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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 670/2018 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 settembre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv.to Faraone Vittorio ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.to Faggella Enzo, sito in Potenza alla via Pretoria n.12
appellante e (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Buccico Nicola e Controparte_2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv.to Palamone Beniamino, Controparte_3 sito in Potenza alla via del Popolo n.30
appellato OGGETTO: Azione di ripetizione dell'indebito oggettivo. CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 8.05.2009 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la restituzione della somma pari ad euro 191.891,00 (oltre interessi e
[...] svalutazione monetaria fino al soddisfo) a quest'ultimo, a suo dire, indebitamente versata tramite effetti cambiari a firma di un terzo, , sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una Parte_2 posizione debitoria tanto nei confronti del quanto nei confronti della . CP_1 Controparte_4
Con comparsa del 10.5.2010 si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto per Controparte_1 infondatezza in fatto e in diritto e con condanna al pagamento delle spese di lite. 2
Con sentenza n.521/2018 il Tribunale di Matera rigettava la domanda attorea e lo condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.795,00 in favore del convenuto.
A sostegno della decisione il Tribunale poneva il materiale probatorio prodotto in giudizio, ossia la documentazione dalla quale risultava chiaramente il riconoscimento del debito del nei Parte_1 confronti del e la costituzione di un pegno proprio a garanzia dello stesso (atto notarile del CP_1
4.1.2001, scrittura privata del 6.4.2001, scrittura privata del 30.7.2001).
Evidenziava come l'attore non avesse adempiuto l'onere della prova in materia di indebito oggettivo e riconoscimento di debito non avendo provato i fatti costitutivi della pretesa azionata (l'effettuazione del pagamento e la mancanza originaria o sopravvenuta della causa debendi che lo aveva indotto a pagare;
anzi, si era in presenza di un riconoscimento di debito da parte del in favore del Parte_1 convenuto, tale da confermare un preesistente rapporto fondamentale da presumere esistente e valido fino a prova contraria, gravante sul debitore, nel caso di specie, anche attraverso la documentazione in atti, non era stata fornita.
L'accollo da parte di rappresentava un'ulteriore conferma dell'esistenza del debito, né il Parte_2 aveva fornito prova di aver parzialmente iniziato a pagarlo, così da poter esercitare il diritto Parte_1 alla restituzione delle somme già versate (come previsto nell'atto del 6.4.2001), né aveva articolato la domanda di ripetizione dell'indebito sostenendo che il debito era venuto meno in conseguenza dell'accollo. Né, infine, aveva provato che il credito fosse vantato nei confronti di un altro soggetto, ossia la prova necessaria anche perché la somma di 370 milioni di lire veniva Controparte_5 richiamata nei documenti prodotti sempre nei confronti del , relativamente al quale operava CP_1 la presunzione ex art. 1988 c.c.
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava la sentenza n. 521/2018 del Tribunale Parte_1 di Matera chiedendo di condannare il alla restituzione di 370 o 250 milioni di lire, oltre CP_1 interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. nella parte in cui si sosteneva in sentenza che vi era stato un riconoscimento del debito da parte di esso nei Parte_1 confronti del con l'atto notarile del 4.1.2001. Infatti, a suo dire, in tale atto sarebbe stato il CP_1
a dichiararsi creditore nei confronti del e della Società S.C.M. di Losignore CP_1 Parte_1
CE VI NC per aver loro fornito materiali, laddove l'atto era inefficace quale ricognizione di debito perché, a tal fine, occorreva che questa fosse rimessa direttamente dal debitore al creditore senza alcuna intermediazione, circostanza mancante nel caso di specie.
Esaminando l'atto di costituzione in pegno delle quote della del 4.1.2001, l'appellante CP_6 menzionava la giurisprudenza in materia di cessione del credito, per cui “l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito”, lamentando l'omessa motivazione circa alcune tematiche, quali la valenza della dichiarazione del di essere creditore del e della CP_1 Parte_1 [...]
, o il motivo per cui il avrebbe dovuto accollarsi il Parte_3 Parte_1 debito della Parte_3
Lamentava, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 e 2697 c.c. in virtù del fatto che, quando l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione sia stato effettuato senza titolo, 3
egli deve limitarsi ad allegare l'inesistenza del titolo, mentre il convenuto resistente deve, al contrario, provare l'esistenza di una giusta causa del pagamento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava la erronea interpretazione e violazione dell'art. 2033 c.c. nella parte in cui il Tribunale sosteneva che non aveva provato l'esistenza del rapporto giuridico che lo aveva indotto al pagamento. Dato che tra i presupposti per chiedere la ripetizione dell'indebito figura anche l'assenza di un titolo giustificativo, l'attore sarebbe gravato solo dall'onere di allegare l'inesistenza, non già di provare che un titolo formalmente esiste ma è invalido. Al contrario, il avrebbe dovuto prova l'esistenza di una debitoria del nei suoi confronti e che i CP_1 Parte_1
370 o 250 milioni gli erano stati pagati per un altro e valido titolo giustificativo.
Ribadiva che dall'atto notarile del 4.1.2001 non era ricavabile un riconoscimento di debito, perché era il ad essersi dichiarato creditore, non già il ad aver ammesso di avere un CP_1 Parte_1 debito, e ciò, in quanto il credito veniva dichiarato nei confronti anche della S.C.M. senza precisarne l'ammontare, né si comprendeva perché avrebbe dovuto pagare il debito di una società verso la quale non aveva alcuna obbligazione.
Costituitosi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'appello per infondatezza, con il Controparte_1 favore delle spese.
Evidenziava come, alla luce degli atti e documenti prodotti in giudizio, fosse indubbia la sussistenza di una ricognizione di debito da parte del nei confronti di esso , considerando: la Parte_1 CP_1 dichiarazione contenuta nell'atto di costituzione del pegno sulle quote sociali, il consenso alla cancellazione del pegno (che presuppone l'esistenza del credito), il pagamento effettuato dal Pt_2
e l'accettazione da parte del della somma inferiore di 250 milioni pur di definire la vicenda. CP_1
Oltre il riconoscimento testuale, l'esistenza del credito risulterebbe indubbia alla luce della condotta negoziale tenuta dal dato il suo contegno inequivoco di riconoscersi debitore. Parte_1
Circa l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c., come statuito dal primo giudice, deduce va l'appellato come il non aveva fornito alcuna versione alternativa delle ragioni che lo Parte_1 avevano indotto a compiere “erroneamente” gli atti negoziali di costituzione in pegno delle quote societarie e di pagamento del prezzo di cessione delle quote da parte del direttamente in favore Pt_2 del . Né l'appellante aveva provato di aver effettuato un pagamento diretto in favore di CP_1 esso , tale da legittimare una domanda di parziale restituzione. CP_1
L'appello è infondato.
L'inquadramento giuridico della fattispecie ricorrente nel caso de quo, come correttamente effettuato dal Tribunale, è l'art. 1988 c.c., configurandosi una ricognizione di debito nella dichiarazione contenuta nell'atto notarile del 4.1.2001 in cui, per l'appunto, il si dichiarava creditore del CP_1
e della S.C.M. per un ammontare complessivo di 370 milioni di lire per la fornitura di Parte_1 materiali edili;
atto che, in tutto il suo contenuto, veniva sottoscritto anche dal Parte_1
Non ha pregio l'assunto di parte appellante di negare tale natura alla suddetta dichiarazione, sostenendo che la stessa non possa essere considerata come un riconoscimento di debito perché fatta dal creditore, non già dal debitore, né rimessa al creditore senza intermediazioni, e inoltre perché il debito coinvolgerebbe anche la SCM con cui il non avrebbe avuto alcuna obbligazione. Parte_1 4
Infatti, in tutte le scritture private e gli atti negoziali intercorsi tra le parti, il debito de quo veniva menzionato sempre e solo con riferimento al , unico soggetto convenuto in giudizio, e al CP_1
senza che si facesse riferimento ad intermediari o altri soggetti eventualmente coinvolti;
Parte_1 né vi è mai stata alcuna contestazione specifica sul punto in tali atti negoziali da parte del Parte_1
Giova soggiungere come “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14993 del 21/07/2016).
Fondatamente peraltro oppone l'appellato come “mediante la costituzione del pegno, il ha, Parte_1 pertanto, riconosciuto di essere debitore del convenuto, : con la sottoscrizione Controparte_1 apposta innanzi al Notaio Rogante, infatti, il ha assunto la paternità delle dichiarazioni ivi Parte_1 contenute, incluso, ovviamente, l'espresso riconoscimento del credito vantato dal , a tutela CP_1 del quale è, ovviamente, finalizzata la costituzione – in garanzia – del pegno sulle quote sociali della
”. Si osserva inoltre come il contegno negoziale serbato dall'appellante, consistito CP_6 Parte_1 nella sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote sociali della è inequivocamente CP_6 interpretabile quale volontà di riconoscere di avere un debito nei confronti dell'appellato a CP_1 fronte della fornitura di materiali edili per 370 milioni di lire e di adoperarsi (obbligarsi), mediante la cessione di quote sociali al , per il futuro saldo dello stesso. Pt_2
Va evidenziato, in relazione alle ulteriori censure formulate dall'appellante (ovvero che il Tribunale non avrebbe spiegato la valenza della dichiarazione del nell'atto del 4.1.2001 di essere CP_1 creditore, né perché esso avrebbe dovuto accollarsi il debito della società SCM), come la Parte_1 infondatezza delle stesse sia ancorata al principio dell'onere della prova, dall'appellante non assolto.
Posto che la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombe sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è sorto, ovvero è invalido ovvero si è estinto (Cass. Civ.. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024). Per contro, l'appellante – lungi, come osservato dal primo giudice, dall'articolare la domanda di ripetizione d'indebito “sulla base del venir meno del proprio debito in conseguenza dell'accollo suddetto” – si è limitato a “contestare la debenza originaria della somma per cui è causa perché pagata sull'erroneo presupposto dell'esistenza del debito”; in altri termini, si è limitato a negare l'esistenza di un rapporto debitorio con il , senza fornire però CP_1 alcuna lettura alternativa del motivo per il quale avrebbe dato in pegno le proprie quote sociali al con la specificazione che quest'ultimo si accollasse il suo debito nei confronti del . Pt_2 CP_1
Per quanto riguarda la censura dell'appellante sulla presunta violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito, azione esperita nel presente giudizio, si osserva come l'onere della prova gravi sull'attore, tenuto nella specie a dimostrare l'effettuazione del pagamento, l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra sé (il solvens) e il (l'accipiens), nonché il CP_1 collegamento eziologico tra detti elementi;
in particolare, avrebbe dovuto provare l'effettuazione del pagamento in adempimento di quell'insussistente rapporto, con “la conseguente esclusione di tutela del solvens sulla base della ipotizzata, mera inesistenza di un qualsiasi suo debito, essendo invece indispensabile che egli precisi il rapporto giuridico che abbia indotto al pagamento privo di causa debendi” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 24/08/1983). 5
In altri termini è operante in materia il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore,
“il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023); laddove, per contro, l'appellante non ha provato la mancanza di una causa che potesse giustificare il pagamento, ovvero l'inesistenza di un rapporto obbligatorio da cui quel pagamento avesse tratto origine. Al contrario, in virtù delle più volte menzionate acquisizioni documentali, è indubbia l'esistenza di una posizione debitoria del Parte_1 nei confronti del , adempiuta tramite l'accollo del debito da parte del . CP_1 Pt_2
Non ignora la Corte come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens” (Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021).
Sennonché il convenuto, attuale appellato, in ossequio al principio di vicinanza della prova, ha assolto l'onere di dimostrare che il pagamento eseguito dall'appellante era sorretto da una giusta causa (Cass. 21350/2025).
Infatti, l'atto di costituzione di pegno del 4.1.2001 contiene il riconoscimento del debito da parte del che, a garanzia dello stesso, costituiva in tal sede pegno in favore del , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto le quote sociali della Tur Sud iniziative turistiche S.r.l. Inoltre, in forza della scrittura privata del 6.4.2001, intercorsa tra e , contenente un espresso richiamo all'atto Parte_2 Parte_1 del 4.1.2001, si pattuiva che e avrebbero sottoscritto atto di cessione Parte_2 Parte_1 delle quote sociali “a condizione che si accolli il debito di verso Parte_2 Parte_1
che detto accollo sia privativo (cioè venga liberato) e abbia Controparte_1 Parte_1 Parte_1 in restituzione la parte dell'originario debito di 370 milioni già pagata al ”. Del tutto CP_1 condivisibilmente ha osservato il primo giudice come proprio l'accollo rappresenta “un'ulteriore conferma dell'esistenza del debito del mentre non v'è alcun riscontro in ordine all'effettivo
Parte_1 pagamento di parte di detto debito da parte del al fine di poter accedere ad un'eventuale
Parte_1 restituzione parziale”. Ancora, con scrittura privata del 30.7.2001 tra il , il e il Pt_2 CP_1 era effettuata la cessione delle quote in oggetto e regolamentata la periodica corresponsione
Parte_1 mediante cambiali dirette all'ordine di e di ai fini dell'adempimento del debito.
Parte_1 CP_1
Infine, il 31.07.2001 il prestava per iscritto il consenso all'estinzione del pegno, pur avendo CP_1 riscosso una somma inferiore rispetto all'ammontare originale del credito vantato.
Pertanto, va rigettato l'appello e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate, in massima parte chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, nonché allo scaglione fino a € 260.000,00.
Va rilevato che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. 6
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicché, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013. Pertanto, essendo stato il presente giudizio di impugnazione iscritto a ruolo il 20.11.2018 ed essendo stato l'appello integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'appellato che liquida in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre iva, Controparte_1 ca e rimborso forfetario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia).
Così deciso il 2.12.2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 670/2018 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 settembre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv.to Faraone Vittorio ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.to Faggella Enzo, sito in Potenza alla via Pretoria n.12
appellante e (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Buccico Nicola e Controparte_2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv.to Palamone Beniamino, Controparte_3 sito in Potenza alla via del Popolo n.30
appellato OGGETTO: Azione di ripetizione dell'indebito oggettivo. CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 8.05.2009 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la restituzione della somma pari ad euro 191.891,00 (oltre interessi e
[...] svalutazione monetaria fino al soddisfo) a quest'ultimo, a suo dire, indebitamente versata tramite effetti cambiari a firma di un terzo, , sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una Parte_2 posizione debitoria tanto nei confronti del quanto nei confronti della . CP_1 Controparte_4
Con comparsa del 10.5.2010 si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto per Controparte_1 infondatezza in fatto e in diritto e con condanna al pagamento delle spese di lite. 2
Con sentenza n.521/2018 il Tribunale di Matera rigettava la domanda attorea e lo condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.795,00 in favore del convenuto.
A sostegno della decisione il Tribunale poneva il materiale probatorio prodotto in giudizio, ossia la documentazione dalla quale risultava chiaramente il riconoscimento del debito del nei Parte_1 confronti del e la costituzione di un pegno proprio a garanzia dello stesso (atto notarile del CP_1
4.1.2001, scrittura privata del 6.4.2001, scrittura privata del 30.7.2001).
Evidenziava come l'attore non avesse adempiuto l'onere della prova in materia di indebito oggettivo e riconoscimento di debito non avendo provato i fatti costitutivi della pretesa azionata (l'effettuazione del pagamento e la mancanza originaria o sopravvenuta della causa debendi che lo aveva indotto a pagare;
anzi, si era in presenza di un riconoscimento di debito da parte del in favore del Parte_1 convenuto, tale da confermare un preesistente rapporto fondamentale da presumere esistente e valido fino a prova contraria, gravante sul debitore, nel caso di specie, anche attraverso la documentazione in atti, non era stata fornita.
L'accollo da parte di rappresentava un'ulteriore conferma dell'esistenza del debito, né il Parte_2 aveva fornito prova di aver parzialmente iniziato a pagarlo, così da poter esercitare il diritto Parte_1 alla restituzione delle somme già versate (come previsto nell'atto del 6.4.2001), né aveva articolato la domanda di ripetizione dell'indebito sostenendo che il debito era venuto meno in conseguenza dell'accollo. Né, infine, aveva provato che il credito fosse vantato nei confronti di un altro soggetto, ossia la prova necessaria anche perché la somma di 370 milioni di lire veniva Controparte_5 richiamata nei documenti prodotti sempre nei confronti del , relativamente al quale operava CP_1 la presunzione ex art. 1988 c.c.
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava la sentenza n. 521/2018 del Tribunale Parte_1 di Matera chiedendo di condannare il alla restituzione di 370 o 250 milioni di lire, oltre CP_1 interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. nella parte in cui si sosteneva in sentenza che vi era stato un riconoscimento del debito da parte di esso nei Parte_1 confronti del con l'atto notarile del 4.1.2001. Infatti, a suo dire, in tale atto sarebbe stato il CP_1
a dichiararsi creditore nei confronti del e della Società S.C.M. di Losignore CP_1 Parte_1
CE VI NC per aver loro fornito materiali, laddove l'atto era inefficace quale ricognizione di debito perché, a tal fine, occorreva che questa fosse rimessa direttamente dal debitore al creditore senza alcuna intermediazione, circostanza mancante nel caso di specie.
Esaminando l'atto di costituzione in pegno delle quote della del 4.1.2001, l'appellante CP_6 menzionava la giurisprudenza in materia di cessione del credito, per cui “l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito”, lamentando l'omessa motivazione circa alcune tematiche, quali la valenza della dichiarazione del di essere creditore del e della CP_1 Parte_1 [...]
, o il motivo per cui il avrebbe dovuto accollarsi il Parte_3 Parte_1 debito della Parte_3
Lamentava, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 e 2697 c.c. in virtù del fatto che, quando l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione sia stato effettuato senza titolo, 3
egli deve limitarsi ad allegare l'inesistenza del titolo, mentre il convenuto resistente deve, al contrario, provare l'esistenza di una giusta causa del pagamento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava la erronea interpretazione e violazione dell'art. 2033 c.c. nella parte in cui il Tribunale sosteneva che non aveva provato l'esistenza del rapporto giuridico che lo aveva indotto al pagamento. Dato che tra i presupposti per chiedere la ripetizione dell'indebito figura anche l'assenza di un titolo giustificativo, l'attore sarebbe gravato solo dall'onere di allegare l'inesistenza, non già di provare che un titolo formalmente esiste ma è invalido. Al contrario, il avrebbe dovuto prova l'esistenza di una debitoria del nei suoi confronti e che i CP_1 Parte_1
370 o 250 milioni gli erano stati pagati per un altro e valido titolo giustificativo.
Ribadiva che dall'atto notarile del 4.1.2001 non era ricavabile un riconoscimento di debito, perché era il ad essersi dichiarato creditore, non già il ad aver ammesso di avere un CP_1 Parte_1 debito, e ciò, in quanto il credito veniva dichiarato nei confronti anche della S.C.M. senza precisarne l'ammontare, né si comprendeva perché avrebbe dovuto pagare il debito di una società verso la quale non aveva alcuna obbligazione.
Costituitosi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'appello per infondatezza, con il Controparte_1 favore delle spese.
Evidenziava come, alla luce degli atti e documenti prodotti in giudizio, fosse indubbia la sussistenza di una ricognizione di debito da parte del nei confronti di esso , considerando: la Parte_1 CP_1 dichiarazione contenuta nell'atto di costituzione del pegno sulle quote sociali, il consenso alla cancellazione del pegno (che presuppone l'esistenza del credito), il pagamento effettuato dal Pt_2
e l'accettazione da parte del della somma inferiore di 250 milioni pur di definire la vicenda. CP_1
Oltre il riconoscimento testuale, l'esistenza del credito risulterebbe indubbia alla luce della condotta negoziale tenuta dal dato il suo contegno inequivoco di riconoscersi debitore. Parte_1
Circa l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c., come statuito dal primo giudice, deduce va l'appellato come il non aveva fornito alcuna versione alternativa delle ragioni che lo Parte_1 avevano indotto a compiere “erroneamente” gli atti negoziali di costituzione in pegno delle quote societarie e di pagamento del prezzo di cessione delle quote da parte del direttamente in favore Pt_2 del . Né l'appellante aveva provato di aver effettuato un pagamento diretto in favore di CP_1 esso , tale da legittimare una domanda di parziale restituzione. CP_1
L'appello è infondato.
L'inquadramento giuridico della fattispecie ricorrente nel caso de quo, come correttamente effettuato dal Tribunale, è l'art. 1988 c.c., configurandosi una ricognizione di debito nella dichiarazione contenuta nell'atto notarile del 4.1.2001 in cui, per l'appunto, il si dichiarava creditore del CP_1
e della S.C.M. per un ammontare complessivo di 370 milioni di lire per la fornitura di Parte_1 materiali edili;
atto che, in tutto il suo contenuto, veniva sottoscritto anche dal Parte_1
Non ha pregio l'assunto di parte appellante di negare tale natura alla suddetta dichiarazione, sostenendo che la stessa non possa essere considerata come un riconoscimento di debito perché fatta dal creditore, non già dal debitore, né rimessa al creditore senza intermediazioni, e inoltre perché il debito coinvolgerebbe anche la SCM con cui il non avrebbe avuto alcuna obbligazione. Parte_1 4
Infatti, in tutte le scritture private e gli atti negoziali intercorsi tra le parti, il debito de quo veniva menzionato sempre e solo con riferimento al , unico soggetto convenuto in giudizio, e al CP_1
senza che si facesse riferimento ad intermediari o altri soggetti eventualmente coinvolti;
Parte_1 né vi è mai stata alcuna contestazione specifica sul punto in tali atti negoziali da parte del Parte_1
Giova soggiungere come “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14993 del 21/07/2016).
Fondatamente peraltro oppone l'appellato come “mediante la costituzione del pegno, il ha, Parte_1 pertanto, riconosciuto di essere debitore del convenuto, : con la sottoscrizione Controparte_1 apposta innanzi al Notaio Rogante, infatti, il ha assunto la paternità delle dichiarazioni ivi Parte_1 contenute, incluso, ovviamente, l'espresso riconoscimento del credito vantato dal , a tutela CP_1 del quale è, ovviamente, finalizzata la costituzione – in garanzia – del pegno sulle quote sociali della
”. Si osserva inoltre come il contegno negoziale serbato dall'appellante, consistito CP_6 Parte_1 nella sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote sociali della è inequivocamente CP_6 interpretabile quale volontà di riconoscere di avere un debito nei confronti dell'appellato a CP_1 fronte della fornitura di materiali edili per 370 milioni di lire e di adoperarsi (obbligarsi), mediante la cessione di quote sociali al , per il futuro saldo dello stesso. Pt_2
Va evidenziato, in relazione alle ulteriori censure formulate dall'appellante (ovvero che il Tribunale non avrebbe spiegato la valenza della dichiarazione del nell'atto del 4.1.2001 di essere CP_1 creditore, né perché esso avrebbe dovuto accollarsi il debito della società SCM), come la Parte_1 infondatezza delle stesse sia ancorata al principio dell'onere della prova, dall'appellante non assolto.
Posto che la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombe sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è sorto, ovvero è invalido ovvero si è estinto (Cass. Civ.. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024). Per contro, l'appellante – lungi, come osservato dal primo giudice, dall'articolare la domanda di ripetizione d'indebito “sulla base del venir meno del proprio debito in conseguenza dell'accollo suddetto” – si è limitato a “contestare la debenza originaria della somma per cui è causa perché pagata sull'erroneo presupposto dell'esistenza del debito”; in altri termini, si è limitato a negare l'esistenza di un rapporto debitorio con il , senza fornire però CP_1 alcuna lettura alternativa del motivo per il quale avrebbe dato in pegno le proprie quote sociali al con la specificazione che quest'ultimo si accollasse il suo debito nei confronti del . Pt_2 CP_1
Per quanto riguarda la censura dell'appellante sulla presunta violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito, azione esperita nel presente giudizio, si osserva come l'onere della prova gravi sull'attore, tenuto nella specie a dimostrare l'effettuazione del pagamento, l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra sé (il solvens) e il (l'accipiens), nonché il CP_1 collegamento eziologico tra detti elementi;
in particolare, avrebbe dovuto provare l'effettuazione del pagamento in adempimento di quell'insussistente rapporto, con “la conseguente esclusione di tutela del solvens sulla base della ipotizzata, mera inesistenza di un qualsiasi suo debito, essendo invece indispensabile che egli precisi il rapporto giuridico che abbia indotto al pagamento privo di causa debendi” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 24/08/1983). 5
In altri termini è operante in materia il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore,
“il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023); laddove, per contro, l'appellante non ha provato la mancanza di una causa che potesse giustificare il pagamento, ovvero l'inesistenza di un rapporto obbligatorio da cui quel pagamento avesse tratto origine. Al contrario, in virtù delle più volte menzionate acquisizioni documentali, è indubbia l'esistenza di una posizione debitoria del Parte_1 nei confronti del , adempiuta tramite l'accollo del debito da parte del . CP_1 Pt_2
Non ignora la Corte come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens” (Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021).
Sennonché il convenuto, attuale appellato, in ossequio al principio di vicinanza della prova, ha assolto l'onere di dimostrare che il pagamento eseguito dall'appellante era sorretto da una giusta causa (Cass. 21350/2025).
Infatti, l'atto di costituzione di pegno del 4.1.2001 contiene il riconoscimento del debito da parte del che, a garanzia dello stesso, costituiva in tal sede pegno in favore del , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto le quote sociali della Tur Sud iniziative turistiche S.r.l. Inoltre, in forza della scrittura privata del 6.4.2001, intercorsa tra e , contenente un espresso richiamo all'atto Parte_2 Parte_1 del 4.1.2001, si pattuiva che e avrebbero sottoscritto atto di cessione Parte_2 Parte_1 delle quote sociali “a condizione che si accolli il debito di verso Parte_2 Parte_1
che detto accollo sia privativo (cioè venga liberato) e abbia Controparte_1 Parte_1 Parte_1 in restituzione la parte dell'originario debito di 370 milioni già pagata al ”. Del tutto CP_1 condivisibilmente ha osservato il primo giudice come proprio l'accollo rappresenta “un'ulteriore conferma dell'esistenza del debito del mentre non v'è alcun riscontro in ordine all'effettivo
Parte_1 pagamento di parte di detto debito da parte del al fine di poter accedere ad un'eventuale
Parte_1 restituzione parziale”. Ancora, con scrittura privata del 30.7.2001 tra il , il e il Pt_2 CP_1 era effettuata la cessione delle quote in oggetto e regolamentata la periodica corresponsione
Parte_1 mediante cambiali dirette all'ordine di e di ai fini dell'adempimento del debito.
Parte_1 CP_1
Infine, il 31.07.2001 il prestava per iscritto il consenso all'estinzione del pegno, pur avendo CP_1 riscosso una somma inferiore rispetto all'ammontare originale del credito vantato.
Pertanto, va rigettato l'appello e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate, in massima parte chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, nonché allo scaglione fino a € 260.000,00.
Va rilevato che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. 6
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicché, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013. Pertanto, essendo stato il presente giudizio di impugnazione iscritto a ruolo il 20.11.2018 ed essendo stato l'appello integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'appellato che liquida in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre iva, Controparte_1 ca e rimborso forfetario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia).
Così deciso il 2.12.2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano