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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2024, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 6/11/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 405/2020 r.g. tra
con il patrocinio degli Avv.ti Orfeo Celata e Giacomo Celata, Parte_1 ricorrente
e
in persona del l.r. pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Edmondo Tomaselli, CP_1
resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la società Parte_1 CP_1 si è svolto un unico, ininterrotto, ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22.04.2017 al
[...]
16.10.2017; accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, o illegittimità del contratto di apprendistato fatto sottoscrivere al ricorrente;
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente configurano la qualifica di livello 5° della declaratoria del personale di cui al CCNL agli atti;
accertare e dichiarare che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per dimissioni rassegnate per giusta causa. Di conseguenza, per i fatti e titoli di cui sopra ed all'allegato conteggio, condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 11.705,87, per i titoli di cui all'allegato conteggio, che deve intendersi qui di seguito riportato e trascritto, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per i fatti e titoli sopra esposti, anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., e comunque in via equitativa. Il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione dei singoli crediti ex artt. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c. fino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A. in favore del procuratore che dichiara di essere antistatario.”.
La parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Ragioni della decisione
1. Parte ricorrente, con ricorso inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Roma e tempestivamente riassunto a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale, ha convenuto in giudizio la società deducendo di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente, CP_1 presso i locali del Bar gestito dalla stessa denominato Cami Bar e sito in Fonte Nuova via Palombarese
235/D, dal 22 aprile 2017 e sino al 16 ottobre 2017, data di cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa a fronte del mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto 2017, senza soluzione di continuità, con mansione di barista e addetto al servizio alla clientela al banco e in sala;
sostiene che il rapporto intercorso tra le parti abbia avuto le caratteristiche della subordinazione;
adduce che la prestazione lavorativa seguiva un orario stabilito dalla resistente settimanalmente, e articolato nelle seguenti fasce orarie: “dalle 14.30 alle 24.00 sino a maggio 2017; dalle 14.30 alle 01.00 sino a giugno
2017; dalle 6.00 alle 14.30 sino ad agosto 2017; dalle 15.00 alle 24.00 sino al 17 settembre 2017; dalle 5.30 alle
9.30 sino al termine ciò sempre per 6 giorni a settimana comprensivi della domenica” (v. doc. 10 ricorso); asserisce di essere stato sottoposto, in tutto tale arco temporale, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. come preposto dalla società. Parte_2
2. Parte ricorrente afferma che la formale regolarizzazione con contratto di lavoro avveniva solo in data 17 giugno 2017, attraverso la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di barista e un inquadramento al 6° livello CCNL applicato dei
Pubblici Esercizi;
il suddetto contratto prevedeva un orario di lavoro 24 ore settimanali (cfr. doc. 4 del ricorso); parte ricorrente sostiene, inoltre, di aver appreso solo attraverso la stampa del Certificato
Storico del Centro per l'impiego che il contratto di apprendistato posto in essere con la convenuta si sarebbe interrotto in data 30 giugno 2017 per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, e successivamente reinstaurato, nella medesima forma, in data 8 agosto 2017 (cfr. doc. 2 del ricorso). Sul punto, parte ricorrente sostiene che il rapporto, diversamente da quanto formalmente indicato, non ha in mai subito interruzioni e sia perdurato continuativamente sino al 16 ottobre 2017 (v doc. 3 del ricorso – Modulo Recesso Rapporto di Lavoro).
3. Il ricorrente asserisce che il rapporto intercorso tra le parti non ha avuto le caratteristiche e gli elementi propri dell'apprendistato professionalizzante, poiché la prestazione lavorativa è stata adempiuta senza la necessaria formazione pratico-teorica prevista dalla legge, nonché in assenza di affiancamento ad un tutor dedicato;
chiede, dunque, che il contratto di apprendistato sia dichiarato nullo e, conseguentemente, chiede di riconoscere fin dall'inizio effettivo del rapporto la natura di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel 5° livello del Ccnl
Turismo - Pubblici Esercizi ( v. Ccnl allegato al doc. 13 del ricorso).
4. Sulla base di quanto esposto, il ricorrente chiede che venga accertata la natura subordinata del rapporto a partire dal 22 aprile 2017 sino al 16 ottobre 2017, con inquadramento nel
5° livello del Ccnl Turismo - Pubblici Esercizi, con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di euro 11.705,87 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti,
TFR, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario diurno e notturno, come dettagliate nei conteggi allegati oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali (conteggi v. doc. 1 del ricorso).
5. Parte resistente si è costituita davanti al Tribunale di Roma, contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto della domanda, mentre non è mai comparsa nel processo riassunto nonostante la regolare notifica di controparte. La costituzione dinanzi al Tribunale di Roma è stata documentata soltanto con le note del 2.10.2024, e deve quindi innanzitutto revocarsi la dichiarazione di contumacia a verbale del 1 febbraio 2022.
6. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per parte ricorrente (v. verbali del
27.9.2022 e del 23.4.2024).
7. Depositate le note autorizzate, il giudizio è stato discusso all'udienza odierna.
8. Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
9. Elemento qualificante il rapporto lavoro subordinato è la etero direzione dell'attività svolta, intesa quale potere datoriale di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore. Tale condizione è frutto della volontà negoziale delle parti, la quale può risultare dal contratto o da comportamenti concludenti successivi alla conclusione dello stesso (art. 1362 c.c.); le condizioni contrattualmente pattuite, sebbene rilevanti, non sono quindi determinanti ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
10. Laddove il lavoratore intenda mettere in discussione le risultanze contrattuali o affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto, avrà l'onere di provare l'esistenza del rapporto, individuato attraverso il luogo e l'orario di svolgimento della prestazione, nonché le caratteristiche di questa, ossia le mansioni rivestite, nonché la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso.
11. Nel caso di specie, in base alle allegazioni di parte ricorrente come documentalmente riscontrate, il rapporto è stato solo parzialmente e tardivamente regolarizzato come apprendistato part time. L'onere della prova gravante sulla ricorrente ha quindi ad oggetto, rispetto al periodo di lavoro irregolare, tutti gli elementi del rapporto già menzionato (luogo ed orario di lavoro, mansioni, subordinazione), e per il periodo di lavoro regolare l'orario asseritamente svolto in eccedenza rispetto a quanto risultante dal contratto nonché le caratteristiche del rapporto tali da renderlo incompatibile con quello di apprendistato.
12. Nel caso di specie, può ritenersi dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo indicato in ricorso, con le caratteristiche allegate in relazione alla subordinazione, all'inquadramento ed all'orario svolto, circostanze non specificamente contestate da controparte e confermate dall'istruttoria svolta.
13. Quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro in nero precedente la formalizzazione, risulta infatti dalla deposizione della teste – collega di lavoro – che il ricorrente avrebbe lavorato Tes_1 presso il Cami Bar almeno da quando ella stessa ha cominciato, ossia “da fine marzo- primi di aprile del
2017, fino ad ottobre 2017”.
14. Quanto all'esistenza di un orario di lavoro prestabilito, articolato su turni, la stessa teste ha dichiarato “Non c'era un orario ben preciso, non avevamo orari, entravamo lì alle 14 -14.30, e poteva capitare di uscire alle 2 – 2.30 di notte. Lavoravamo 6 giorni su sette, avevamo un giorno di riposo a settimana. Il giorno di riposo era a rotazione. ADR. l'orario di inizio era imposto dal datore ma ci diceva che fino a che il bar era aperto non potevamo lasciare il lavoro. ADR. La mattina era aperto, a volte l'ho aperto anche io, aprivamo alle 5 di mattina, fino alle 14.30,
a volte fino alle 15.30 – 16.00 perché il collega che arrivava dopo aveva un ritardo o qualsiasi altra cosa, non avevamo sostituzioni per quel tempo. C'erano due fasce., una di mattina e una di pomeriggio. Era il datore a dirci chi dovesse fare mattina e chi pomeriggio, gestiva tutto lui.”. Tali allegazioni sono sufficienti a ritenere provati gli orari allegati, nei quali l'orario di fine turno serale è indicato come variabile tra la mezzanotte (nei mesi di maggio, settembre e ottobre) e l'una (nei mesi di giugno, luglio e agosto) e che in generale sono inferiori rispetto a quelli risultanti dalla testimonianza, da cui emerge lo svolgimento sistematico di straordinari e l'organizzazione basata su personale ridotto, che doveva quindi coprire l'intero orario di apertura dell'esercizio: “di dipendenti eravamo al massimo tre per turno, uno in cassa, uno al banco, il terzo era un ragazzo che Per_ Per_ veniva ad aiutarci, si chiama I dipendenti eravamo soltanto io e anche se nell'arco di tempo di cui Pt_1 parlo sono andati e venuti altri dipendenti ma non erano fissi, il resto era coperto dal titolare e la sua famiglia”.
15. È inoltre provato il carattere subordinato del rapporto, avendo la teste riferito Tes_1 che il ricorrente fosse soggetto al potere direttivo esercitato dal datore, identificato come da Per_2 entrambi i testi (teste “se capitava che non lavorasse era perché magari non lo faceva venire per Tes_1 Per_2 uno o due giorni o anche una settimana. ADR. Non si trattava di una misura disciplinare, immagino che fosse perché non aveva disponibilità economica. in quei giorni non veniva pagato. […] Il titolare si chiamava non ricordo Per_2 il cognome, era costantemente presente, oltre a lui la sua compagna e a volte sua mamma e suo fratello, minorenne, che a sua volta lavorava. Alla ricorrente viene letto il nome e conferma di ricordare che il datore avesse un Parte_2 nome spagnolo […] era lui che ci diceva cosa fare, nel caso fosse assente era il fratello minore che si comportava da
“comproprietario”, così la compagna. Per eventuali assenze e qualsiasi altra esigenza dovevamo chiedere a lui […] l'orario di inizio era imposto dal datore ma ci diceva che fino a che il bar era aperto non potevamo lasciare il lavoro. […] Era il datore a dirci chi dovesse fare mattina e chi pomeriggio, gestiva tutto lui.”; teste “Non ricordo nomi di altri Tes_2 lavoratori, a parte il titolare che ricordo si chiamava se ben ricordo, con cui ho parlato. […] In quel bar non Per_2 erano solo lui e il proprietario ma c'era altro personale, il locale non era molto grande. Il proprietario a volte lo vedevo a volte no”).
16. Quanto alle mansioni svolte, dall'istruttoria è emerso che le stesse consistessero nelle normali mansioni di banchista di bar (teste “Le sue mansioni erano di banchista, si occupava di Tes_1 caffetteria, a volte davamo un aiuto anche in cucina se necessario essendo anche una tavola calda, perciò aiutavamo nelle preparazioni, faceva anche il cameriere, si occupava del punto gelati. […] Nel periodo di cui riferisco non ci sono stati cambiamenti di sorta nello svolgimento delle mansioni.”; teste “Lui era barista, io l'ho sempre visto dietro il Tes_2 bancone.”). Dette mansioni coincidono con l'inquadramento al V livello del CCNL Pubblici Esercizi, in atti, cui peraltro era formalmente finalizzata la formazione oggetto del contratto di apprendistato (in cui
è espressamente indicata la mansione di barista, cfr. all. 10 al ricorso).
17. Le testimonianze assunte risultano pienamente attendibili, in particolar modo la teste ha avuto conoscenza diretta delle circostanze che riferisce (“quando sono arrivata già lui ci lavorava. Tes_1 ha lavorato nel bar fino a quando ci ho lavorato io, ottobre 2017. ADR. non abbiamo preso insieme la Pt_1 decisione di andarcene, ma le ragioni per cui ce ne siamo andati sono le stesse. Io ho scoperto di aver firmato un contratto che non è mai stato registrato. ADR. Non venivo retribuita come da contratto, a volte non venivo retribuita affatto…”),
e sono sostanzialmente confermate dal teste il quale ha a sua volta avuto conoscenza diretta di Tes_2 fatti di causa sebbene come cliente dell'esercizio e quindi ha potuto riferire in modo meno dettagliato.
18. Deve inoltre valorizzarsi, a norma dell'art. 232 c.p.c., la mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale che, considerata l'ampia base documentale relativa all'esistenza del rapporto, l'esito dell'istruttoria orale come riassunta, nonché alla generale condotta processuale della parte resistente (ed in particolare alla genericità delle contestazioni contenute nell'atto di costituzione), può nel caso di specie valutarsi quale sostanziale ammissione dei fatti allegati dal ricorrente.
19. L'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 22.4.2017 comporta la nullità del contratto di apprendistato stipulato in data 17.6.2017. È emerso infatti dall'istruttoria svolta che il ricorrente abbia svolto ab initio le medesime mansioni, e conseguentemente alla data di stipulazione del contratto di apprendistato lo stesso aveva già dimostrato di non aver bisogno di formazione, circostanza di cui la parte datoriale era necessariamente a conoscenza: il contratto è quindi nullo per frode alla legge (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15308 del 07/08/2004) oltre che per mancanza di causa stante l'impossibilità di formare il lavoratore. E' in ogni caso emerso dall'istruttoria che alcuna attività formativa sia masi stata svolta in favore del ricorrente (teste Tes_1
“Non c'era alcun dipendete più esperto che formasse quando sono arrivata lui era già formato, anzi io che facevo Pt_1 cassa a volte ero adibita al banco ed è stato lui a formarmi per la caffetteria. Da quanto so io non ha mai ricevuto formazione.”.
20. Spettano quindi le differenze retributive richieste, in base ai conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati da controparte, per un importo complessivo di euro 11.705,87 di cui euro 617,69 a titolo di TFR.
21. Su dette somme spettano altresì rivalutazione ed interessi come per legge.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 405/2020 r.g.:
- accerta l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per il periodo che va dal 22.4.2017 al 16.10.2017, con l'inquadramento nel V livello del
CCNL Pubblici Esercizi;
- accerta la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti in data 17.6.2017;
- condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente le spettanze dovute pari ad euro
11.705,87 di cui euro 617,69 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
- Per l'effetto condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 5.388,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 6.11.2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 6/11/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 405/2020 r.g. tra
con il patrocinio degli Avv.ti Orfeo Celata e Giacomo Celata, Parte_1 ricorrente
e
in persona del l.r. pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Edmondo Tomaselli, CP_1
resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la società Parte_1 CP_1 si è svolto un unico, ininterrotto, ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22.04.2017 al
[...]
16.10.2017; accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, o illegittimità del contratto di apprendistato fatto sottoscrivere al ricorrente;
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente configurano la qualifica di livello 5° della declaratoria del personale di cui al CCNL agli atti;
accertare e dichiarare che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per dimissioni rassegnate per giusta causa. Di conseguenza, per i fatti e titoli di cui sopra ed all'allegato conteggio, condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 11.705,87, per i titoli di cui all'allegato conteggio, che deve intendersi qui di seguito riportato e trascritto, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per i fatti e titoli sopra esposti, anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., e comunque in via equitativa. Il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione dei singoli crediti ex artt. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c. fino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A. in favore del procuratore che dichiara di essere antistatario.”.
La parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Ragioni della decisione
1. Parte ricorrente, con ricorso inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Roma e tempestivamente riassunto a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale, ha convenuto in giudizio la società deducendo di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente, CP_1 presso i locali del Bar gestito dalla stessa denominato Cami Bar e sito in Fonte Nuova via Palombarese
235/D, dal 22 aprile 2017 e sino al 16 ottobre 2017, data di cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa a fronte del mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto 2017, senza soluzione di continuità, con mansione di barista e addetto al servizio alla clientela al banco e in sala;
sostiene che il rapporto intercorso tra le parti abbia avuto le caratteristiche della subordinazione;
adduce che la prestazione lavorativa seguiva un orario stabilito dalla resistente settimanalmente, e articolato nelle seguenti fasce orarie: “dalle 14.30 alle 24.00 sino a maggio 2017; dalle 14.30 alle 01.00 sino a giugno
2017; dalle 6.00 alle 14.30 sino ad agosto 2017; dalle 15.00 alle 24.00 sino al 17 settembre 2017; dalle 5.30 alle
9.30 sino al termine ciò sempre per 6 giorni a settimana comprensivi della domenica” (v. doc. 10 ricorso); asserisce di essere stato sottoposto, in tutto tale arco temporale, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. come preposto dalla società. Parte_2
2. Parte ricorrente afferma che la formale regolarizzazione con contratto di lavoro avveniva solo in data 17 giugno 2017, attraverso la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di barista e un inquadramento al 6° livello CCNL applicato dei
Pubblici Esercizi;
il suddetto contratto prevedeva un orario di lavoro 24 ore settimanali (cfr. doc. 4 del ricorso); parte ricorrente sostiene, inoltre, di aver appreso solo attraverso la stampa del Certificato
Storico del Centro per l'impiego che il contratto di apprendistato posto in essere con la convenuta si sarebbe interrotto in data 30 giugno 2017 per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, e successivamente reinstaurato, nella medesima forma, in data 8 agosto 2017 (cfr. doc. 2 del ricorso). Sul punto, parte ricorrente sostiene che il rapporto, diversamente da quanto formalmente indicato, non ha in mai subito interruzioni e sia perdurato continuativamente sino al 16 ottobre 2017 (v doc. 3 del ricorso – Modulo Recesso Rapporto di Lavoro).
3. Il ricorrente asserisce che il rapporto intercorso tra le parti non ha avuto le caratteristiche e gli elementi propri dell'apprendistato professionalizzante, poiché la prestazione lavorativa è stata adempiuta senza la necessaria formazione pratico-teorica prevista dalla legge, nonché in assenza di affiancamento ad un tutor dedicato;
chiede, dunque, che il contratto di apprendistato sia dichiarato nullo e, conseguentemente, chiede di riconoscere fin dall'inizio effettivo del rapporto la natura di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel 5° livello del Ccnl
Turismo - Pubblici Esercizi ( v. Ccnl allegato al doc. 13 del ricorso).
4. Sulla base di quanto esposto, il ricorrente chiede che venga accertata la natura subordinata del rapporto a partire dal 22 aprile 2017 sino al 16 ottobre 2017, con inquadramento nel
5° livello del Ccnl Turismo - Pubblici Esercizi, con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di euro 11.705,87 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti,
TFR, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario diurno e notturno, come dettagliate nei conteggi allegati oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali (conteggi v. doc. 1 del ricorso).
5. Parte resistente si è costituita davanti al Tribunale di Roma, contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto della domanda, mentre non è mai comparsa nel processo riassunto nonostante la regolare notifica di controparte. La costituzione dinanzi al Tribunale di Roma è stata documentata soltanto con le note del 2.10.2024, e deve quindi innanzitutto revocarsi la dichiarazione di contumacia a verbale del 1 febbraio 2022.
6. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per parte ricorrente (v. verbali del
27.9.2022 e del 23.4.2024).
7. Depositate le note autorizzate, il giudizio è stato discusso all'udienza odierna.
8. Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
9. Elemento qualificante il rapporto lavoro subordinato è la etero direzione dell'attività svolta, intesa quale potere datoriale di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore. Tale condizione è frutto della volontà negoziale delle parti, la quale può risultare dal contratto o da comportamenti concludenti successivi alla conclusione dello stesso (art. 1362 c.c.); le condizioni contrattualmente pattuite, sebbene rilevanti, non sono quindi determinanti ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
10. Laddove il lavoratore intenda mettere in discussione le risultanze contrattuali o affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto, avrà l'onere di provare l'esistenza del rapporto, individuato attraverso il luogo e l'orario di svolgimento della prestazione, nonché le caratteristiche di questa, ossia le mansioni rivestite, nonché la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso.
11. Nel caso di specie, in base alle allegazioni di parte ricorrente come documentalmente riscontrate, il rapporto è stato solo parzialmente e tardivamente regolarizzato come apprendistato part time. L'onere della prova gravante sulla ricorrente ha quindi ad oggetto, rispetto al periodo di lavoro irregolare, tutti gli elementi del rapporto già menzionato (luogo ed orario di lavoro, mansioni, subordinazione), e per il periodo di lavoro regolare l'orario asseritamente svolto in eccedenza rispetto a quanto risultante dal contratto nonché le caratteristiche del rapporto tali da renderlo incompatibile con quello di apprendistato.
12. Nel caso di specie, può ritenersi dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo indicato in ricorso, con le caratteristiche allegate in relazione alla subordinazione, all'inquadramento ed all'orario svolto, circostanze non specificamente contestate da controparte e confermate dall'istruttoria svolta.
13. Quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro in nero precedente la formalizzazione, risulta infatti dalla deposizione della teste – collega di lavoro – che il ricorrente avrebbe lavorato Tes_1 presso il Cami Bar almeno da quando ella stessa ha cominciato, ossia “da fine marzo- primi di aprile del
2017, fino ad ottobre 2017”.
14. Quanto all'esistenza di un orario di lavoro prestabilito, articolato su turni, la stessa teste ha dichiarato “Non c'era un orario ben preciso, non avevamo orari, entravamo lì alle 14 -14.30, e poteva capitare di uscire alle 2 – 2.30 di notte. Lavoravamo 6 giorni su sette, avevamo un giorno di riposo a settimana. Il giorno di riposo era a rotazione. ADR. l'orario di inizio era imposto dal datore ma ci diceva che fino a che il bar era aperto non potevamo lasciare il lavoro. ADR. La mattina era aperto, a volte l'ho aperto anche io, aprivamo alle 5 di mattina, fino alle 14.30,
a volte fino alle 15.30 – 16.00 perché il collega che arrivava dopo aveva un ritardo o qualsiasi altra cosa, non avevamo sostituzioni per quel tempo. C'erano due fasce., una di mattina e una di pomeriggio. Era il datore a dirci chi dovesse fare mattina e chi pomeriggio, gestiva tutto lui.”. Tali allegazioni sono sufficienti a ritenere provati gli orari allegati, nei quali l'orario di fine turno serale è indicato come variabile tra la mezzanotte (nei mesi di maggio, settembre e ottobre) e l'una (nei mesi di giugno, luglio e agosto) e che in generale sono inferiori rispetto a quelli risultanti dalla testimonianza, da cui emerge lo svolgimento sistematico di straordinari e l'organizzazione basata su personale ridotto, che doveva quindi coprire l'intero orario di apertura dell'esercizio: “di dipendenti eravamo al massimo tre per turno, uno in cassa, uno al banco, il terzo era un ragazzo che Per_ Per_ veniva ad aiutarci, si chiama I dipendenti eravamo soltanto io e anche se nell'arco di tempo di cui Pt_1 parlo sono andati e venuti altri dipendenti ma non erano fissi, il resto era coperto dal titolare e la sua famiglia”.
15. È inoltre provato il carattere subordinato del rapporto, avendo la teste riferito Tes_1 che il ricorrente fosse soggetto al potere direttivo esercitato dal datore, identificato come da Per_2 entrambi i testi (teste “se capitava che non lavorasse era perché magari non lo faceva venire per Tes_1 Per_2 uno o due giorni o anche una settimana. ADR. Non si trattava di una misura disciplinare, immagino che fosse perché non aveva disponibilità economica. in quei giorni non veniva pagato. […] Il titolare si chiamava non ricordo Per_2 il cognome, era costantemente presente, oltre a lui la sua compagna e a volte sua mamma e suo fratello, minorenne, che a sua volta lavorava. Alla ricorrente viene letto il nome e conferma di ricordare che il datore avesse un Parte_2 nome spagnolo […] era lui che ci diceva cosa fare, nel caso fosse assente era il fratello minore che si comportava da
“comproprietario”, così la compagna. Per eventuali assenze e qualsiasi altra esigenza dovevamo chiedere a lui […] l'orario di inizio era imposto dal datore ma ci diceva che fino a che il bar era aperto non potevamo lasciare il lavoro. […] Era il datore a dirci chi dovesse fare mattina e chi pomeriggio, gestiva tutto lui.”; teste “Non ricordo nomi di altri Tes_2 lavoratori, a parte il titolare che ricordo si chiamava se ben ricordo, con cui ho parlato. […] In quel bar non Per_2 erano solo lui e il proprietario ma c'era altro personale, il locale non era molto grande. Il proprietario a volte lo vedevo a volte no”).
16. Quanto alle mansioni svolte, dall'istruttoria è emerso che le stesse consistessero nelle normali mansioni di banchista di bar (teste “Le sue mansioni erano di banchista, si occupava di Tes_1 caffetteria, a volte davamo un aiuto anche in cucina se necessario essendo anche una tavola calda, perciò aiutavamo nelle preparazioni, faceva anche il cameriere, si occupava del punto gelati. […] Nel periodo di cui riferisco non ci sono stati cambiamenti di sorta nello svolgimento delle mansioni.”; teste “Lui era barista, io l'ho sempre visto dietro il Tes_2 bancone.”). Dette mansioni coincidono con l'inquadramento al V livello del CCNL Pubblici Esercizi, in atti, cui peraltro era formalmente finalizzata la formazione oggetto del contratto di apprendistato (in cui
è espressamente indicata la mansione di barista, cfr. all. 10 al ricorso).
17. Le testimonianze assunte risultano pienamente attendibili, in particolar modo la teste ha avuto conoscenza diretta delle circostanze che riferisce (“quando sono arrivata già lui ci lavorava. Tes_1 ha lavorato nel bar fino a quando ci ho lavorato io, ottobre 2017. ADR. non abbiamo preso insieme la Pt_1 decisione di andarcene, ma le ragioni per cui ce ne siamo andati sono le stesse. Io ho scoperto di aver firmato un contratto che non è mai stato registrato. ADR. Non venivo retribuita come da contratto, a volte non venivo retribuita affatto…”),
e sono sostanzialmente confermate dal teste il quale ha a sua volta avuto conoscenza diretta di Tes_2 fatti di causa sebbene come cliente dell'esercizio e quindi ha potuto riferire in modo meno dettagliato.
18. Deve inoltre valorizzarsi, a norma dell'art. 232 c.p.c., la mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale che, considerata l'ampia base documentale relativa all'esistenza del rapporto, l'esito dell'istruttoria orale come riassunta, nonché alla generale condotta processuale della parte resistente (ed in particolare alla genericità delle contestazioni contenute nell'atto di costituzione), può nel caso di specie valutarsi quale sostanziale ammissione dei fatti allegati dal ricorrente.
19. L'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 22.4.2017 comporta la nullità del contratto di apprendistato stipulato in data 17.6.2017. È emerso infatti dall'istruttoria svolta che il ricorrente abbia svolto ab initio le medesime mansioni, e conseguentemente alla data di stipulazione del contratto di apprendistato lo stesso aveva già dimostrato di non aver bisogno di formazione, circostanza di cui la parte datoriale era necessariamente a conoscenza: il contratto è quindi nullo per frode alla legge (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15308 del 07/08/2004) oltre che per mancanza di causa stante l'impossibilità di formare il lavoratore. E' in ogni caso emerso dall'istruttoria che alcuna attività formativa sia masi stata svolta in favore del ricorrente (teste Tes_1
“Non c'era alcun dipendete più esperto che formasse quando sono arrivata lui era già formato, anzi io che facevo Pt_1 cassa a volte ero adibita al banco ed è stato lui a formarmi per la caffetteria. Da quanto so io non ha mai ricevuto formazione.”.
20. Spettano quindi le differenze retributive richieste, in base ai conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati da controparte, per un importo complessivo di euro 11.705,87 di cui euro 617,69 a titolo di TFR.
21. Su dette somme spettano altresì rivalutazione ed interessi come per legge.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 405/2020 r.g.:
- accerta l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per il periodo che va dal 22.4.2017 al 16.10.2017, con l'inquadramento nel V livello del
CCNL Pubblici Esercizi;
- accerta la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti in data 17.6.2017;
- condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente le spettanze dovute pari ad euro
11.705,87 di cui euro 617,69 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
- Per l'effetto condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 5.388,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 6.11.2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni