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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3572 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARCO COSIMO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 08/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le malattie professionali “spondilouncoartrosi cervicale con discopatie, discopatie lobari, ritzoartrosi mani e tendinosi spalle”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “cervicalgia cronica da spondilounco artrosi in paziente con protrusioni cervicali multiple, lombalgia meccanica cronica da spondilo artrosi e sindrome faccettale in paziente con sciatalgia destra ricorrente da E.D.D. L5-S1, iniziale rizortrosi bilaterale e tendinosi del sovra spinato maggiore a destra con limitazione del R.O.M”.
Il CTU ha ritenuto sussistente il nesso etiologico tra la patologia “discopatie lombari” e la mansione di meccanico, artigiano, ed ha quantificato il danno biologico dalla stessa determinato nel 6% (sei per cento). Ha ritenuto, altresì, sussistente il nesso etiologico tra le mansioni svolte e la malattia “artrosi e tendinosi spalla bilaterale” quantificando il danno biologico nella misura del 4%.
Pertanto, il ricorrente ha un danno biologico complessivo nella misura del 10% (dieci per cento) (D.M.
12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda 12/10/2022.
Il CTU ha ritenuto non sussistente, invece, alcun nesso tra la componente cervicale denunziata come “spondilouncoartrosi cervicale con discopatie” e l'attività lavorativa espletata;
alle medesime conclusioni il CTU è pervenuto per la ulteriore malattia professionale “rizoartrosi bilaterale”. Dette malattie pertanto sono da considerarsi di origine comune.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza, vengono parzialmente compensate in ragione della reciproca soccombenza nella misura di 1/2 e vanno poste a carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del
10% a far data dal 12.10.2022, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.350,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3572 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARCO COSIMO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 08/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le malattie professionali “spondilouncoartrosi cervicale con discopatie, discopatie lobari, ritzoartrosi mani e tendinosi spalle”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “cervicalgia cronica da spondilounco artrosi in paziente con protrusioni cervicali multiple, lombalgia meccanica cronica da spondilo artrosi e sindrome faccettale in paziente con sciatalgia destra ricorrente da E.D.D. L5-S1, iniziale rizortrosi bilaterale e tendinosi del sovra spinato maggiore a destra con limitazione del R.O.M”.
Il CTU ha ritenuto sussistente il nesso etiologico tra la patologia “discopatie lombari” e la mansione di meccanico, artigiano, ed ha quantificato il danno biologico dalla stessa determinato nel 6% (sei per cento). Ha ritenuto, altresì, sussistente il nesso etiologico tra le mansioni svolte e la malattia “artrosi e tendinosi spalla bilaterale” quantificando il danno biologico nella misura del 4%.
Pertanto, il ricorrente ha un danno biologico complessivo nella misura del 10% (dieci per cento) (D.M.
12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda 12/10/2022.
Il CTU ha ritenuto non sussistente, invece, alcun nesso tra la componente cervicale denunziata come “spondilouncoartrosi cervicale con discopatie” e l'attività lavorativa espletata;
alle medesime conclusioni il CTU è pervenuto per la ulteriore malattia professionale “rizoartrosi bilaterale”. Dette malattie pertanto sono da considerarsi di origine comune.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza, vengono parzialmente compensate in ragione della reciproca soccombenza nella misura di 1/2 e vanno poste a carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del
10% a far data dal 12.10.2022, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.350,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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