Sentenza 3 maggio 1974
Massime • 1
La dichiarazione resa dal debitore in Sede di protesto di non pagare la cambiale per essere in corso una denuncia penale per frode in commercio a carico del creditore non costituisce un atto illecito, fonte di responsabilita per danni, in quanto il debitore, nel rendere l'anzidetta dichiarazione - corrispondente a verita - si avvale del diritto previsto dall'art 71 della legge sulla cambiale, di indicare il motivo del mancato pagamento della cambiale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1974, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1974 |
Testo completo
La dichiarazione resa dal debitore in Sede di protesto di non pagare la cambiale per essere in corso una denuncia penale per frode in commercio a carico del creditore non costituisce un atto illecito, fonte di responsabilita per danni, in quanto il debitore, nel rendere l'anzidetta dichiarazione - corrispondente a verita - si avvale del diritto previsto dall'art 71 della legge sulla cambiale, di indicare il motivo del mancato pagamento della cambiale.*