TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4301/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. PIER SERGIO Parte_1
IS e TE MA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla IG.ra volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti ai fini dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento
1 della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della L. n. 18/80 e ss. mm.
Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1
ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 1° dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 01.12.2025, l' il 29.11.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. 2 Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 04.09.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 17.09.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 17.10.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Si premette che deve ritenersi corretta la valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATPO.
Questi, infatti, con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “cardiopatia ipertensiva;
diabete mellito;
esiti di intervento per peritonite secondaria a pancreatite necrotico- emorragica;
grosso laparocele addominale;
diverticolosi del colon;
pregresso intervento per melanoma braccio sx;
pregressa isterectomia totale;
pregressa 3 tiroidectomia per carcinoma;
spondiloartrosi con discopatie;
gonartrosi bilaterale;
incontinenza urinaria”.
Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità tale da determinare una invalidità complessiva pari al 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2024) non davano luogo, tuttavia, una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente.
In particolare, si legge nel paragrafo relativo all'esame obiettivo:
“deambulazione e cambi di postura leggermente difficoltosi con steppage degli arti inferiori cautelati da appoggio su stampella”; “esame neurologico con ROT simmetrici e RG negativo”.
L'Ausiliare, rispondendo alle osservazioni della parte, ha rilevato: “…che la relazione fisiatrica del 21-03-2025 non parla di impossibilità a deambulare, ma di difficoltà con necessità di appoggio e senza necessità di supervisione;
che la caduta è stata un evento accidentale come può esserlo per qualsiasi persona e che proprio per la presenza di una modesta instabilità la paziente utilizza un appoggio. L'avvocato
UC da ultimo afferma che la signora è impossibilitata nei trasferimenti Pt_1 letto-poltrona, che non è in grado di effettuare l'igiene personale e che, essendo incontinente, è costretta all'uso di presidi assorbenti e perciò per tutti questi motivi necessita “dell'intervento continuativo di terzi”. La nuova documentazione autorizzata è un certificato a firma del dr. del 17-07-2025 in cui si parla di Per_1 riferita caduta in data 10 giugno con successiva difficoltà all'elevazione dell'arto superiore dx, ma sembra strano che non vi sia alcuna documentazione clinica nell'immediatezza dell'evento. Inoltre, è stata presentata una ecografia e una radiografia della spalla dx del 08-07-2025 che conferma quanto dal sottoscritto
CTU affermato all'esame obiettivo e cioè solo artrosi acromion-claveare. Il sottoscritto CTU precisa che le sue valutazioni conclusive derivano non solo dalla documentazione esibita, ma anche dalla visita effettuata che altrimenti sarebbe 4 inutile. Al momento della visita la signora riferiva di vivere da sola col Pt_1 marito, era lucida, orientata e collaborante e, pur avendo vari problemi osteoarticolari, si muoveva e deambulava con difficoltà, ma autonomamente e con uso di appoggio”.
Non vi era, dunque, nel caso di specie e all'atto delle operazioni peritali svolte nella precedente fase, una dipendenza permanente della ricorrente da soggetti terzi.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO devono, quindi, ritenersi sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, non risultando la situazione in quel momento accertata
(anche sulla base della documentazione in atti) rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni del CTU della fase sommaria sono, infatti, da ritenere conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della
l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n.
15882/2015).
La Suprema Corte nella sentenza sopra citata (Sez. L. n. 15882/2015) ha chiarito che la dipendenza di un soggetto incapace di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita è quella legata alla necessità di un ausilio permanente da parte di terze persone (“…Nel caso in esame il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto”; dallo stesso ADL risulta che il 5 ricorrente “entra ed esce dal letto come pure si siede e si alza dalla sedia senza assistenza;
può usare supporti come il bastone o il deambulatore”).
Né era applicabile in quella fase, il recente orientamento della Suprema
Corte (ordinanza n. 28212/2025 pubblicata il 23.10.2025) che equipara l'impossibilità di deambulazione alla “deambulazione con appoggio e supervisione continua”, atteso che la necessità di una supervisione continua non risultava dalla documentazione esaminata dal CTU che evidenziava una difficoltà di deambulazione con necessità di appoggio ma non di supervisione” (“deambula a piccoli passi con ausilio di appoggi”, relazione fisiatrica del 21.03.2025).
A diverse conclusioni deve, tuttavia, pervenirsi sulla base della documentazione prodotta dalla parte unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il certificato redatto in data 10.11.2025, a firma della dott.ssa Per_2
in servizio presso l'U.O. Recupero e Riabilitazione dell'Azienda
[...]
Ospedaliera di Cosenza, evidenzia un sostanziale aggravamento delle patologie da cui è affetta la IG.ra , tale da far ritenere che allo Parte_1 stato sussistano i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.
Si legge nel suddetto certificato: “…passaggi posturali assistiti
…deambulazione possibile …con ausilio di un bastone canadese e aiuto di un caregiver …incertezza nell'avvio del cammino …instabilità posturale …la paziente presenta marcata limitazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana con necessità di assistenza continuativa da parte di un caregiver”.
Dalla documentazione prodotta unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza risulta, dunque, un sensibile aggravamento delle patologie che affliggono la ricorrente, essendo stato accertato che la stessa deambula non solo con appoggio ma anche con necessità di una supervisione continua, condizione che la Suprema Corte (cfr. ancora l'ordinanza n. 28212/2025
6 pubblicata il 23.10.2025) ritiene equiparabile alla impossibilità di deambulazione.
La domanda, pertanto, deve essere accolta, con conseguente declaratoria di sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita specialistica del 10.11.2025, non essendovi dati da cui inferire una decorrenza anteriore.
Le spese di lite vengono compensate, atteso l'accertamento dei requisiti sanitari da epoca successiva alla fase amministrativa.
P.Q.M.
Dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari prescritti per fruire dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2024 e i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.11.2025.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 02/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
7
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4301/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. PIER SERGIO Parte_1
IS e TE MA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla IG.ra volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti ai fini dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento
1 della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della L. n. 18/80 e ss. mm.
Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1
ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 1° dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 01.12.2025, l' il 29.11.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. 2 Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 04.09.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 17.09.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 17.10.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Si premette che deve ritenersi corretta la valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATPO.
Questi, infatti, con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “cardiopatia ipertensiva;
diabete mellito;
esiti di intervento per peritonite secondaria a pancreatite necrotico- emorragica;
grosso laparocele addominale;
diverticolosi del colon;
pregresso intervento per melanoma braccio sx;
pregressa isterectomia totale;
pregressa 3 tiroidectomia per carcinoma;
spondiloartrosi con discopatie;
gonartrosi bilaterale;
incontinenza urinaria”.
Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità tale da determinare una invalidità complessiva pari al 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2024) non davano luogo, tuttavia, una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente.
In particolare, si legge nel paragrafo relativo all'esame obiettivo:
“deambulazione e cambi di postura leggermente difficoltosi con steppage degli arti inferiori cautelati da appoggio su stampella”; “esame neurologico con ROT simmetrici e RG negativo”.
L'Ausiliare, rispondendo alle osservazioni della parte, ha rilevato: “…che la relazione fisiatrica del 21-03-2025 non parla di impossibilità a deambulare, ma di difficoltà con necessità di appoggio e senza necessità di supervisione;
che la caduta è stata un evento accidentale come può esserlo per qualsiasi persona e che proprio per la presenza di una modesta instabilità la paziente utilizza un appoggio. L'avvocato
UC da ultimo afferma che la signora è impossibilitata nei trasferimenti Pt_1 letto-poltrona, che non è in grado di effettuare l'igiene personale e che, essendo incontinente, è costretta all'uso di presidi assorbenti e perciò per tutti questi motivi necessita “dell'intervento continuativo di terzi”. La nuova documentazione autorizzata è un certificato a firma del dr. del 17-07-2025 in cui si parla di Per_1 riferita caduta in data 10 giugno con successiva difficoltà all'elevazione dell'arto superiore dx, ma sembra strano che non vi sia alcuna documentazione clinica nell'immediatezza dell'evento. Inoltre, è stata presentata una ecografia e una radiografia della spalla dx del 08-07-2025 che conferma quanto dal sottoscritto
CTU affermato all'esame obiettivo e cioè solo artrosi acromion-claveare. Il sottoscritto CTU precisa che le sue valutazioni conclusive derivano non solo dalla documentazione esibita, ma anche dalla visita effettuata che altrimenti sarebbe 4 inutile. Al momento della visita la signora riferiva di vivere da sola col Pt_1 marito, era lucida, orientata e collaborante e, pur avendo vari problemi osteoarticolari, si muoveva e deambulava con difficoltà, ma autonomamente e con uso di appoggio”.
Non vi era, dunque, nel caso di specie e all'atto delle operazioni peritali svolte nella precedente fase, una dipendenza permanente della ricorrente da soggetti terzi.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO devono, quindi, ritenersi sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, non risultando la situazione in quel momento accertata
(anche sulla base della documentazione in atti) rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni del CTU della fase sommaria sono, infatti, da ritenere conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della
l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n.
15882/2015).
La Suprema Corte nella sentenza sopra citata (Sez. L. n. 15882/2015) ha chiarito che la dipendenza di un soggetto incapace di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita è quella legata alla necessità di un ausilio permanente da parte di terze persone (“…Nel caso in esame il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto”; dallo stesso ADL risulta che il 5 ricorrente “entra ed esce dal letto come pure si siede e si alza dalla sedia senza assistenza;
può usare supporti come il bastone o il deambulatore”).
Né era applicabile in quella fase, il recente orientamento della Suprema
Corte (ordinanza n. 28212/2025 pubblicata il 23.10.2025) che equipara l'impossibilità di deambulazione alla “deambulazione con appoggio e supervisione continua”, atteso che la necessità di una supervisione continua non risultava dalla documentazione esaminata dal CTU che evidenziava una difficoltà di deambulazione con necessità di appoggio ma non di supervisione” (“deambula a piccoli passi con ausilio di appoggi”, relazione fisiatrica del 21.03.2025).
A diverse conclusioni deve, tuttavia, pervenirsi sulla base della documentazione prodotta dalla parte unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il certificato redatto in data 10.11.2025, a firma della dott.ssa Per_2
in servizio presso l'U.O. Recupero e Riabilitazione dell'Azienda
[...]
Ospedaliera di Cosenza, evidenzia un sostanziale aggravamento delle patologie da cui è affetta la IG.ra , tale da far ritenere che allo Parte_1 stato sussistano i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.
Si legge nel suddetto certificato: “…passaggi posturali assistiti
…deambulazione possibile …con ausilio di un bastone canadese e aiuto di un caregiver …incertezza nell'avvio del cammino …instabilità posturale …la paziente presenta marcata limitazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana con necessità di assistenza continuativa da parte di un caregiver”.
Dalla documentazione prodotta unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza risulta, dunque, un sensibile aggravamento delle patologie che affliggono la ricorrente, essendo stato accertato che la stessa deambula non solo con appoggio ma anche con necessità di una supervisione continua, condizione che la Suprema Corte (cfr. ancora l'ordinanza n. 28212/2025
6 pubblicata il 23.10.2025) ritiene equiparabile alla impossibilità di deambulazione.
La domanda, pertanto, deve essere accolta, con conseguente declaratoria di sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita specialistica del 10.11.2025, non essendovi dati da cui inferire una decorrenza anteriore.
Le spese di lite vengono compensate, atteso l'accertamento dei requisiti sanitari da epoca successiva alla fase amministrativa.
P.Q.M.
Dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari prescritti per fruire dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2024 e i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.11.2025.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 02/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
7