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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 464/2018
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 28/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MANCINI IGINO ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. PINNA ROSSELLA resistente
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CANU MARIA CP_2 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 7/11/2018 Parte_1
ha evocato davanti al Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro,
l e l proponendo ricorso avverso l'intimazione CP_2 Controparte_1
di pagamento n. 10220189003385746000 con la quale gli veniva chiesto il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: 1) la cartella n.
10220080032855921000 asseritamente notificata il 26.02.2009 avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei Contributi IVS relativi agli anni 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, nonché somme aggiuntive per omesso versamento;
2) Cartella n. 10220080039761874000 asseritamente notificata il 26.02.2009 avente per oggetto la richiesta di pagamento del Contributi
IVS anno 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
Ha eccepito, preliminarmente, la mancata notifica delle cartelle esattoriali, nonché degli atti impositivi presupposti, non essendone mai venuto a conoscenza, nonché la mancanza di valido titolo esecutivo posto a fondamento delle cartelle impugnate, per la mancata notificazione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito, ad esse sottesi;
2)
l'avventa prescrizione delle cartelle di pagamento.
Ha chiesto:” In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione n.
10220189003385746000 nonché delle cartelle di pagamento n.
10220080032855921000 e 10220080039761874000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme suindicate;
- In via pregiudiziale, rilevare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, per decorrenza del termine quinquennale intercorso dalla data di presunta notifica delle cartelle stesse;
- Nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare che le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata non sono dovute e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle cartelle n. 10220080032855921000 e 10220080039761874000 per omessa notifica degli atti presupposti nonché delle cartelle di pagamento, nonché riconoscere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente
pag. 2/11 all' e all'ente impositore, per tutte le causali di Controparte_3
cui al presente ricorso e per l'intervenuto prescrizione Con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l e preliminarmente ha Controparte_1
eccepito la tardività di ogni eccezione relativa alla regolarità delle notifiche delle cartelle, perché non proposte nel termine di cui all'art. 617 cpc a partire dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n.
102201890033857460000 notificata in data 01.10.18.
Ha altresì' affermato che l'eccezione era ulteriormente tardiva se si considerava che prima dell'intimazione di pagamento impugnata, al ricorrente erano stati notificati atti che richiamavano espressamente anche le cartelle oggi impugnate e nello specifico: Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276201288000498000 notificata in data
07.02.13.- Comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data
07.05.13
Ha affermato che l'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle era infondata in quanto la - Cartella 10220080032855921000: era stata notificata in data 26.02.09 a mani del fratello del ricorrente il quale aveva regolarmente sottoscritto la relata di notifica.- Cartella
10220080039761874000 era stata notificata in data 26.02.09 a mani del fratello del ricorrente il quale aveva regolarmente sottoscritto la relata di notifica.
Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
Ha chiesto:” 1) Rigettare l'opposizione perché tardiva nonchè infondata in fatto ed in diritto,2) Rigettare la richiesta di sospensiva formulata dal ricorrente e revocare la sospensione già concessa inaudita altera parte 3)
pag. 3/11 Sulle spese di lite. Condannare parte ricorrente alla rifusione di onorari, diritti e spese.
Si è costituito in giudizio l ed in via preliminare ha eccepito la CP_2
inammissibilità del giudizio, posto che trattasi non di un giudizio impugnatorio, bensì di una azione di accertamento negativo del presunto credito contributivo e sanzionatorio portato dai ruoli esattoriali richiesti ed ottenuti in data imprecisata.
Ha eccepito che tutte le contestazioni afferenti la notifica delle cartelle erano comunque tardive, stante l'inutile decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art.617
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell riguardo CP_2
all'eccepita prescrizione che sarebbe maturata dopo (C.D.
PRESCRIZIONE INTERMEDIA) la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito richiamati ribadendo che unico legittimato passivo al riguardo era il Concessionario per la riscossione.
Ha chiesto: -la inammissibilità/tardività del ricorso per la ragioni analiticamente indicate nel corpo dell'atto; - il difetto di legittimazione passiva dell - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 CP_2
per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto
a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
pag. 4/11 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità e tardività sollevata dall e Controparte_1 CP_2
La domanda spiegata da deve essere qualificata come Parte_1
opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.), conformemente ad un costante insegnamento di legittimità, sintetizzato in Cass. Sez. VI,
20.5.2021,n. 13863, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. " “occorre premettere che, in relazione alla materia de qua (tra le ultime,v. motivazione di Cass., sez. IV - L,n. 18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito,v. Cass.n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi
(v. Cass.n. 29294 del 2019;n. 22292 del 2019;n. 28583 del 2018;n. 594 del
2016); ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale)
pag. 5/11 di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) ".
Nel caso in esame, la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto, in via principale, la deduzione di omessa notifica delle cartelle esattoriali al fine di far valere fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (posto il decorso del termine quinquennale a decorrere dalla data di maturazione dell'asserito credito contributivo) e, in via subordinata, la prescrizione maturata in epoca successiva alla pretesa notifica della cartella, come si evince dal complessivo tenore del ricorso.
Rilevato che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 1/10/2018 ed il ricorso è stato depositato in data 7/11/2028, ne deriva l'ammissibilità dell'opposizione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Sulla regolarità della notifica delle cartelle n 10220080032855921000 notificata in data 26.02.09 e Cartella n.10220080039761874000 notificata in data 26/02/09, portate nella intimazione di pagamento opposta, parte pag. 6/11 ricorrente lamenta la omessa notifica delle predette cartelle.
In relazione agli avvisi di ricevimento prodotti da , si Controparte_1
riscontra che le cartelle n. 10220080032855921000 e n.
10220080039761874000 sono state ricevute da “ Persona_1
fratello”.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene, l'invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale, della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n.
2868/2017).
Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica delle predette cartelle sia avvenuta a mani del fratello del ricorrente in data 26/2/2009, donde trova applicazione la lettera b ii) del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60 comma 1, vigente ratione temporis (perchè introdotta con D.L. n. 223 del 2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.
Qualora l'avviso di accertamento piuttosto che la cartella di pagamento venissero consegnati ad una persona di famiglia del destinatario dell'atto,
l'ente impositore (e/o l'agente della riscossione) sarà onerato di provare in giudizio tanto la spedizione quanto l'effettiva ricezione della raccomandata informativa (Cass.. 27446 del 20 settembre 2022).
Per contro, dall'esame del fascicolo, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo notificatore e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, né intellegibile il pag. 7/11 destinatario dell'atto, né l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.
Sulla eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente è utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991,
n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se i convenuti dalla data di accertamento dell'omissione contributiva a quella della notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento impugnata hanno adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza (data pag. 8/11 ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi
“” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla
Gestione Artigiani inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
pag. 9/11 Per le cartelle opposte e portate nell'intimazione di pagamento risulta non maturata la prescrizione solamente quanto ai contributi relativi agli anni
2007 e 2008 in quanto per l'anno 2007 il pagamento scadeva il 20 agosto
2008 e per l'anno 2008 il pagamento scadeva il 6/7/2009.
Ritenuta la inesistenza della notifica delle cartelle nn
10220080032855921000 e 10220080039761874000 e rilevato da ultimo che il primo atto interruttivo viene individuato nel preavviso di iscrizione ipotecaria regolarmente ricevuta dall'opponente in data 7/2/2013,
l ha utilmente interrotto il termine di Controparte_4
prescrizione, ex art. 2943 c.c., solo per i contribuiti relativi agli anni 2008 e
2009 in quanto per i precedenti anni il predetto atto interruttivo è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, parzialmente fondata, e, per tale ragione, il ricorso merita parziale accoglimento in merito alla prescrizione.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese alla luce del parziale accoglimento della domanda devono essere compensate nella misura del 50% e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
-dichiara che il credito portato nelle cartelle di pagamento nn CP_2
pag. 10/11 dovuto dal ricorrente alla Gestione Artigiani a titolo di contribuzione CP_2
per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006;
-dichiara il ricorrente tenuto a pagare i contributi per gli anni 2007 e 2008.
-compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna
[...]
e in solido a pagare in favore del ricorrente il Controparte_1 CP_2
restante 50% che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali(15%) iva e cpa se dovuta
31/1/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10220080032855921000 e 10220080039761874000 è parzialmente estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 464/2018
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 28/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MANCINI IGINO ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. PINNA ROSSELLA resistente
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CANU MARIA CP_2 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 7/11/2018 Parte_1
ha evocato davanti al Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro,
l e l proponendo ricorso avverso l'intimazione CP_2 Controparte_1
di pagamento n. 10220189003385746000 con la quale gli veniva chiesto il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: 1) la cartella n.
10220080032855921000 asseritamente notificata il 26.02.2009 avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei Contributi IVS relativi agli anni 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, nonché somme aggiuntive per omesso versamento;
2) Cartella n. 10220080039761874000 asseritamente notificata il 26.02.2009 avente per oggetto la richiesta di pagamento del Contributi
IVS anno 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
Ha eccepito, preliminarmente, la mancata notifica delle cartelle esattoriali, nonché degli atti impositivi presupposti, non essendone mai venuto a conoscenza, nonché la mancanza di valido titolo esecutivo posto a fondamento delle cartelle impugnate, per la mancata notificazione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito, ad esse sottesi;
2)
l'avventa prescrizione delle cartelle di pagamento.
Ha chiesto:” In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione n.
10220189003385746000 nonché delle cartelle di pagamento n.
10220080032855921000 e 10220080039761874000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme suindicate;
- In via pregiudiziale, rilevare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, per decorrenza del termine quinquennale intercorso dalla data di presunta notifica delle cartelle stesse;
- Nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare che le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata non sono dovute e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle cartelle n. 10220080032855921000 e 10220080039761874000 per omessa notifica degli atti presupposti nonché delle cartelle di pagamento, nonché riconoscere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente
pag. 2/11 all' e all'ente impositore, per tutte le causali di Controparte_3
cui al presente ricorso e per l'intervenuto prescrizione Con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l e preliminarmente ha Controparte_1
eccepito la tardività di ogni eccezione relativa alla regolarità delle notifiche delle cartelle, perché non proposte nel termine di cui all'art. 617 cpc a partire dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n.
102201890033857460000 notificata in data 01.10.18.
Ha altresì' affermato che l'eccezione era ulteriormente tardiva se si considerava che prima dell'intimazione di pagamento impugnata, al ricorrente erano stati notificati atti che richiamavano espressamente anche le cartelle oggi impugnate e nello specifico: Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276201288000498000 notificata in data
07.02.13.- Comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data
07.05.13
Ha affermato che l'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle era infondata in quanto la - Cartella 10220080032855921000: era stata notificata in data 26.02.09 a mani del fratello del ricorrente il quale aveva regolarmente sottoscritto la relata di notifica.- Cartella
10220080039761874000 era stata notificata in data 26.02.09 a mani del fratello del ricorrente il quale aveva regolarmente sottoscritto la relata di notifica.
Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
Ha chiesto:” 1) Rigettare l'opposizione perché tardiva nonchè infondata in fatto ed in diritto,2) Rigettare la richiesta di sospensiva formulata dal ricorrente e revocare la sospensione già concessa inaudita altera parte 3)
pag. 3/11 Sulle spese di lite. Condannare parte ricorrente alla rifusione di onorari, diritti e spese.
Si è costituito in giudizio l ed in via preliminare ha eccepito la CP_2
inammissibilità del giudizio, posto che trattasi non di un giudizio impugnatorio, bensì di una azione di accertamento negativo del presunto credito contributivo e sanzionatorio portato dai ruoli esattoriali richiesti ed ottenuti in data imprecisata.
Ha eccepito che tutte le contestazioni afferenti la notifica delle cartelle erano comunque tardive, stante l'inutile decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art.617
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell riguardo CP_2
all'eccepita prescrizione che sarebbe maturata dopo (C.D.
PRESCRIZIONE INTERMEDIA) la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito richiamati ribadendo che unico legittimato passivo al riguardo era il Concessionario per la riscossione.
Ha chiesto: -la inammissibilità/tardività del ricorso per la ragioni analiticamente indicate nel corpo dell'atto; - il difetto di legittimazione passiva dell - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 CP_2
per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto
a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
pag. 4/11 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità e tardività sollevata dall e Controparte_1 CP_2
La domanda spiegata da deve essere qualificata come Parte_1
opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.), conformemente ad un costante insegnamento di legittimità, sintetizzato in Cass. Sez. VI,
20.5.2021,n. 13863, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. " “occorre premettere che, in relazione alla materia de qua (tra le ultime,v. motivazione di Cass., sez. IV - L,n. 18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito,v. Cass.n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi
(v. Cass.n. 29294 del 2019;n. 22292 del 2019;n. 28583 del 2018;n. 594 del
2016); ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale)
pag. 5/11 di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) ".
Nel caso in esame, la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto, in via principale, la deduzione di omessa notifica delle cartelle esattoriali al fine di far valere fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (posto il decorso del termine quinquennale a decorrere dalla data di maturazione dell'asserito credito contributivo) e, in via subordinata, la prescrizione maturata in epoca successiva alla pretesa notifica della cartella, come si evince dal complessivo tenore del ricorso.
Rilevato che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 1/10/2018 ed il ricorso è stato depositato in data 7/11/2028, ne deriva l'ammissibilità dell'opposizione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Sulla regolarità della notifica delle cartelle n 10220080032855921000 notificata in data 26.02.09 e Cartella n.10220080039761874000 notificata in data 26/02/09, portate nella intimazione di pagamento opposta, parte pag. 6/11 ricorrente lamenta la omessa notifica delle predette cartelle.
In relazione agli avvisi di ricevimento prodotti da , si Controparte_1
riscontra che le cartelle n. 10220080032855921000 e n.
10220080039761874000 sono state ricevute da “ Persona_1
fratello”.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene, l'invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale, della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n.
2868/2017).
Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica delle predette cartelle sia avvenuta a mani del fratello del ricorrente in data 26/2/2009, donde trova applicazione la lettera b ii) del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60 comma 1, vigente ratione temporis (perchè introdotta con D.L. n. 223 del 2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.
Qualora l'avviso di accertamento piuttosto che la cartella di pagamento venissero consegnati ad una persona di famiglia del destinatario dell'atto,
l'ente impositore (e/o l'agente della riscossione) sarà onerato di provare in giudizio tanto la spedizione quanto l'effettiva ricezione della raccomandata informativa (Cass.. 27446 del 20 settembre 2022).
Per contro, dall'esame del fascicolo, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo notificatore e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, né intellegibile il pag. 7/11 destinatario dell'atto, né l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.
Sulla eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente è utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991,
n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se i convenuti dalla data di accertamento dell'omissione contributiva a quella della notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento impugnata hanno adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza (data pag. 8/11 ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi
“” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla
Gestione Artigiani inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
pag. 9/11 Per le cartelle opposte e portate nell'intimazione di pagamento risulta non maturata la prescrizione solamente quanto ai contributi relativi agli anni
2007 e 2008 in quanto per l'anno 2007 il pagamento scadeva il 20 agosto
2008 e per l'anno 2008 il pagamento scadeva il 6/7/2009.
Ritenuta la inesistenza della notifica delle cartelle nn
10220080032855921000 e 10220080039761874000 e rilevato da ultimo che il primo atto interruttivo viene individuato nel preavviso di iscrizione ipotecaria regolarmente ricevuta dall'opponente in data 7/2/2013,
l ha utilmente interrotto il termine di Controparte_4
prescrizione, ex art. 2943 c.c., solo per i contribuiti relativi agli anni 2008 e
2009 in quanto per i precedenti anni il predetto atto interruttivo è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, parzialmente fondata, e, per tale ragione, il ricorso merita parziale accoglimento in merito alla prescrizione.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese alla luce del parziale accoglimento della domanda devono essere compensate nella misura del 50% e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
-dichiara che il credito portato nelle cartelle di pagamento nn CP_2
pag. 10/11 dovuto dal ricorrente alla Gestione Artigiani a titolo di contribuzione CP_2
per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006;
-dichiara il ricorrente tenuto a pagare i contributi per gli anni 2007 e 2008.
-compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna
[...]
e in solido a pagare in favore del ricorrente il Controparte_1 CP_2
restante 50% che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali(15%) iva e cpa se dovuta
31/1/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10220080032855921000 e 10220080039761874000 è parzialmente estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è