Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1738/2024 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 13.02.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (C.F.
MASTRANGELO VINCENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. P.IVA 1 ), rappresentato Controparte 1
e difeso dal Dottor TRIPPITELLI PIERANGELO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di conveniva dinanzi all'intestato Tribunale ilfissazione udienza, Parte 1
Controparte_1 , l' […]
"1) ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD), pari a €.
174,50 mensili, prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione ai giorni di servizio prestato nei seguenti periodi: novembre e dicembre 2019 – gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020 giugno, ottobre, novembre e
-
dicembre 2021 - gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; 2) CONDANNARE II [...] in persona del CP_3 a corrispondere alla ricorrente la Controparte_1 '
complessiva somma di €. 2.477,12 o altra che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario".
Deduceva la ricorrente di aver prestato supplenze brevi e saltuarie negli AA.SS. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ma di non aver percepito per i mesi in cui aveva svolto l'attività di insegnamento la retribuzione professionale docente. Lamentava la illegittimità di tale esclusione - essendo detto emolumento comunque riconosciuto in favore dei titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche e dei titolari di supplenze annuali - per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il , il quale, Controparte 1
preliminarmente, rappresentava che la ricorrente nell'A.S. 2018/2019 non aveva prestato attività lavorativa e che, invece, per l'A.S. 2020/2021 aveva regolarmente percepito l'emolumento in questa sede domandato. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese in questa sede avanzate. Quanto al merito, sottolineava la piena legittimità del proprio modus operandi rappresentando l'esistenza di ragioni oggettive che giustificano una disparità di trattamento tra personale di ruolo e titolare di supplenze annuali e personale, invece, titolare di supplenze brevi;
a detta del CP 1 , infatti, i docenti in virtù di contratto a termine breve non partecipano in pari modo all'offerta formativa né all'attività di programmazione scolastica sì che del tutto corretto deve ritenersi il mancato riconoscimento dell'emolumento domandato.
La causa, di natura prettamente documentale e vertente su una mera questione di diritto, veniva decisa all'udienza del 13.02.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito si esporranno. La retribuzione professionale docente è un emolumento introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 il quale espressamente prevede che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo, quindi, il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
L'introduzione della retribuzione professionale docente risponde ad esigenze di valorizzazione della funzione docente e di miglioramento del servizio scolastico. Dunque, tale beneficio appare finalizzato alla realizzazione di obiettivi programmatici non costituendo come, invece, il CP 1 lascerebbe intendere un compenso per determinate e specifiche attività che, a suo dire, soltanto il personale a tempo indeterminato e quello titolare di supplenza annuale sarebbe chiamato a svolgere.
La questione oggetto del presente giudizio è stata oramai da tempo risolta in senso positivo dalla Corte di legittimità, la quale, con l'importante Ordinanza n. 20015/2018, ha osservato che “l'Art. 25 del CCNI del 31.8.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Dunque, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
In ragione di ciò, deve, pertanto, ritenersi che l'emolumento de quo rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Come è noto, la Clausola 4 dell'Accordo quadro è stata oggetto in più occasioni di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha osservato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Per 1 ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
Nella medesima ordinanza appena richiamata, la stessa Corte ha, altresì, ricordato che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016
n. 2468).
È chiaro, quindi, che l'interpretazione delle clausole contrattuali vada fatta in ossequio al principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 e recepito a livello nazionale dall'art. 6 del Dlgs. N. 368/2001 sì che, non rinvenendosi ragioni oggettive che possano giustificare un diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da un lato, e docenti precari titolari di supplenze brevi, deve ritenersi, come affermato dalla Corte di legittimità, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP 1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Il principio di diritto come sopra enunciato, che si ritiene di condividere, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, in cui è stata ritenuta "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Applicando, dunque, tali oramai consolidati principi condivisi in maniera pressocchè totalitaria dalla giurisprudenza di merito al caso che occupa, preme rilevare che le affermazioni effettuate dal CP_1 circa la diversità di attività che i docenti di ruolo e i titolari di supplenza annuale sarebbero chiamati a svolgere rispetto ai docenti assunti con contratti a tempo determinato brevi (i quali, a suo dire, non parteciperebbero ai collegi dei docenti così come alla programmazione e ai colloqui con i genitori) risultano del tutto indimostrate e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio dovendosi, di contro, ritenere che vi sia una totale equiparazione tra tali categorie di docenti ai quali deve, pertanto, garantirsi piena parità di trattamento.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di prescrizione pure sollevata dal CP_1 convenuto non risultando nel caso di specie maturata alcuna prescrizione in ragione del fatto che il primo anno scolastico in relazione al quale si domanda la liquidazione dell'emolumento è quello relativo al 2019/2020 (la prima mensilità è quella di novembre 2019), dunque non anteriore al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(ottobre 2024).
Valga, inoltre, osservare che la Pt 1 non ha richiesto il pagamento della retribuzione professionale per il periodo corrente dal 2.12.2020 al 30.06.2021 in cui, come dichiarato dal
Ministero, le risulta essere stata regolarmente corrisposta. Inoltre, alcuna pretesa è stata avanzata con riguardo all'anno scolastico 2018/2019 in cui, effettivamente, come si evince dal relativo stato matricolare prodotto dal CP 1 , la stessa non prestava attività lavorativa, dovendosi, quindi, ritenere che l'indicazione in ricorso di tale annualità sia un mero refuso.
In accoglimento della domanda, il CP 1 va, pertanto, condannato alla corresponsione in favore di dell'importo di € 2.477,12, oltre accessori come per legge, a Parte 1
titolo di retribuzione professionale docente per gli AA.SS. indicati in ricorso;
tale importo, non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, risulta, infatti, congruo in quanto determinato in ossequio ai criteri di calcolo legislativamente indicati e sopra richiamati.
Le spese tra la parte ricorrente ed il CP 1 convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1738/2024 R.G.L., ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide: condanna il Controparte 1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti, con riferimento ai contratti menzionati nel ricorso, che liquida in complessivi € 2.477,12 (ivi compresa l'incidenza sul TFR), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
condanna il Controparte_1 a rifondere a Pt 1
[...] le spese del presente giudizio - da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
-che liquida in complessivi € 600,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
Così deciso in Pescara in data 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista