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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1989, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni BERTO
e
CH RA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella FERILLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
le parti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare,
ove ritengano, la propria residenza.
b) La casa adibita ad attuale abitazione familiare, sita in Bolzano Vicentino, via Crosara
36, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del signor . Parte_1
Al riguardo le parti, dando atto che è indispensabile e funzionale ai fini della soluzione della crisi familiare, hanno concordato di regolamentare i loro rapporti patrimoniali attinente la comproprietà di tale immobile nel seguente modo:
la signora RA IG si impegna a cedere al Sig. , che accetta, Parte_1
la propria quota del 50% della piena proprietà del fabbricato, terra-cielo, a destinazione residenziale sito in Comune di Bolzano Vicentino (VI), Via Crosara n. 36, eretto su parte dell'area censita al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 6 part. 41,
ente urbano, ha 00.02.60 con scoperto esclusivo, composto al piano terra da cucina,
lavanderia, bagno e centrale termica, al primo piano da due camere, bagno e loggia,
al secondo piano da soffitta, così catastalmente individuata:
- Catasto fabbricati - Comune di Bolzano Vicentino - foglio 6 Part. 41, sub.1, Via
Crosara n. 36, piano T-1-2, cat. A/3 cl. 3, va ni 7, superficie catastale totale 166 mq,
superficie catastale totale escluse aree scoperte 150 mq, r.c. euro 506,13;
comprensivo di relative pertinenze ed eventuali parti comuni – e comunque di tutto quanto alla signora IG pervenuto a seguito dell'atto di acquisto in data 28.07.2021,
n 1079 di Rep. Notaio di Torri di Quartesolo - a mezzo atto notarile da Persona_1
stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di omologazione degli accordi di separazione di cui al presente procedimento.
Il trasferimento dell'immobile suindicato verrà effettuato verso il corrispettivo omnicomprensivo di € 45.000 (quarantacinquemila/00), oltre all'accollo da parte del Signor della quota parte del mutuo residuo di spettanza della signora IG. Parte_1
Detto corrispettivo dovrà corrispondersi, quanto ad euro quarantacinquemila, in sede di rogito, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra IG
RA; solo a seguito dell'integrale pagamento di detto importo la sig.ra IG
rinuncerà all'ipoteca legale sull'immobile a cedersi.
Le spese notarili saranno a carico del Signor . Parte_1
A fronte di quanto precede, il signor , diventando unico proprietario Parte_1
dell'immobile siccome sopra meglio descritto, si impegna a farsi carico totale delle restanti rate di mutuo contratto in data 28.07.2021, n 1080 di Rep Notaio Per_1
di Torri di Quartesolo, ancora da corrispondere, sino alla totale estinzione del
[...]
finanziamento, rinunciando la signora IG al rimborso di qualsivoglia somma versata per tale abitazione e il sig. a chiedere il rimborso delle somme versate per Parte_1
tale abitazione per le rate del mutuo e comunque a qualsiasi titolo sino alla data del rogito. Nel caso la banca mutuante fosse disponibile ad accettare la liberazione ex art. 1273 cc della signora IG, le relative spese bancarie saranno a suo intero carico.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali – cessione di quota immobiliare e accollo - l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti danno atto che la signora IG ha terminato di prelevare entro il 15.02.2025
dall'abitazione coniugale ogni suo effetto personale, lasciando ogni altro bene, mobilio compreso, nella esclusiva disponibilità e proprietà del signor . Parte_1
Con le presenti pattuizioni, e con il positivo trasferimento dell'immobile di comproprietà,
previo pagamento del prezzo così come concordato in €. 45.000,00 (
euroquaratacinquemila/00) da corrispondersi in sede di rogito, i coniugi danno atto di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non aver alcuna richiesta o pretesa reciproca, nemmeno per qualsivoglia altro titolo o ragione e comunque rinunziandovi ora e per sempre.
c) I coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente;
d) spese di giudizio compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Ugento (LE) in data 3/06/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CH Parte_1
RA, uniti in matrimonio in Ugento (LE) in data 3/06/2017 con atto trascritto al n.
3, parte I, anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ugento
(LE) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1989, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni BERTO
e
CH RA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella FERILLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
le parti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare,
ove ritengano, la propria residenza.
b) La casa adibita ad attuale abitazione familiare, sita in Bolzano Vicentino, via Crosara
36, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del signor . Parte_1
Al riguardo le parti, dando atto che è indispensabile e funzionale ai fini della soluzione della crisi familiare, hanno concordato di regolamentare i loro rapporti patrimoniali attinente la comproprietà di tale immobile nel seguente modo:
la signora RA IG si impegna a cedere al Sig. , che accetta, Parte_1
la propria quota del 50% della piena proprietà del fabbricato, terra-cielo, a destinazione residenziale sito in Comune di Bolzano Vicentino (VI), Via Crosara n. 36, eretto su parte dell'area censita al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 6 part. 41,
ente urbano, ha 00.02.60 con scoperto esclusivo, composto al piano terra da cucina,
lavanderia, bagno e centrale termica, al primo piano da due camere, bagno e loggia,
al secondo piano da soffitta, così catastalmente individuata:
- Catasto fabbricati - Comune di Bolzano Vicentino - foglio 6 Part. 41, sub.1, Via
Crosara n. 36, piano T-1-2, cat. A/3 cl. 3, va ni 7, superficie catastale totale 166 mq,
superficie catastale totale escluse aree scoperte 150 mq, r.c. euro 506,13;
comprensivo di relative pertinenze ed eventuali parti comuni – e comunque di tutto quanto alla signora IG pervenuto a seguito dell'atto di acquisto in data 28.07.2021,
n 1079 di Rep. Notaio di Torri di Quartesolo - a mezzo atto notarile da Persona_1
stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di omologazione degli accordi di separazione di cui al presente procedimento.
Il trasferimento dell'immobile suindicato verrà effettuato verso il corrispettivo omnicomprensivo di € 45.000 (quarantacinquemila/00), oltre all'accollo da parte del Signor della quota parte del mutuo residuo di spettanza della signora IG. Parte_1
Detto corrispettivo dovrà corrispondersi, quanto ad euro quarantacinquemila, in sede di rogito, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra IG
RA; solo a seguito dell'integrale pagamento di detto importo la sig.ra IG
rinuncerà all'ipoteca legale sull'immobile a cedersi.
Le spese notarili saranno a carico del Signor . Parte_1
A fronte di quanto precede, il signor , diventando unico proprietario Parte_1
dell'immobile siccome sopra meglio descritto, si impegna a farsi carico totale delle restanti rate di mutuo contratto in data 28.07.2021, n 1080 di Rep Notaio Per_1
di Torri di Quartesolo, ancora da corrispondere, sino alla totale estinzione del
[...]
finanziamento, rinunciando la signora IG al rimborso di qualsivoglia somma versata per tale abitazione e il sig. a chiedere il rimborso delle somme versate per Parte_1
tale abitazione per le rate del mutuo e comunque a qualsiasi titolo sino alla data del rogito. Nel caso la banca mutuante fosse disponibile ad accettare la liberazione ex art. 1273 cc della signora IG, le relative spese bancarie saranno a suo intero carico.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali – cessione di quota immobiliare e accollo - l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti danno atto che la signora IG ha terminato di prelevare entro il 15.02.2025
dall'abitazione coniugale ogni suo effetto personale, lasciando ogni altro bene, mobilio compreso, nella esclusiva disponibilità e proprietà del signor . Parte_1
Con le presenti pattuizioni, e con il positivo trasferimento dell'immobile di comproprietà,
previo pagamento del prezzo così come concordato in €. 45.000,00 (
euroquaratacinquemila/00) da corrispondersi in sede di rogito, i coniugi danno atto di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non aver alcuna richiesta o pretesa reciproca, nemmeno per qualsivoglia altro titolo o ragione e comunque rinunziandovi ora e per sempre.
c) I coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente;
d) spese di giudizio compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Ugento (LE) in data 3/06/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CH Parte_1
RA, uniti in matrimonio in Ugento (LE) in data 3/06/2017 con atto trascritto al n.
3, parte I, anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ugento
(LE) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo