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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1838/2021 a cui è stata riunita la causa n. 1062/2021 r.g., tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Simone Calzolai, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato (PO), via Toscana n. 2/F, presso lo studio del difensore;
ATTRICE e OPPONENTE contro
( Controparte_2 [...]
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fiumanò e dall'Avv. CP_3 P.IVA_2
Francesco Fiumanò, elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), Corso Gramsci n. 54 presso lo studio dei difensori;
CONVENUTA e OPPOSTA
e rappresentata e difesa dall'avv. prof. Niccolò Abriani, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Firenze, via Della Condotta n.12 presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI:
Attrice e opponente: IN VIA PRINCIPALE ED IN TESI accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa l'illegittimità delle fatture di rettifica nn. 3015/20 per € 37.602,86, 3016/20 per € 197.498,83, 3017/20 per € 271.748,50, 3018/20 per € 312.644,31 e per le fatture nn.
3019/20 per € 24.056,44, 3020/20 per € 26.298,44, 3021/20 per € 16.049,34, 3022/20 per €
2.113,17, 3023/20 per € 17.780,90, 3024/20 per € 29.903,17 emesse da CP_3
pagina 1 di 15 conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 695.695,96 e conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 551/2021- R.G.976/2021, emesso dal Giudice del Tribunale di Prato, in data
17.05.2021, pubblicato in pari data e notificato in data 19.05.2021, per la somma di Euro
695,695,96 in questa sede opposto, per tutti i motivi esposti in premessa;
respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dalla terza chiamata IN Controparte_4
SUBORDINE ed via gradata e sempre che la convenuta opposta ne dimostri la fondatezza
Accertare e dichiarare il reale consumo effettuato dalla società attrice nel periodo in contestazione per il POD n. IT001E43348345 in Prato, Via Cava n. 39; Condannare infine la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebite eventualmente corrisposte o che saranno corrisposte durante il giudizio, anche a titolo di interessi moratori;
respingere ogni altra avversa domanda, eccezione e/o deduzione. In ogni caso con vittoria di spese, rimborso compenso professionale, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e rimborso compenso
CTU e CTP.
Convenuta e opposta: Nel merito 2) Rigettare l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e comunque le domande avversarie (anche espresse nella causa riunita avente Rg n. 1062/2021), in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, delle fatture emesse dal , e correlativi importi, oggetto di contestazione;
CP_3
3) Per l'effetto, condannare al pagamento degli importi di cui alle seguenti Controparte_1
fatture: fattura n. 3017/2020 del 25/09/2020 di € 271.748,50; - fattura n. 3018/2020 del
25/09/2020 di € 312.644,31; - fattura n. 3019/2020 del 25/09/2020 di € 24.056,44; - fattura n.
3020/2020 del 25/09/2020 di € 26.298,44; - fattura n. 3021/2020 del 25/09/2020 di € 16.049,34;
- fattura n. 3022/2020 del 25/09/2020 di € 2.113,17; - fattura n. 3023/2020 del 25/09/2020 di €
17.780,90; - fattura n. 3024/2020 del 25/09/2020 di € 29.903,17; e dunque alla somma complessiva di € 695.695,96, una volta detratti dalla somma complessivamente fatturata ed accertata come dovuta (€ 935.695,96) gli acconti versati (€ 240.000,00); ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata, per qualsivoglia ragione e/o causa, l'illegittimità delle fatture
Con emesse dal ed oggetto del contendere, condannare comunque anche CP_3 Controparte_1
eventualmente a titolo di indebito arricchimento, al pagamento delle somme che risulteranno dovute in ragione del consumo effettivo di energia elettrica da parte della predetta nel periodo di riferimento;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio In via subordinata, nei confronti del terzo chiamato: 6) ove fosse accertato in corso di causa che l'importo dovuto da CP_1
pagina 2 di 15 [... in ragione dell'energia elettrica alla stessa fornita, non è quello fatturato dal (e da CP_1 CP_3
a , in ragione della erronea indicazione da parte di Controparte_5 CP_3 [...]
dei prelievi di energia consumati da , condannare CP_5 CP_1 Controparte_5
alla restituzione in favore del di tutte le somme che risulteranno, a qualsivoglia
[...] CP_3 titolo, indebitamente corrisposte da quest'ultimo al Distributore. 7) Nell'ipotesi di cui al punto 6) che precede, condannare altresì a tenere indenne e manlevata Controparte_5 CP_3
da ogni e qualsivoglia somma a qualsiasi titolo abbia corrisposto o sia tenuta a
[...]
corrispondere nei confronti di soggetti terzi (UR GY, Terna, Erario), in ragione della erronea indicazione da parte di dei prelievi di energia consumati da Controparte_5 [...]
. 8) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, formulando anche con riferimento a CP_1
Co detta specifica voce, espressa domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato che, in caso di sua erronea comunicazione dei dati, dovrà tenere indenne Controparte_5
da ogni costo e/o spesa sostenuti in ragione del presente contendere. CP_3
Terza chiamata: precisa le conclusioni così come rassegnate in prima memoria di trattazione
[«respingere per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte del chiamante
[...]
Controparte_2
e comunque quelle avversarie formulate nei confronti di
[...] Controparte_6
perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.»] e, per quelle istruttorie, in seconda e terza memoria di trattazione.
FATTO E DIRITTO
Con (di seguito: « »), con citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 551/2021 del 17/05/2021 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a
(di seguito: «CEIR») la somma di € 695.695,96, oltre agli interessi moratori ai Controparte_3
sensi del d.l.vo n. 231/2002, alle spese di lite e agli accessori, rassegnando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato: di essere una società che persegue l'obiettivo CP_3
di ridurre i costi energetici che i consorzi soci gestiscono per mandato dei loro rispettivi associati e di avere ad oggetto, tra l'altro, l'acquisto di ogni forma di energia e la rivendita,
Con prevalentemente ai propri soci o loro associati;
di avere fornito energia elettrica a nel corso degli anni 2018-2020 in forza del contratto stipulato in data 21/12/2017 tra e il CP_3 [...]
(di seguito: «CPE»), da quest'ultimo negoziato anche in nome e per conto della CP_7
Con consorziata;
che, ai sensi delle disposizioni contrattuali il contratto, quest'ultimo si è
pagina 3 di 15 Con Con tacitamente rinnovato per sino al 2020, quando ha comunicato al CPE il recesso con
Con decorrenza dall'anno solare successivo;
che delle fatture elettroniche emesse a carico di nell'anno 2020, per un totale di € 935.695,96, sono stati versati acconti pari a € 240.000,00, così restando la società debitrice per il residuo.
La parte opponente ha preliminarmente rappresentato di aver notificato a , in data CP_3
8/04/2021, precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo, atto di citazione per l'accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture di rettifica nn. 3015/20 per € 37.602,86, 3016/20 per € 197.498,83, 3017/20 per € 271.748,50, 3018/20 per € 312.644,31
e per le fatture nn. 3019/20 per € 24.056,44, 3020/20 per € 26.298,44, 3021/20 per € 16.049,34,
3022/20 per € 2.113,17, 3023/20 per € 17.780,90, 3024/20 per € 29.903,17 emesse da CP_3 conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 695.695,96. In via gradata e sempre che la convenuta ne dimostri la fondatezza, accertare e dichiarare il reale consumo effettuato dalla società attrice nel periodo in contestazione. Condannare infine la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebite eventualmente corrisposte o che saranno corrisposte durante il giudizio, anche a titolo di interessi moratori. In ogni caso con vittoria di spese, rimborso compenso professionale, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge». Ha quindi chiesto la riunione di quel giudizio (n. 1062/2021 r.g.) al presente procedimento.
Con Nel merito, a sostegno dell'opposizione, ha allegato: di aver aderito in data 19/12/2008 al
CPE, che si occupa della stipula di contratti di approvvigionamento di energia elettrica CP_2
sul mercato libero per tutti i consorziati e conseguentemente della stipula di contratti di vendita di energia ai singoli consorziati aderenti, conferendo allo stesso il relativo mandato con rappresentanza;
che dal momento dell'adesione al CPE al 1°/02/2016, il aveva CP_2
Con stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica nell'interesse di , aventi durata 12 mesi, tacitamente rinnovabili per gli anni solari successivi, per alimentare l'impianto ubicato presso la propria sede in Prato, via Cortesi n. 20 (POD n. IT001E00025998); di avere chiesto in data
25/07/2016 l'attivazione di un nuovo contatore sulla fornitura indicata dal POD
IT001E43348345, operante presso la propria sede secondaria in Prato, via Cava n. 39; che in data 21/12/2017 venne costituito un Consorzio di secondo livello, talché CPE e conclusero CP_3
un contratto per la fornitura di energia elettrica avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti per la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi e prestazioni accessorie presso le unità produttive di pertinenza di ciascun consorziato;
di essere rimasta estranea a quella stipulazione, avendo soltanto ricevuto i moduli e formulari allegati al contratto (C “Elenco siti di pagina 4 di 15 fornitura”, H “Tabelle consumi previsionali per ogni utenza POD” e I “Condizioni specifiche di fornitura”), per la sottoscrizione e la restituzione di essi via email; che dal quel momento è stata a stipulare i contratti di approvvigionamento di energia elettrica, sul mercato libero, per CP_3
tutti i consorzi associati e per le imprese ad essi aderenti, provvedendo altresì alle conseguenti fatturazioni;
di avere ricevuto dal CPE, dal momento dell'installazione del POD n.
IT001E43348345, relativo al punto di prelievo di via Cava n. 39, fatture di energia pari a “zero”
e di avere pertanto chiesto più volte al informazioni al riguardo, ricevendo sempre CP_2
rassicurazioni sull'assenza di qualsivoglia anomalia;
che il 29/05/2020 (di Controparte_4
Con seguito: «E-Distribuzione»), a seguito di una verifica, inviò a una raccomandata a/r comunicando che il contatore aveva registrato correttamente le misure di energia prelevata dalla rete, ma che per un'anomalia del sistema non aveva trasmesso tali dati al sistema di fatturazione dalla data del 25/07/2016 (corrispondente a quella di attivazione del POD), e che pertanto aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione delle misure relative al periodo dal 25/07/2016 al
31/12/2018, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e dal 01/02/2020 al
31/05/2020; di avere ricevuto da ., in data 25/09/2020, per il sito di fornitura in via Cava n. CP_3
39, le fatture nn. 3015/20 di € 37.602,86, 3016/20 di € 197.498,83, 3017/20 di € 271.748,50,
3018/20 di € 312.644,31, 3019/20 di € 24.056,44, 3020/20 di € 26.298,44, 3021/20 di €
16.049,34, 3022/20 di € 2.113,17, 3023/20 di € 17.780,90, 3024/20 di € 29.903,17 per un totale complessivo di € 935.695,96; di avere contestato le fatture e attivato la procedura di conciliazione ARERA nei confronti di , nella quale è stato chiamato a partecipare anche il CP_3
distributore ; di avere versato a , in virtù di un accordo provvisorio, Controparte_4 CP_3
l'importo di € 240.000,00.
In diritto l'opponente ha rilevato come, dalle verifiche effettuate attraverso i propri tecnici, è emerso un quadro di massima certezza circa la erroneità e la inattendibilità dei ricalcoli che hanno dato luogo all'emissione di fatture suppletive. In primo luogo, i dati disponibili considerati, relativi al periodo maggio 2019-giugno 2020, indicano consumi del tutto costanti e regolari, raffigurati da curve di dimensione assolutamente omogenee tra di loro, come se il carico del prelievo fosse costantemente uguale per un periodo così ampio;
si tratterebbe, all'evidenza, di un dato irreale, frutto di inserimento di dati artefatti, incompatibili con i consumi di un'azienda dinamica e operativa, che ha avuto mutevoli e importanti variazioni di consumi nel corso degli anni. I dati forniti da durante la procedura ARERA, diversi da quelli Controparte_4
reperibili dal sito istituzionale, non riflettono più curve “piatte”, ma hanno comunque una pagina 5 di 15 conformazione abbastanza standardizzata per ogni mese. In secondo luogo, è emerso che l'energia reattiva, nello stesso periodo, ha un inverosimile valore uguale a zero. Con In punto di onere della prova, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le rilevazioni dei consumi di energia mediante contatore sono assistite da una presunzione semplice di veridicità cosicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante;
nel caso di specie, avendo la somministrata eccepito e dimostrato l'incongruità dei consumi, sarebbe onere di provare il corretto funzionamento CP_3
del contatore e la corrispondenza tra la fatturazione e i consumi reali.
Si è costituita in giudizio formulando conclusioni analoghe a quelle riportate in epigrafe. CP_3
La società opposta, richiamando quanto allegato nel ricorso per ingiunzione, ha precisato di
Con avere ospitato sul proprio dispacciamento l'utenza di soltanto nei periodi da luglio 2016 a dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2020, in quanto nei rimanenti periodi l'utenza era stata sul dispacciamento di UR GY (anno 2019) e AL IA (da febbraio 2020), e di avere corrisposto a € 267.694,15. Controparte_4
In diritto , dopo avere rilevato come l'attività di rilevazione dei consumi sia di competenza CP_3
Con esclusiva del distributore e che i dati da quest'ultimo forniti non sono mai stati contestati da , ha contestato il valore probatorio della perizia prodotta dall'opponente, sulla quale, ad avviso dell'opposta, grava l'onere di dimostrare che il valore reale dei consumi è inferiore a quello indicato in fattura. Con Al fine di rimarcare la pretestuosità dell'opposizione, l'opposta ha evidenziato: che , nell'allegato “H” recante “Tabella consumi previsionali”, contenente la stima dei consumi previsionali per l'anno successivo, aveva dichiarato sia per il 2018 che il 2019 consumi previsionali pari a “0”, per tutti i mesi dell'anno, e ciò era accaduto non solo quando effettivamente mancava un consumo storico per fare una previsione attendibile, ma neppure negli anni successivi all'attivazione del nuovo punto di prelievo, senza segnalare l'anomalia.
Ha poi ribadito che il contatore installato a servizio del POD oggetto di causa aveva sempre regolarmente registrato i consumi di energia elettrica prelevata dalla rete, mentre il disallineamento si era verificato, come più volte rappresentato dal distributore, solo con riferimento al sistema di fatturazione che registrava quantitativi di energia prelevata nulli.
Quanto all'onere della prova, , a sua volta richiamando i principi della giurisprudenza di CP_3
Con legittimità, ha eccepito che non ha chiesto, a suo tempo, una verifica circa il regolare funzionamento del contatore in contraddittorio, non avendo opposto alcunché al momento del pagina 6 di 15 sopralluogo effettuato dal distributore il quale aveva poi dato atto, nel relativo verbale, che il misuratore funzionava regolarmente.
La parte opposta ha poi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di al Controparte_4
fine di essere tenuta indenne nel caso in cui fossero accertati errori nella misurazione, con diritto di pretendere la restituzione delle somme che dovessero, a qualsivoglia titolo, non risultare dovute, ma che ha integralmente corrisposto al distributore. CP_3
All'udienza di comparizione e trattazione del 7/02/2022, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta da ed è stata autorizzata la chiamata in causa di CP_3
E-Distribuzione. È stata inoltre riunita al presente giudizio la causa n. 1062/2021 r.g..
Si è costituita in giudizio , formulando conclusioni analoghe a quelle trascritte in Controparte_4
epigrafe.
Dopo avere eccepito preliminarmente la propria estraneità sia ai rapporti contrattuali
Con intercorrenti tra e , sia a quelli di con altri soggetti (sellers e/o traders), la terza CP_3 CP_3
chiamata ha allegato di avere intrattenuto con un rapporto contrattuale di trasporto CP_3 dell'energia elettrica sulle proprie reti dal 25/07/2016 al 31/12/2018 e dal 1°/01/2020 al
31/01/2020, al quale si riferiscono le somme pagate da a , pari a € CP_3 Controparte_4
267.694,15.
Nel merito, ha allegato l'integrità e il perfetto funzionamento del contatore Controparte_4
abbinato al POD n. IT001E43348345, mai sostituito, e ha eccepito la propria estraneità alla lite, riguardante il piano della fatturazione, piuttosto che la misurazione dell'entità dei consumi, in quanto l'energia, seppur costantemente registrata dal contatore e acquisita a , non era CP_8
stata fatturata nei suoi effettivi importi perché registrata, per un disguido di natura informatica,
Con nel canale delle produzioni (errato perché non è classificata come soggetto produttore) rispetto a quello (corretto) dei prelievi, ciò che aveva causato l'emissione di fatture a “zero” nei Con confronti di;
i dati di misura, invero, non erano mai stati alterati, manipolati, sostituiti o ricostruiti.
Anche la terza chiamata ha eccepito l'assenza di valenza probatoria della relazione tecnica prodotta dall'opponente e ha richiamato i principi in tema di onere della prova illustrati dalla parte opposta.
All'udienza cartolare del 6/06/2022, sono stati concessi termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e, depositate le relative memorie, il giudice supplente dell'assegnatario assente per pagina 7 di 15 congedo di maternità ha ammesso la prova per testi dedotta dall'opponente e dalla terza chiamata con ordinanza emessa all'udienza del 17/05/2023.
Alla udienza del 17/01/2024 è stata assunta la prova testimoniale dinanzi al giudice assegnatario che, all'esito, ha disposto c.t.u. con i seguenti quesiti: «Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, tenuto conto delle rispettive prospettazioni delle parti, nel contraddittorio tra loro, autorizzato a chiedere direttamente alla terza chiamata i dati di consumo e le altre informazioni ritenute necessarie (valendo la presente ordinanza come ordine di esibizione in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opponente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), previo esame del misuratore abbinato al POD n. IT001E43348345 ubicato in Prato, via Cava n. 39 attivato il 25/07/2016: 1) verifichi se il misuratore di cui in premessa abbia funzionato correttamente dalla data di installazione al 31/05/2020; 2) accerti i dati di consumo dell'energia prelevata da così come riportati dal distributore Controparte_1
nel periodo dal 25/07/2016 al 31/05/2020, precisando se si tratta di consumi rilevati o stimati;
dica in ogni caso quale sia il metodo seguito da per definire i consumi Controparte_4
[... della società opponente a seguito della verifica effettuata in data 29/05/2020; 3) dica se abbia rilevato o ricostruito correttamente i consumi della società opponente Controparte_5
per il periodo in considerazione, tenuto conto, solo se ritenuto necessario, delle informazioni disponibili sulle caratteristiche dell'attività industriale svolta da presso il sito Controparte_1 di via Cava n. 39 (cfr. testimonianza di all'udienza del 17/01/2024) e dei dati di Tes_1
consumo relativi al periodo da giugno 2020 ad agosto 2021; in caso contrario ricostruisca i consumi nel periodo in contestazione;
4) sulla base dei consumi così definiti e delle pattuizioni contrattuali, accerti: a) le spese sostenute da in relazione alla fornitura di energia Parte_1
Con elettrica a distinguendo le singole voci di spesa;
b) il corrispettivo Controparte_1 complessivamente dovuto da per il periodo in contestazione e l'importo a Controparte_1
debito tenuto conto degli acconti versati, distinguendo le singole voci», con incarico di effettuare un tentativo di conciliazione che, tuttavia, ha avuto esito negativo.
Depositata la relazione di c.t.u. in data 9/09/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del 21/01/2025 ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., con cui sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
Con 1. È provato documentalmente che tra e è stato stipulato, per il tramite del mandatario CP_3
CPE, un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo al POD n. IT001E43348345 sito in Prato, via Cava n. 39; in particolare, l'accordo (doc. 7 allegato alla comparsa di pagina 8 di 15 Con costituzione dell'opposta) è stato concluso dal CPE, al quale ha aderito , in nome e CP_2
per conto delle singole imprese consorziate, con , consorzio c.d. di secondo livello di cui fa CP_3
parte il CPE.
L'allegazione dell'opponente, peraltro del tutto incidentale e priva di effetti giuridici pure nella prospettazione della stessa parte, del fatto che quest'ultima non fosse a conoscenza del contratto Con tra e il CPE (recte: e se stessa) è smentita dalla sottoscrizione apposta per sui moduli CP_3
allegati al predetto contratto (allegati C, H, I, cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione della parte opposta).
2. Non è contestato che, dall'attivazione del POD abbinato all'utenza di via Cava n. 39, richiesta Con da nell'anno 2015 (doc. 4 allegato alla citazione), fino alla verifica effettuata dal distributore Con il 29/05/2020 (doc. 8 allegato alla citazione), le fatture emesse nei confronti di hanno attestato consumi pari a “zero”, sebbene l'avviamento produttivo dello stabilimento fosse avvenuto alla fine dell'anno 2016, sebbene con un trasferimento graduale dei macchinari dalla sede di Prato, via Trento n. 15: in tal senso ha riferito il teste all'epoca dei fatti già Tes_1
dipendente e socio con una quota del 2% della società opposta, apparso attendibile per avere reso dichiarazioni circostanziate e coerenti.
3. Dall'istruttoria documentale e dalle prove testimoniali assunte, è emerso che alla singola Con impresa consorziata, come , il CPE, per conto di , inviava annualmente una tabella sui CP_3 consumi previsionali da compilare da parte del somministrato con l'indicazione dei consumi prevedibili per l'anno solare successivo, generalmente redatta sulla base dei consumi effettivi dell'anno precedente;
sulla base di questa tabella, calcolava gli acconti che ogni mese CP_3
sarebbero stati chiesti alle imprese in pagamento, dopodiché, alla fine del mese, nella fattura addebitava i consumi effettivi, riaccreditando l'acconto del mese precedente e addebitando l'acconto per il mese successivo in base alla tabella previsionale.
In questo senso hanno deposto all'udienza del 17/01/2024 sia la teste dipendente Testimone_2
di con mansioni amministrative, che il teste amministratore di CP_3 Testimone_3
società consulente di , risultati attendibili sia perché estranei alla causa sia Controparte_9 CP_3
perché hanno reso dichiarazioni precise e tra loro coerenti: essi hanno spiegato che la tabella dei consumi provvisionali ha una finalità prettamente finanziaria, per evitare di chiedere alle aziende esborsi eccessivi a titolo di acconto;
sempre a questo scopo, era previsto che le singole imprese, nel corso del rapporto contrattuale, potessero comunicare a eventi particolari CP_3
potenzialmente incidenti sui consumi, così che la somministrante potesse tenerne conto nel pagina 9 di 15 calcolo dell'acconto sul mese successivo (es. un fermo straordinario della produzione o l'installazione di un nuovo macchinario).
Il teste ha dichiarato che la tabella dei consumi previsionali relativi all'anno 2019, di cui Tes_3 all'allegato H (doc. 44 allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attrice Con opponente), era stata inviata a per la firma precompilata da e l'attrice, a sua CP_9
volta, aveva confermato il dato di consumo pari a “zero”, così inserito sulla base dei consumi storici, che erano nulli in quanto il POD era stata installato ex novo; non risulta peraltro che, negli anni successivi, dopo avere ricevuto analoghi moduli precompilati con consumi pari a
“zero” sebbene la sede di via Cava n. 39 fosse utilizzata, la società abbia chiesto a di CP_3
Con correggere il dato: la circostanza che si fosse attivata più volte con il CPE segnalando l'anomalia della fatturazione non è dimostrato, ma questo aspetto non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, se non ai fini della regolamentazione delle spese di lite e nei limiti in cui è utile per comprendere, sotto il profilo puramente fenomenico, perché nessun corrispettivo è stato fatturato nei confronti dell'opponente fino a quando il distributore si è reso conto dell'errore.
4. Che si sia trattato di un mero errore di fatturazione e non un errore di rilevazione dei consumi
è provato dal verbale di verifica del contatore di E-Distribuzione del 29/05/2020 in cui è indicato che l'apparecchio misurava regolarmente, e la circostanza è stata confermata dal CTU il quale ha verificato che il misuratore abbinato al POD di via Cava n. 39 ha sempre funzionato correttamente, ma siccome comunicava le letture dei prelievi di energia come letture di energia
Con prodotta e immessa in rete, poiché non produce energia, il sistema trasmetteva i dati dei consumi pari a “zero”, archiviandoli senza trasmetterli al venditore. I consumi, in altri termini, sono stati regolarmente rilevati e registrati e non è stato necessario effettuare alcuna ricostruzione da parte del distributore.
Questa considerazione trova ulteriore riscontro nella testimonianza del dipendente di Parte_2
che era presente al sopralluogo di verifica effettuato da il 29/05/2020 e ha
[...] Controparte_4
firmato il relativo verbale, il quale ha dichiarato di avere visto che il contatore era integro.
Il regolare funzionamento del contatore è stato confermato anche dal teste Testimone_4
dipendente di , il quale ha riferito di aver firmato i riconteggi di energia non Controparte_4
fatturata e, a tale scopo, di aver preliminarmente verificato che il misuratore aveva acquisito tutte le misure nelle giornate e negli orari previsti. Lo stesso testimone ha spiegato ancor più chiaramente come si è verificata l'anomalia nella fatturazione: «il misuratore, per errore, era stato qualificato informaticamente come “di produzione”. Per cui le misure sono corrette, ma
pagina 10 di 15 erano state erroneamente riferite alla produzione (immissione in rete) anziché al consumo, quindi non sono state fatturate perché non si trattava di un produttore (…) l'errore è avvenuto al momento dell'immissione del dato (produzione o consumo) nel sistema informatico».
Sebbene il dipendente di che effettua il controllo del contatore non abbia la Controparte_4
qualità di pubblico ufficiale, bensì di incaricato di pubblico servizio, in quanto addetto a un'attività non meramente materiale, ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Cass., pen., n. 7566 del
19/02/2020 ud., dep. 26/02/2020) e non possa quindi attribuirsi al verbale di verifica del misuratore l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, tale documento costituisce comunque una prova liberamente valutabile dal giudice che, in assenza di specifiche contestazioni sulle modalità con le quali l'accertamento sullo strumento di misurazione è stato effettuato, è idonea a provare quanto dichiarato dall'addetto dell'impresa di distribuzione. Con Il fatto, considerato da come indice di inattendibilità forniti dal distributore, della mancanza di addebiti per l'energia reattiva è stato spiegato dal CTU come segue: «le discrepanze nei calcoli sono sicuramente da attribuire probabilmente a parametrizzazioni e accessi a tariffe specifiche non note ma che sembrano perfettamente in linea con quanto contrattualizzato fra
e come per esempio il fatto che, sempre in forza dell'adesione al CP_1 CP_3 consorzio, nessun corrispettivo sia mai stato calcolato ed addebitato per l'energia reattiva»; si è trattato, in altri termini, di un'agevolazione accordata da alle imprese consorziate. CP_3
5. Si può quindi concludere sul punto che ha assolto all'onere della prova a suo carico, CP_3
avente ad oggetto il perfetto funzionamento del misuratore abbinato al POD di via Cava n. 39.
