Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2385 /2018 R.G., promossa da:
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Pt_1 P.IVA_1
Telematico presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 in VIA XXVII LUGLIO 34 IS. 195 MESSINA presso lo studio dell'Avv.
MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 645 c.p.c., l' ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2018, emesso dal
Tribunale di Patti in data 25 maggio 2018, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma complessiva di € Controparte_2
14.482,02. Tale importo era relativo agli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 aprile 2018, sulla base del provvedimento di omologa del 18 maggio 2017, reso all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il cui esito non risulta essere stato mai contestato con rituale dissenso.
L'opponente ha dedotto che le somme in questione, pur essendo state liquidate, non sono state materialmente corrisposte all'avente diritto, poiché oggetto di una
€ 19.265,57, riferito a un diverso periodo temporale (01/12/2008 – 31/01/2012) e fondato sulla sentenza n. 2268/2013 della Corte d'Appello di Messina. Detta pronuncia aveva riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Mistretta, che riconosceva il diritto al medesimo trattamento previdenziale. CP Il sig. si è regolarmente costituito, contestando integralmente le difese dell'ente previdenziale, rilevando, anzitutto, la totale assenza di una prova piena e certa circa l'effettivo pagamento delle somme ingiunte, in quanto la documentazione prodotta dall' consiste esclusivamente in un estratto Pt_1 meccanografico privo di quietanza o riscontro oggettivo e tracciabile dell'avvenuto versamento. La difesa dell'opposto ha evidenziato, inoltre, che la compensazione operata risulta radicalmente illegittima sotto una pluralità di profili.
In primo luogo, la trattenuta è stata eseguita in un'unica soluzione, per l'intero ammontare dell'indebito asserito, in contrasto con i limiti di legge che impongono, ex art. 52 L. n. 88/1989, non solo la prova del dolo o della colpa grave del beneficiario per consentire il recupero, ma anche la necessaria gradualità dell'azione esecutiva. La giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare Cass. civ., sez. lav., n. 206/2016 e successive (Cass. n. 29419/2018; Cass. n.
28163/2018), ha ribadito che il recupero per via di compensazione è consentito soltanto nel rispetto di due precisi limiti: la somma oggetto di trattenuta non può eccedere il quinto dell'importo pensionistico e deve essere comunque garantito il trattamento minimo.
In secondo luogo, la Corte Costituzionale con sentenza n. 506 del 2002 ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che escludevano la pignorabilità totale delle pensioni, affermando il principio per cui deve sempre essere salvaguardato un minimo vitale per il pensionato. Tale orientamento si applica, per analogia, anche all'ipotesi della compensazione interna tra somme dovute e somme asseritamente da restituire.
Infine, è dirimente richiamare l'art. 52 della L. 88/1989, il quale statuisce espressamente che, in caso di errore commesso dall'ente erogatore nella liquidazione della prestazione, il recupero delle somme indebitamente percepite è consentito solo laddove si accerti la sussistenza del dolo o della colpa grave del beneficiario. Nel caso in esame non solo non sussistono tali elementi soggettivi, ma emerge con chiarezza la buona fede del ricorrente, il quale ha agito sulla base di un provvedimento giudiziario definitivo.
Alla luce di tutto quanto precede, e considerata l'assenza di prove documentali idonee a dimostrare l'effettivo pagamento da parte dell' , nonché l'evidente Pt_1 illegittimità della compensazione operata in violazione di norme imperative e consolidati orientamenti giurisprudenziali, l'opposizione va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
2385/2018, rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2018; Pt_1 conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle Pt_1 spese processuali in favore del sig. , che liquida in € Controparte_2
1944,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dichiaratosi anticipatario;
Così deciso in Patti 18/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo