Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1974, n. 1240
CASS
Sentenza 3 maggio 1974

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La dichiarazione resa dal debitore in Sede di protesto di non pagare la cambiale per essere in corso una denuncia penale per frode in commercio a carico del creditore non costituisce un atto illecito, fonte di responsabilita per danni, in quanto il debitore, nel rendere l'anzidetta dichiarazione - corrispondente a verita - si avvale del diritto previsto dall'art 71 della legge sulla cambiale, di indicare il motivo del mancato pagamento della cambiale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1974, n. 1240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1240
    Data del deposito : 3 maggio 1974

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