A fronte della presunzione semplice di veridicità dei dati di consumo rilevati mediante contatore Con (Cass., n. 28984 del 18/10/2023), ha eccepito l'inattendibilità dei flussi di consumo trasmessi dal distributore avuto riguardo non già al dato statistico di consumo normalmente rilevato in relazione agli ordinari impieghi di energia di aziende aventi analoghe caratteristiche
(Cass., n. 297 del 09/01/2020), bensì alla dedotta inverosimiglianza dei dati trasmessi in un primo momento dal distributore (cfr. relazione dell'ing. doc. 39 allegato alla Persona_1
citazione): il CTU ha verificato che, in effetti, , inizialmente indotta in errore da Controparte_4
una richiesta di di effettuare una ricostruzione dei consumi, ha comunicato dati errati CP_3
(quelli recanti le cc.dd. curve piatte evidenziate dall'opponente e analizzati dai periti da quest'ultima incaricati), non coincidenti con quelli correttamente e regolarmente rilevati dal contatore;
successivamente ha rettificato i dati di consumo, riconfermando quelli tratti dalle Con letture. A fronte di questi ultimi, non ha svolto contestazioni specifiche e, soprattutto, al pagina 11 di 15 momento della verifica effettuata dal distributore, nulla ha rilevato, né ha chiesto successivamente di esaminare e controllare il misuratore in contraddittorio, come sarebbe stato possibile fare visto che l'apparecchio in questione non è mai stato sostituito. A fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, sarebbe stato onere della parte opponente dimostrare che l'eccessività dei consumi è stata causata da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass., n. 23699 del 22/11/2016; Cass., n.
19154 del 19/07/2018; Cass., n. 28984 del 18/10/2023); circostanze queste che, tuttavia, non Con sono state neppure allegate da .
6. Il CTU ha poi verificato che la fatturazione da parte di è avvenuta, nella sostanza, in CP_3
Con conformità dei consumi effettivi e delle condizioni contrattuali, comunque a favore di :
«Poiché le aliquote applicate per gli oneri di trasmissione, distribuzione, misura e altri oneri generali sono dipendenti dal tipo e volume dei consumi dell'utenza esiste un margine che rientra nelle possibilità di C.E.I.R. di attribuire ai consorziati aliquote migliorative rispetto alla gestione di una fornitura singola, è quindi rilevabile una discrepanza calcolata nel periodo in esame, che relativamente alla classificazione dei prelievi di energia nella fasce di picco o fuori picco appare non conforme a quanto contrattualmente concordato (fascia di picco ore 8-20 dal lunedì al venerdì) portando ad una discrepanza nel periodo in esame (circa 60 mesi) per un totale imponibile di 138.68 € oltre iva, generati da una differenza di conteggio di 1.319,61 kWh nell'arco dei cinque anni, in parte dovuti anche ai successivi arrotondamenti (su un totale di poco meno di 6.0000.000,00 di kWh quindi si tratta dello - 0,0022316299%) che porterebbero infatti ad una irrisoria variazione dell'importo dovuto da spiegabile anche con CP_1
arrotondamenti progressivi delle letture fatturate». Risultano correttamente addebitati, infine, gli oneri obbligatori (trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali).
Il debito originario dell'opponente, pertanto, corrisponde a un corrispettivo di € 935.695,96 e il debito residuo ammonta all'importo ingiunto, pari a € 695.695,96.
7. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere però revocato in relazione alla condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al d.l.vo n. 231/2002 dalle scadenze indicate nelle fatture, in quanto gli interessi sono dovuti, come da domanda, nella misura, convenzionalmente pattuita (art. 6, lett. D del contratto di fornitura), del tasso Euribor con scadenza un mese maggiorato di 6 (sei) punti percentuali.
pagina 12 di 15 Con È infondata la tesi di secondo cui gli interessi di mora non sarebbero dovuti o, in ipotesi, dovrebbero decorrere dalla data di deposito della relazione di c.t.u. nel presente giudizio.
Premesso che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono, anche agli effetti sia della mora "ex re", esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali
(Cass. Sez. 6, 20/03/2019, n. 7722), nel caso all'esame la liquidità del credito della somministrante non è esclusa dal fatto è sorta controversia sull'effettivo ammontare dei consumi della somministrata, cosicché quest'ultima deve essere considerata in mora dal termine di pagamento indicato nelle fatture, ossia dal 16/10/2020.
L'incertezza sull'attendibilità del dato di consumo indicato dal distributore, sebbene a causarla abbia obiettivamente contribuito la stessa , in quanto i dati reperibili dal sito Controparte_4
istituzionale della stessa erano difformi da quelli poi trasmessi dalla stessa società durante la procedura conciliativa presso ARERA, come rimarcato dalla stessa nella PEC del CP_3
5/08/2020, diretta al distributore (doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione della parte opposta), non costituisce di per sé una causa non imputabile alla debitrice che ha reso temporaneamente impossibile la prestazione, sì da escludere che alla stessa possano essere addossate le conseguenze del ritardo nell'adempimento, tra cui l'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori: potrebbe costituire una causa non imputabile alla società attrice opponente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., soltanto un impedimento oggettivo a corrispondere il denaro nella misura richiesta da , non certo il fatto che sia controverso l'ammontare del debito, essendo CP_3
Con peraltro irrilevante, sotto questo profilo, la mancanza, in capo a , di un intento dilatorio o di mala fede o colpa grave nel resistere alla pretesa creditoria della convenuta opposta. Con Pertanto, avendo versato tre acconti di € 80.000,00 ciascuno, rispettivamente in data
4/12/2021, 31/12/2021 e 29/01/2022 (doc. 36 allegato alla citazione), da imputare alla prima fattura per ordine di numerazione n. 3017/2020 del 25/09/2020, gli interessi decorrono dalla scadenza delle fatture (per tutte il 16/10/2020) su € 935.695,96 fino al 3/12/2021, su €
855.695,96 dal 4/12/2021 al 30/12/2021, su € 775.695,96 dal 31/12/2021 al 28/01/2022, su €
695.695,96 dal 29/01/2022 al saldo.
8. Considerato l'integrale riconoscimento del credito della parte opposta per la sorte capitale dipendente dai dati di consumo trasmessi da E-Distribuzione, la domanda di manleva proposta da nei confronti della terza chiamata è assorbita. CP_3
pagina 13 di 15 9. Le spese processuali sono compensate tra l'opponente e le altre parti per metà e sono poste a
Con [... carico di per la restante quota del 50% che essa dovrà rifondere sia all'opposta che a
, la cui chiamata in causa è stata causata dalle difese della stessa opponente. CP_5
Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la parziale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost., n. 77/2018) risiedono nella considerazione che tutte le parti hanno concorso alla reiterazione dell'errore di fatturazione di cui si è discusso: il distributore ne ha dato causa ab origine, essendo esso responsabile dell'inappropriato inserimento informatico;
il fornitore ha omesso di rilevare l'anomalia di consumi nulli nei diversi anni in cui il rapporto di somministrazione ha avuto esecuzione;
la cliente ha omesso di prendere iniziative concrete per far rettificare un dato marcatamente sbagliato nelle cc.dd. tabelle sui consumi previsionali.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00) e alla sua complessità e sono dovuti: per la fase monitoria nella misura media;
per le fasi di studio e introduttiva della causa n. 1062/2021 r.g. e della causa n. 1838/2021, ridotti del
50% per l'identità delle due cause (€ 2.303,50 + € 1.519,50 x 2); per la fase istruttoria e per la fase decisionale delle cause riunite, nella misura media (€ 13.534,00 + € 8.013,00), con aumento del 30% per la presenza di più soggetti (totale € 28.011,10).
In base ai medesimi criteri, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte opponente per 1/2, della parte opposta per 1/4 e della terza chiamata per 1/4, ferma la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara che per le causali di cui in motivazione, è creditrice Controparte_3 di di € 695.695,96, oltre agli interessi moratori al tasso Euribor con Controparte_1
scadenza un mese maggiorato di 6 (sei) punti percentuali dal 16/10/2020 al 3/12/2021 su
€ 935.695,96, dal 4/12/2021 al 30/12/2021 su € 855.695,96, dal 31/12/2021 al
28/01/2022 su € 775.695,96, dal 29/01/2022 al saldo su € 695.695,96;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 551/2021 del 17/05/2021, emesso da questo Tribunale, e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 695.695,96, oltre agli interessi moratori al tasso Euribor con scadenza un mese maggiorato di 6 (sei) punti percentuali dal 16/10/2020 al 3/12/2021 su € 935.695,96, dal pagina 14 di 15 4/12/2021 al 30/12/2021 su € 855.695,96, dal 31/12/2021 al 28/01/2022 su € 775.695,96, dal 29/01/2022 al saldo su € 695.695,96;
3) dichiara le spese processuali compensate per metà tra e Controparte_1 [...]
e per l'effetto condanna l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta la CP_3
restante quota del 50% (cinquanta percento), che liquida per la fase monitoria in €
2.856,00 per compensi professionali e per le cause di merito riunite in € 421,50 per esborsi ed € 17.828,55 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
[... 4) dichiara le spese processuali compensate per metà tra e Controparte_1
e per l'effetto condanna l'attrice opponente a pagare alla terza Controparte_5
chiamata la restante quota del 50% (cinquanta percento), che liquida in € 17.828,55 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'opponente per la quota di 1/2 (un mezzo), dell'opposta per la quota di 1/4 (un quarto) e della terza chiamata per la quota di 1/4 (un quarto), ferma la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 17/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1838/2021 a cui è stata riunita la causa n. 1062/2021 r.g., tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Simone Calzolai, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato (PO), via Toscana n. 2/F, presso lo studio del difensore;
ATTRICE e OPPONENTE contro
( Controparte_2 [...]
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fiumanò e dall'Avv. CP_3 P.IVA_2
Francesco Fiumanò, elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), Corso Gramsci n. 54 presso lo studio dei difensori;
CONVENUTA e OPPOSTA
e rappresentata e difesa dall'avv. prof. Niccolò Abriani, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Firenze, via Della Condotta n.12 presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI:
Attrice e opponente: IN VIA PRINCIPALE ED IN TESI accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa l'illegittimità delle fatture di rettifica nn. 3015/20 per € 37.602,86, 3016/20 per € 197.498,83, 3017/20 per € 271.748,50, 3018/20 per € 312.644,31 e per le fatture nn.
3019/20 per € 24.056,44, 3020/20 per € 26.298,44, 3021/20 per € 16.049,34, 3022/20 per €
2.113,17, 3023/20 per € 17.780,90, 3024/20 per € 29.903,17 emesse da CP_3
pagina 1 di 15 conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 695.695,96 e conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 551/2021- R.G.976/2021, emesso dal Giudice del Tribunale di Prato, in data
17.05.2021, pubblicato in pari data e notificato in data 19.05.2021, per la somma di Euro
695,695,96 in questa sede opposto, per tutti i motivi esposti in premessa;
respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dalla terza chiamata IN Controparte_4
SUBORDINE ed via gradata e sempre che la convenuta opposta ne dimostri la fondatezza
Accertare e dichiarare il reale consumo effettuato dalla società attrice nel periodo in contestazione per il POD n. IT001E43348345 in Prato, Via Cava n. 39; Condannare infine la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebite eventualmente corrisposte o che saranno corrisposte durante il giudizio, anche a titolo di interessi moratori;
respingere ogni altra avversa domanda, eccezione e/o deduzione. In ogni caso con vittoria di spese, rimborso compenso professionale, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e rimborso compenso
CTU e CTP.
Convenuta e opposta: Nel merito 2) Rigettare l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e comunque le domande avversarie (anche espresse nella causa riunita avente Rg n. 1062/2021), in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, delle fatture emesse dal , e correlativi importi, oggetto di contestazione;
CP_3
3) Per l'effetto, condannare al pagamento degli importi di cui alle seguenti Controparte_1
fatture: fattura n. 3017/2020 del 25/09/2020 di € 271.748,50; - fattura n. 3018/2020 del
25/09/2020 di € 312.644,31; - fattura n. 3019/2020 del 25/09/2020 di € 24.056,44; - fattura n.
3020/2020 del 25/09/2020 di € 26.298,44; - fattura n. 3021/2020 del 25/09/2020 di € 16.049,34;
- fattura n. 3022/2020 del 25/09/2020 di € 2.113,17; - fattura n. 3023/2020 del 25/09/2020 di €
17.780,90; - fattura n. 3024/2020 del 25/09/2020 di € 29.903,17; e dunque alla somma complessiva di € 695.695,96, una volta detratti dalla somma complessivamente fatturata ed accertata come dovuta (€ 935.695,96) gli acconti versati (€ 240.000,00); ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata, per qualsivoglia ragione e/o causa, l'illegittimità delle fatture
Con emesse dal ed oggetto del contendere, condannare comunque anche CP_3 Controparte_1
eventualmente a titolo di indebito arricchimento, al pagamento delle somme che risulteranno dovute in ragione del consumo effettivo di energia elettrica da parte della predetta nel periodo di riferimento;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio In via subordinata, nei confronti del terzo chiamato: 6) ove fosse accertato in corso di causa che l'importo dovuto da CP_1
pagina 2 di 15 [... in ragione dell'energia elettrica alla stessa fornita, non è quello fatturato dal (e da CP_1 CP_3
a , in ragione della erronea indicazione da parte di Controparte_5 CP_3 [...]
dei prelievi di energia consumati da , condannare CP_5 CP_1 Controparte_5
alla restituzione in favore del di tutte le somme che risulteranno, a qualsivoglia
[...] CP_3 titolo, indebitamente corrisposte da quest'ultimo al Distributore. 7) Nell'ipotesi di cui al punto 6) che precede, condannare altresì a tenere indenne e manlevata Controparte_5 CP_3
da ogni e qualsivoglia somma a qualsiasi titolo abbia corrisposto o sia tenuta a
[...]
corrispondere nei confronti di soggetti terzi (UR GY, Terna, Erario), in ragione della erronea indicazione da parte di dei prelievi di energia consumati da Controparte_5 [...]
. 8) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, formulando anche con riferimento a CP_1
Co detta specifica voce, espressa domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato che, in caso di sua erronea comunicazione dei dati, dovrà tenere indenne Controparte_5
da ogni costo e/o spesa sostenuti in ragione del presente contendere. CP_3
Terza chiamata: precisa le conclusioni così come rassegnate in prima memoria di trattazione
[«respingere per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte del chiamante
[...]
Controparte_2
e comunque quelle avversarie formulate nei confronti di
[...] Controparte_6
perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.»] e, per quelle istruttorie, in seconda e terza memoria di trattazione.
FATTO E DIRITTO
Con (di seguito: « »), con citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 551/2021 del 17/05/2021 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a
(di seguito: «CEIR») la somma di € 695.695,96, oltre agli interessi moratori ai Controparte_3
sensi del d.l.vo n. 231/2002, alle spese di lite e agli accessori, rassegnando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato: di essere una società che persegue l'obiettivo CP_3
di ridurre i costi energetici che i consorzi soci gestiscono per mandato dei loro rispettivi associati e di avere ad oggetto, tra l'altro, l'acquisto di ogni forma di energia e la rivendita,
Con prevalentemente ai propri soci o loro associati;
di avere fornito energia elettrica a nel corso degli anni 2018-2020 in forza del contratto stipulato in data 21/12/2017 tra e il CP_3 [...]
(di seguito: «CPE»), da quest'ultimo negoziato anche in nome e per conto della CP_7
Con consorziata;
che, ai sensi delle disposizioni contrattuali il contratto, quest'ultimo si è
pagina 3 di 15 Con Con tacitamente rinnovato per sino al 2020, quando ha comunicato al CPE il recesso con
Con decorrenza dall'anno solare successivo;
che delle fatture elettroniche emesse a carico di nell'anno 2020, per un totale di € 935.695,96, sono stati versati acconti pari a € 240.000,00, così restando la società debitrice per il residuo.
La parte opponente ha preliminarmente rappresentato di aver notificato a , in data CP_3
8/04/2021, precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo, atto di citazione per l'accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture di rettifica nn. 3015/20 per € 37.602,86, 3016/20 per € 197.498,83, 3017/20 per € 271.748,50, 3018/20 per € 312.644,31
e per le fatture nn. 3019/20 per € 24.056,44, 3020/20 per € 26.298,44, 3021/20 per € 16.049,34,
3022/20 per € 2.113,17, 3023/20 per € 17.780,90, 3024/20 per € 29.903,17 emesse da CP_3 conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di € 695.695,96. In via gradata e sempre che la convenuta ne dimostri la fondatezza, accertare e dichiarare il reale consumo effettuato dalla società attrice nel periodo in contestazione. Condannare infine la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebite eventualmente corrisposte o che saranno corrisposte durante il giudizio, anche a titolo di interessi moratori. In ogni caso con vittoria di spese, rimborso compenso professionale, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge». Ha quindi chiesto la riunione di quel giudizio (n. 1062/2021 r.g.) al presente procedimento.
Con Nel merito, a sostegno dell'opposizione, ha allegato: di aver aderito in data 19/12/2008 al
CPE, che si occupa della stipula di contratti di approvvigionamento di energia elettrica CP_2
sul mercato libero per tutti i consorziati e conseguentemente della stipula di contratti di vendita di energia ai singoli consorziati aderenti, conferendo allo stesso il relativo mandato con rappresentanza;
che dal momento dell'adesione al CPE al 1°/02/2016, il aveva CP_2
Con stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica nell'interesse di , aventi durata 12 mesi, tacitamente rinnovabili per gli anni solari successivi, per alimentare l'impianto ubicato presso la propria sede in Prato, via Cortesi n. 20 (POD n. IT001E00025998); di avere chiesto in data
25/07/2016 l'attivazione di un nuovo contatore sulla fornitura indicata dal POD
IT001E43348345, operante presso la propria sede secondaria in Prato, via Cava n. 39; che in data 21/12/2017 venne costituito un Consorzio di secondo livello, talché CPE e conclusero CP_3
un contratto per la fornitura di energia elettrica avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti per la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi e prestazioni accessorie presso le unità produttive di pertinenza di ciascun consorziato;
di essere rimasta estranea a quella stipulazione, avendo soltanto ricevuto i moduli e formulari allegati al contratto (C “Elenco siti di pagina 4 di 15 fornitura”, H “Tabelle consumi previsionali per ogni utenza POD” e I “Condizioni specifiche di fornitura”), per la sottoscrizione e la restituzione di essi via email; che dal quel momento è stata a stipulare i contratti di approvvigionamento di energia elettrica, sul mercato libero, per CP_3
tutti i consorzi associati e per le imprese ad essi aderenti, provvedendo altresì alle conseguenti fatturazioni;
di avere ricevuto dal CPE, dal momento dell'installazione del POD n.
IT001E43348345, relativo al punto di prelievo di via Cava n. 39, fatture di energia pari a “zero”
e di avere pertanto chiesto più volte al informazioni al riguardo, ricevendo sempre CP_2
rassicurazioni sull'assenza di qualsivoglia anomalia;
che il 29/05/2020 (di Controparte_4
Con seguito: «E-Distribuzione»), a seguito di una verifica, inviò a una raccomandata a/r comunicando che il contatore aveva registrato correttamente le misure di energia prelevata dalla rete, ma che per un'anomalia del sistema non aveva trasmesso tali dati al sistema di fatturazione dalla data del 25/07/2016 (corrispondente a quella di attivazione del POD), e che pertanto aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione delle misure relative al periodo dal 25/07/2016 al
31/12/2018, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e dal 01/02/2020 al
31/05/2020; di avere ricevuto da ., in data 25/09/2020, per il sito di fornitura in via Cava n. CP_3
39, le fatture nn. 3015/20 di € 37.602,86, 3016/20 di € 197.498,83, 3017/20 di € 271.748,50,
3018/20 di € 312.644,31, 3019/20 di € 24.056,44, 3020/20 di € 26.298,44, 3021/20 di €
16.049,34, 3022/20 di € 2.113,17, 3023/20 di € 17.780,90, 3024/20 di € 29.903,17 per un totale complessivo di € 935.695,96; di avere contestato le fatture e attivato la procedura di conciliazione ARERA nei confronti di , nella quale è stato chiamato a partecipare anche il CP_3
distributore ; di avere versato a , in virtù di un accordo provvisorio, Controparte_4 CP_3
l'importo di € 240.000,00.
In diritto l'opponente ha rilevato come, dalle verifiche effettuate attraverso i propri tecnici, è emerso un quadro di massima certezza circa la erroneità e la inattendibilità dei ricalcoli che hanno dato luogo all'emissione di fatture suppletive. In primo luogo, i dati disponibili considerati, relativi al periodo maggio 2019-giugno 2020, indicano consumi del tutto costanti e regolari, raffigurati da curve di dimensione assolutamente omogenee tra di loro, come se il carico del prelievo fosse costantemente uguale per un periodo così ampio;
si tratterebbe, all'evidenza, di un dato irreale, frutto di inserimento di dati artefatti, incompatibili con i consumi di un'azienda dinamica e operativa, che ha avuto mutevoli e importanti variazioni di consumi nel corso degli anni. I dati forniti da durante la procedura ARERA, diversi da quelli Controparte_4
reperibili dal sito istituzionale, non riflettono più curve “piatte”, ma hanno comunque una pagina 5 di 15 conformazione abbastanza standardizzata per ogni mese. In secondo luogo, è emerso che l'energia reattiva, nello stesso periodo, ha un inverosimile valore uguale a zero. Con In punto di onere della prova, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le rilevazioni dei consumi di energia mediante contatore sono assistite da una presunzione semplice di veridicità cosicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante;
nel caso di specie, avendo la somministrata eccepito e dimostrato l'incongruità dei consumi, sarebbe onere di provare il corretto funzionamento CP_3
del contatore e la corrispondenza tra la fatturazione e i consumi reali.
Si è costituita in giudizio formulando conclusioni analoghe a quelle riportate in epigrafe. CP_3
La società opposta, richiamando quanto allegato nel ricorso per ingiunzione, ha precisato di
Con avere ospitato sul proprio dispacciamento l'utenza di soltanto nei periodi da luglio 2016 a dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2020, in quanto nei rimanenti periodi l'utenza era stata sul dispacciamento di UR GY (anno 2019) e AL IA (da febbraio 2020), e di avere corrisposto a € 267.694,15. Controparte_4
In diritto , dopo avere rilevato come l'attività di rilevazione dei consumi sia di competenza CP_3
Con esclusiva del distributore e che i dati da quest'ultimo forniti non sono mai stati contestati da , ha contestato il valore probatorio della perizia prodotta dall'opponente, sulla quale, ad avviso dell'opposta, grava l'onere di dimostrare che il valore reale dei consumi è inferiore a quello indicato in fattura. Con Al fine di rimarcare la pretestuosità dell'opposizione, l'opposta ha evidenziato: che , nell'allegato “H” recante “Tabella consumi previsionali”, contenente la stima dei consumi previsionali per l'anno successivo, aveva dichiarato sia per il 2018 che il 2019 consumi previsionali pari a “0”, per tutti i mesi dell'anno, e ciò era accaduto non solo quando effettivamente mancava un consumo storico per fare una previsione attendibile, ma neppure negli anni successivi all'attivazione del nuovo punto di prelievo, senza segnalare l'anomalia.
Ha poi ribadito che il contatore installato a servizio del POD oggetto di causa aveva sempre regolarmente registrato i consumi di energia elettrica prelevata dalla rete, mentre il disallineamento si era verificato, come più volte rappresentato dal distributore, solo con riferimento al sistema di fatturazione che registrava quantitativi di energia prelevata nulli.
Quanto all'onere della prova, , a sua volta richiamando i principi della giurisprudenza di CP_3
Con legittimità, ha eccepito che non ha chiesto, a suo tempo, una verifica circa il regolare funzionamento del contatore in contraddittorio, non avendo opposto alcunché al momento del pagina 6 di 15 sopralluogo effettuato dal distributore il quale aveva poi dato atto, nel relativo verbale, che il misuratore funzionava regolarmente.
La parte opposta ha poi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di al Controparte_4
fine di essere tenuta indenne nel caso in cui fossero accertati errori nella misurazione, con diritto di pretendere la restituzione delle somme che dovessero, a qualsivoglia titolo, non risultare dovute, ma che ha integralmente corrisposto al distributore. CP_3
All'udienza di comparizione e trattazione del 7/02/2022, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta da ed è stata autorizzata la chiamata in causa di CP_3
E-Distribuzione. È stata inoltre riunita al presente giudizio la causa n. 1062/2021 r.g..
Si è costituita in giudizio , formulando conclusioni analoghe a quelle trascritte in Controparte_4
epigrafe.
Dopo avere eccepito preliminarmente la propria estraneità sia ai rapporti contrattuali
Con intercorrenti tra e , sia a quelli di con altri soggetti (sellers e/o traders), la terza CP_3 CP_3
chiamata ha allegato di avere intrattenuto con un rapporto contrattuale di trasporto CP_3 dell'energia elettrica sulle proprie reti dal 25/07/2016 al 31/12/2018 e dal 1°/01/2020 al
31/01/2020, al quale si riferiscono le somme pagate da a , pari a € CP_3 Controparte_4
267.694,15.
Nel merito, ha allegato l'integrità e il perfetto funzionamento del contatore Controparte_4
abbinato al POD n. IT001E43348345, mai sostituito, e ha eccepito la propria estraneità alla lite, riguardante il piano della fatturazione, piuttosto che la misurazione dell'entità dei consumi, in quanto l'energia, seppur costantemente registrata dal contatore e acquisita a , non era CP_8
stata fatturata nei suoi effettivi importi perché registrata, per un disguido di natura informatica,
Con nel canale delle produzioni (errato perché non è classificata come soggetto produttore) rispetto a quello (corretto) dei prelievi, ciò che aveva causato l'emissione di fatture a “zero” nei Con confronti di;
i dati di misura, invero, non erano mai stati alterati, manipolati, sostituiti o ricostruiti.
Anche la terza chiamata ha eccepito l'assenza di valenza probatoria della relazione tecnica prodotta dall'opponente e ha richiamato i principi in tema di onere della prova illustrati dalla parte opposta.
All'udienza cartolare del 6/06/2022, sono stati concessi termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e, depositate le relative memorie, il giudice supplente dell'assegnatario assente per pagina 7 di 15 congedo di maternità ha ammesso la prova per testi dedotta dall'opponente e dalla terza chiamata con ordinanza emessa all'udienza del 17/05/2023.
Alla udienza del 17/01/2024 è stata assunta la prova testimoniale dinanzi al giudice assegnatario che, all'esito, ha disposto c.t.u. con i seguenti quesiti: «Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, tenuto conto delle rispettive prospettazioni delle parti, nel contraddittorio tra loro, autorizzato a chiedere direttamente alla terza chiamata i dati di consumo e le altre informazioni ritenute necessarie (valendo la presente ordinanza come ordine di esibizione in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opponente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), previo esame del misuratore abbinato al POD n. IT001E43348345 ubicato in Prato, via Cava n. 39 attivato il 25/07/2016: 1) verifichi se il misuratore di cui in premessa abbia funzionato correttamente dalla data di installazione al 31/05/2020; 2) accerti i dati di consumo dell'energia prelevata da così come riportati dal distributore Controparte_1
nel periodo dal 25/07/2016 al 31/05/2020, precisando se si tratta di consumi rilevati o stimati;
dica in ogni caso quale sia il metodo seguito da per definire i consumi Controparte_4
[... della società opponente a seguito della verifica effettuata in data 29/05/2020; 3) dica se abbia rilevato o ricostruito correttamente i consumi della società opponente Controparte_5
per il periodo in considerazione, tenuto conto, solo se ritenuto necessario, delle informazioni disponibili sulle caratteristiche dell'attività industriale svolta da presso il sito Controparte_1 di via Cava n. 39 (cfr. testimonianza di all'udienza del 17/01/2024) e dei dati di Tes_1
consumo relativi al periodo da giugno 2020 ad agosto 2021; in caso contrario ricostruisca i consumi nel periodo in contestazione;
4) sulla base dei consumi così definiti e delle pattuizioni contrattuali, accerti: a) le spese sostenute da in relazione alla fornitura di energia Parte_1
Con elettrica a distinguendo le singole voci di spesa;
b) il corrispettivo Controparte_1 complessivamente dovuto da per il periodo in contestazione e l'importo a Controparte_1
debito tenuto conto degli acconti versati, distinguendo le singole voci», con incarico di effettuare un tentativo di conciliazione che, tuttavia, ha avuto esito negativo.
Depositata la relazione di c.t.u. in data 9/09/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del 21/01/2025 ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., con cui sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
Con 1. È provato documentalmente che tra e è stato stipulato, per il tramite del mandatario CP_3
CPE, un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo al POD n. IT001E43348345 sito in Prato, via Cava n. 39; in particolare, l'accordo (doc. 7 allegato alla comparsa di pagina 8 di 15 Con costituzione dell'opposta) è stato concluso dal CPE, al quale ha aderito , in nome e CP_2
per conto delle singole imprese consorziate, con , consorzio c.d. di secondo livello di cui fa CP_3
parte il CPE.
L'allegazione dell'opponente, peraltro del tutto incidentale e priva di effetti giuridici pure nella prospettazione della stessa parte, del fatto che quest'ultima non fosse a conoscenza del contratto Con tra e il CPE (recte: e se stessa) è smentita dalla sottoscrizione apposta per sui moduli CP_3
allegati al predetto contratto (allegati C, H, I, cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione della parte opposta).
2. Non è contestato che, dall'attivazione del POD abbinato all'utenza di via Cava n. 39, richiesta Con da nell'anno 2015 (doc. 4 allegato alla citazione), fino alla verifica effettuata dal distributore Con il 29/05/2020 (doc. 8 allegato alla citazione), le fatture emesse nei confronti di hanno attestato consumi pari a “zero”, sebbene l'avviamento produttivo dello stabilimento fosse avvenuto alla fine dell'anno 2016, sebbene con un trasferimento graduale dei macchinari dalla sede di Prato, via Trento n. 15: in tal senso ha riferito il teste all'epoca dei fatti già Tes_1
dipendente e socio con una quota del 2% della società opposta, apparso attendibile per avere reso dichiarazioni circostanziate e coerenti.
3. Dall'istruttoria documentale e dalle prove testimoniali assunte, è emerso che alla singola Con impresa consorziata, come , il CPE, per conto di , inviava annualmente una tabella sui CP_3 consumi previsionali da compilare da parte del somministrato con l'indicazione dei consumi prevedibili per l'anno solare successivo, generalmente redatta sulla base dei consumi effettivi dell'anno precedente;
sulla base di questa tabella, calcolava gli acconti che ogni mese CP_3
sarebbero stati chiesti alle imprese in pagamento, dopodiché, alla fine del mese, nella fattura addebitava i consumi effettivi, riaccreditando l'acconto del mese precedente e addebitando l'acconto per il mese successivo in base alla tabella previsionale.
In questo senso hanno deposto all'udienza del 17/01/2024 sia la teste dipendente Testimone_2
di con mansioni amministrative, che il teste amministratore di CP_3 Testimone_3
società consulente di , risultati attendibili sia perché estranei alla causa sia Controparte_9 CP_3
perché hanno reso dichiarazioni precise e tra loro coerenti: essi hanno spiegato che la tabella dei consumi provvisionali ha una finalità prettamente finanziaria, per evitare di chiedere alle aziende esborsi eccessivi a titolo di acconto;
sempre a questo scopo, era previsto che le singole imprese, nel corso del rapporto contrattuale, potessero comunicare a eventi particolari CP_3
potenzialmente incidenti sui consumi, così che la somministrante potesse tenerne conto nel pagina 9 di 15 calcolo dell'acconto sul mese successivo (es. un fermo straordinario della produzione o l'installazione di un nuovo macchinario).
Il teste ha dichiarato che la tabella dei consumi previsionali relativi all'anno 2019, di cui Tes_3 all'allegato H (doc. 44 allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attrice Con opponente), era stata inviata a per la firma precompilata da e l'attrice, a sua CP_9
volta, aveva confermato il dato di consumo pari a “zero”, così inserito sulla base dei consumi storici, che erano nulli in quanto il POD era stata installato ex novo; non risulta peraltro che, negli anni successivi, dopo avere ricevuto analoghi moduli precompilati con consumi pari a
“zero” sebbene la sede di via Cava n. 39 fosse utilizzata, la società abbia chiesto a di CP_3
Con correggere il dato: la circostanza che si fosse attivata più volte con il CPE segnalando l'anomalia della fatturazione non è dimostrato, ma questo aspetto non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, se non ai fini della regolamentazione delle spese di lite e nei limiti in cui è utile per comprendere, sotto il profilo puramente fenomenico, perché nessun corrispettivo è stato fatturato nei confronti dell'opponente fino a quando il distributore si è reso conto dell'errore.
4. Che si sia trattato di un mero errore di fatturazione e non un errore di rilevazione dei consumi
è provato dal verbale di verifica del contatore di E-Distribuzione del 29/05/2020 in cui è indicato che l'apparecchio misurava regolarmente, e la circostanza è stata confermata dal CTU il quale ha verificato che il misuratore abbinato al POD di via Cava n. 39 ha sempre funzionato correttamente, ma siccome comunicava le letture dei prelievi di energia come letture di energia
Con prodotta e immessa in rete, poiché non produce energia, il sistema trasmetteva i dati dei consumi pari a “zero”, archiviandoli senza trasmetterli al venditore. I consumi, in altri termini, sono stati regolarmente rilevati e registrati e non è stato necessario effettuare alcuna ricostruzione da parte del distributore.
Questa considerazione trova ulteriore riscontro nella testimonianza del dipendente di Parte_2
che era presente al sopralluogo di verifica effettuato da il 29/05/2020 e ha
[...] Controparte_4
firmato il relativo verbale, il quale ha dichiarato di avere visto che il contatore era integro.
Il regolare funzionamento del contatore è stato confermato anche dal teste Testimone_4
dipendente di , il quale ha riferito di aver firmato i riconteggi di energia non Controparte_4
fatturata e, a tale scopo, di aver preliminarmente verificato che il misuratore aveva acquisito tutte le misure nelle giornate e negli orari previsti. Lo stesso testimone ha spiegato ancor più chiaramente come si è verificata l'anomalia nella fatturazione: «il misuratore, per errore, era stato qualificato informaticamente come “di produzione”. Per cui le misure sono corrette, ma
pagina 10 di 15 erano state erroneamente riferite alla produzione (immissione in rete) anziché al consumo, quindi non sono state fatturate perché non si trattava di un produttore (…) l'errore è avvenuto al momento dell'immissione del dato (produzione o consumo) nel sistema informatico».
Sebbene il dipendente di che effettua il controllo del contatore non abbia la Controparte_4
qualità di pubblico ufficiale, bensì di incaricato di pubblico servizio, in quanto addetto a un'attività non meramente materiale, ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Cass., pen., n. 7566 del
19/02/2020 ud., dep. 26/02/2020) e non possa quindi attribuirsi al verbale di verifica del misuratore l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, tale documento costituisce comunque una prova liberamente valutabile dal giudice che, in assenza di specifiche contestazioni sulle modalità con le quali l'accertamento sullo strumento di misurazione è stato effettuato, è idonea a provare quanto dichiarato dall'addetto dell'impresa di distribuzione. Con Il fatto, considerato da come indice di inattendibilità forniti dal distributore, della mancanza di addebiti per l'energia reattiva è stato spiegato dal CTU come segue: «le discrepanze nei calcoli sono sicuramente da attribuire probabilmente a parametrizzazioni e accessi a tariffe specifiche non note ma che sembrano perfettamente in linea con quanto contrattualizzato fra
e come per esempio il fatto che, sempre in forza dell'adesione al CP_1 CP_3 consorzio, nessun corrispettivo sia mai stato calcolato ed addebitato per l'energia reattiva»; si è trattato, in altri termini, di un'agevolazione accordata da alle imprese consorziate. CP_3
5. Si può quindi concludere sul punto che ha assolto all'onere della prova a suo carico, CP_3
avente ad oggetto il perfetto funzionamento del misuratore abbinato al POD di via Cava n. 39.
A fronte della presunzione semplice di veridicità dei dati di consumo rilevati mediante contatore Con (Cass., n. 28984 del 18/10/2023), ha eccepito l'inattendibilità dei flussi di consumo trasmessi dal distributore avuto riguardo non già al dato statistico di consumo normalmente rilevato in relazione agli ordinari impieghi di energia di aziende aventi analoghe caratteristiche
(Cass., n. 297 del 09/01/2020), bensì alla dedotta inverosimiglianza dei dati trasmessi in un primo momento dal distributore (cfr. relazione dell'ing. doc. 39 allegato alla Persona_1
citazione): il CTU ha verificato che, in effetti, , inizialmente indotta in errore da Controparte_4
una richiesta di di effettuare una ricostruzione dei consumi, ha comunicato dati errati CP_3
(quelli recanti le cc.dd. curve piatte evidenziate dall'opponente e analizzati dai periti da quest'ultima incaricati), non coincidenti con quelli correttamente e regolarmente rilevati dal contatore;
successivamente ha rettificato i dati di consumo, riconfermando quelli tratti dalle Con letture. A fronte di questi ultimi, non ha svolto contestazioni specifiche e, soprattutto, al pagina 11 di 15 momento della verifica effettuata dal distributore, nulla ha rilevato, né ha chiesto successivamente di esaminare e controllare il misuratore in contraddittorio, come sarebbe stato possibile fare visto che l'apparecchio in questione non è mai stato sostituito. A fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, sarebbe stato onere della parte opponente dimostrare che l'eccessività dei consumi è stata causata da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass., n. 23699 del 22/11/2016; Cass., n.
19154 del 19/07/2018; Cass., n. 28984 del 18/10/2023); circostanze queste che, tuttavia, non Con sono state neppure allegate da .
6. Il CTU ha poi verificato che la fatturazione da parte di è avvenuta, nella sostanza, in CP_3
Con conformità dei consumi effettivi e delle condizioni contrattuali, comunque a favore di :
«Poiché le aliquote applicate per gli oneri di trasmissione, distribuzione, misura e altri oneri generali sono dipendenti dal tipo e volume dei consumi dell'utenza esiste un margine che rientra nelle possibilità di C.E.I.R. di attribuire ai consorziati aliquote migliorative rispetto alla gestione di una fornitura singola, è quindi rilevabile una discrepanza calcolata nel periodo in esame, che relativamente alla classificazione dei prelievi di energia nella fasce di picco o fuori picco appare non conforme a quanto contrattualmente concordato (fascia di picco ore 8-20 dal lunedì al venerdì) portando ad una discrepanza nel periodo in esame (circa 60 mesi) per un totale imponibile di 138.68 € oltre iva, generati da una differenza di conteggio di 1.319,61 kWh nell'arco dei cinque anni, in parte dovuti anche ai successivi arrotondamenti (su un totale di poco meno di 6.0000.000,00 di kWh quindi si tratta dello - 0,0022316299%) che porterebbero infatti ad una irrisoria variazione dell'importo dovuto da spiegabile anche con CP_1
arrotondamenti progressivi delle letture fatturate». Risultano correttamente addebitati, infine, gli oneri obbligatori (trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali).
Il debito originario dell'opponente, pertanto, corrisponde a un corrispettivo di € 935.695,96 e il debito residuo ammonta all'importo ingiunto, pari a € 695.695,96.
7. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere però revocato in relazione alla condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al d.l.vo n. 231/2002 dalle scadenze indicate nelle fatture, in quanto gli interessi sono dovuti, come da domanda, nella misura, convenzionalmente pattuita (art. 6, lett. D del contratto di fornitura), del tasso Euribor con scadenza un mese maggiorato di 6 (sei) punti percentuali.
pagina 12 di 15 Con È infondata la tesi di secondo cui gli interessi di mora non sarebbero dovuti o, in ipotesi, dovrebbero decorrere dalla data di deposito della relazione di c.t.u. nel presente giudizio.
Premesso che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono, anche agli effetti sia della mora "ex re", esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali
(Cass. Sez. 6, 20/03/2019, n. 7722), nel caso all'esame la liquidità del credito della somministrante non è esclusa dal fatto è sorta controversia sull'effettivo ammontare dei consumi della somministrata, cosicché quest'ultima deve essere considerata in mora dal termine di pagamento indicato nelle fatture, ossia dal 16/10/2020.
L'incertezza sull'attendibilità del dato di consumo indicato dal distributore, sebbene a causarla abbia obiettivamente contribuito la stessa , in quanto i dati reperibili dal sito Controparte_4
istituzionale della stessa erano difformi da quelli poi trasmessi dalla stessa società durante la procedura conciliativa presso ARERA, come rimarcato dalla stessa nella PEC del CP_3
5/08/2020, diretta al distributore (doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione della parte opposta), non costituisce di per sé una causa non imputabile alla debitrice che ha reso temporaneamente impossibile la prestazione, sì da escludere che alla stessa possano essere addossate le conseguenze del ritardo nell'adempimento, tra cui l'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori: potrebbe costituire una causa non imputabile alla società attrice opponente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., soltanto un impedimento oggettivo a corrispondere il denaro nella misura richiesta da , non certo il fatto che sia controverso l'ammontare del debito, essendo CP_3
Con peraltro irrilevante, sotto questo profilo, la mancanza, in capo a , di un intento dilatorio o di mala fede o colpa grave nel resistere alla pretesa creditoria della convenuta opposta. Con Pertanto, avendo versato tre acconti di € 80.000,00 ciascuno, rispettivamente in data
4/12/2021, 31/12/2021 e 29/01/2022 (doc. 36 allegato alla citazione), da imputare alla prima fattura per ordine di numerazione n. 3017/2020 del 25/09/2020, gli interessi decorrono dalla scadenza delle fatture (per tutte il 16/10/2020) su € 935.695,96 fino al 3/12/2021, su €
855.695,96 dal 4/12/2021 al 30/12/2021, su € 775.695,96 dal 31/12/2021 al 28/01/2022, su €
695.695,96 dal 29/01/2022 al saldo.
8. Considerato l'integrale riconoscimento del credito della parte opposta per la sorte capitale dipendente dai dati di consumo trasmessi da E-Distribuzione, la domanda di manleva proposta da nei confronti della terza chiamata è assorbita. CP_3
pagina 13 di 15 9. Le spese processuali sono compensate tra l'opponente e le altre parti per metà e sono poste a
Con [... carico di per la restante quota del 50% che essa dovrà rifondere sia all'opposta che a
, la cui chiamata in causa è stata causata dalle difese della stessa opponente. CP_5
Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la parziale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost., n. 77/2018) risiedono nella considerazione che tutte le parti hanno concorso alla reiterazione dell'errore di fatturazione di cui si è discusso: il distributore ne ha dato causa ab origine, essendo esso responsabile dell'inappropriato inserimento informatico;
il fornitore ha omesso di rilevare l'anomalia di consumi nulli nei diversi anni in cui il rapporto di somministrazione ha avuto esecuzione;
la cliente ha omesso di prendere iniziative concrete per far rettificare un dato marcatamente sbagliato nelle cc.dd. tabelle sui consumi previsionali.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00) e alla sua complessità e sono dovuti: per la fase monitoria nella misura media;
per le fasi di studio e introduttiva della causa n. 1062/2021 r.g. e della causa n. 1838/2021, ridotti del
50% per l'identità delle due cause (€ 2.303,50 + € 1.519,50 x 2); per la fase istruttoria e per la fase decisionale delle cause riunite, nella misura media (€ 13.534,00 + € 8.013,00), con aumento del 30% per la presenza di più soggetti (totale € 28.011,10).
In base ai medesimi criteri, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte opponente per 1/2, della parte opposta per 1/4 e della terza chiamata per 1/4, ferma la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara che per le causali di cui in motivazione, è creditrice Controparte_3 di di € 695.695,96, oltre agli interessi moratori al tasso Euribor con Controparte_1
scadenza un mese maggiorato di 6 (sei) punti percentuali dal 16/10/2020 al 3/12/2021 su
€ 935.695,96, dal 4/12/2021 al 30/12/2021 su € 855.695,96, dal 31/12/2021 al
28/01/2022 su € 775.695,96, dal 29/01/2022 al saldo su € 695.695,96;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 551/2021 del 17/05/2021, emesso da questo Tribunale, e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 695.695,96, oltre agli interessi moratori al tasso Euribor con scadenza un mese maggiorato di 6 (sei) punti percentuali dal 16/10/2020 al 3/12/2021 su € 935.695,96, dal pagina 14 di 15 4/12/2021 al 30/12/2021 su € 855.695,96, dal 31/12/2021 al 28/01/2022 su € 775.695,96, dal 29/01/2022 al saldo su € 695.695,96;
3) dichiara le spese processuali compensate per metà tra e Controparte_1 [...]
e per l'effetto condanna l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta la CP_3
restante quota del 50% (cinquanta percento), che liquida per la fase monitoria in €
2.856,00 per compensi professionali e per le cause di merito riunite in € 421,50 per esborsi ed € 17.828,55 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
[... 4) dichiara le spese processuali compensate per metà tra e Controparte_1
e per l'effetto condanna l'attrice opponente a pagare alla terza Controparte_5
chiamata la restante quota del 50% (cinquanta percento), che liquida in € 17.828,55 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'opponente per la quota di 1/2 (un mezzo), dell'opposta per la quota di 1/4 (un quarto) e della terza chiamata per la quota di 1/4 (un quarto), ferma la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 17/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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