caso simile a quello oggetto dell'odierno gravame, ha evidenziato che nella fattispecie in cui si invoca la costituzione di una servitù di transito attraverso un fondo altrui, separato dal proprio da un bene demaniale quale un torrente, il giudice non è chiamato ad affermare la costituzione di una servitù di passaggio nel letto del torrente, ma, esclusivamente, sul fondo privato altrui. Aggiunge la Suprema Corte che il passaggio attraverso il torrente (bene demaniale) non opera come oggetto di autonomo diritto rispetto alla servitù sul fondo servente, ma solo come elemento che, di tale servitù, evidenzia l'utilità, venendo meno la quale per la durata prevista dalla legge può prodursi l'estinzione del diritto di servitù, per impossibilità del suo esercizio, a norma dell'art. 1074 c.c..
Tenendo conto dei dati obiettivi accertati dal ctu (strada rotabile, percorribile anche con mezzi meccanici, che si affianca al tracciato del torrente, costeggiandolo per un tratto di circa 30 ml. “per poi proseguire e lambire la particella n. 6 fino ad arrivare al muro d'argine del torrente FO e quindi dopo l'attraversamento dello stesso proseguire su altra proprietà identificata con la particella 70 del foglio di mappa n. 24 di proprietà della signora
[...]
… per arrivare infine al fondo dei convenuti sulla particella 54 del fg. Pt_4
24), può ritenersi provata la sussistenza di opere che evidenziano l'utilitas della servitù per il fondo dominante.
Ora, l'interdizione al transito intervenuta solo nel 2023 non determina l'estinzione del diritto acquisito, ma potrà avere rilievo nel futuro solo nel caso in cui tale interdizione dovesse protrarsi per un tempo sufficiente a dar luogo alla estinzione del diritto per non uso, ai sensi dell'art. 1074 c.c.. Con tale argomentazione non si intende ovviamente disconoscere il valore dell'ordinanza del n. 1 del 2023, ma solo rimarcare che detta Parte_5
ordinanza incide sul concreto esercizio del diritto e non sulla costituzione del medesimo.
7 6. Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che, in assenza di una specifica censura in merito all'esercizio del passaggio ultraventennale esercitato dai il fatto che il possesso in questione abbia avuto origine da CP_5
un atto illecito non assume rilievo, ben potendo la situazione di fatto con la res essere tutelata dall'ordinamento (con l'azione di reintegrazione, con l'azione di manutenzione o con il riconoscimento dell'usucapione laddove il possesso si sia protratto nel tempo e occorre procedere all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto) a prescindere dalla legittimità dell'acquisto del possesso e della mala fede.
L'eventuale paventata situazione di pericolo per il fondo servente non è ostativa al riconoscimento dell'intervenuta usucapione. Detta situazione di pericolo può giustificare, caso mai, un'azione risarcitoria, laddove il danno possa ricondursi ad un'omessa manutenzione del proprietario del fondo dominante (art. 1069
c.c.) o comunque ad un fatto degli appellati, o legittimare il proprietario del fondo servente a richiedere uno spostamento della servitù (art.. 1068 c.c.).
7. Il terzo motivo di gravame è inammissibile per carenza d'interesse, non essendo specificati i documenti contenuti nel fascicolo di parte, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di primo grado.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (dovendosi applicare l'art. 15 c.p.c e tenuto conto del reddito dominicale dei fondi serventi, pari complessivamente a € 39,12, da moltiplicare per 50).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza n. CP_1 CP_2 Controparte_3
1074/2020 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di
[...]
e della , così decide: CP_5 CP_4 Parte_3
8 rigetta l'appello; condanna , , e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
al pagamento, in favore di e Controparte_3 CP_5 CP_4
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.915,00 per compensi professionali, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di , Parte_1 Parte_2 [...]
, e di un ulteriore importo pari a CP_1 CP_2 Controparte_3
quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Antonino Zappalà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Antonino Zappalà Presidente relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
- dott.ssa Marialuisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 668/2021 R.G.,
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
09.08.1972, c.f. , , nato ad C.F._2 CP_1
Antillo (Messina) il 27.09.1973, c.f. , C.F._3 [...]
, nato ad [...] il [...], c.f. CP_2
e , nato ad [...] C.F._4 Controparte_3
il 06.01.1971 , c.f. , tutti n.q. di eredi di C.F._5 [...]
nato ad [...] il [...], c.f. , deceduto Per_1 C.F._6
il 12.05.2014, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Mastroeni
Appellanti
CONTRO
1 , nata ad [...] il [...], C.F. CP_4 [...]
, e , nato ad [...] il C.F._7 CP_5
20.03.1956, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._8
Gianfilippo Brunetto
Appellati
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1074/2020 emessa dal Tribunale di
Messina, pubblicata il 13.07.2020.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Lo svolgimento del procedimento di primo grado può essere sintetizzato secondo quanto già evidenziato dalla sentenza di primo grado, che qui si riporta: «oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da
e , n.q. di legale rappresentante della Persona_1 Controparte_3
, nei confronti di e Parte_3 CP_5 [...]
finalizzata ad ottenere la declaratoria di in ordine al passaggio CP_4
esercitato dai convenuti su una “… stradella di servizio del Comune di Antillo, al catasto insistente tra la part.lla 7 e 6 del fg. 36, che si diparte e si innesta dalla strada rotabile Sverna, proseguendo nel torrente FO. Tramite detta stradella i sigg. e accedono al terreno di cui CP_5 CP_4
sono comproprietari…” appartenente a nonché la Persona_1
condanna dei convenuti al risarcimento del danno subìto per l'illegittimo passaggio esercitato.
I convenuti hanno contestato la ricostruzione attorea chiedendo il rigetto delle domande da questi avanzate;
hanno articolato, a loro volta, una tempestiva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla citata strada sita nel
Comune di Antillo che attraversa il fondo degli attori e che consente l'accesso al loro fondo completamente intercluso. Conclusa l'istruttoria incentratasi
2 sullo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e sull'assunzione della prova testimoniale, all'udienza del 05.02.2020 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Tribunale ha assunto la causa in decisione previa concessione alle parti dei rituali termini di legge per scambio delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica».
Dopo aver rilevato il mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice e la necessità, comunque, di decidere nel merito la causa, il Tribunale rigettava la domanda proposta in via principale da , per Parte_3
carenza di legittimazione, al pari della domanda riconvenzionale di usucapione proposta contro la cooperativa medesima.
Accoglieva, invece, la domanda di usucapione proposta dai con CP_5
conseguente rigetto della negatoria servitutis avanzata da Persona_1
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale evidenziava quanto segue: “i convenuti-attori in riconvenzionale hanno dedotto di aver esercitato la servitù di passaggio sulla stradella in esame dall'epoca della sua realizzazione, ovvero dal 1974/1975. Questa affermazione sarebbe comprovata, secondo la loro ricostruzione difensiva, dal fatto che nell'ambito di due diversi giudizi possessori risalenti agli anni '90 era stata disposta, in loro favore, la reintegrazione nel possesso della servitù sulla detta stradella. I giudizi possessori sono quelli recanti NN.RR.GG. 9035/92 e 9096/92; il primo è stato definito con ordinanza di accoglimento del ricorso del 31.08.1992 mentre il secondo è stato definito con ordinanza di accoglimento del ricorso del
19.01.1993. In entrambi i provvedimenti si dà atto che i CP_4
nel primo procedimento e e nel
[...] CP_5 CP_6
secondo procedimento hanno esercitato il possesso della servitù di passaggio sulla stradella in esame. Nella prima ordinanza interdittale di reintegrazione è anche rinvenibile una confessione giudiziale di circa lo Persona_1
spoglio perpetrato a danno degli allora ricorrenti attraverso l'eliminazione di un tratto di stradella ed il riconoscimento del passaggio esercitato sulla
3 stradella dai ricorrenti. La seconda ordinanza interdittale di reintegrazione nel possesso, resa in data 19.01.1993, è stata, successivamente, seguita dalla sentenza n. 654 del 24.03.2006 del Tribunale di Messina che ne ha integralmente confermato il contenuto”.
A dimostrazione del possesso ad usucapionem di durata ultraventennale, il primo giudice rimarcava la valenza probatoria offerta dalle testimonianze assunte, aggiungendo come non fosse stata data la prova di una condotta di interruttiva dell'usucapione, nonché dai provvedimenti di Persona_1
reintegrazione del possesso sopra menzionati.
Il Tribunale, poi, richiamava Cass. Civ., sent. n. 2560 del 18.04.1980, secondo cui “non costituisce ostacolo alla costituzione per usucapione della servitù di passaggio fra due fondi la circostanza che gli stessi siano separati da un bene demaniale (nella specie, torrente) ove risulti che l'ente pubblico proprietario non vieti l'esercizio di tale passaggio sul bene demaniale stesso”, evidenziando l'assenza di prova del fatto che “l'autorità amministrativa abbia vietato il passaggio sul torrente FO il che consente, sulla base dell'arresto appena citato, di superare l'argomentazione difensiva degli attori”.
Il Tribunale richiamava, altresì, Cass. Civ., sent. n. 3273 del 17.02.2005, secondo cui “una servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi.
Infatti, il requisito della contiguità deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poiché il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù”.
Per la riforma della sentenza proponevano appello Parte_1 Pt_2
, , e , nella qualità di
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
eredi di Persona_1
4 Si costituivano e chiedendo il rigetto CP_5 CP_4
dell'appello.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 04.04.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stato affermato che “non vi è prova che l'autorità amministrativa abbia vietato il passaggio sul torrente FO il che consente, sulla base dell'arresto appena citato, di superare l'argomentazione difensiva degli attori”.
All'uopo deducono che vi è la prova del rigetto dell'istanza di autorizzazione al passaggio attraverso il torrente FO e, quindi, del sostanziale divieto all'uso del bene demaniale, prova fornita dalla nota dell'Ufficio del Genio
Civile prot. usc. n. 276777 del 04.09.2013, rinvenuta solo dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., e precisamente in data 07.12.2016 e ciò a causa dell'enorme difficoltà di reperimento di detta nota.
Gli appellanti, pertanto, chiedono l'acquisizione di detta nota, unitamente all' istanza di concessione demaniale di attraversamento carrabile (prot. N.
2013/8027/DR/ST-PA2 del 15/4/2013 e relativi elaborati grafici a firma dell'Ing ) e alla nota di trasmissione dell'Agenzia del Demanio-Direzione Per_2
Regionale Sicilia Servizi territoriali Sicilia-Palermo 2 indirizzata all'ufficio del
Genio Civile di Messina prot n. 2013/2027/DR/ST/PA2 del 15/04/2013.
3. Con altro motivo di gravame, gli appellanti censurano la valutazione del primo giudice, contenute alle pagg. 12 e seguenti della sentenza impugnata, in ordine alla esistenza di un muro d'argine che consentiva comunque il passaggio attraverso il torrente, evidenziando che il passaggio è stato reso possibile, come emerge dalla consulenza di parte, dall'aperura di un varco, fatto questo che configura un atto illecito.
5 Gli appellanti sottolineano, quindi, l'offensività della condotta posta in essere da controparte e la situazione di pericolosità dovuta all'apertura del varco nel muro d'argine del torrente.
4. Gli appellanti deducono, infine, che era onere della cancelleria del Tribunale provvedere alla digitalizzazione dei documenti prodotti, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto decidere senza la preventiva richiesta della produzione del fascicolo di parte.
5. Il primo motivo di impugnazione è infondato. A prescindere dalla ammissibilità della produzione documentale indicata nell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., appare assorbente la circostanza per cui tale documentazione non è decisiva ai fini della soluzione della controversia. La stessa, infatti, non dimostra una interdizione al transito attraverso il torrente.
Con la nota n. 276777 indirizzata all'Agenzia del Demanio-Direzione
Regionale Sicilia, il Genio Civile di Messina rappresentava, infatti, di non doversi esprimere sull'istanza avanzata dalla ditta al fine CP_5
dell'ottenimento della concessione demaniale per l'attraversamento del torrente FO “in assenza di un adeguato progetto inerente opere di viabilità”. In secondo luogo tale documento risale al 2013, vale a dire ad un epoca in cui era già maturata l'usucapione ventennale, secondo quanto accertato dalla sentenza di primo grado. Solo con l'ordinanza n. 1 dell'11.12.2023 emessa dal Comune di Antillo è stata ordinata la chiusura del varco aperto nell'argine del torrente FO (produzione questa sicuramente ammissibile perché sopravvenuta all'instaurazione del giudizio d'appello).
Tale interdizione, però, è intervenuta solo nel 2023, quando già era maturato l'acquisto ad usucapionem della servitù per possesso ultraventennale riconosciuto il primo giudice sulla base degli atti dei giudizi possessori instaurati negli anni 90 dai e delle deposizioni testimoniali assunte nel CP_5
giudizio di primo grado (v. dichiarazioni dei testi , e Tes_1 Tes_2
). Tes_3
6 Giova richiamare a questo punto la motivazione di Cassazione 2560/1980, che, chiamata a pronunciarsi in un caso simile a quello oggetto dell'odierno gravame, ha evidenziato che nella fattispecie in cui si invoca la costituzione di una servitù di transito attraverso un fondo altrui, separato dal proprio da un bene demaniale quale un torrente, il giudice non è chiamato ad affermare la costituzione di una servitù di passaggio nel letto del torrente, ma, esclusivamente, sul fondo privato altrui. Aggiunge la Suprema Corte che il passaggio attraverso il torrente (bene demaniale) non opera come oggetto di autonomo diritto rispetto alla servitù sul fondo servente, ma solo come elemento che, di tale servitù, evidenzia l'utilità, venendo meno la quale per la durata prevista dalla legge può prodursi l'estinzione del diritto di servitù, per impossibilità del suo esercizio, a norma dell'art. 1074 c.c..
Tenendo conto dei dati obiettivi accertati dal ctu (strada rotabile, percorribile anche con mezzi meccanici, che si affianca al tracciato del torrente, costeggiandolo per un tratto di circa 30 ml. “per poi proseguire e lambire la particella n. 6 fino ad arrivare al muro d'argine del torrente FO e quindi dopo l'attraversamento dello stesso proseguire su altra proprietà identificata con la particella 70 del foglio di mappa n. 24 di proprietà della signora
[...]
… per arrivare infine al fondo dei convenuti sulla particella 54 del fg. Pt_4
24), può ritenersi provata la sussistenza di opere che evidenziano l'utilitas della servitù per il fondo dominante.
Ora, l'interdizione al transito intervenuta solo nel 2023 non determina l'estinzione del diritto acquisito, ma potrà avere rilievo nel futuro solo nel caso in cui tale interdizione dovesse protrarsi per un tempo sufficiente a dar luogo alla estinzione del diritto per non uso, ai sensi dell'art. 1074 c.c.. Con tale argomentazione non si intende ovviamente disconoscere il valore dell'ordinanza del n. 1 del 2023, ma solo rimarcare che detta Parte_5
ordinanza incide sul concreto esercizio del diritto e non sulla costituzione del medesimo.
7 6. Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che, in assenza di una specifica censura in merito all'esercizio del passaggio ultraventennale esercitato dai il fatto che il possesso in questione abbia avuto origine da CP_5
un atto illecito non assume rilievo, ben potendo la situazione di fatto con la res essere tutelata dall'ordinamento (con l'azione di reintegrazione, con l'azione di manutenzione o con il riconoscimento dell'usucapione laddove il possesso si sia protratto nel tempo e occorre procedere all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto) a prescindere dalla legittimità dell'acquisto del possesso e della mala fede.
L'eventuale paventata situazione di pericolo per il fondo servente non è ostativa al riconoscimento dell'intervenuta usucapione. Detta situazione di pericolo può giustificare, caso mai, un'azione risarcitoria, laddove il danno possa ricondursi ad un'omessa manutenzione del proprietario del fondo dominante (art. 1069
c.c.) o comunque ad un fatto degli appellati, o legittimare il proprietario del fondo servente a richiedere uno spostamento della servitù (art.. 1068 c.c.).
7. Il terzo motivo di gravame è inammissibile per carenza d'interesse, non essendo specificati i documenti contenuti nel fascicolo di parte, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di primo grado.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (dovendosi applicare l'art. 15 c.p.c e tenuto conto del reddito dominicale dei fondi serventi, pari complessivamente a € 39,12, da moltiplicare per 50).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza n. CP_1 CP_2 Controparte_3
1074/2020 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di
[...]
e della , così decide: CP_5 CP_4 Parte_3
8 rigetta l'appello; condanna , , e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
al pagamento, in favore di e Controparte_3 CP_5 CP_4
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.915,00 per compensi professionali, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di , Parte_1 Parte_2 [...]
, e di un ulteriore importo pari a CP_1 CP_2 Controparte_3
quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Antonino Zappalà
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