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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino Di Villachiara Ragazzoni Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1100/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITO Parte_1 P.IVA_1
AURELIO PAPPALEPORE e dell'avv. CIOCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in VIA PIZZOLI, 8 70122 BARI presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
DIFINO, elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 39 20122 MILANO presso il difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
GIANALBERTO MAZZEI, elettivamente domiciliata in VIA GAETANO NEGRI N. 4
20100 MILANO presso il difensore
APPELLATE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. 1100/2023 r.g.
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, previa modifica della ricostruzione dei fatti così come indicata nei motivi di appello e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia così provvedere:
- in riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare, in via preliminare, la nullità della consulenza d'ufficio espletata e delle sue risultanze.
Ad ogni modo:
in via principale, previa disapplicazione, ove occorra, delle richiamate delibere dell'ARERA ove interpretabili nel senso datone da , rigettare la Controparte_1 domanda attrice in quanto inammissibile, irricevibile ed infondata, per tutte le ragioni diffusamente esposte nell'atto di appello;
in via riconvenzionale:
- condannare alla corresponsione nei confronti di , in caso Controparte_1 Parte_1 di ritenuta validità della perizia, della somma ivi accertata di € 1.128.375,42 euro a titolo di corrispettivo variabile e di misura transitorio, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo o, in ogni caso, della non contestata somma di Euro 1.062.180,14 euro a titolo dicorrispettivo variabile e di misura transitorio, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo.
In subordine, in caso di riconoscimento in capo a della qualità di Utente del Parte_1 bilanciamento e di sussistenza di idoneo rapporto contrattuale:
Cont
- accertare e dichiarare l'inopponibilità delle misurazioni rilevate da al punto di interconnessione tra la rete nazionale della medesima Società e la rete regionale di dal dicembre 2011 al dicembre 2017; Parte_1
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per le Controparte_2 errate misurazioni dalla stessa effettuate;
- rideterminare i volumi di gas effettivamente attribuibili alla rete Netenergy dal dicembre 2011 al dicembre 2017;
- condannare la , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_2 Controparte_2
a tenere indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_1 dalle errate misurazioni;
Cont
- per l'effetto, nel caso di inopponibilità a delle errate misurazioni operate da CP_1 condannare la stessa , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., a rifondere a , ogni e qualsiasi somma a titolo di differenza Parte_1 tra gli errati quantitativi misurati e quelli effettivamente attribuibili alla convenuta;
pagina 2 di 20 n. 1100/2023 r.g.
- in ogni caso, rideterminare, ai sensi dell'art. 1349 c.c., la prestazione economica derivante dall'equazione di bilanciamento e, per l'effetto, previa disapplicazione della formulazione di fonte regolamentare della medesima equazione o, comunque, previa integrazione della stessa con gli opportuni correttivi, rideterminarne i relativi termini tenendo debito conto delle peculiarità della rete Netenergy, nel rispetto dei principi normativi di equilibrio tra gas trasportato e GNC e di corrispettività.
In via riconvenzionale subordinata, in caso di riconoscimento in capo a della Parte_1 qualità di Utente del bilanciamento, accertare e determinare, in favore di quest'ultima, il credito spettante a titolo di disequilibrio a favore;
- per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento della somma di 777.999,06 euro o di quell'altra che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori fino al soddisfo;
In ogni caso, disporre la compensazione delle eventuali partite debito/credito accertate in favore di parte attrice e convenuta.
In via istruttoria ammettere le istanze formulate sub. E.1 e E.2 della citazione in appello e, segnatamente: E.- In via istruttoria
E.1.- Sulla CTU.
E.1a.- Sotto il profilo normativo, l'assenza del titolo contrattuale, presupposto anche per la stessa applicabilità della normativa regolatoria, rende superflua la CTU, determinando in automatico il rigetto dell'avversa domanda, dal momento che la stessa è stata avanzata esclusivamente a titolo contrattuale.
E.1b.- Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata l'esistenza di un rapporto contrattuale tale da abilitare l'applicazione della normativa regolatoria per la determinazione delle partite di GNC, sotto il profilo istruttorio dovrebbe dichiararsi la nullità della CTU di prime cure e l'impossibilità di ripetere gli accertamenti sui misuratori già effettuati in violazione del contraddittorio, per tutte le motivazioni già esposte nei precedenti motivi, con tutte le conseguenze (esiziali) per l'avversa domanda sotto il profilo probatorio.
E.1c.- In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui gli accertamenti svolti in prime cure dovessero essere considerati ripetibili, allora dovrebbe necessariamente procedersi al rinnovo della CTU per un duplice ordine di ragioni: 1) perché la CTU di prime cure è affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio e per aver effettuato manomissioni non autorizzate dei contatori;
2) perché la stessa non ha tenuto in debito conto le peculiarità tecniche della rete di , conducendo a risultati in contrasto Parte_1 con i principi normativi base di cui la stessa normativa regolatoria costituisce attuazione, ovvero equilibrio tra le partite di gas trasportato e GNC e corrispettività.
A questa stregua, solo nel caso in cui si ritenga inverata l'ipotesi analizzata nel presente paragrafo, si chiede il rinnovo della CTU.
pagina 3 di 20 n. 1100/2023 r.g.
In tale ipotesi, dunque, si chiede il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio che, pure in ragione della documentazione prodotta in atti relativa alle problematiche che inficiano l'equazione di bilanciamento, risponda ai seguenti quesiti:
1. accerti il CTU l'incidenza delle seguenti circostanze sulla correttezza ed affidabilità Cont delle misurazioni effettuate da (i) deriva dell'errore delle misurazioni (ii) sovradimensionamento rispetto alle portate di transito del misuratore fiscale G1000 di Cont al punto di interconnessione delle reti SGI/Netenergy di IN (iii) assenza di coibentazione sulla linea di misura del misuratore G1000; (iv) inadeguatezza della Cont rangeability del misuratore fiscale G400 di installato al punto di interconnessione delle reti SGI/Netenergy di IN a partire da febbraio 2014; (v) taratura iniziale del misuratore fiscale calibro G400 di IN avvenuta a pressioneatmosferica anziché a pressione di esercizio;
(vi) taratura delle sole sonde di pressione e temperatura e del manotermografo ed assenza di test Sepa e tarature sull'organo primario, ossia sul misuratore volumetrico G1000 e G400;
2. per l'effetto accerti il CTU i volumi e i quantitativi di GNC effettivamente attribuibili alla rete dal dicembre 2011 al dicembre 2017, in funzione di tutte le peculiarità Parte_1 tecniche della rete nel rispetto dei principi di equilibrio e corrispettività della Parte_1 normativa regolamentare, anche -se del caso- mediante applicazione analogica dei correttivi tecnici del sistema regolatorio elaborato dal 2019 in poi, tenendo conto delle percentuali di sbilanciamento riconosciute annualmente dall'Autorità che si assestano mediamente sullo 0,1%;
Cont 3. ove le circostanze di cui al primo quesito non abbiano inficiato le misurazioni di accerti il CTU se l'applicazione dell'equazione di bilanciamento di fonte regolamentare comporti comunque, quale risultato, che le somme pretese da a titolo di CP_1 corrispettivo per il gas di bilanciamento siano superiori a quelle fatturate da Parte_1 per i ricavi di trasporto. In ragione di ciò, applicando tutti i correttivi matematici idonei
a tener conto di tutte le peculiarità tecniche della rete nel rispetto dei principi Parte_1 di equilibrio e corrispettività della normativa regolamentare, anche -se del caso- mediante applicazione analogica dei correttivi tecnici del sistema regolatorio elaborato dal 2019 in poi, tenendo conto delle percentuali di sbilanciamento riconosciute annualmente dall'Autorità che si assestano mediamente sullo 0,1%, ridetermini il CTU il quantum attribuibile alla stessa per regolarizzazione delle partite economiche Parte_1 di bilanciamento del gas dal dicembre 2011 al dicembre 2017 sia in dare che in avere
(c.d. “disequilibrio a favore”).
E.2.- Ammissione produzione nuovi documenti
Si chiede ammettersi la produzione dell'“Accordo di bilanciamento operativo tra CP_1
e 2.11.2022”, quale nuovo mezzo di prova a norma dell'art. 345, co. 3, cod. Parte_1 proc. civ., sebbene la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli anteriormente alla spedizione della causa di primo grado a sentenza” (Corte d'Appello di Torino, sez. I,
06/12/2022, n. 1269), sicchè alla luce del prefato principio il documento in questione,
pagina 4 di 20 n. 1100/2023 r.g.
ossia l'Accordo di bilanciamento operativo tra e del 2 novembre 2022, CP_1 Parte_1 viene (ri)prodotto anche in sede di appello, ove occorra, quale nuovo mezzo di prova”
Per l'Appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, a conferma della sentenza n. 1482/2023 del Tribunale di Milano, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di CP_4 [...]
(di seguito: ”), alla data del 31 dicembre 2017, della somma di Parte_1 Parte_1
Euro 2.026.457,88 (pari alla differenza tra l'importo delle fatture a credito di CP_4 verso per complessivi Euro 3.154.833,30 ed il controcredito di di Parte_1 Parte_1
Euro 1.128.375,42) e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_4 della predetta somma di Euro 2.026.457,88 (ovvero di quella maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia), in ogni caso oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale stabilito dall'art. 8 degli Accordi di Ripartizione “inter partes” da ogni singola scadenza al saldo.
2. Condannare al pagamento delle spese e dei compensi anche del grado di Parte_1 appello, di sentenza e successive occorrende.
3. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.”
Per l'Appellata Controparte_2
Codesta Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più utile declaratoria, voglia rigettare l'appello proposto da e respingere ogni richiesta istruttoria e ulteriore domanda formulata da Parte_1 quest'ultima, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono dettagliatamente illustrati nella sentenza del Tribunale di Milano oggetto di gravame come segue:
“Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 20.12.2017, Controparte_1 conveniva in giudizio per l'udienza del 7.5.2018, differita ex art. 168bis comma 5 c.p.c all'udienza del 27.9.2018, chiedendo di condannare la Parte_1 convenuta al pagamento della somma di € 2.000.417,53, oltre interessi di mora al tasso convenzionale stabilito dall'art. 8 degli accordi di ripartizione inter partes da ogni singola scadenza al saldo.
Allegava che non aveva provveduto al pagamento di n. 46 Parte_1 fatture, emesse per il periodo dicembre 2011 – dicembre 2017 da Controparte_1 per la regolarizzazione delle partite economiche del c.d. servizio di bilanciamento del gas naturale per l'importo complessivo di € 3.062.597,67, dal quale doveva essere detratto un controcredito di erso per Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 20 n. 1100/2023 r.g.
€ 1.062.180,14 relativo alle partite economiche per il corrispettivo unitario variabile
(CV) e per il corrispettivo transitorio per il servizio di misura (CM).
Parte attrice forniva una preliminare puntuale ricostruzione della normativa primaria e regolamentare applicabile e posta a fondamento delle proprie domande e offriva una precisa esposizione del credito vantato nella sua qualità di impresa maggiore di trasporto del gas, titolata, sulla base della disciplina normativa primaria e regolatoria, a gestire il servizio di bilanciamento del gas naturale.
Dava atto che le contestazioni, relative alle criticità del sistema regolatorio, opposte dalla convenuta per non adempiere, erano infondate, atteso che erano state respinte sia dall' sia dalla sentenza n. 515/2016 del 16.3.2016 del Tar Controparte_5
Lombardia cui si era rivolta e che le questioni relative alla Parte_1 allegata non correttezza delle misurazioni, poste a fondamento dell'equazione del bilanciamento, non potevano essere opposte a in quanto Controparte_1 riguardavano il rapporto tra la convenuta e la Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.4.2018, si costituiva chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a Parte_1 chiamare in causa e nel merito di respingere le RO domande di parte attrice, previa disapplicazione delle delibere della ARERA e in via riconvenzionale di condannare l'attrice a pagarle la somma di € 1.062.180,14 a titolo di corrispettivo variabile e di misura transitorio, oltre interessi legali e moratori ex Dlgs
231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo, emettendo ordinanza ex art. 186bis c.p.c, in via subordinata di accertare la responsabilità della Controparte_2 per le errate misurazioni e di condannare tale società a rifonderle le somme dovute a
in ogni caso di rideterminare ex art. 1349 c.c. la prestazione Controparte_1 economica derivante dall'equazione di bilanciamento, tenendo conto delle peculiarità della rete e in via riconvenzionale subordinata di Parte_1 condannare a pagarle la somma di € 777.999,06 a titolo di Controparte_1 disequilibrio.
Allegava parte convenuta l'assenza di un titolo contrattuale a fondamento delle pretese economiche di e in ogni caso l'inapplicabilità alla società Controparte_1 quale trasportatore del gas, della normativa primaria e Parte_1 regolamentare in forza della quale aveva emesso le fatture, date Controparte_1 le peculiari caratteristiche della rete di trasporto di Parte_1
Tale rete, infatti, non è interconnessa direttamente alla rete nazionale di trasporto, gestita dall'impresa maggiore di trasporto ma è interconnessa Controparte_1 alla rete di trasporto, gestita da , che è interconnessa Controparte_2 alla rete non è connessa a valle (assenza dei c.d. city gate 1) con Controparte_1 reti locali di distribuzione del gas, non comprende punti di misura in entrata e in uscita, in quanto il misuratore in entrata al punto di interconnessione è di proprietà di
mentre i misuratori in uscita ai punti di riconsegna RO sono di proprietà dei clienti finali.
pagina 6 di 20 n. 1100/2023 r.g.
Evidenziava che sino al 2012 le partite di gas imputabili ai fini del bilanciamento alle imprese di trasporto regionali, connesse indirettamente a tramite Controparte_1 punto di interconnessione con la rete gestita da RO quale appunto la rete erano incluse nei termini Parte_1 dell'equazione di bilancio della medesima e che in RO tale periodo aveva riconosciuto problemi ed errori RO di misura del gas al punto di interconnessione.
Dopo la scissione dei bilanci di rete i misuratori erano sempre rimasti di proprietà di
che non aveva consentito a RO Parte_1
[... di istallare propri misuratori.
I dati comunicati dalla convenuta a erano frutto delle fallaci Controparte_1 misurazioni effettuate da che doveva, quindi, a RO tenere indenne la convenuta nei confronti di Controparte_1
Dava conto che gli errori di misurazione sarebbero stati accertati da una perizia commissionata da ed acquisita nel giudizio amministrativo Parte_1 ancora in corso.
Con decreto del 17.4.2018 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
e fissata nuova udienza per il 18.10.2018. RO
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.9.2018, si costituiva
chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da RO nei suoi confronti in ragione dell'infondatezza di entrambe Parte_1 le prospettazioni che la convenuta poneva a fondamento delle stesse.
Affermava la terza chiamata che l'asserita inapplicabilità della normativa di settore alla convenuta non poteva trovare spazio nel giudizio civile, ma avrebbe dovuto essere fatta valere nelle opportune sedi, tanto più considerata la pronuncia del Consiglio di Stato n.
4648/2018 del 30.7.2018 che, confermando la sentenza del Tar Lombardia n. 515/2016 del 16.3.2016, aveva accertato la legittimità del regime regolatorio applicabile al caso di specie.
Evidenziava che le contestazioni sulle errate misurazioni da parte di
[...] erano del pari smentite dalle pronunce del giudice RO amministrativo e non potevano in ogni caso essere addebitabili a RO
, tenuto conto dei rapporti contrattuali esistenti tra le parti e della loro
[...] attuazione, come in dettaglio descritti nel proprio atto.
Concessi all'udienza di prima comparizione e trattazione del 18.10.2018 i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c chiesti dalle parti e depositate le relative memorie, all'esito dell'udienza del 10.4.2019, ove i procuratori delle parti verbalizzavano le loro istanze e contestazioni, con ordinanza riservata in data 1.6.2019 veniva respinta la richiesta di prova orale, avanzata da parte convenuta e veniva disposta consulenza tecnica di ufficio.
pagina 7 di 20 n. 1100/2023 r.g.
Conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio all'udienza del 10.7.2019 e disposta con provvedimenti in data 17.6.2020, in data 1.4.2021 e in data 8.3.2022 la proroga dei termini per l'espletamento dell'incarico, data la complessità degli accertamenti, in data 6.7.2022 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'udienza del 13.7.2022, a fronte dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio, sollevata da parte convenuta, che chiedeva termine per meglio illustrarla, il
Giudice assegnava termine a tal fine alla convenuta e termine per note difensive alle altre parti e fissava nuova udienza per il 13.10.2022.
Depositate dalle parti le note autorizzate e meglio illustrate le stesse dai difensori delle parti in udienza, con ordinanza riservata in data 31.10.2022 il Giudice respingeva
l'eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 14.12.2022.
A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti ex art. 190 c.p.c termine di giorni 50 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente depositate da tutte le parti”.
Quindi, con sentenza n. 1482/2023 emessa il 24.2.2023 e depositata il 27.2.2023, l'adìto
Tribunale di Milano così decideva:
“
1. accerta che è creditrice di per le Controparte_1 Parte_1 partite economiche di bilanciamento del gas naturale per il periodo dal 1.12.2011 al
31.12.2017 della somma di € 3.154.833,30 (IVA compresa);
2. accerta che è creditrice di per il Parte_1 Controparte_1
“corrispettivo unitario variabile” (CV) e per il “corrispettivo transitorio per il servizio di misura” (CMT) per il periodo dal 1.12.2011 al 31.12.2017 della somma di €
1.128.375,42 (IVA compresa);
3. accerta che è creditrice di a titolo Parte_1 Controparte_1 di disequilibrio per il periodo dal 1.12.2011 al 31.12.2017 della somma di € 721.011,71
(IVA compresa);
4. operata la compensazione impropria, condanna pagare Parte_1
a per le partite economiche di bilanciamento del gas naturale per Controparte_1 il periodo dal 1.12.2011 al 31.12.2017 la somma di € 1.305.446,17 (IVA compresa), oltre interessi di mora al tasso convenzionale e nei termini stabiliti dall'art. 8 degli Accordi per la ripartizione dei ricavi di trasporto e di misura e delle quote di gas per autoconsumi perdite e GNC;
5. respinge tutte le domande avanzate nei confronti di Parte_1
RO
6. respinge tutte le ulteriori domande avanzate da Parte_1
pagina 8 di 20 n. 1100/2023 r.g.
7. condanna a pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in € 37.952,33 per compensi professionali, in € 1.713 per esborsi documentati, oltre 15% rimborso spese forfettarie Iva e Cpa, come per legge;
8. condanna pagare a le Parte_1 RO spese di lite liquidate in € 37.952,33 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie Iva e Cpa, come per legge;
9. pone definitivamente a carico di e spese della consulenza Parte_1 tecnica di ufficio, come già liquidate in complessivi € 250 per spese ed € 14.831,28 per compensi professionali, oltre IVA ed oneri contributivi, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Avverso tale pronuncia, interponeva tempestivo Parte_1 gravame, affidato a quattro motivi articolati in più punti, lamentando l'erroneità del dictum in ordine sia alla ritenuta esistenza di un idoneo contratto a fondamento dell'azione contrattuale di sia alla quantificazione del credito di Controparte_1 quest'ultima sulla base di CTU asseritamente nulla, nonché al rigetto della “domanda subordinata di determinazione giudiziale della prestazione economica correlata al bilanciamento ex art. 1349 c.c.” e alla condanna al pagamento in favore di CP_1 egli interessi di mora.
[...]
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituivano ritualmente Controparte_1 RO
concludendo entrambe per la reiezione dell'appello e l'integrale conferma della
[...] sentenza oggetto dello stesso.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 19.9.2023, il Consigliere
Istruttore rinviava per la rimessione al Collegio all'udienza dell'8.10.2024, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
§ 1. Con il primo motivo, denuncia violazione Parte_1 dell'art.112 c.p.c. e degli artt.1321, 132, 1326 c.c., nonché “vizio di motivazione” e
“malgoverno delle evidenze e risultanze processuali”, lamentando il rigetto, da parte del
Tribunale, delle eccezioni riguardanti l'“assenza di titolo contrattuale a fondamento delle pretese economiche di e l'“inidoneità del titolo dedotto a supporto”. CP_1
Si tratta di censure infondate.
Il credito azionato nel presente giudizio da iguarda il mancato Controparte_1 pagamento, da parte di di n. 46 fatture emesse nel periodo Parte_1 pagina 9 di 20 n. 1100/2023 r.g.
dicembre 2011 – dicembre 2017 per la regolarizzazione delle partite economiche del c.d. servizio di bilanciamento, attività notoriamente funzionale a mantenere l'equilibrio nel tempo delle immissioni e dei prelievi di gas naturale, che è condizione essenziale per l'esercizio della rete di distribuzione, senza la quale si pregiudicherebbe la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture.
Tale attività, il cui governo è affidato ad una serie di deliberazioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera via via succedutesi nel tempo (n.
137/02, n. 184/09, n. 192/09, n. 45/11, n. 539/2012), è attività di interesse pubblico (artt.
8 e 24, comma 5, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164) ed è esercitata nell'ambito della rete nazionale di gasdotti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero CP_1
responsabile di assicurare la continuità delle forniture mediante il controllo in
[...] tempo reale dei parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante l'equilibrio delle immissioni e dei prelievi (bilanciamento fisico) e di provvedere alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, attraverso la ricostruzione, secondo formule specifiche, dei quantitativi di gas di competenza di ciascun Utente e l'attribuzione dei relativi costi in funzione dell'effettivo utilizzo (bilanciamento commerciale).
Un'accurata ricostruzione delle norme regolatorie succedutesi in materia, con attenzione specifica alle modifiche apportate nel tempo al sistema di calcolo dei termini di disequilibrio di ciascun Utente, si rinviene nella sentenza del T.A.R. per la Lombardia n.
515/2016, emessa inter partes il 16.3.2016 e confermata con successiva sentenza del
Consiglio di Stato n. 4648/2018.
Richiamando, anzitutto, la deliberazione ARG/gas 184/09 riguardante la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" ("RTTG"), puntualizzano i Giudici amministrativi che “la
RTTG ha disciplinato, all'articolo 9, il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura, ossia: il quantitativo di gas oggetto di autoconsumo da parte del trasportatore (comma 9.1), il gas a copertura delle perdite di rete (comma 9.4) e il gas non contabilizzato (GNC) (comma 9.7).
In base alla definizione contenuta all'articolo 1, comma 1.1, della RTTG, il gas non contabilizzato (GNC) “è il quantitativo di gas non misurato riconducibile a tutte le indeterminatezze dei termini che costituiscono l'equazione di bilancio della rete di trasporto, espresso in GJ/anno; rappresenta l'incognita dell'equazione di bilancio della rete di trasporto". Si tratta, quindi, di una componente residuale dell'equazione di bilancio del gas, che viene determinata per differenza tra tutti i termini in entrata e in uscita.
Il richiamato comma 9.7 della RTTG ha previsto la contabilizzazione con cadenza annuale, da parte dell'Autorità, del quantitativo di gas a copertura del GNC previsto per il successivo anno di trasporto”.
Aggiunge il TAR che “[c]on la deliberazione ARG/gas 192/09 … è stato stabilito, poi, che i quantitativi di gas relativi al gas non contabilizzato fossero allocati agli utenti del servizio in proporzione ai prelievi presso i punti di riconsegna della rete regionale di pagina 10 di 20 n. 1100/2023 r.g.
trasporto”, mentre la deliberazione ARG/gas 45/11, recante la Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale, ha in seguito mutato radicalmente il sistema, prevedendo (come “sintetizzat[o] … nelle premesse della successiva deliberazione 539/2012/ARG/gas”) che:
“− il bilanciamento del sistema nazionale sia assicurato mediante il servizio di bilanciamento erogato nell'ambito della rete nazionale di gasdotti dall'impresa che la gestisce (impresa maggiore di trasporto);
− tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dal fatto che gestiscano porzioni di rete nazionale, garantiscono il c.d. bilanciamento operativo della propria rete, acquistando il gas necessario e il relativo servizio di stoccaggio […]”.
Con la stessa deliberazione è stato inoltre stabilito “che il gas non contabilizzato non sia più allocato interamente a carico degli utenti, in proporzione alle quantità prelevate” e che invece “le imprese di trasporto siano tenute a sopportare gli oneri relativi al proprio
GNC eccedenti una quota determinata, detta “γ GNM” (definita all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02”.
Malgrado l'entrata in vigore della deliberazione ARG/gas 45/11 a far tempo dal 1°.12.2011 (a' sensi del relativo art. 14, comma 14.5), “l'impresa maggiore di trasporto, Cont ossia , ha tenuto ferma la prassi operativa precedentemente seguita, la quale prevedeva che le partite di gas imputabili alle imprese di trasporto regionali Cont interconnesse ai punti di riconsegna della rete gestita da tra cui fossero Parte_1 Cont incluse nei termini dell'equazione di bilancio della medesima .
È a questo punto che ritenendo “tale prassi non Controparte_2 rispondente alla disciplina regolatoria e … pregiudizievole per i propri interessi, perché la esponeva agli effetti dei disequilibri generati nelle reti interconnesse, si è rivolta all'Autorità, alla quale ha chiesto l'approvazione delle modifiche apportate al proprio codice di rete”.
L'Autorità ha quindi adottato la deliberazione 539/2012/R/GAS, con la quale, richiamando “il capitolo 9 (bilanciamento) del codice di (secondo cui CP_1
“Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete CP_1
valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.
[...]
L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione
ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa”), ha posto in luce che “in conseguenza del nuovo assetto introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11, (...) l'impresa maggiore di trasporto, nel dare applicazione alla clausola del capitolo 9 del proprio codice di rete sopra richiamata, deve fare riferimento a tutte le altre imprese di trasporto, siano esse direttamente ovvero indirettamente interconnesse alla propria rete (in altre parole, l'impresa maggiore deve considerare anche eventuali imprese di trasporto la cui rete è connessa a rete gestita da altra impresa a sua volta connessa con l'infrastruttura dell'impresa maggiore)”, essendo in ogni caso “le imprese di trasporto … già tenute, in forza della deliberazione ARG/gas 137/10 a comunicare
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all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie ai fini della definizione del bilancio giornaliero di trasporto degli utenti ed in particolare i quantitativi di gas prelevati da ciascun utente presso il complesso dei punti di riconsegna della propria rete
…”.
Conseguentemente, “l'Autorità:
Cont
- ha approvato le modifiche al codice di rete di
- ha disposto “che la clausola contenuta nel capitolo 9, paragrafo 3.4.2, secondo capoverso, del codice di rete della società trovi applicazione nei termini CP_1 chiariti …”;
- ha stabilito, inoltre, che “che la società per il precedente periodo di CP_1 applicazione della deliberazione ARG/gas 45/11, ridetermini, in coordinamento con le altre imprese di trasporto e secondo i chiarimenti applicativi forniti in motivazione,
l'allocazione dei quantitativi di competenza delle imprese medesime eventualmente effettuata secondo criteri difformi”.
In ottemperanza a tale deliberazione, dovendo rivolgere la Controparte_1 propria pretesa creditoria a “tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dal fatto che gestiscano porzioni di rete nazionale”, ha dunque proceduto ad addebitare a e non più a , le partite di Parte_1 Parte_1 Controparte_6
GNC riferibili alla rete di gasdotti gestita dalla stessa con Parte_1 emissione delle fatture azionate nel presente giudizio a decorrere dal 1° dicembre 2011.
Sulla scorta di tale ricostruzione, non è possibile dubitare dell'esistenza di una fonte normativa e regolatoria a fondamento dell'obbligo di i Parte_1 rispondere delle prestazioni economiche derivanti dall'equazione di bilanciamento nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto e ciò a Controparte_1 prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso con quest'ultima.
Ad ogni buon conto, a anche documentato, quanto meno a Controparte_1 partire dall'anno 2012, e fino all'anno 2017, l'esistenza di accordi annuali intervenuti con l'odierna appellante “per la ripartizione dei ricavi di trasporto e di misura e delle quote di gas per autoconsumi perdite e GNC”, con conseguente regolazione diretta delle rispettive partite economiche derivanti dal servizio di bilanciamento in conformità ai criteri per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi approvati dall'Autorità e contenuti nell'Allegato A del TUTG (v. doc. 2 . Controparte_1
Non possono esservi quindi dubbi sulla legittimità della pretesa creditoria avanzata da el presente giudizio. Controparte_1
§ 2. Respinto il primo motivo, non miglior sorte merita il secondo, con cui
[...] denuncia l'erronea determinazione del quantum debeatur. Parte_1
L'appellante insiste in particolare nell'eccezione di nullità della CTU disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado, lamentando un vizio di motivazione nel rigetto della relativa eccezione e comunque la “violazione del principio di imparzialità e
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terzietà della consulenza”, nonché la violazione del principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali e, ulteriormente, la violazione degli artt. 2697 c.c. e
115 c.p.c.
La sentenza gravata resiste anche a tali ragioni di critica.
Deve premettersi che, avendo Parte_1 [...] stabilito, tra l'altro, con accordo sottoscritto il 5.12.2005, che il Controparte_9 transito del gas naturale tra la Rete SGI e la Rete Consortile (ovvero la rete di trasporto
) avvenisse esclusivamente attraverso l'impianto di misura fiscale già installato Parte_1 presso la Centrale di IN e quello installato presso l'Area di Masseria Graziani, al fine di consentire a la gestione della Rete Consortile in modo Parte_1 Cont indipendente e separato, anche fiscalmente, da quella di e di costituire fra le Parti depositi fiscali parimenti separati”, con la formulazione del quesito, al CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado è stato chiesto :
“1) … se i misuratori fiscali posti nei punti di interconnessione tra la rete di e Parte_1 Cont quella di e in particolare il misuratore G1000 e il misuratore G400 posti nei punti di interconnessione di IN) abbiano correttamente funzionato durante il periodo di loro installazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il 1.12.2011 e il 31.12.2017;
2) … se i misuratori di cui al punto precedente fossero tecnicamente adeguati e idonei, e lo siano stati per tutti il periodo intercorrente tra il 1.12.2011 e il 31.12.2017, in relazione alle dimensioni e alle concrete caratteristiche presentate dalla rete Parte_1
3) … altresì, qualora ritenuto necessario all'esito degli accertamenti di cui ai punti 1) e
2), se i misuratori presso i punti di riconsegna della rete abbiano Parte_1 correttamente funzionato durante il periodo di loro installazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il 1.12.2011 e il 31.12.2017;
4) …, in caso di risposta negativa ad alcuno dei quesiti che precedono, il più probabile valore che la misura del gas avrebbe assunto se i misuratori avessero funzionato correttamente e/o fossero stati correttamente dimensionati rispetto alle caratteristiche assunte dalla rete Netenergy nel tempo;
5) …, sulla scorta dei dati di misura ricostruiti come da punto precedente, il più probabile valore della quota di GNC da imputarsi a e, conseguentemente, il credito Parte_1 spettante a a titolo di regolarizzazione delle partite economiche di bilanciamento CP_1 per il periodo 1.12.2011 – 31.12.2017 …”.
Oggetto di contestazione era infatti l'esistenza di errori di misurazione del volume di gas defluito non tanto dalla rete di a quella di Controparte_1 [...] quanto piuttosto dalla rete di quest'ultima a quella di Controparte_2 ei relativi punti di interconnessione. Parte_1
All'esito delle prove tecniche e di complesse valutazioni matematiche e ingegneristiche, il CTU, con motivazioni coerenti e scevre da vizi logico-argomentativi apparenti, ha potuto accertare che, all'epoca delle operazioni, il misuratore G1000 e il misuratore G400 pagina 13 di 20 n. 1100/2023 r.g.
posti nei punti di interconnessione di IN e correttamente dimensionati rispetto alle caratteristiche della rete, nonostante i quasi 5 anni di inattività erano ancora idonei all'uso secondo la norma UNI 9167:20093 (risultando gli errori riscontrati sempre inferiori rispetto ai massimi consentiti dalla norma UNI 11600), tanto da doversi a fortiori ritenere che gli stessi avessero correttamente funzionato durante il periodo della loro installazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2011 e il 31 dicembre 2017.
Ritenuti conseguentemente corretti i valori di GNC considerati dalle parti secondo il codice di rete il Consulente ha determinato la quota di GNC da imputare CP_1
a e, dunque, il credito di a Parte_1 Controparte_1 titolo di regolarizzazione delle partite economiche di bilanciamento per il periodo
1.12.2011 – 31.12.2017 nella misura di complessivi € 3.154.833,30 (IVA compresa), confermando la correttezza degli importi delle fatture emesse da CP_1 nei confronti di per il suddetto periodo, come
[...] Parte_1 azionate nel presente giudizio.
Il tutto a fronte di un controcredito di nei confronti di Parte_1
“relativo al “corrispettivo unitario variabile” (CV) e al Controparte_1
“corrispettivo transitorio per il servizio di misura” (CMT) … complessivamente pari a € 1.128.375,42 (IVA compresa)”, importo non contestato e da ritenersi definitivamente accertato, in difetto di impugnazione sul punto della sentenza di primo grado.
L'appellante dissociandosi dagli approdi della CTU, Parte_1 insiste ad eccepirne la nullità, sul rilievo – da un lato – che parte delle prove di laboratorio sui misuratori sarebbero state svolte da soggetto (RIMIFLU S.r.l.) non autorizzato e non terzo rispetto a e – dall'altro – che le preliminari (e non Controparte_1 autorizzate) operazioni di smontaggio e pulizia delle camere di entrambi i misuratori ne avrebbero alterato lo stato d'uso originario, impedendo la verifica dei contatori nelle pregresse condizioni di utilizzo degli stessi.
A tali censure non è possibile prestare adesione, né vi è quindi ragione per disporre l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali.
Lo stesso CTU ha avuto modo di puntualizzare, quanto al coinvolgimento di RIMIFLU
S.r.l. nelle prove eseguite esternamente, che, avendo egli delegato lo svolgimento di alcune indagini tecniche alla Società quest'ultima, “già con email Parte_2 del 22 febbraio 2022,… aveva chiarito di essersi appoggiata ai due laboratori esterni
LU, azienda specializzata di per le prove a pressione Parte_3 ambientale, e Force Technology in Danimarca per quelle a pressione d'esercizio, allegando tutte le relative bolle di trasporto (cfr. allegato n. 39)”.
Ha inoltre aggiunto che “le prove eseguite dal laboratorio LU, come da procedura validata da , corrispondono ai punti utilizzati nella normativa CEE in quanto Per_1 sono ritenuti più rappresentativi del comportamento del contatore, soprattutto alle basse portate, e includono inoltre la portata di transizione Qt indicata dalle norme (130 m3/h per il G400 e 320 m3/h per il G1000), il che non avviene nella prova standard applicata dagli organismi 17025”. pagina 14 di 20 n. 1100/2023 r.g.
Dunque, il coinvolgimento di RIMIFLU S.r.l. era circostanza nota al CTU e dal medesimo implicitamente condivisa, in quanto Società individuata dallo stesso Parte_2
CTU su accordo dei Consulenti tecnici di parte, tra cui il CTP di , ing. Parte_1 [...]
(v. verbale operazioni peritali 11.2.2021), aveva dichiarato di non poter eseguire Per_2
“in prima persona i test richiesti” relativamente ai misuratori.
Come posto opportunamente in evidenza dal Giudice di prime cure, l'intervento di RIMIFLU S.r.l., inoltre, si “è limitato ad operazioni meramente materiali (prove di pressione atmosferica sui due misuratori) sotto la supervisione della e Parte_2 alla presenza del tecnico incaricato di Ciò si evince in modo Parte_2 inequivocabile sia dalla e-mail di del 22.2.2022, ove si legge “in data Parte_2
23/07/2021 trasporto e supervisione C/O laboratorio metrologico (LU) per prova alla pressione di esercizio” (doc. 39 allegato alla relazione peritale), sia dai certificati allegati alla relazione, nei quali è riportata la dicitura “La prova è stata eseguita alla presenza del Sig. tecnico e che sono stati debitamente Persona_3 Parte_2 sottoscritti dal medesimo (doc. 35 e 38 allegati alla relazione Persona_3 peritale)”.
Non vi sono elementi per sostenere che le misurazioni strumentali eseguite da RIMIFLU
S.r.l., in ogni caso sotto la supervisione di siano oggettivamente Parte_2 inattendibili, tanto più che l'appellante non solo non ha dimostrato, ma neppure ha allegato l'esistenza di specifici errori in tali misurazioni.
Quanto al fatto che ia menzionata nella sezione “Clienti” del Controparte_1 sito web di RIMIFLU S.r.l. (“Centro Ispezione Metrologico certificato ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012”), si tratta di circostanza di per sé inidonea a confermarne la pretesa carenza di imparzialità, quale affermata dall'appellante.
Senza contare che tali misurazioni eseguite da RIMIFLU S.r.l. riguardavano l'interconnessione tra la rete di trasporto di e quella di Parte_1 non quella di non Controparte_2 Controparte_1 rilevando quindi, rispetto all'oggetto delle verifiche tecniche, i rapporti tra RIMIFLU S.r.l. e ell'ottica di un eventuale conflitto di interessi in grado Controparte_1 di inficiare i risultati delle verifiche.
Escluso che possa dunque ravvisarsi alcuna nullità della CTU sotto il profilo in esame, deve condividersi anche il negativo apprezzamento espresso dal Tribunale quanto alla fondatezza dell'ulteriore eccezione di invalidità della consulenza, sul rilievo che l'effettuazione, da parte di RIMIFLU S.r.l., di “profonde operazioni di pulizia e manutenzione, comprensive della rimozione dei residui di glicole propilenico dalla camera interna delle pale del misuratore previo smontaggio, mai autorizzate né dal
Giudice né dalle parti (anzi espressamente escluse nell'ambito del contraddittorio peritale e, per questo, già immediatamente contestate)” avrebbe inficiato “a monte le risultanze delle prove”.
Ritiene al riguardo la Corte, come già il primo Giudice, che non sia possibile discostarsi dalle giustificazioni di carattere prettamente tecnico fornite al riguardo dal Consulente, in pagina 15 di 20 n. 1100/2023 r.g.
risposta alle “possibili criticità” segnalate dall'avv. Ciocia per Parte_1
sin dal 19.5.2022, con riferimento a “tracce di attività di pulizia e di manutenzione
[...] dei misuratori” quali attività “non richieste per l'effettuazione delle prove”.
Rileva il CTU che “quanto segnalato da non può essere definito una Parte_1
“criticità”; difatti, per l'esecuzione dei test in questione, e ai fini di non rovinare apparecchiature molto delicate e costose, è sempre normale procedere almeno a minima pulizia dei componenti da testare allorché vi siano residui di sporco e grasso dovuti alla lunga inattività. Se si fosse trattato di misuratori ancora in funzione, non sarebbe stato necessario rimuovere i residui del tempo. Dunque, l'attività di pulizia – come confermato al sottoscritto CTU da parte della – è risultata limitata e comunque Parte_2 necessaria all'esecuzione della prova stessa come si conviene a una procedura di un laboratorio accreditato internazionale;
ovviamente, eseguita con la ferma, l'ovvia e naturale accortezza di non alterare i risultati e la validità dei medesimi”.
Anche in replica alle osservazioni del CTP di risponde il Parte_1
CTU che, secondo quanto a lui confermato da la pulizia “è stata Parte_2 eseguita al solo scopo di non rovinare gli strumenti della LU (e di Force) che lavorano in aspirazione, e limitatamente alla pulizia da polvere e residui presenti nella camera di misura senza rimuovere alcun sigillo di qualsiasi natura fiscale o non fiscale.
Non c'è stata quindi alcuna manomissione e, soprattutto, nessun tipo di manutenzione che alterasse il risultato del test: in pratica, si è trattato solo di togliere residui di grasso
e polvere accumulati nel periodo di inattività, e che avrebbero potuto essere trascinati nei sistemi di misura certificati nel corso della prova”.
Manca ogni evidenza che la pulizia dei misuratori, resa necessaria dal lungo periodo di inattività degli stessi (protrattosi per oltre 5 anni) e limitata alla rimozione di “residui di grasso e polvere”, abbia apprezzabilmente inficiato gli esiti della consulenza d'ufficio.
In ogni caso, parte appellante non ha confutato in modo specifico tali risultati, ma si è limitata a denunciare un preteso errore di metodo nelle verifiche di funzionalità così come operate, senza in alcun modo illustrare come e in quale misura tale errore avrebbe compromesso la bontà dei risultati dei test.
Correttamente è stato quindi esclusa l'eccepita nullità della consulenza tecnica anche sotto il profilo in esame.
L'appellante lamenta a tal punto un vizio di omissione, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato l'avvenuto riconoscimento, da parte di Controparte_2 del “sovradimensionamento dello strumento di misura dalla stessa utilizzato, in
[...] considerazione della notevole diminuzione dei prelievi registrati su punto di riconsegna di IN (CB)”, tanto da ammettere che “gli aumentati volumi di gas non contabilizzato (GNC) non erano affatto giustificabili” e da determinarsi “(unilateralmente) alla sostituzione del misuratore G1000 con uno di taglia inferiore, ossia il G400, installato il
29.11.2013”, senza tuttavia consentire ad essa “di Parte_1 riscontrarne i dati fino ad allora effettivamente registrati, così come ripetutamente ma vanamente richiesto…”. pagina 16 di 20 n. 1100/2023 r.g.
Secondo la prospettazione di la valutazione di tali Parte_1 Parte_1 elementi avrebbe dovuto indurre a ritenere fondata l'eccezione di “completa inattendibilità anche delle conclusioni peritali”, eccezione su cui ritiene di dover quindi insistere nel presente grado di appello.
Il rilievo non è condivisibile.
Dalla documentazione prodotta, emerge che la sostituzione del misuratore G1000 con un misuratore G400 venne decisa da non a motivo Controparte_2 di eventuali difetti, quanto piuttosto della “drastica riduzione dei volumi” prelevati dall'odierna appellante a partire da agosto 2012 e dal correlato “funzionamento dell'elemento primario "volumetrico" a turbina dell'impianto in un campo non ottimale, ovvero spesso sotto la portata minima, con conseguente sottostima dei volumi transitati” e necessità, per tale ragione, di provvedere all'approvvigionamento di “un misuratore più appropriato per tali prelievi” (docc. 24-25-31 appellante).
In seguito, consta che avanzò “proposta progettuale” in Parte_1 data 6.12.2016, riguardante “l'installazione di un contatore volumetrico a pistoni rotanti con by-pass classe G400 – DN 150 ANSI 600 corpo in acciaio …” (doc. 32 appellante) e, Cont con comunicazione del 9.12.2016, ebbe a segnalare “differenze tra il consegnato di e il riconsegnato dalla rete incomprensibili e ingiustificabili” (doc. 33). Parte_1
Tornò quindi a proporre, in data 14.2.2017, l'installazione di “un misuratore volumetrico a turbina G400 ANSI 600 DN 150, tarato a 6 punti con pressione di esercizio a 40bar”
(doc. 34).
Seguono le contestazioni sui quantitativi fatturati, asseritamente abnormi (docc. 35-36 appellante).
Preso atto del contenuto dei documenti citati, rileva la Corte che le doglianze formulate da nel corso degli anni risultano generiche e non Parte_1 circostanziate, in quanto non espongono in termini oggettivi le quantità anomale registrate, né evidenziano le cause di tali pretese anomalie, ma si limitano a denunciare un supposto sovradimensionamento del misuratore situato al punto di interconnessione di
IN, rispetto agli effettivi transiti di gas in entrata nella propria rete.
Anche a voler ammettere la fondatezza di tale allegazione, non vi è tuttavia evidenza dell'effettività di tale sovradimensionamento, non avendo Parte_1 in ogni caso documentato di avere reso edotta ei Parte_4 valori massimi di portata previsti sulla propria rete di distribuzione, rispetto ai quali il misuratore installato dovesse ritenersi inadeguato.
Inoltre, quand'anche si trattasse (in ipotesi) di misuratore sovradimensionato, non vi è dimostrazione del fatto che da tale situazione siano derivati errori nelle misurazione quali dedotti (del tutto genericamente) da ed è anche Parte_1 significativo che quest'ultima, pur sostenendo l'abnormità dei quantitativi registrati di gas in entrata rispetto a quelli in uscita, abbia comunque richiesto la sostituzione del pagina 17 di 20 n. 1100/2023 r.g.
relativo misuratore con altro di portata identica (G400) a quello già installato in sostituzione da finendo così implicitamente per Controparte_2 riconoscere l'adeguatezza di quest'ultimo sotto il profilo in esame.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la questione del dimensionamento del misuratore rispetto ai volumi di gas in entrata non abbia rivestito alcuna significativa rilevanza, né fosse meritevole di specifico approfondimento da parte del CTU, essendo dunque da escludere, anche in parte qua, l'eventuale invalidità delle operazioni dal medesimo condotte e delle conclusioni all'esito raggiunte.
§ 3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui si nega la possibilità, invocata da di una rideterminazione Parte_1 del bilanciamento economico a suo carico in applicazione dell'art. 1349 c.c., osservando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare “una circostanza significativa, ossia che l'applicazione sul piano tecnico dell'equazione di bilancio confligge con le peculiarità
… proprie della rete regionale gestita da in quanto la sua applicazione Parte_1 conduce a risultati oggettivamente incompatibili con i principi base a cui la stessa normativa regolatoria è preordinata, ovvero equilibrio e corrispettività”.
Neppure a tali rilievi è possibile prestare adesione.
È indubbio che il potere dell'Autorità di provvedere al calcolo del GNC attraverso apposita formula derivi non da fonte contrattuale, ma dal complessivo quadro normativo e regolatorio di settore, e che dunque non possa operare nel caso in esame il disposto dell'art. 1349 c.c., il quale presuppone invece la nomina di un arbitratore su accordo delle parti.
Ad ogni buon conto, la determinazione della prestazione da parte del Giudice è possibile, secondo la previsione normativa, solo nel caso in cui quella dell'arbitratore manchi o sia manifestamente iniqua o erronea.
Ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso in esame, in cui non solo la misura del GNC a carico dell'Utente è stata determinata sulla base di Deliberazioni dell'Autorità non impugnate da ma neppure vi è ragione di considerare Parte_1 erronea e/o iniqua la quantificazione del corrispettivo per il gas di bilanciamento, fondata su apposita equazione, non essendo in contestazione che la relativa formula sia stata elaborata ed applicata nel rispetto dei princìpi codificati.
Deve inoltre confermarsi che, rispetto a quanto argomentato, si pone come del tutto inconferente – secondo quanto già affermato dal primo Giudice con apprezzamento che la Corte condivide – anche il richiamo alle deliberazioni dell'ARERA n. 14/2019 del
28.3.2019 e n. 569/2020 del 22.12.2020, non essendovi ragione per ritenere l'operatività nel caso in esame di disposizioni emanate in epoca successiva all'insorgenza del credito azionato, né, tantomeno, per eventualmente disapplicare le norme regolatorie pregresse, rispetto alle quali le invocate deliberazioni di ARERA nulla hanno manifestamente disposto. Considerazione che induce anche a ritenere irrilevante anche l'acquisizione dell'“Accordo di bilanciamento operativo tra e 2.11.2022”, del quale CP_1 Parte_1 pagina 18 di 20 n. 1100/2023 r.g.
l'appellante ha chiesto autorizzarsi la produzione quale nuovo mezzo di prova a norma dell'art. 45 co. 3 c.p.c.
§ 4. Con il quarto mezzo di impugnazione, si duole Parte_1 ulteriormente della condanna pronunciata nei propri confronti alla corresponsione in favore di egli interessi di mora al tasso convenzionale sulla Controparte_1 scorta dell'Accordo di ripartizione, dal momento che quest'ultimo “non disciplina le partite economiche del bilanciamento e, quindi, del GNC …”.
La censura va disattesa.
Come posto correttamente in evidenza dal primo Giudice, la corresponsione degli interessi moratori risulta aver formato oggetto di espressa pattuizione tra le parti, risultando tradotta nell'art. 8 degli Accordi annuali versati in atti tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
Prevede tale clausola che “[i]n caso di ritardato pagamento di una fattura sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui ai precedenti articoli saranno dovuti interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a 12 mesi (come rilevato dal quotidiano
“Il Sole 24 ore”), maggiorato di 2 percentuali” (doc. 2 parte attrice).
E poiché l'Accordo in esame ha per oggetto proprio “la ripartizione dei ricavi di trasporto e di misura e delle quote di gas per autoconsumi perdite e GNC”, non v'è dubbio che debba predicarsene l'applicabilità anche nel caso in esame, in cui il credito azionato da
è relativo proprio alla regolarizzazione delle partite Controparte_1 economiche del c.d. servizio di bilanciamento del gas naturale.
§ 5. Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 1482/2023 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore di caiscuna delle parti appellate come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto nel presente grado.
è quindi condannata a corrispondere in favore sia di Parte_1 che di 'importo di € Controparte_1 Controparte_2
29.033,00, si cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, €
4.969,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche il Parte_1 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228. pagina 19 di 20 n. 1100/2023 r.g.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_5 [...]
, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1482/2023 del Parte_6
Tribunale di Milano emessa il 24.2.2023 e depositata il 27.2.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese processuali del presente
[...] Controparte_2 grado di giudizio, liquidate a favore di ciascuna delle suddette parti appellate in complessivi € 29.033,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'8.10.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino Di Villachiara Ragazzoni Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1100/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITO Parte_1 P.IVA_1
AURELIO PAPPALEPORE e dell'avv. CIOCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in VIA PIZZOLI, 8 70122 BARI presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
DIFINO, elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 39 20122 MILANO presso il difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
GIANALBERTO MAZZEI, elettivamente domiciliata in VIA GAETANO NEGRI N. 4
20100 MILANO presso il difensore
APPELLATE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. 1100/2023 r.g.
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, previa modifica della ricostruzione dei fatti così come indicata nei motivi di appello e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia così provvedere:
- in riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare, in via preliminare, la nullità della consulenza d'ufficio espletata e delle sue risultanze.
Ad ogni modo:
in via principale, previa disapplicazione, ove occorra, delle richiamate delibere dell'ARERA ove interpretabili nel senso datone da , rigettare la Controparte_1 domanda attrice in quanto inammissibile, irricevibile ed infondata, per tutte le ragioni diffusamente esposte nell'atto di appello;
in via riconvenzionale:
- condannare alla corresponsione nei confronti di , in caso Controparte_1 Parte_1 di ritenuta validità della perizia, della somma ivi accertata di € 1.128.375,42 euro a titolo di corrispettivo variabile e di misura transitorio, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo o, in ogni caso, della non contestata somma di Euro 1.062.180,14 euro a titolo dicorrispettivo variabile e di misura transitorio, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo.
In subordine, in caso di riconoscimento in capo a della qualità di Utente del Parte_1 bilanciamento e di sussistenza di idoneo rapporto contrattuale:
Cont
- accertare e dichiarare l'inopponibilità delle misurazioni rilevate da al punto di interconnessione tra la rete nazionale della medesima Società e la rete regionale di dal dicembre 2011 al dicembre 2017; Parte_1
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per le Controparte_2 errate misurazioni dalla stessa effettuate;
- rideterminare i volumi di gas effettivamente attribuibili alla rete Netenergy dal dicembre 2011 al dicembre 2017;
- condannare la , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_2 Controparte_2
a tenere indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_1 dalle errate misurazioni;
Cont
- per l'effetto, nel caso di inopponibilità a delle errate misurazioni operate da CP_1 condannare la stessa , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., a rifondere a , ogni e qualsiasi somma a titolo di differenza Parte_1 tra gli errati quantitativi misurati e quelli effettivamente attribuibili alla convenuta;
pagina 2 di 20 n. 1100/2023 r.g.
- in ogni caso, rideterminare, ai sensi dell'art. 1349 c.c., la prestazione economica derivante dall'equazione di bilanciamento e, per l'effetto, previa disapplicazione della formulazione di fonte regolamentare della medesima equazione o, comunque, previa integrazione della stessa con gli opportuni correttivi, rideterminarne i relativi termini tenendo debito conto delle peculiarità della rete Netenergy, nel rispetto dei principi normativi di equilibrio tra gas trasportato e GNC e di corrispettività.
In via riconvenzionale subordinata, in caso di riconoscimento in capo a della Parte_1 qualità di Utente del bilanciamento, accertare e determinare, in favore di quest'ultima, il credito spettante a titolo di disequilibrio a favore;
- per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento della somma di 777.999,06 euro o di quell'altra che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori fino al soddisfo;
In ogni caso, disporre la compensazione delle eventuali partite debito/credito accertate in favore di parte attrice e convenuta.
In via istruttoria ammettere le istanze formulate sub. E.1 e E.2 della citazione in appello e, segnatamente: E.- In via istruttoria
E.1.- Sulla CTU.
E.1a.- Sotto il profilo normativo, l'assenza del titolo contrattuale, presupposto anche per la stessa applicabilità della normativa regolatoria, rende superflua la CTU, determinando in automatico il rigetto dell'avversa domanda, dal momento che la stessa è stata avanzata esclusivamente a titolo contrattuale.
E.1b.- Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata l'esistenza di un rapporto contrattuale tale da abilitare l'applicazione della normativa regolatoria per la determinazione delle partite di GNC, sotto il profilo istruttorio dovrebbe dichiararsi la nullità della CTU di prime cure e l'impossibilità di ripetere gli accertamenti sui misuratori già effettuati in violazione del contraddittorio, per tutte le motivazioni già esposte nei precedenti motivi, con tutte le conseguenze (esiziali) per l'avversa domanda sotto il profilo probatorio.
E.1c.- In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui gli accertamenti svolti in prime cure dovessero essere considerati ripetibili, allora dovrebbe necessariamente procedersi al rinnovo della CTU per un duplice ordine di ragioni: 1) perché la CTU di prime cure è affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio e per aver effettuato manomissioni non autorizzate dei contatori;
2) perché la stessa non ha tenuto in debito conto le peculiarità tecniche della rete di , conducendo a risultati in contrasto Parte_1 con i principi normativi base di cui la stessa normativa regolatoria costituisce attuazione, ovvero equilibrio tra le partite di gas trasportato e GNC e corrispettività.
A questa stregua, solo nel caso in cui si ritenga inverata l'ipotesi analizzata nel presente paragrafo, si chiede il rinnovo della CTU.
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In tale ipotesi, dunque, si chiede il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio che, pure in ragione della documentazione prodotta in atti relativa alle problematiche che inficiano l'equazione di bilanciamento, risponda ai seguenti quesiti:
1. accerti il CTU l'incidenza delle seguenti circostanze sulla correttezza ed affidabilità Cont delle misurazioni effettuate da (i) deriva dell'errore delle misurazioni (ii) sovradimensionamento rispetto alle portate di transito del misuratore fiscale G1000 di Cont al punto di interconnessione delle reti SGI/Netenergy di IN (iii) assenza di coibentazione sulla linea di misura del misuratore G1000; (iv) inadeguatezza della Cont rangeability del misuratore fiscale G400 di installato al punto di interconnessione delle reti SGI/Netenergy di IN a partire da febbraio 2014; (v) taratura iniziale del misuratore fiscale calibro G400 di IN avvenuta a pressioneatmosferica anziché a pressione di esercizio;
(vi) taratura delle sole sonde di pressione e temperatura e del manotermografo ed assenza di test Sepa e tarature sull'organo primario, ossia sul misuratore volumetrico G1000 e G400;
2. per l'effetto accerti il CTU i volumi e i quantitativi di GNC effettivamente attribuibili alla rete dal dicembre 2011 al dicembre 2017, in funzione di tutte le peculiarità Parte_1 tecniche della rete nel rispetto dei principi di equilibrio e corrispettività della Parte_1 normativa regolamentare, anche -se del caso- mediante applicazione analogica dei correttivi tecnici del sistema regolatorio elaborato dal 2019 in poi, tenendo conto delle percentuali di sbilanciamento riconosciute annualmente dall'Autorità che si assestano mediamente sullo 0,1%;
Cont 3. ove le circostanze di cui al primo quesito non abbiano inficiato le misurazioni di accerti il CTU se l'applicazione dell'equazione di bilanciamento di fonte regolamentare comporti comunque, quale risultato, che le somme pretese da a titolo di CP_1 corrispettivo per il gas di bilanciamento siano superiori a quelle fatturate da Parte_1 per i ricavi di trasporto. In ragione di ciò, applicando tutti i correttivi matematici idonei
a tener conto di tutte le peculiarità tecniche della rete nel rispetto dei principi Parte_1 di equilibrio e corrispettività della normativa regolamentare, anche -se del caso- mediante applicazione analogica dei correttivi tecnici del sistema regolatorio elaborato dal 2019 in poi, tenendo conto delle percentuali di sbilanciamento riconosciute annualmente dall'Autorità che si assestano mediamente sullo 0,1%, ridetermini il CTU il quantum attribuibile alla stessa per regolarizzazione delle partite economiche Parte_1 di bilanciamento del gas dal dicembre 2011 al dicembre 2017 sia in dare che in avere
(c.d. “disequilibrio a favore”).
E.2.- Ammissione produzione nuovi documenti
Si chiede ammettersi la produzione dell'“Accordo di bilanciamento operativo tra CP_1
e 2.11.2022”, quale nuovo mezzo di prova a norma dell'art. 345, co. 3, cod. Parte_1 proc. civ., sebbene la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli anteriormente alla spedizione della causa di primo grado a sentenza” (Corte d'Appello di Torino, sez. I,
06/12/2022, n. 1269), sicchè alla luce del prefato principio il documento in questione,
pagina 4 di 20 n. 1100/2023 r.g.
ossia l'Accordo di bilanciamento operativo tra e del 2 novembre 2022, CP_1 Parte_1 viene (ri)prodotto anche in sede di appello, ove occorra, quale nuovo mezzo di prova”
Per l'Appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, a conferma della sentenza n. 1482/2023 del Tribunale di Milano, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di CP_4 [...]
(di seguito: ”), alla data del 31 dicembre 2017, della somma di Parte_1 Parte_1
Euro 2.026.457,88 (pari alla differenza tra l'importo delle fatture a credito di CP_4 verso per complessivi Euro 3.154.833,30 ed il controcredito di di Parte_1 Parte_1
Euro 1.128.375,42) e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_4 della predetta somma di Euro 2.026.457,88 (ovvero di quella maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia), in ogni caso oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale stabilito dall'art. 8 degli Accordi di Ripartizione “inter partes” da ogni singola scadenza al saldo.
2. Condannare al pagamento delle spese e dei compensi anche del grado di Parte_1 appello, di sentenza e successive occorrende.
3. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.”
Per l'Appellata Controparte_2
Codesta Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più utile declaratoria, voglia rigettare l'appello proposto da e respingere ogni richiesta istruttoria e ulteriore domanda formulata da Parte_1 quest'ultima, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono dettagliatamente illustrati nella sentenza del Tribunale di Milano oggetto di gravame come segue:
“Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 20.12.2017, Controparte_1 conveniva in giudizio per l'udienza del 7.5.2018, differita ex art. 168bis comma 5 c.p.c all'udienza del 27.9.2018, chiedendo di condannare la Parte_1 convenuta al pagamento della somma di € 2.000.417,53, oltre interessi di mora al tasso convenzionale stabilito dall'art. 8 degli accordi di ripartizione inter partes da ogni singola scadenza al saldo.
Allegava che non aveva provveduto al pagamento di n. 46 Parte_1 fatture, emesse per il periodo dicembre 2011 – dicembre 2017 da Controparte_1 per la regolarizzazione delle partite economiche del c.d. servizio di bilanciamento del gas naturale per l'importo complessivo di € 3.062.597,67, dal quale doveva essere detratto un controcredito di erso per Parte_1 Controparte_1
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€ 1.062.180,14 relativo alle partite economiche per il corrispettivo unitario variabile
(CV) e per il corrispettivo transitorio per il servizio di misura (CM).
Parte attrice forniva una preliminare puntuale ricostruzione della normativa primaria e regolamentare applicabile e posta a fondamento delle proprie domande e offriva una precisa esposizione del credito vantato nella sua qualità di impresa maggiore di trasporto del gas, titolata, sulla base della disciplina normativa primaria e regolatoria, a gestire il servizio di bilanciamento del gas naturale.
Dava atto che le contestazioni, relative alle criticità del sistema regolatorio, opposte dalla convenuta per non adempiere, erano infondate, atteso che erano state respinte sia dall' sia dalla sentenza n. 515/2016 del 16.3.2016 del Tar Controparte_5
Lombardia cui si era rivolta e che le questioni relative alla Parte_1 allegata non correttezza delle misurazioni, poste a fondamento dell'equazione del bilanciamento, non potevano essere opposte a in quanto Controparte_1 riguardavano il rapporto tra la convenuta e la Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.4.2018, si costituiva chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a Parte_1 chiamare in causa e nel merito di respingere le RO domande di parte attrice, previa disapplicazione delle delibere della ARERA e in via riconvenzionale di condannare l'attrice a pagarle la somma di € 1.062.180,14 a titolo di corrispettivo variabile e di misura transitorio, oltre interessi legali e moratori ex Dlgs
231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo, emettendo ordinanza ex art. 186bis c.p.c, in via subordinata di accertare la responsabilità della Controparte_2 per le errate misurazioni e di condannare tale società a rifonderle le somme dovute a
in ogni caso di rideterminare ex art. 1349 c.c. la prestazione Controparte_1 economica derivante dall'equazione di bilanciamento, tenendo conto delle peculiarità della rete e in via riconvenzionale subordinata di Parte_1 condannare a pagarle la somma di € 777.999,06 a titolo di Controparte_1 disequilibrio.
Allegava parte convenuta l'assenza di un titolo contrattuale a fondamento delle pretese economiche di e in ogni caso l'inapplicabilità alla società Controparte_1 quale trasportatore del gas, della normativa primaria e Parte_1 regolamentare in forza della quale aveva emesso le fatture, date Controparte_1 le peculiari caratteristiche della rete di trasporto di Parte_1
Tale rete, infatti, non è interconnessa direttamente alla rete nazionale di trasporto, gestita dall'impresa maggiore di trasporto ma è interconnessa Controparte_1 alla rete di trasporto, gestita da , che è interconnessa Controparte_2 alla rete non è connessa a valle (assenza dei c.d. city gate 1) con Controparte_1 reti locali di distribuzione del gas, non comprende punti di misura in entrata e in uscita, in quanto il misuratore in entrata al punto di interconnessione è di proprietà di
mentre i misuratori in uscita ai punti di riconsegna RO sono di proprietà dei clienti finali.
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Evidenziava che sino al 2012 le partite di gas imputabili ai fini del bilanciamento alle imprese di trasporto regionali, connesse indirettamente a tramite Controparte_1 punto di interconnessione con la rete gestita da RO quale appunto la rete erano incluse nei termini Parte_1 dell'equazione di bilancio della medesima e che in RO tale periodo aveva riconosciuto problemi ed errori RO di misura del gas al punto di interconnessione.
Dopo la scissione dei bilanci di rete i misuratori erano sempre rimasti di proprietà di
che non aveva consentito a RO Parte_1
[... di istallare propri misuratori.
I dati comunicati dalla convenuta a erano frutto delle fallaci Controparte_1 misurazioni effettuate da che doveva, quindi, a RO tenere indenne la convenuta nei confronti di Controparte_1
Dava conto che gli errori di misurazione sarebbero stati accertati da una perizia commissionata da ed acquisita nel giudizio amministrativo Parte_1 ancora in corso.
Con decreto del 17.4.2018 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
e fissata nuova udienza per il 18.10.2018. RO
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.9.2018, si costituiva
chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da RO nei suoi confronti in ragione dell'infondatezza di entrambe Parte_1 le prospettazioni che la convenuta poneva a fondamento delle stesse.
Affermava la terza chiamata che l'asserita inapplicabilità della normativa di settore alla convenuta non poteva trovare spazio nel giudizio civile, ma avrebbe dovuto essere fatta valere nelle opportune sedi, tanto più considerata la pronuncia del Consiglio di Stato n.
4648/2018 del 30.7.2018 che, confermando la sentenza del Tar Lombardia n. 515/2016 del 16.3.2016, aveva accertato la legittimità del regime regolatorio applicabile al caso di specie.
Evidenziava che le contestazioni sulle errate misurazioni da parte di
[...] erano del pari smentite dalle pronunce del giudice RO amministrativo e non potevano in ogni caso essere addebitabili a RO
, tenuto conto dei rapporti contrattuali esistenti tra le parti e della loro
[...] attuazione, come in dettaglio descritti nel proprio atto.
Concessi all'udienza di prima comparizione e trattazione del 18.10.2018 i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c chiesti dalle parti e depositate le relative memorie, all'esito dell'udienza del 10.4.2019, ove i procuratori delle parti verbalizzavano le loro istanze e contestazioni, con ordinanza riservata in data 1.6.2019 veniva respinta la richiesta di prova orale, avanzata da parte convenuta e veniva disposta consulenza tecnica di ufficio.
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Conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio all'udienza del 10.7.2019 e disposta con provvedimenti in data 17.6.2020, in data 1.4.2021 e in data 8.3.2022 la proroga dei termini per l'espletamento dell'incarico, data la complessità degli accertamenti, in data 6.7.2022 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'udienza del 13.7.2022, a fronte dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio, sollevata da parte convenuta, che chiedeva termine per meglio illustrarla, il
Giudice assegnava termine a tal fine alla convenuta e termine per note difensive alle altre parti e fissava nuova udienza per il 13.10.2022.
Depositate dalle parti le note autorizzate e meglio illustrate le stesse dai difensori delle parti in udienza, con ordinanza riservata in data 31.10.2022 il Giudice respingeva
l'eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 14.12.2022.
A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti ex art. 190 c.p.c termine di giorni 50 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente depositate da tutte le parti”.
Quindi, con sentenza n. 1482/2023 emessa il 24.2.2023 e depositata il 27.2.2023, l'adìto
Tribunale di Milano così decideva:
“
1. accerta che è creditrice di per le Controparte_1 Parte_1 partite economiche di bilanciamento del gas naturale per il periodo dal 1.12.2011 al
31.12.2017 della somma di € 3.154.833,30 (IVA compresa);
2. accerta che è creditrice di per il Parte_1 Controparte_1
“corrispettivo unitario variabile” (CV) e per il “corrispettivo transitorio per il servizio di misura” (CMT) per il periodo dal 1.12.2011 al 31.12.2017 della somma di €
1.128.375,42 (IVA compresa);
3. accerta che è creditrice di a titolo Parte_1 Controparte_1 di disequilibrio per il periodo dal 1.12.2011 al 31.12.2017 della somma di € 721.011,71
(IVA compresa);
4. operata la compensazione impropria, condanna pagare Parte_1
a per le partite economiche di bilanciamento del gas naturale per Controparte_1 il periodo dal 1.12.2011 al 31.12.2017 la somma di € 1.305.446,17 (IVA compresa), oltre interessi di mora al tasso convenzionale e nei termini stabiliti dall'art. 8 degli Accordi per la ripartizione dei ricavi di trasporto e di misura e delle quote di gas per autoconsumi perdite e GNC;
5. respinge tutte le domande avanzate nei confronti di Parte_1
RO
6. respinge tutte le ulteriori domande avanzate da Parte_1
pagina 8 di 20 n. 1100/2023 r.g.
7. condanna a pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in € 37.952,33 per compensi professionali, in € 1.713 per esborsi documentati, oltre 15% rimborso spese forfettarie Iva e Cpa, come per legge;
8. condanna pagare a le Parte_1 RO spese di lite liquidate in € 37.952,33 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie Iva e Cpa, come per legge;
9. pone definitivamente a carico di e spese della consulenza Parte_1 tecnica di ufficio, come già liquidate in complessivi € 250 per spese ed € 14.831,28 per compensi professionali, oltre IVA ed oneri contributivi, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Avverso tale pronuncia, interponeva tempestivo Parte_1 gravame, affidato a quattro motivi articolati in più punti, lamentando l'erroneità del dictum in ordine sia alla ritenuta esistenza di un idoneo contratto a fondamento dell'azione contrattuale di sia alla quantificazione del credito di Controparte_1 quest'ultima sulla base di CTU asseritamente nulla, nonché al rigetto della “domanda subordinata di determinazione giudiziale della prestazione economica correlata al bilanciamento ex art. 1349 c.c.” e alla condanna al pagamento in favore di CP_1 egli interessi di mora.
[...]
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituivano ritualmente Controparte_1 RO
concludendo entrambe per la reiezione dell'appello e l'integrale conferma della
[...] sentenza oggetto dello stesso.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 19.9.2023, il Consigliere
Istruttore rinviava per la rimessione al Collegio all'udienza dell'8.10.2024, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
§ 1. Con il primo motivo, denuncia violazione Parte_1 dell'art.112 c.p.c. e degli artt.1321, 132, 1326 c.c., nonché “vizio di motivazione” e
“malgoverno delle evidenze e risultanze processuali”, lamentando il rigetto, da parte del
Tribunale, delle eccezioni riguardanti l'“assenza di titolo contrattuale a fondamento delle pretese economiche di e l'“inidoneità del titolo dedotto a supporto”. CP_1
Si tratta di censure infondate.
Il credito azionato nel presente giudizio da iguarda il mancato Controparte_1 pagamento, da parte di di n. 46 fatture emesse nel periodo Parte_1 pagina 9 di 20 n. 1100/2023 r.g.
dicembre 2011 – dicembre 2017 per la regolarizzazione delle partite economiche del c.d. servizio di bilanciamento, attività notoriamente funzionale a mantenere l'equilibrio nel tempo delle immissioni e dei prelievi di gas naturale, che è condizione essenziale per l'esercizio della rete di distribuzione, senza la quale si pregiudicherebbe la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture.
Tale attività, il cui governo è affidato ad una serie di deliberazioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera via via succedutesi nel tempo (n.
137/02, n. 184/09, n. 192/09, n. 45/11, n. 539/2012), è attività di interesse pubblico (artt.
8 e 24, comma 5, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164) ed è esercitata nell'ambito della rete nazionale di gasdotti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero CP_1
responsabile di assicurare la continuità delle forniture mediante il controllo in
[...] tempo reale dei parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante l'equilibrio delle immissioni e dei prelievi (bilanciamento fisico) e di provvedere alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, attraverso la ricostruzione, secondo formule specifiche, dei quantitativi di gas di competenza di ciascun Utente e l'attribuzione dei relativi costi in funzione dell'effettivo utilizzo (bilanciamento commerciale).
Un'accurata ricostruzione delle norme regolatorie succedutesi in materia, con attenzione specifica alle modifiche apportate nel tempo al sistema di calcolo dei termini di disequilibrio di ciascun Utente, si rinviene nella sentenza del T.A.R. per la Lombardia n.
515/2016, emessa inter partes il 16.3.2016 e confermata con successiva sentenza del
Consiglio di Stato n. 4648/2018.
Richiamando, anzitutto, la deliberazione ARG/gas 184/09 riguardante la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" ("RTTG"), puntualizzano i Giudici amministrativi che “la
RTTG ha disciplinato, all'articolo 9, il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura, ossia: il quantitativo di gas oggetto di autoconsumo da parte del trasportatore (comma 9.1), il gas a copertura delle perdite di rete (comma 9.4) e il gas non contabilizzato (GNC) (comma 9.7).
In base alla definizione contenuta all'articolo 1, comma 1.1, della RTTG, il gas non contabilizzato (GNC) “è il quantitativo di gas non misurato riconducibile a tutte le indeterminatezze dei termini che costituiscono l'equazione di bilancio della rete di trasporto, espresso in GJ/anno; rappresenta l'incognita dell'equazione di bilancio della rete di trasporto". Si tratta, quindi, di una componente residuale dell'equazione di bilancio del gas, che viene determinata per differenza tra tutti i termini in entrata e in uscita.
Il richiamato comma 9.7 della RTTG ha previsto la contabilizzazione con cadenza annuale, da parte dell'Autorità, del quantitativo di gas a copertura del GNC previsto per il successivo anno di trasporto”.
Aggiunge il TAR che “[c]on la deliberazione ARG/gas 192/09 … è stato stabilito, poi, che i quantitativi di gas relativi al gas non contabilizzato fossero allocati agli utenti del servizio in proporzione ai prelievi presso i punti di riconsegna della rete regionale di pagina 10 di 20 n. 1100/2023 r.g.
trasporto”, mentre la deliberazione ARG/gas 45/11, recante la Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale, ha in seguito mutato radicalmente il sistema, prevedendo (come “sintetizzat[o] … nelle premesse della successiva deliberazione 539/2012/ARG/gas”) che:
“− il bilanciamento del sistema nazionale sia assicurato mediante il servizio di bilanciamento erogato nell'ambito della rete nazionale di gasdotti dall'impresa che la gestisce (impresa maggiore di trasporto);
− tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dal fatto che gestiscano porzioni di rete nazionale, garantiscono il c.d. bilanciamento operativo della propria rete, acquistando il gas necessario e il relativo servizio di stoccaggio […]”.
Con la stessa deliberazione è stato inoltre stabilito “che il gas non contabilizzato non sia più allocato interamente a carico degli utenti, in proporzione alle quantità prelevate” e che invece “le imprese di trasporto siano tenute a sopportare gli oneri relativi al proprio
GNC eccedenti una quota determinata, detta “γ GNM” (definita all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02”.
Malgrado l'entrata in vigore della deliberazione ARG/gas 45/11 a far tempo dal 1°.12.2011 (a' sensi del relativo art. 14, comma 14.5), “l'impresa maggiore di trasporto, Cont ossia , ha tenuto ferma la prassi operativa precedentemente seguita, la quale prevedeva che le partite di gas imputabili alle imprese di trasporto regionali Cont interconnesse ai punti di riconsegna della rete gestita da tra cui fossero Parte_1 Cont incluse nei termini dell'equazione di bilancio della medesima .
È a questo punto che ritenendo “tale prassi non Controparte_2 rispondente alla disciplina regolatoria e … pregiudizievole per i propri interessi, perché la esponeva agli effetti dei disequilibri generati nelle reti interconnesse, si è rivolta all'Autorità, alla quale ha chiesto l'approvazione delle modifiche apportate al proprio codice di rete”.
L'Autorità ha quindi adottato la deliberazione 539/2012/R/GAS, con la quale, richiamando “il capitolo 9 (bilanciamento) del codice di (secondo cui CP_1
“Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete CP_1
valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.
[...]
L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione
ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa”), ha posto in luce che “in conseguenza del nuovo assetto introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11, (...) l'impresa maggiore di trasporto, nel dare applicazione alla clausola del capitolo 9 del proprio codice di rete sopra richiamata, deve fare riferimento a tutte le altre imprese di trasporto, siano esse direttamente ovvero indirettamente interconnesse alla propria rete (in altre parole, l'impresa maggiore deve considerare anche eventuali imprese di trasporto la cui rete è connessa a rete gestita da altra impresa a sua volta connessa con l'infrastruttura dell'impresa maggiore)”, essendo in ogni caso “le imprese di trasporto … già tenute, in forza della deliberazione ARG/gas 137/10 a comunicare
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all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie ai fini della definizione del bilancio giornaliero di trasporto degli utenti ed in particolare i quantitativi di gas prelevati da ciascun utente presso il complesso dei punti di riconsegna della propria rete
…”.
Conseguentemente, “l'Autorità:
Cont
- ha approvato le modifiche al codice di rete di
- ha disposto “che la clausola contenuta nel capitolo 9, paragrafo 3.4.2, secondo capoverso, del codice di rete della società trovi applicazione nei termini CP_1 chiariti …”;
- ha stabilito, inoltre, che “che la società per il precedente periodo di CP_1 applicazione della deliberazione ARG/gas 45/11, ridetermini, in coordinamento con le altre imprese di trasporto e secondo i chiarimenti applicativi forniti in motivazione,
l'allocazione dei quantitativi di competenza delle imprese medesime eventualmente effettuata secondo criteri difformi”.
In ottemperanza a tale deliberazione, dovendo rivolgere la Controparte_1 propria pretesa creditoria a “tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dal fatto che gestiscano porzioni di rete nazionale”, ha dunque proceduto ad addebitare a e non più a , le partite di Parte_1 Parte_1 Controparte_6
GNC riferibili alla rete di gasdotti gestita dalla stessa con Parte_1 emissione delle fatture azionate nel presente giudizio a decorrere dal 1° dicembre 2011.
Sulla scorta di tale ricostruzione, non è possibile dubitare dell'esistenza di una fonte normativa e regolatoria a fondamento dell'obbligo di i Parte_1 rispondere delle prestazioni economiche derivanti dall'equazione di bilanciamento nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto e ciò a Controparte_1 prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso con quest'ultima.
Ad ogni buon conto, a anche documentato, quanto meno a Controparte_1 partire dall'anno 2012, e fino all'anno 2017, l'esistenza di accordi annuali intervenuti con l'odierna appellante “per la ripartizione dei ricavi di trasporto e di misura e delle quote di gas per autoconsumi perdite e GNC”, con conseguente regolazione diretta delle rispettive partite economiche derivanti dal servizio di bilanciamento in conformità ai criteri per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi approvati dall'Autorità e contenuti nell'Allegato A del TUTG (v. doc. 2 . Controparte_1
Non possono esservi quindi dubbi sulla legittimità della pretesa creditoria avanzata da el presente giudizio. Controparte_1
§ 2. Respinto il primo motivo, non miglior sorte merita il secondo, con cui
[...] denuncia l'erronea determinazione del quantum debeatur. Parte_1
L'appellante insiste in particolare nell'eccezione di nullità della CTU disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado, lamentando un vizio di motivazione nel rigetto della relativa eccezione e comunque la “violazione del principio di imparzialità e
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terzietà della consulenza”, nonché la violazione del principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali e, ulteriormente, la violazione degli artt. 2697 c.c. e
115 c.p.c.
La sentenza gravata resiste anche a tali ragioni di critica.
Deve premettersi che, avendo Parte_1 [...] stabilito, tra l'altro, con accordo sottoscritto il 5.12.2005, che il Controparte_9 transito del gas naturale tra la Rete SGI e la Rete Consortile (ovvero la rete di trasporto
) avvenisse esclusivamente attraverso l'impianto di misura fiscale già installato Parte_1 presso la Centrale di IN e quello installato presso l'Area di Masseria Graziani, al fine di consentire a la gestione della Rete Consortile in modo Parte_1 Cont indipendente e separato, anche fiscalmente, da quella di e di costituire fra le Parti depositi fiscali parimenti separati”, con la formulazione del quesito, al CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado è stato chiesto :
“1) … se i misuratori fiscali posti nei punti di interconnessione tra la rete di e Parte_1 Cont quella di e in particolare il misuratore G1000 e il misuratore G400 posti nei punti di interconnessione di IN) abbiano correttamente funzionato durante il periodo di loro installazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il 1.12.2011 e il 31.12.2017;
2) … se i misuratori di cui al punto precedente fossero tecnicamente adeguati e idonei, e lo siano stati per tutti il periodo intercorrente tra il 1.12.2011 e il 31.12.2017, in relazione alle dimensioni e alle concrete caratteristiche presentate dalla rete Parte_1
3) … altresì, qualora ritenuto necessario all'esito degli accertamenti di cui ai punti 1) e
2), se i misuratori presso i punti di riconsegna della rete abbiano Parte_1 correttamente funzionato durante il periodo di loro installazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il 1.12.2011 e il 31.12.2017;
4) …, in caso di risposta negativa ad alcuno dei quesiti che precedono, il più probabile valore che la misura del gas avrebbe assunto se i misuratori avessero funzionato correttamente e/o fossero stati correttamente dimensionati rispetto alle caratteristiche assunte dalla rete Netenergy nel tempo;
5) …, sulla scorta dei dati di misura ricostruiti come da punto precedente, il più probabile valore della quota di GNC da imputarsi a e, conseguentemente, il credito Parte_1 spettante a a titolo di regolarizzazione delle partite economiche di bilanciamento CP_1 per il periodo 1.12.2011 – 31.12.2017 …”.
Oggetto di contestazione era infatti l'esistenza di errori di misurazione del volume di gas defluito non tanto dalla rete di a quella di Controparte_1 [...] quanto piuttosto dalla rete di quest'ultima a quella di Controparte_2 ei relativi punti di interconnessione. Parte_1
All'esito delle prove tecniche e di complesse valutazioni matematiche e ingegneristiche, il CTU, con motivazioni coerenti e scevre da vizi logico-argomentativi apparenti, ha potuto accertare che, all'epoca delle operazioni, il misuratore G1000 e il misuratore G400 pagina 13 di 20 n. 1100/2023 r.g.
posti nei punti di interconnessione di IN e correttamente dimensionati rispetto alle caratteristiche della rete, nonostante i quasi 5 anni di inattività erano ancora idonei all'uso secondo la norma UNI 9167:20093 (risultando gli errori riscontrati sempre inferiori rispetto ai massimi consentiti dalla norma UNI 11600), tanto da doversi a fortiori ritenere che gli stessi avessero correttamente funzionato durante il periodo della loro installazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2011 e il 31 dicembre 2017.
Ritenuti conseguentemente corretti i valori di GNC considerati dalle parti secondo il codice di rete il Consulente ha determinato la quota di GNC da imputare CP_1
a e, dunque, il credito di a Parte_1 Controparte_1 titolo di regolarizzazione delle partite economiche di bilanciamento per il periodo
1.12.2011 – 31.12.2017 nella misura di complessivi € 3.154.833,30 (IVA compresa), confermando la correttezza degli importi delle fatture emesse da CP_1 nei confronti di per il suddetto periodo, come
[...] Parte_1 azionate nel presente giudizio.
Il tutto a fronte di un controcredito di nei confronti di Parte_1
“relativo al “corrispettivo unitario variabile” (CV) e al Controparte_1
“corrispettivo transitorio per il servizio di misura” (CMT) … complessivamente pari a € 1.128.375,42 (IVA compresa)”, importo non contestato e da ritenersi definitivamente accertato, in difetto di impugnazione sul punto della sentenza di primo grado.
L'appellante dissociandosi dagli approdi della CTU, Parte_1 insiste ad eccepirne la nullità, sul rilievo – da un lato – che parte delle prove di laboratorio sui misuratori sarebbero state svolte da soggetto (RIMIFLU S.r.l.) non autorizzato e non terzo rispetto a e – dall'altro – che le preliminari (e non Controparte_1 autorizzate) operazioni di smontaggio e pulizia delle camere di entrambi i misuratori ne avrebbero alterato lo stato d'uso originario, impedendo la verifica dei contatori nelle pregresse condizioni di utilizzo degli stessi.
A tali censure non è possibile prestare adesione, né vi è quindi ragione per disporre l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali.
Lo stesso CTU ha avuto modo di puntualizzare, quanto al coinvolgimento di RIMIFLU
S.r.l. nelle prove eseguite esternamente, che, avendo egli delegato lo svolgimento di alcune indagini tecniche alla Società quest'ultima, “già con email Parte_2 del 22 febbraio 2022,… aveva chiarito di essersi appoggiata ai due laboratori esterni
LU, azienda specializzata di per le prove a pressione Parte_3 ambientale, e Force Technology in Danimarca per quelle a pressione d'esercizio, allegando tutte le relative bolle di trasporto (cfr. allegato n. 39)”.
Ha inoltre aggiunto che “le prove eseguite dal laboratorio LU, come da procedura validata da , corrispondono ai punti utilizzati nella normativa CEE in quanto Per_1 sono ritenuti più rappresentativi del comportamento del contatore, soprattutto alle basse portate, e includono inoltre la portata di transizione Qt indicata dalle norme (130 m3/h per il G400 e 320 m3/h per il G1000), il che non avviene nella prova standard applicata dagli organismi 17025”. pagina 14 di 20 n. 1100/2023 r.g.
Dunque, il coinvolgimento di RIMIFLU S.r.l. era circostanza nota al CTU e dal medesimo implicitamente condivisa, in quanto Società individuata dallo stesso Parte_2
CTU su accordo dei Consulenti tecnici di parte, tra cui il CTP di , ing. Parte_1 [...]
(v. verbale operazioni peritali 11.2.2021), aveva dichiarato di non poter eseguire Per_2
“in prima persona i test richiesti” relativamente ai misuratori.
Come posto opportunamente in evidenza dal Giudice di prime cure, l'intervento di RIMIFLU S.r.l., inoltre, si “è limitato ad operazioni meramente materiali (prove di pressione atmosferica sui due misuratori) sotto la supervisione della e Parte_2 alla presenza del tecnico incaricato di Ciò si evince in modo Parte_2 inequivocabile sia dalla e-mail di del 22.2.2022, ove si legge “in data Parte_2
23/07/2021 trasporto e supervisione C/O laboratorio metrologico (LU) per prova alla pressione di esercizio” (doc. 39 allegato alla relazione peritale), sia dai certificati allegati alla relazione, nei quali è riportata la dicitura “La prova è stata eseguita alla presenza del Sig. tecnico e che sono stati debitamente Persona_3 Parte_2 sottoscritti dal medesimo (doc. 35 e 38 allegati alla relazione Persona_3 peritale)”.
Non vi sono elementi per sostenere che le misurazioni strumentali eseguite da RIMIFLU
S.r.l., in ogni caso sotto la supervisione di siano oggettivamente Parte_2 inattendibili, tanto più che l'appellante non solo non ha dimostrato, ma neppure ha allegato l'esistenza di specifici errori in tali misurazioni.
Quanto al fatto che ia menzionata nella sezione “Clienti” del Controparte_1 sito web di RIMIFLU S.r.l. (“Centro Ispezione Metrologico certificato ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012”), si tratta di circostanza di per sé inidonea a confermarne la pretesa carenza di imparzialità, quale affermata dall'appellante.
Senza contare che tali misurazioni eseguite da RIMIFLU S.r.l. riguardavano l'interconnessione tra la rete di trasporto di e quella di Parte_1 non quella di non Controparte_2 Controparte_1 rilevando quindi, rispetto all'oggetto delle verifiche tecniche, i rapporti tra RIMIFLU S.r.l. e ell'ottica di un eventuale conflitto di interessi in grado Controparte_1 di inficiare i risultati delle verifiche.
Escluso che possa dunque ravvisarsi alcuna nullità della CTU sotto il profilo in esame, deve condividersi anche il negativo apprezzamento espresso dal Tribunale quanto alla fondatezza dell'ulteriore eccezione di invalidità della consulenza, sul rilievo che l'effettuazione, da parte di RIMIFLU S.r.l., di “profonde operazioni di pulizia e manutenzione, comprensive della rimozione dei residui di glicole propilenico dalla camera interna delle pale del misuratore previo smontaggio, mai autorizzate né dal
Giudice né dalle parti (anzi espressamente escluse nell'ambito del contraddittorio peritale e, per questo, già immediatamente contestate)” avrebbe inficiato “a monte le risultanze delle prove”.
Ritiene al riguardo la Corte, come già il primo Giudice, che non sia possibile discostarsi dalle giustificazioni di carattere prettamente tecnico fornite al riguardo dal Consulente, in pagina 15 di 20 n. 1100/2023 r.g.
risposta alle “possibili criticità” segnalate dall'avv. Ciocia per Parte_1
sin dal 19.5.2022, con riferimento a “tracce di attività di pulizia e di manutenzione
[...] dei misuratori” quali attività “non richieste per l'effettuazione delle prove”.
Rileva il CTU che “quanto segnalato da non può essere definito una Parte_1
“criticità”; difatti, per l'esecuzione dei test in questione, e ai fini di non rovinare apparecchiature molto delicate e costose, è sempre normale procedere almeno a minima pulizia dei componenti da testare allorché vi siano residui di sporco e grasso dovuti alla lunga inattività. Se si fosse trattato di misuratori ancora in funzione, non sarebbe stato necessario rimuovere i residui del tempo. Dunque, l'attività di pulizia – come confermato al sottoscritto CTU da parte della – è risultata limitata e comunque Parte_2 necessaria all'esecuzione della prova stessa come si conviene a una procedura di un laboratorio accreditato internazionale;
ovviamente, eseguita con la ferma, l'ovvia e naturale accortezza di non alterare i risultati e la validità dei medesimi”.
Anche in replica alle osservazioni del CTP di risponde il Parte_1
CTU che, secondo quanto a lui confermato da la pulizia “è stata Parte_2 eseguita al solo scopo di non rovinare gli strumenti della LU (e di Force) che lavorano in aspirazione, e limitatamente alla pulizia da polvere e residui presenti nella camera di misura senza rimuovere alcun sigillo di qualsiasi natura fiscale o non fiscale.
Non c'è stata quindi alcuna manomissione e, soprattutto, nessun tipo di manutenzione che alterasse il risultato del test: in pratica, si è trattato solo di togliere residui di grasso
e polvere accumulati nel periodo di inattività, e che avrebbero potuto essere trascinati nei sistemi di misura certificati nel corso della prova”.
Manca ogni evidenza che la pulizia dei misuratori, resa necessaria dal lungo periodo di inattività degli stessi (protrattosi per oltre 5 anni) e limitata alla rimozione di “residui di grasso e polvere”, abbia apprezzabilmente inficiato gli esiti della consulenza d'ufficio.
In ogni caso, parte appellante non ha confutato in modo specifico tali risultati, ma si è limitata a denunciare un preteso errore di metodo nelle verifiche di funzionalità così come operate, senza in alcun modo illustrare come e in quale misura tale errore avrebbe compromesso la bontà dei risultati dei test.
Correttamente è stato quindi esclusa l'eccepita nullità della consulenza tecnica anche sotto il profilo in esame.
L'appellante lamenta a tal punto un vizio di omissione, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato l'avvenuto riconoscimento, da parte di Controparte_2 del “sovradimensionamento dello strumento di misura dalla stessa utilizzato, in
[...] considerazione della notevole diminuzione dei prelievi registrati su punto di riconsegna di IN (CB)”, tanto da ammettere che “gli aumentati volumi di gas non contabilizzato (GNC) non erano affatto giustificabili” e da determinarsi “(unilateralmente) alla sostituzione del misuratore G1000 con uno di taglia inferiore, ossia il G400, installato il
29.11.2013”, senza tuttavia consentire ad essa “di Parte_1 riscontrarne i dati fino ad allora effettivamente registrati, così come ripetutamente ma vanamente richiesto…”. pagina 16 di 20 n. 1100/2023 r.g.
Secondo la prospettazione di la valutazione di tali Parte_1 Parte_1 elementi avrebbe dovuto indurre a ritenere fondata l'eccezione di “completa inattendibilità anche delle conclusioni peritali”, eccezione su cui ritiene di dover quindi insistere nel presente grado di appello.
Il rilievo non è condivisibile.
Dalla documentazione prodotta, emerge che la sostituzione del misuratore G1000 con un misuratore G400 venne decisa da non a motivo Controparte_2 di eventuali difetti, quanto piuttosto della “drastica riduzione dei volumi” prelevati dall'odierna appellante a partire da agosto 2012 e dal correlato “funzionamento dell'elemento primario "volumetrico" a turbina dell'impianto in un campo non ottimale, ovvero spesso sotto la portata minima, con conseguente sottostima dei volumi transitati” e necessità, per tale ragione, di provvedere all'approvvigionamento di “un misuratore più appropriato per tali prelievi” (docc. 24-25-31 appellante).
In seguito, consta che avanzò “proposta progettuale” in Parte_1 data 6.12.2016, riguardante “l'installazione di un contatore volumetrico a pistoni rotanti con by-pass classe G400 – DN 150 ANSI 600 corpo in acciaio …” (doc. 32 appellante) e, Cont con comunicazione del 9.12.2016, ebbe a segnalare “differenze tra il consegnato di e il riconsegnato dalla rete incomprensibili e ingiustificabili” (doc. 33). Parte_1
Tornò quindi a proporre, in data 14.2.2017, l'installazione di “un misuratore volumetrico a turbina G400 ANSI 600 DN 150, tarato a 6 punti con pressione di esercizio a 40bar”
(doc. 34).
Seguono le contestazioni sui quantitativi fatturati, asseritamente abnormi (docc. 35-36 appellante).
Preso atto del contenuto dei documenti citati, rileva la Corte che le doglianze formulate da nel corso degli anni risultano generiche e non Parte_1 circostanziate, in quanto non espongono in termini oggettivi le quantità anomale registrate, né evidenziano le cause di tali pretese anomalie, ma si limitano a denunciare un supposto sovradimensionamento del misuratore situato al punto di interconnessione di
IN, rispetto agli effettivi transiti di gas in entrata nella propria rete.
Anche a voler ammettere la fondatezza di tale allegazione, non vi è tuttavia evidenza dell'effettività di tale sovradimensionamento, non avendo Parte_1 in ogni caso documentato di avere reso edotta ei Parte_4 valori massimi di portata previsti sulla propria rete di distribuzione, rispetto ai quali il misuratore installato dovesse ritenersi inadeguato.
Inoltre, quand'anche si trattasse (in ipotesi) di misuratore sovradimensionato, non vi è dimostrazione del fatto che da tale situazione siano derivati errori nelle misurazione quali dedotti (del tutto genericamente) da ed è anche Parte_1 significativo che quest'ultima, pur sostenendo l'abnormità dei quantitativi registrati di gas in entrata rispetto a quelli in uscita, abbia comunque richiesto la sostituzione del pagina 17 di 20 n. 1100/2023 r.g.
relativo misuratore con altro di portata identica (G400) a quello già installato in sostituzione da finendo così implicitamente per Controparte_2 riconoscere l'adeguatezza di quest'ultimo sotto il profilo in esame.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la questione del dimensionamento del misuratore rispetto ai volumi di gas in entrata non abbia rivestito alcuna significativa rilevanza, né fosse meritevole di specifico approfondimento da parte del CTU, essendo dunque da escludere, anche in parte qua, l'eventuale invalidità delle operazioni dal medesimo condotte e delle conclusioni all'esito raggiunte.
§ 3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui si nega la possibilità, invocata da di una rideterminazione Parte_1 del bilanciamento economico a suo carico in applicazione dell'art. 1349 c.c., osservando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare “una circostanza significativa, ossia che l'applicazione sul piano tecnico dell'equazione di bilancio confligge con le peculiarità
… proprie della rete regionale gestita da in quanto la sua applicazione Parte_1 conduce a risultati oggettivamente incompatibili con i principi base a cui la stessa normativa regolatoria è preordinata, ovvero equilibrio e corrispettività”.
Neppure a tali rilievi è possibile prestare adesione.
È indubbio che il potere dell'Autorità di provvedere al calcolo del GNC attraverso apposita formula derivi non da fonte contrattuale, ma dal complessivo quadro normativo e regolatorio di settore, e che dunque non possa operare nel caso in esame il disposto dell'art. 1349 c.c., il quale presuppone invece la nomina di un arbitratore su accordo delle parti.
Ad ogni buon conto, la determinazione della prestazione da parte del Giudice è possibile, secondo la previsione normativa, solo nel caso in cui quella dell'arbitratore manchi o sia manifestamente iniqua o erronea.
Ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso in esame, in cui non solo la misura del GNC a carico dell'Utente è stata determinata sulla base di Deliberazioni dell'Autorità non impugnate da ma neppure vi è ragione di considerare Parte_1 erronea e/o iniqua la quantificazione del corrispettivo per il gas di bilanciamento, fondata su apposita equazione, non essendo in contestazione che la relativa formula sia stata elaborata ed applicata nel rispetto dei princìpi codificati.
Deve inoltre confermarsi che, rispetto a quanto argomentato, si pone come del tutto inconferente – secondo quanto già affermato dal primo Giudice con apprezzamento che la Corte condivide – anche il richiamo alle deliberazioni dell'ARERA n. 14/2019 del
28.3.2019 e n. 569/2020 del 22.12.2020, non essendovi ragione per ritenere l'operatività nel caso in esame di disposizioni emanate in epoca successiva all'insorgenza del credito azionato, né, tantomeno, per eventualmente disapplicare le norme regolatorie pregresse, rispetto alle quali le invocate deliberazioni di ARERA nulla hanno manifestamente disposto. Considerazione che induce anche a ritenere irrilevante anche l'acquisizione dell'“Accordo di bilanciamento operativo tra e 2.11.2022”, del quale CP_1 Parte_1 pagina 18 di 20 n. 1100/2023 r.g.
l'appellante ha chiesto autorizzarsi la produzione quale nuovo mezzo di prova a norma dell'art. 45 co. 3 c.p.c.
§ 4. Con il quarto mezzo di impugnazione, si duole Parte_1 ulteriormente della condanna pronunciata nei propri confronti alla corresponsione in favore di egli interessi di mora al tasso convenzionale sulla Controparte_1 scorta dell'Accordo di ripartizione, dal momento che quest'ultimo “non disciplina le partite economiche del bilanciamento e, quindi, del GNC …”.
La censura va disattesa.
Come posto correttamente in evidenza dal primo Giudice, la corresponsione degli interessi moratori risulta aver formato oggetto di espressa pattuizione tra le parti, risultando tradotta nell'art. 8 degli Accordi annuali versati in atti tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
Prevede tale clausola che “[i]n caso di ritardato pagamento di una fattura sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui ai precedenti articoli saranno dovuti interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a 12 mesi (come rilevato dal quotidiano
“Il Sole 24 ore”), maggiorato di 2 percentuali” (doc. 2 parte attrice).
E poiché l'Accordo in esame ha per oggetto proprio “la ripartizione dei ricavi di trasporto e di misura e delle quote di gas per autoconsumi perdite e GNC”, non v'è dubbio che debba predicarsene l'applicabilità anche nel caso in esame, in cui il credito azionato da
è relativo proprio alla regolarizzazione delle partite Controparte_1 economiche del c.d. servizio di bilanciamento del gas naturale.
§ 5. Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 1482/2023 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore di caiscuna delle parti appellate come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto nel presente grado.
è quindi condannata a corrispondere in favore sia di Parte_1 che di 'importo di € Controparte_1 Controparte_2
29.033,00, si cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, €
4.969,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche il Parte_1 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228. pagina 19 di 20 n. 1100/2023 r.g.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_5 [...]
, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1482/2023 del Parte_6
Tribunale di Milano emessa il 24.2.2023 e depositata il 27.2.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese processuali del presente
[...] Controparte_2 grado di giudizio, liquidate a favore di ciascuna delle suddette parti appellate in complessivi € 29.033,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'8.10.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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