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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 263/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 263/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.07.2023
DA
(P.I. e C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
) tutti con i proc. e dom. avv. Francesco Maiorana del Foro di Pordenone e C.F._2
Guido De Domenico del Foro di Trieste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per nomina nuovi difensori;
- APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Giulio Camber del Foro Controparte_1 P.IVA_2
di Trieste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Pordenone n. 65/2023 dd 17-19.01.2023 RG
2722/2021;
Causa iscritta a ruolo il 27.07.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 8/01/2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
“In via preliminare:
1) Accertata e dichiarata la legittimazione passiva dell'appellata in relazione Controparte_1
alle domande tutte svolta dagli Appellanti nel primo grado di giudizio e qui riproposte;
Nel merito:
In via principale:
2) previa revoca e/o annullamento dell'Ordinanza del 20.09.2022 resa nel corso del Giudizio di primo grado, accertata e dichiarata per i motivi dedotti e documentati l'intervenuta prescrizione del preteso credito dell'istituto convenuto nei confronti di , e comunque Parte_1
anche la decadenza e prescrizione da ogni pretesa creditoria dell'istituto convenuto nei confronti di e , anche come quantificato nelle diffide di pagamento di Parte_2 Parte_3 [...]
datate 16.11.2021 ricevute dagli attori il 22.11.2021 (doc. 23, doc. 24 e doc. 25), Controparte_1
in relazione sia al rapporto di conto corrente n. 600144 estinto a saldo zero per passaggio a sofferenza in data 29.03.2011 (doc. 02) intestato alla e di cui è causa, che dei contratti Parte_1
finanziari derivati di cui pure è causa;
Conseguentemente 3) Dichiararsi che nulla è dovuto dalla , Parte_1 Parte_2
e alla Parte convenuta per le causali di detta diffida e per i rapporti di conto corrente Parte_3
n. 600144 e finanziari derivati di cui è per i motivi esposti e documentati in atti;
In via subordinata:
4) Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della Convenuta da ogni pretesa di pagamento di crediti in relazione alla fideiussione omnibus di data 08.04.2008 e di cui al doc. 36
prestata da e in favore di come in atti Parte_2 Parte_3 Parte_1
esposto e documentato;
5) Accertata e dichiarata, per i motivi esposti in atti la non riferibilità all'autore della sottoscrizione in calce al contratto di data 07.04.1994 di cui al doc. 15 di Parte convenuta già espressamente disconosciuta da quale legale rappresentante della come Parte_2 Parte_1
dedotto in prima udienza di data 25.03.2022 nel corso del giudizio di primo grado;
6) Accertato e dichiarato, per i motivi esposti e documentati in atti, la nullità e/o inefficacia di ogni pattuizione anche orale intercorsa tra le parti, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.
600144 estinto a saldo zero in data 29.03.2011 intestato alla già in essere Parte_1
presso la Filiale di Pordenone della e di cui è causa, e relativa all'applicazione Controparte_2
di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, CM, commissioni variamente denominate, spese di istruttoria fido, spese scritture conto, tenuta conto e ogni altra spesa, nonché applicazione di interessi usurari per i motivi di cui in atti e come dettagliatamente esposto e quantificato nella perizia contabile allegata (doc. 27);
7) Accertato e dichiarato che nel corso del rapporto di conto corrente n. 600144 estinto a saldo zero in data 29.03.2011 intestato alla già in essere presso la Filiale di Pordenone Parte_2 Parte_1
della e di cui è causa, sono stati illegittimamente addebitati interessi Controparte_2
ultralegali, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto e commissioni variamente denominate, spese e oneri di conto, come in atti e nell'allegata perizia contabile (doc. 27) esposto e documentato nella misura che emergerà in corso di causa;
8) Accertato e dichiarato che la banca convenuta ha applicato nel corso del rapporto di conto corrente n. 600144 di cui è causa interessi usurari, anche a seguito della modifica unilaterale delle condizioni di contratto nel corso dello svolgimento dei rapporti controversi, considerati gli effetti di cui all'art. 1815 II comma c.c., come in atti e nell'allegata perizia contabile (doc. 27) esposto e documentato,
nella misura che emergerà in corso di causa;
9) Accertata e dichiarata, per i motivi in atti esposti e documentati e come da allegata relazione tecnico contabile (doc. 30) la nullità e/o inefficacia, e il collegamento funzionale tra gli stessi, dei seguenti contratti derivati:
1) Convertibile AP (rif. 51526-94) (doc. 03 dell'atto di citazione e doc. 23 e 24 di parte convenuta)
di data 29.11.2000; 3
2) Atlantic CM AP (Rif. 1250/99) (doc. 05 dell'atto di citazione e doc. 29, 30 e 31 di parte convenuta) di data 22.05.2002;
3) Atlantic CM AP (Rif. 9297 swap 17292 ub-tri) (doc. 04 dell'atto di citazione e 25, 27, 28 di parte convenuta) di data 20.06.2002;
4) Extra AP (rif. 157418/19) (doc. 06 dell'atto di citazione e doc. 32 di parte convenuta) di data
19.02.2003;
5) Extra 2 AP (Rif. AP 244939ub3 - swap 244940ub2) (doc. 07 dell'atto di citazione e doc. 35 e
36 di parte convenuta) di data 20.02.2003;
6) IS AP (rif. 319750/1) (doc. 08 dell'atto di citazione e doc. 37 e 38 di parte convenuta) di data 16.10.2003;
7) Basis AP 1 anno (doc. 12 dell'atto di citazione e doc. 46 e 47 di parte convenuta) di data
16.04.2004; 8) IRS variabile protetto con premio differito (Rif. AP 410589ub3) (doc. 09 dell'atto di citazione e doc. 39, 40 e 41 di parte convenuta) di data 24.12.2004;
9) IRS Variabile protetto con premio differito e clausola (Rif. 476109UB) (doc. 10 dell'atto di citazione e n. 42, 43, 44 e 45 di parte convenuta) di data 13.02.2006;
10) Range con Cap (doc. 13 dell'atto di citazione e doc. 51 e 53 di parte convenuta) di data Per_1
11.04.2005;
11) Range con Cap (doc. 14 dell'atto di citazione e doc. 54, 55 e 56 di parte convenuta) di Per_1
data 17.11.2005;
12) Range accrual con cap 24 mesi (doc. 15 dell'atto di citazione e doc. 57, 58 e 59 di parte convenuta)
di data 21.04.2006;
13) Range con Cap - 24 Mesi (doc. 16 dell'atto di citazione e doc. 60 di parte convenuta) di Per_1
data 21.07.2006;
14) Interest Rate AP amortizing (doc. 17 dell'atto di citazione e doc. 61 di parte convenuta) di data
21.11.2006;
15) (doc. 11 dell'atto di citazione) di data 27.12.2006 e di cui ora al contratto Controparte_3
n. 12371 (ora rapporto n. 930480000018) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23,
24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data 24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
16) Interest Rate AP Amortizing (doc. 18 dell'atto di citazione e doc. 65 di parte convenuta) di data
10.04.2007 e di cui ora al contratto n. 12372 (ora rapporto n. 930480000019) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23, 24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data 24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
17) Interest Rate AP - Basis Cap (doc. 19 dell'atto di citazione e doc. 67 e 68 di parte convenuta)
di data 10.04.2007 e di cui ora al contratto n. 12374 (ora rapporto n. 930480000020) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23, 24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data
24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
18) Interest Rate AP – Amortizing (doc. 20 dell'atto di citazione e doc. 70 di parte convenuta) di data 10.09.2007 e di cui ora al contratto n. 12376 (ora rapporto n. 930480000021) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23, 24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data
24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
10) Accertato e dichiarato che i contratti derivati tutti di cui è causa hanno generato flussi negativi a carico di Parte attrice nella misura quale emergente dai documenti e dalla perizia contabile (doc. 30)
prodotta in atti o che emergerà in corso di causa, illegittimamente addebitati nel rapporto di conto corrente n. 600144 intestato alla già in essere presso la Filiale di Pordenone Parte_2 Parte_1
della e così concorrendo ad aumentare l'onerosità di quest'ultimo come in Controparte_2
atti e nell'allegata perizia contabile (doc. 34) esposto e documentato;
11) Accertata e dichiarata l'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della NC
d'Italia del nominativo della e della correlata illegittima segnalazione a Parte_1
sofferenza del nominativo di e quali pretesi garanti come in Parte_2 Parte_3
atti esposto e documentato;
Conseguentemente
12) Accertarsi e dichiararsi che e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nulla devono all' convenuto in relazione alle pretese esposizioni del rapporto di conto corrente CP_4
n. 600144 di cui è causa alla luce delle doglianze esposte e documentate;
13) Dichiararsi che nulla è dovuto dalla e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in relazione ai contratti derivati finanziari di cui è causa alla luce delle doglianze esposte e
[...]
documentate e comunque in relazione ai contratti derivati finanziari di cui alle diffide di data
16.11.2021 (doc. 23 – 24 – 25 dell'atto di citazione) e diffida di data 24.10.2021 (doc. 38 di parte attrice):
-prodotti derivati n. 12371 (ora rapporto n. 930480000018);
-prodotti derivati n. 12372 (ora rapporto n. 930480000019); -prodotti derivati n. 12374 (ora rapporto n. 930480000020);
-prodotti derivati n. 12376 (ora rapporto n. 930480000021).
14) Condannarsi il Convenuto Istituto al risarcimento del danno da illegittima segnalazione in
Centrale Rischi della NC d'Italia patito da come in atti esposto e Parte_1
documentato secondo quanto emergerà in corso di causa e che comunque verrà ritenuta di giustizia;
15) Condannarsi il Convenuto al risarcimento dei danni da illegittima segnalazione in Centrale CP_4
Rischi della NC d'Italia patiti da e come in atti esposto e Parte_2 Parte_3
documentato secondo quanto emergerà in corso di causa e che comunque verrà ritenuta di giustizia;
16) Ordinarsi la integrale cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della NC
d'Italia da parte di della esposizione complessiva in relazione al nominativo Controparte_1
della come in atti esposto e documentato;
Parte_1
17) Ordinarsi la integrale cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della NC
d'Italia quali garanti di da parte di Parte_1 Controparte_5
e per i motivi di cui in atti esposto e documentato;
[...] Parte_3
In via istruttoria:
18) Ammettersi CTU tecnico-contabile alla luce delle doglianze attoree, come richiesta da Parte
attrice fin dall'atto introduttivo del Giudizio, ricostruttiva del rapporto di conto corrente n. 600144
intestato a ed ora estinto per passaggio a sofferenza in data 29.03.2011, Parte_1
finalizzata al ricalcolo degli addebiti illegittimi del rapporto (e conseguentemente il saldo finale corretto dello stesso) secondo i seguenti criteri ovvero in subordine secondo il quesito che verrà
ritenuto conforme alle doglianze documentate e motivate in atti:
- applichi il CTU tasso di interesse passivo nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D. Lgs 385/1993,
intendendosi per 'operazioni attive' quelle a credito della banca e per 'conclusione del contratto' ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;
- applichi il tasso di interesse attivo nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993
intendendosi per 'operazioni passive' quelle a debito della banca;
- in caso di pattuizione contrattuale sul tasso di interesse, verifichi il CTU il regolare rispetto dello
jus variandi da parte della banca, disapplicando le variazioni di tasso sfavorevoli al correntista se non correttamente comunicate;
- escluda ogni addebito a titolo di CM e commissioni variamente denominate, di spese di chiusura conto e di altre spese variamente denominate;
- escluda ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto oggetto di causa;
- escluda dalla ricostruzione i flussi negativi dei contratti derivati confluiti nel conto in esame di cui
è causa;
- applichi la data contabile delle operazioni e non la data di valuta adottata dalla banca, che non risulta pattuita;
- verifichi il C.T.U. il superamento del tasso soglia usura per effetto dell'esercizio dello jus variandi
e in caso di positivo accertamento escluda interessi, spese e commissioni ex art. 1815 c.c.
- determini il C.T.U. il tasso di interesse effettivo globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo la formula di NC d'Italia via via vigente) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla Legge 108/96 escludendo ex art. 1815 c.c. in caso di superamento della soglia usura ogni competenza.
- in caso di estensione dell'indagine peritale all'accertamento dell'impatto della prescrizione nella ricostruzione dei rapporti controversi, operi il CTU la ricostruzione ai fini dell'accertamento della prescrizione sul saldo ricostruito epurato dalle illegittime competenze anziché sul saldo banca (ex
Cass. 9141/2020).
19) Ammettersi CTU tecnico-contabile come richiesta da parte attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio in relazione ai contratti in derivati intestati a di cui è causa da Parte_1 intendersi qui richiamati e di cui ai doc. dal n. 3) al n. 20) di Parte attrice alla luce delle doglianze attoree così come motivate e documentate in atti ed acquisita eventuale ulteriore documentazione solo previo consenso delle Parti secondo i criteri che seguono ovvero in subordine secondo il quesito che verrà ritenuto conforme alle doglianze documentate e motivate in atti:
- indichi il CTU se alla luce dei documenti versati in atti risulta che l'Intermediario abbia fornito in sede di stipula dei contratti in derivati intestati a di cui è causa da intendersi Parte_1
qui richiamati e di cui ai doc. dal n. 3 al n. 20 di Parte attrice, informazioni, adeguate, concrete e puntuali sulla natura e i rischi che lo strumento finanziario avrebbe comportato;
- indichi il CTU quale sia la reale natura di ciascuno dei contratti derivati oggetto di causa descrivendo per ciascuno di essi funzioni e caratteristiche indicando inoltre il carattere aleatorio speculativo ovvero di protezione meramente assicurativa in relazione al rischio di rialzo dei tassi d'interesse;
- dica il CTU quale fosse il valore di ciascun derivato al momento della stipulazione del contratto e la sua congruità rispetto alle esposizioni finanziarie nei confronti del medesimo Istituto quali risultanti dalle visure in Centrale Rischi della NC d'Italia versate in atti, indicando inoltre per ciascuno dei contratti controversi specificatamente se si tratti di uno strumento par o non par e quantificando il valore (Mark to Market) gravante sul cliente con indicazione dei criteri utilizzati per la relativa determinazione;
- indichi il CTU se nei contratti in derivati di cui è causa è indicato il corretto valore Mark to Market;
- determini il CTU l'ammontare complessivo dei flussi negativi di ciascun contratto in derivato nel rapporto di conto corrente n. 600144 di cui è causa;
- indichi il CTU l'onerosità complessiva dei flussi negativi generati dai contratti derivati di cui è causa nonché l'impatto in termini di maggior onerosità a seguito di addebito degli stessi nel rapporto di conto corrente n. 600144 di cui è causa;
- determini il CTU se a seguito dell'addebito dei flussi negativi sopra indicati dei contratti derivati di cui è causa, il TAEG in concreto applicato abbia sforato i tassi soglia usura ed in caso di positivo accertamento indichi il relativo impatto secondo i criteri di cui all'art. 1815 II comma c.p.c.;
- determini e verifichi il CTU il collegamento funzionale che lega inscindibilmente tra di essi tutti i rapporti in derivati e di cui è causa.
20) Ammettersi CTU tecnico-contabile come richiesta da Parte attrice fin dall'atto introduttivo del
Giudizio in relazione al rapporto di conto corrente n. 600144 ed ai contratti in derivati di cui è causa,
finalizzata all'accertamento ed alla verifica della corretta segnalazione in Centrale Rischi da parte dell'Istituto convenuto sui nominativi degli attori all'esito delle disponende CTU contabili sul rapporto di conto corrente e sui contratti in derivati di cui è causa.
21) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) vero che i dipendenti della dal 01.06.1993 ad oggi anche succedutisi nel Parte_1
tempo sono i Signori: , , , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 CP_8
, Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, e come da elenco dipendenti generali estratto in Controparte_14 CP_15 CP_16
data 17.05.2022 di cui al doc. 41 che si rammostra.
Teste: Rag. – Consulente del lavoro in Pordenone;
Tes_1
di IO di LA (PN). Testimone_2
b) vero che presso l'abitazione del rag. a LA in Via Favetti n. 2, non risulta Parte_2
che alcun soggetto abbia prestato attività di lavoro subordinato o di collaborazione familiare.
Teste: di IO di LA (PN); Testimone_2
c) Vero che il rag. a causa delle segnalazioni in Centrale Rischi da parte di Parte_2 [...]
ha ricevuto il diniego per l'accesso ad un finanziamento finalizzato ad opere di Controparte_1
ristrutturazione ed ottimizzazione energetica del proprio fabbricato.
Teste: signor – Consulente Finanziario di Pordenone;
Testimone_3 d) vero che la società a causa delle segnalazioni in Centrale Rischi da parte di Parte_1
ha ricevuto il diniego per l'accesso ad un finanziamento destinato ad un Controparte_1
nuovo progetto imprenditoriale.
Teste: Sig. – Consulente Finanziario di Pordenone;
Testimone_3
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità
ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutatosi sin d'ora ogni allarga-mento o mutamento del contraddittorio, per le causali di cui in narrativa,
1) rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile, infondato e non provato, confermando la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 65/2023 dd. 17-19.1.2023 emessa nel procedimento RG
2722/2021;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribu-nale di Pordenone:
2.1) accertare e dichiarare l'intervenuto maturarsi della prescrizione o decadenza delle pretese dedotte
ex adverso;
2.2) comunque respingere le domande tutte avversarie, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
3) in via istruttoria, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova: respingere le domande tutte avversarie, proposte in via istruttoria, in quanto inammissibili, inconferenti e irrilevanti;
solo in via subordinata nell'inconcessa ipotesi dell'ammissione della CTU contabile richiesta da parte attrice assegnare il quesito tenendo conto delle al-legazioni e difese delle parti in relazione a ciascuna causale contemplando al-meno le seguenti ipotesi alternative: a) applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dal 1.7.2000 (come assume la convenuta) ovvero nes-suna capitalizzazione (come assume parte attrice); b) applicare allo svolgimen-to del rapporto il tasso di interesse ultralegale pattuito tra le parti per iscritto, ovvero quelli successivamente comunicati (come assume la convenuta) ovvero il tasso di cui all'art. 117 t.u. banc. (come assume parte attrice); c)
applicare le spese, le valute e la c.m.s. determinate per iscritto (come assume la convenuta) oppure escludere ogni addebito a tale titolo (come assume parte attrice); d) nella non creduta ipotesi di superamento del tasso soglia sostituendo il tasso praticato con il tasso soglia risultante dalle rilevazioni ex lege 108/1996 (come assume parte convenuta), ovvero applicando l'art. 1815 co. 2 c.c.
(come assu-me parte attrice).
b) ove ritenuto ammissibile e rilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni re-lativo ai documenti indicati da parte appellante (ns. doc. ti 7, 8 e 15), ai fini dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
che qui si richiede, disporre la rappresentante legale di , rag. Parte_1 [...]
di depositare documento di identità munito di firma autografa, nominando CTU Parte_2
grafologo, autorizzando il deposito in Cancelleria dell'originale cartaceo dei seguenti documenti : ns.
doc. ti 7-8 e 15;
Comunque con vittoria di compensi e spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Pordenone Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio formulando varie Parte_3 Controparte_1
contestazioni relative al c/c 600144 intestato a e ad una serie di contratti Parte_1
derivati intercorsi tra la società attrice e vari istituti bancari poi confluiti in Controparte_2
La società promuoveva una causa di accertamento negativo eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa al rapporto di conto corrente, chiedendo la rideterminazione del saldo del medesimo conto corrente, la dichiarazione di nullità dei contratti derivati e la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi per le esposizioni di cui sopra, previa declaratoria di illegittimità della stessa;
la società attrice contestava inoltre l'applicazione di addebiti ritenuti illegittimi in relazione al citato conto corrente ante data 29.3.2011, che sarebbero tali da generare un saldo attivo per il correntista.
Per quanto attiene poi i contratti derivati, a far data dal 2000 in avanti Parte_1
disconosceva anche le sottoscrizioni apposte in tutti i 18 contratti indicati, che sarebbero stati altresì
privi di causa.
Gli attori e asserivano poi che non sussisteva alcun valido Parte_3 Parte_2
rapporto fideiussorio per le esposizioni della per i motivi dedotti da Parte_1
quest'ultima e chiedevano anch'essi la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi del proprio nominativo, previa dichiarazione di illegittimità della stessa, con liquidazione del danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi da liquidarsi in corso di causa.
Si costitutiva la quale nel contesto di una operazione di cartolarizzazione Controparte_1
era divenuta titolare, con efficacia dal 14.07.2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati
“in sofferenza” ad essa trasferiti da la convenuta deduceva che l'azione avversaria Controparte_2
era manifestamente inammissibile e infondata e comunque non provata sotto svariati profili, e chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie.
Alla prima udienza la difesa attorea disconosceva la sottoscrizione in relazione ad alcuni documenti dimessi in allegato alla comparsa di risposta, ed in particolare le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento di alcune raccomandate di diffida di pagamento dimesse dalla convenuta.
Il giudice con ordinanza riteneva irrilevanti le prove testimoniali chieste da parte attrice, rilevando quanto segue: “ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita in
relazione alle deduzioni svolte dalle parti e degli oneri probatori sulle stesse gravanti, e in
particolare osserva che il disconoscimento effettuato da parte attrice relativamente ai docc. 5 e 6
prodotti da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta è tardivo in quanto è stato
effettuato solo con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il disconoscimento dei docc.
7, 8, 10 e 11 di parte convenuta, riguardando sottoscrizioni poste alla presenza dell'agente postale
andava fatta con la querela di falso, e che, comunque, tutte le sottoscrizioni non riconosciute,
compresa quella di cui la al doc. 15 (che la stessa parte attrice definisce ininfluente ai fini di causa)
andava fatta tenendo conto che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona
giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di
diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi
rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona
giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono
più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”.
Con la sentenza impugnata le domande degli attori venivano respinte.
Il giudice rilevava che la società aveva intrattenuto i seguenti rapporti bancari Parte_1
oggetto di causa con NC di Roma e poi Controparte_17 Controparte_2
A) il rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 600144 estinto a saldo zero per passaggio a sofferenza in data 29.03.2011;
B) una serie di contratti finanziari derivati appoggiati sul rapporto di conto corrente n. 600144;
C) nel contesto di una operazione di cartolarizzazione, era divenuta titolare, Controparte_18
con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati “in sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, alcuni dei quali beneficianti di garanzie reali, ad essa società trasferiti da come da avviso pubblicato sulla G.U. Controparte_2
In base alla ragione più liquida il giudice riteneva fondata la questione preliminare relativa al difetto di legittimazione in capo a e ciò sulla base della distinzione tra cessione Controparte_1
del contratto e cessione del credito.
Osservava il giudice che la giurisprudenza di legittimità ritiene che al cessionario sia consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito, mentre maggiori questioni si pongono con riguardo a quelle azioni (di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione) che riguardano la fonte del credito;
per la giurisprudenza prevalente tali azioni non trapassano al cessionario.
Rilevava il giudice che la Suprema Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più
circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Al contrario,
“non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse
afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione
del credito (Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13.2.2013 n. 6422).
Il giudice evidenziava che il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione e le contestazioni del debitore ceduto sul credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo e le eventuali nullità dello stesso, possono essere proposte anche nei confronti del cessionario del credito che agisce per il pagamento, ma tali contestazioni devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è
subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente.
Nel caso di specie gli attori avevano agito nei confronti della cessionaria del credito in via d'azione
(non rilevando secondo il primo giudice che gli stessi avessero agito per l'accertamento negativo o in via di ripetizione) facendo valere vizi genetici dei contratti sottoscritti con la società cedente, contratti che non sono risultati ceduti ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c.
Il giudice rilevava che la sola questione, tra quelle dedotte, opponibile alla convenuta, quale cessionaria del credito, era quella di prescrizione del credito ceduto;
riteneva però che la convenuta avesse dimostrato di aver interrotto i termini di prescrizione, depositando le diffide di data 24 marzo
2011 a e a nonché le ulteriori lettere di diffida inviate, Parte_1 Parte_2
e in particolare gli avvisi delle racc. dd. 19.10.2012 indirizzata a e a Parte_1 [...]
e quelli delle racc. dd.
2.11.2015 sempre indirizzate a e a Parte_2 Parte_1 [...]
Parte_2
Rispetto a tali documenti il giudice ribadiva che il disconoscimento era inammissibile, come peraltro già indicato nell'ordinanza di data 20.09.2022.
***
Avverso la sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestavano la ritenuta carenza di legittimazione passiva di rilevavano che il giudice aveva convenuto sul fatto che tutte le Controparte_1 eccezioni relative al titolo esecutivo, comprese quelle di nullità e indeterminatezza, possano essere fatte valere dal debitore nei confronti del cessionario, e tuttavia aveva negato che esse possano essere fatte valere in via di azione;
nel caso di specie peraltro l'azione proposta era di mero accertamento negativo, senza alcuna domanda di ripetizione.
Evidenziavano gli appellanti che non si comprende per quale ragione il debitore ceduto non potrebbe ottenere, nelle vesti di attore, una pronuncia di accertamento negativo verso il cessionario, statuente l'inesistenza del credito per invalidità del titolo o per le altre ragioni dedotte in atti, mentre si vedrebbe costretto, per giungere al medesimo risultato, a rimanere soggetto, anche per lungo tempo e con notevole pregiudizio, alle decisioni ed iniziative del cessionario del credito, attendendo di essere prima o poi evocato in giudizio;
rilevavano che nel caso di specie peraltro la cessionaria aveva già
fatto valere le proprie pretese inviando le diffide in atti, relative al pagamento del preteso saldo dei medesimi rapporti;
in tal modo secondo gli appellanti vi sarebbe una disparità di trattamento nei confronti del debitore ceduto.
Sostenevano gli appellanti che l'azione di accertamento negativo può essere esperita nei confronti del cessionario, dal momento che solo quest'ultimo potrà agire verso il debitore per far valere il credito
(non certo il cedente, che il credito lo ha ceduto), e dunque è nei confronti del cessionario e non del cedente che il ceduto è chiamato a far valere le proprie ragioni;
rilevavano che le doglianze da loro mosse nei confronti di riguardavano l'esistenza stessa del credito e la validità del titolo, e CP_1
dunque due elementi centrali non riferibili esclusivamente alle dinamiche del rapporto contrattuale intercorso col cedente, ma relativi piuttosto al contenuto della cessione, al suo oggetto, vale a dire all'an del credito.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti contestavano il rigetto dell'eccezione di prescrizione ed il contenuto dell'ordinanza istruttoria, ed insistevano nel disconoscimento dei doc.5, 6, 7, 8, 10 e
11; precisavano che l'accoglimento dell'eccezione comporterebbe la decadenza e prescrizione delle obbligazioni garantite con riguardo ai due fideiussori;
sostenevano al riguardo che trattasi di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia.
Gli appellanti riproponevano poi tutti i motivi non esaminati dal giudice, ovvero l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, la nullità delle pattuizioni contrattuali del rapporto di conto corrente, l'intervenuta modifica unilaterale del rapporto di conto corrente, l'omesso ricalcolo del rapporto ed inefficacia del riconoscimento di debito parziale, la nullità dei contratti derivati e la prescrizione dei contratti derivati;
insistevano inoltre nella richiesta di inibitoria della illegittima segnalazione in centrale rischi, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Si costituiva l'appellato deducendo che correttamente il giudice aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione proposta, e rilevando che non è corretto affermare che il debitore ceduto deve attendere passivamente l'azione del cessionario, potendo sempre agire in via di azione, per ripetizione di indebito o accertamento negativo del credito, ma nei confronti del cedente.
Evidenziava l'appellata che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzati alla cartolarizzazione, la società cessionaria, quale , subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti CP_1
contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimata a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente la società erogatrice del finanziamento.
Quanto alla prescrizione, la società appellata deduceva la genericità del motivo di gravame in quanto gli appellanti non si erano confrontati con la decisione del giudice.
Rilevava Fino 1 che in data 24.3.2011 aveva comunicato con raccomandata Controparte_2
consegnata a mani alla ed ai garanti la revoca degli affidamenti, cui seguivano Parte_1
le raccomandate r.r. dd. 19.10.2012 di intimazione di pagamento regolarmente ricevute dalla società
obbligata principale e dai due garanti (d. ti 5-9). Seguivano poi ulteriori diffide nel corso dell'anno
2015 (d.ti 10 -12) cui facevano seguito le ulteriori diffide del 2021.
Parte attrice in prima udienza aveva disconosciuto la sottoscrizione sugli avvisi delle racc. dd.
19.10.2012 indirizzata a e a (d. ti 7 e 8) e quelli delle Parte_1 Parte_2
racc. dd.
2.11.2015 sempre indirizzate a e a (d. ti. 10 e Parte_1 Parte_2
11); in sede di prima memoria ex art. 183 cpc le controparti hanno precisato la propria contestazione,
eccependo che le racc. a mani indirizzate alla società obbligata principale e ai garanti dd. 24.3.2011
(d. ti 5-6) non sarebbero pervenute ai destinatari, pur non disconoscendo in questo caso le sottoscrizioni.
L'appellata rilevava che la garante e obbligata in solido non aveva operato alcun Parte_3
disconoscimento in merito alle diffide dd. 12.10.2012 e 2.11.2015 (d.ti 9 e 12) e neppure aveva contestato la mancata ricezione delle medesime;
pertanto gli atti di diffida del 2012 e del 2015 nei confronti di avevano avuto effetto interruttivo della prescrizione anche nei Parte_3
confronti degli obbligati in solido.
Eccepiva poi l'appellata la tardività del disconoscimento dei docc.5 e 6, effettuato solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; ribadiva che l'addetto postale è pubblico ufficiale e che non è possibile il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una lettera raccomandata.
Replicava quindi l'appellata a tutti gli altri motivi di gravame relativi alle nullità dei rapporti sottostanti.
***
1. L'appello non può trovare accoglimento.
1.1 Deve essere preliminarmente esaminata la questione del difetto di legittimazione passiva dell'appellata, o meglio, di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (precisazione peraltro priva di conseguenze, giacché anche il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 2156 del 2016) e al riguardo possono richiamarsi alcuni principi affermati dalla Suprema Corte.
Secondo Cass. n.13735/2022 ”i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai
sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di
cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi
per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito
al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande
giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo
intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era
passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in
forza del rapporto intrattenuto con il cedente)”.
Già in precedenza Cass.n.21843/2019 aveva affermato il medesimo principio, in applicazione del quale la Suprema Corte aveva ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente.
In motivazione poi Cass.n.21843/2019 aveva così argomentato: “Siffatti rilievi, nella misura in cui
confermano che la cessione non possa "mai pregiudicare la posizione del debitore ceduto", sembrerebbero confortare la conclusione che costui, così come può opporre al cessionario le
eccezioni relative alla validità o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto,
possa far valere verso il cessionario le pretese creditorie derivanti dalla (in)validità e dall'(in)esatto
adempimento di quel titolo negoziale, confortando la tesi già recepita dalla prevalente
giurisprudenza di merito in relazione alla questione oggetto del presente giudizio. Vale a dire, che,
in presenza di una cessione effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della I. n. 130 del 1999, qualora sia
domandato dal debitore ceduto "l'accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle
somme indebitamente percepite in ragione del contratto di mutuo nei confronti di un soggetto che si
è spogliato del credito in virtù dell'operata cessione", deve ritenersi "insussistente la legittimazione
passiva della società cedente per essere unica legittimata passiva la società cessionaria" (così, da
ultimo, Trib. Catania, sent. 19 marzo 2018, cit.) 7.1.3. Questa ricostruzione, benché non risulti priva
di un adeguato sostrato argomentativo, non è, tuttavia, corretta, per le ragioni di seguito indicate.
7.1.4. Deve, infatti, rilevarsi che la ricostruzione appena illustrata finisce, in definitiva, per annullare
- quasi per "sublimazione" - la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto,
conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art.
1411 cod. civ. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di
"cartolarizzazione" disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato
normativo da essa recato”.
Secondo Cass.n.8579/2024 “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento
dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale,
con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto,
in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e
produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta
all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal
contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le
garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non
gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di
risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad
appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado
e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad
esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie
intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)”.
Cass.n.9479/2024 ha affermato che “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1
dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le
garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della
cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto
ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di
profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione”.
Secondo Cass.n.17727/2018 “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento
dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale,
con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto,
in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e
produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta
all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal
contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le
garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non
gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di
risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad
appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha
escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente
contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto,
potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto)”.
1.2 Nel caso di specie la ha promosso una causa di accertamento negativo Parte_1
eccependo l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa al rapporto di conto corrente, chiedendo la rideterminazione del saldo del medesimo conto corrente, la dichiarazione di nullità dei contratti derivati e la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi per le esposizioni di cui sopra previa declaratoria di illegittimità della stessa;
la società ha inoltre contestato l'applicazione di addebiti illegittimi in relazione al citato conto corrente ante data 29.3.2011, che sarebbero tali da generare un saldo attivo per il correntista. Per quanto attiene poi i contratti derivati, a far data dal 2000 in avanti ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in tutti i 18 contratti, che sarebbero Parte_1
anche privi di causa.
Alla luce dei principi sopra richiamati, della circostanza che è divenuta cessionaria a seguito CP_1
di cartolarizzazione, e che gli odierni appellanti hanno agito, seppure con azione di accertamento negativo, al fine di far valere nei confronti del cessionario le pretese creditorie derivanti dalla
(in)validità e dall'(in)esatto adempimento di quel titolo negoziale (ciò che Cass.n.21843/2019 citata esclude sia possibile), il primo motivo di appello deve essere disatteso.
2. Con il secondo motivo di gravame viene riproposta l'eccezione di prescrizione disattesa dal primo giudice. Premesso che l'atto di citazione in appello non si confronta con i rilievi svolti dal giudice nell'ordinanza di data 20.09.2022 (il cui contenuto è stato riportato nella sentenza impugnata) si devono esaminare gli atti interruttivi della prescrizione alla luce dei disconoscimenti operati in primo grado dagli attori.
Alla prima udienza del 25.03.2022 gli attori dichiaravano di disconoscere la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento limitatamente ai docc.7, 8, 10 e 11.
Si deve pertanto convenire anzitutto con il primo giudice circa il rilievo per cui il disconoscimento effettuato dagli attori con riferimento ai docc.5 e 6 solo con le memorie istruttorie ex art.183 comma
6 c.p.c. deve ritenersi tardivo.
Quanto invece ai disconoscimenti effettuati alla prima udienza, si osserva che questi hanno riguardato le sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento nei docc.7, 8, 10 e 11, che sono tuttavia sottoscrizioni apposte alla presenza dell'agente postale.
Secondo Cass.n.9962/2010 “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato
all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia
illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che
il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate
dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a
mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo
integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.”.
Cass.n.1906/2008 ha affermato che “nel processo tributario, ove la parte appellante decida di
notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta
a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546),
le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della
notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle
di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per
la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto
avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da
persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col
destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la
assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o
familiare”.
Non essendo stata proposta querela di falso, i documenti contestati dagli attori alla prima udienza sono utilizzabili e idonei ad interrompere la prescrizione.
2.1 Deve ritenersi poi corretta l'ulteriore argomentazione svolta dall'appellata, secondo la quale, non avendo la garante ed obbligata in solido disconosciuto le diffide sub doc.9 e 12 Parte_3
della convenuta, i relativi atti di diffida del 2012 e del 2015 avrebbero avuto effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti degli obbliati in solido.
Secondo Cass.n.26042/2005 “se non è stato pattuito il "beneficium excussionis", l'obbligazione
del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del
debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè
sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni
in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in
solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori”.
Nel caso di specie risulta dal doc.77 della convenuta che non fosse pattuito il beneficium excussionis.
2.2 Con riguardo poi ai disconoscimenti relativi a sottoscrizioni di comunicazioni inviate alla s.r.l., si deve richiamare tra le altre Cass.n.7240/2019, secondo la quale “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare
l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di
un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto
alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili,
atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di
firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”.
3. Resta da esaminare la domanda relativa all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, e conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
Al riguardo parte appellata ha rilevato che tale segnalazione era già stata effettuata dalla cedente, la quale ancora nel 2012 aveva preavvisato di un tanto la società obbligata principale ed i garanti.
L'appellata ha richiamato poi la circolare n.139 del 11.02.1991 della NC d'Italia, sulla base della quale il cessionario sarebbe tenuto a segnalare tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.
L'appellata ha in ogni caso indicato come doverosa la segnalazione, anche alla luce dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Pordenone nei confronti dell'obbligata principale e delle segnalazioni in Centrale Rischi da parte di altri creditori.
Tali deduzioni sono condivisibili ed attengono all'an, ma in ogni caso si deve rilevare che gli appellanti non hanno dato prova dell'esistenza in concreto di danni risarcibili, non potendo ritenersi sussistente un pregiudizio “in re Ipsa (Cass.n.6589/2023 “in tema di illegittima segnalazione
alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re
ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”).
Anche tale domanda deve essere pertanto disattesa.
3. Essendo tutti i restanti motivi assorbiti, l'appello deve essere respinto. Gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause del valore indeterminabile medio, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata
[...] [...]
che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso Controparte_1
delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 8/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 263/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.07.2023
DA
(P.I. e C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
) tutti con i proc. e dom. avv. Francesco Maiorana del Foro di Pordenone e C.F._2
Guido De Domenico del Foro di Trieste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per nomina nuovi difensori;
- APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Giulio Camber del Foro Controparte_1 P.IVA_2
di Trieste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Pordenone n. 65/2023 dd 17-19.01.2023 RG
2722/2021;
Causa iscritta a ruolo il 27.07.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 8/01/2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
“In via preliminare:
1) Accertata e dichiarata la legittimazione passiva dell'appellata in relazione Controparte_1
alle domande tutte svolta dagli Appellanti nel primo grado di giudizio e qui riproposte;
Nel merito:
In via principale:
2) previa revoca e/o annullamento dell'Ordinanza del 20.09.2022 resa nel corso del Giudizio di primo grado, accertata e dichiarata per i motivi dedotti e documentati l'intervenuta prescrizione del preteso credito dell'istituto convenuto nei confronti di , e comunque Parte_1
anche la decadenza e prescrizione da ogni pretesa creditoria dell'istituto convenuto nei confronti di e , anche come quantificato nelle diffide di pagamento di Parte_2 Parte_3 [...]
datate 16.11.2021 ricevute dagli attori il 22.11.2021 (doc. 23, doc. 24 e doc. 25), Controparte_1
in relazione sia al rapporto di conto corrente n. 600144 estinto a saldo zero per passaggio a sofferenza in data 29.03.2011 (doc. 02) intestato alla e di cui è causa, che dei contratti Parte_1
finanziari derivati di cui pure è causa;
Conseguentemente 3) Dichiararsi che nulla è dovuto dalla , Parte_1 Parte_2
e alla Parte convenuta per le causali di detta diffida e per i rapporti di conto corrente Parte_3
n. 600144 e finanziari derivati di cui è per i motivi esposti e documentati in atti;
In via subordinata:
4) Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della Convenuta da ogni pretesa di pagamento di crediti in relazione alla fideiussione omnibus di data 08.04.2008 e di cui al doc. 36
prestata da e in favore di come in atti Parte_2 Parte_3 Parte_1
esposto e documentato;
5) Accertata e dichiarata, per i motivi esposti in atti la non riferibilità all'autore della sottoscrizione in calce al contratto di data 07.04.1994 di cui al doc. 15 di Parte convenuta già espressamente disconosciuta da quale legale rappresentante della come Parte_2 Parte_1
dedotto in prima udienza di data 25.03.2022 nel corso del giudizio di primo grado;
6) Accertato e dichiarato, per i motivi esposti e documentati in atti, la nullità e/o inefficacia di ogni pattuizione anche orale intercorsa tra le parti, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.
600144 estinto a saldo zero in data 29.03.2011 intestato alla già in essere Parte_1
presso la Filiale di Pordenone della e di cui è causa, e relativa all'applicazione Controparte_2
di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, CM, commissioni variamente denominate, spese di istruttoria fido, spese scritture conto, tenuta conto e ogni altra spesa, nonché applicazione di interessi usurari per i motivi di cui in atti e come dettagliatamente esposto e quantificato nella perizia contabile allegata (doc. 27);
7) Accertato e dichiarato che nel corso del rapporto di conto corrente n. 600144 estinto a saldo zero in data 29.03.2011 intestato alla già in essere presso la Filiale di Pordenone Parte_2 Parte_1
della e di cui è causa, sono stati illegittimamente addebitati interessi Controparte_2
ultralegali, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto e commissioni variamente denominate, spese e oneri di conto, come in atti e nell'allegata perizia contabile (doc. 27) esposto e documentato nella misura che emergerà in corso di causa;
8) Accertato e dichiarato che la banca convenuta ha applicato nel corso del rapporto di conto corrente n. 600144 di cui è causa interessi usurari, anche a seguito della modifica unilaterale delle condizioni di contratto nel corso dello svolgimento dei rapporti controversi, considerati gli effetti di cui all'art. 1815 II comma c.c., come in atti e nell'allegata perizia contabile (doc. 27) esposto e documentato,
nella misura che emergerà in corso di causa;
9) Accertata e dichiarata, per i motivi in atti esposti e documentati e come da allegata relazione tecnico contabile (doc. 30) la nullità e/o inefficacia, e il collegamento funzionale tra gli stessi, dei seguenti contratti derivati:
1) Convertibile AP (rif. 51526-94) (doc. 03 dell'atto di citazione e doc. 23 e 24 di parte convenuta)
di data 29.11.2000; 3
2) Atlantic CM AP (Rif. 1250/99) (doc. 05 dell'atto di citazione e doc. 29, 30 e 31 di parte convenuta) di data 22.05.2002;
3) Atlantic CM AP (Rif. 9297 swap 17292 ub-tri) (doc. 04 dell'atto di citazione e 25, 27, 28 di parte convenuta) di data 20.06.2002;
4) Extra AP (rif. 157418/19) (doc. 06 dell'atto di citazione e doc. 32 di parte convenuta) di data
19.02.2003;
5) Extra 2 AP (Rif. AP 244939ub3 - swap 244940ub2) (doc. 07 dell'atto di citazione e doc. 35 e
36 di parte convenuta) di data 20.02.2003;
6) IS AP (rif. 319750/1) (doc. 08 dell'atto di citazione e doc. 37 e 38 di parte convenuta) di data 16.10.2003;
7) Basis AP 1 anno (doc. 12 dell'atto di citazione e doc. 46 e 47 di parte convenuta) di data
16.04.2004; 8) IRS variabile protetto con premio differito (Rif. AP 410589ub3) (doc. 09 dell'atto di citazione e doc. 39, 40 e 41 di parte convenuta) di data 24.12.2004;
9) IRS Variabile protetto con premio differito e clausola (Rif. 476109UB) (doc. 10 dell'atto di citazione e n. 42, 43, 44 e 45 di parte convenuta) di data 13.02.2006;
10) Range con Cap (doc. 13 dell'atto di citazione e doc. 51 e 53 di parte convenuta) di data Per_1
11.04.2005;
11) Range con Cap (doc. 14 dell'atto di citazione e doc. 54, 55 e 56 di parte convenuta) di Per_1
data 17.11.2005;
12) Range accrual con cap 24 mesi (doc. 15 dell'atto di citazione e doc. 57, 58 e 59 di parte convenuta)
di data 21.04.2006;
13) Range con Cap - 24 Mesi (doc. 16 dell'atto di citazione e doc. 60 di parte convenuta) di Per_1
data 21.07.2006;
14) Interest Rate AP amortizing (doc. 17 dell'atto di citazione e doc. 61 di parte convenuta) di data
21.11.2006;
15) (doc. 11 dell'atto di citazione) di data 27.12.2006 e di cui ora al contratto Controparte_3
n. 12371 (ora rapporto n. 930480000018) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23,
24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data 24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
16) Interest Rate AP Amortizing (doc. 18 dell'atto di citazione e doc. 65 di parte convenuta) di data
10.04.2007 e di cui ora al contratto n. 12372 (ora rapporto n. 930480000019) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23, 24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data 24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
17) Interest Rate AP - Basis Cap (doc. 19 dell'atto di citazione e doc. 67 e 68 di parte convenuta)
di data 10.04.2007 e di cui ora al contratto n. 12374 (ora rapporto n. 930480000020) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23, 24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data
24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
18) Interest Rate AP – Amortizing (doc. 20 dell'atto di citazione e doc. 70 di parte convenuta) di data 10.09.2007 e di cui ora al contratto n. 12376 (ora rapporto n. 930480000021) indicato nella diffida di data 22.11.2021 di cui al doc. 23, 24 e 25 dell'atto di citazione e nella diffida di data
24.10.2021 di cui al doc. 38 di parte attrice;
10) Accertato e dichiarato che i contratti derivati tutti di cui è causa hanno generato flussi negativi a carico di Parte attrice nella misura quale emergente dai documenti e dalla perizia contabile (doc. 30)
prodotta in atti o che emergerà in corso di causa, illegittimamente addebitati nel rapporto di conto corrente n. 600144 intestato alla già in essere presso la Filiale di Pordenone Parte_2 Parte_1
della e così concorrendo ad aumentare l'onerosità di quest'ultimo come in Controparte_2
atti e nell'allegata perizia contabile (doc. 34) esposto e documentato;
11) Accertata e dichiarata l'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della NC
d'Italia del nominativo della e della correlata illegittima segnalazione a Parte_1
sofferenza del nominativo di e quali pretesi garanti come in Parte_2 Parte_3
atti esposto e documentato;
Conseguentemente
12) Accertarsi e dichiararsi che e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nulla devono all' convenuto in relazione alle pretese esposizioni del rapporto di conto corrente CP_4
n. 600144 di cui è causa alla luce delle doglianze esposte e documentate;
13) Dichiararsi che nulla è dovuto dalla e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in relazione ai contratti derivati finanziari di cui è causa alla luce delle doglianze esposte e
[...]
documentate e comunque in relazione ai contratti derivati finanziari di cui alle diffide di data
16.11.2021 (doc. 23 – 24 – 25 dell'atto di citazione) e diffida di data 24.10.2021 (doc. 38 di parte attrice):
-prodotti derivati n. 12371 (ora rapporto n. 930480000018);
-prodotti derivati n. 12372 (ora rapporto n. 930480000019); -prodotti derivati n. 12374 (ora rapporto n. 930480000020);
-prodotti derivati n. 12376 (ora rapporto n. 930480000021).
14) Condannarsi il Convenuto Istituto al risarcimento del danno da illegittima segnalazione in
Centrale Rischi della NC d'Italia patito da come in atti esposto e Parte_1
documentato secondo quanto emergerà in corso di causa e che comunque verrà ritenuta di giustizia;
15) Condannarsi il Convenuto al risarcimento dei danni da illegittima segnalazione in Centrale CP_4
Rischi della NC d'Italia patiti da e come in atti esposto e Parte_2 Parte_3
documentato secondo quanto emergerà in corso di causa e che comunque verrà ritenuta di giustizia;
16) Ordinarsi la integrale cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della NC
d'Italia da parte di della esposizione complessiva in relazione al nominativo Controparte_1
della come in atti esposto e documentato;
Parte_1
17) Ordinarsi la integrale cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della NC
d'Italia quali garanti di da parte di Parte_1 Controparte_5
e per i motivi di cui in atti esposto e documentato;
[...] Parte_3
In via istruttoria:
18) Ammettersi CTU tecnico-contabile alla luce delle doglianze attoree, come richiesta da Parte
attrice fin dall'atto introduttivo del Giudizio, ricostruttiva del rapporto di conto corrente n. 600144
intestato a ed ora estinto per passaggio a sofferenza in data 29.03.2011, Parte_1
finalizzata al ricalcolo degli addebiti illegittimi del rapporto (e conseguentemente il saldo finale corretto dello stesso) secondo i seguenti criteri ovvero in subordine secondo il quesito che verrà
ritenuto conforme alle doglianze documentate e motivate in atti:
- applichi il CTU tasso di interesse passivo nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D. Lgs 385/1993,
intendendosi per 'operazioni attive' quelle a credito della banca e per 'conclusione del contratto' ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;
- applichi il tasso di interesse attivo nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993
intendendosi per 'operazioni passive' quelle a debito della banca;
- in caso di pattuizione contrattuale sul tasso di interesse, verifichi il CTU il regolare rispetto dello
jus variandi da parte della banca, disapplicando le variazioni di tasso sfavorevoli al correntista se non correttamente comunicate;
- escluda ogni addebito a titolo di CM e commissioni variamente denominate, di spese di chiusura conto e di altre spese variamente denominate;
- escluda ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto oggetto di causa;
- escluda dalla ricostruzione i flussi negativi dei contratti derivati confluiti nel conto in esame di cui
è causa;
- applichi la data contabile delle operazioni e non la data di valuta adottata dalla banca, che non risulta pattuita;
- verifichi il C.T.U. il superamento del tasso soglia usura per effetto dell'esercizio dello jus variandi
e in caso di positivo accertamento escluda interessi, spese e commissioni ex art. 1815 c.c.
- determini il C.T.U. il tasso di interesse effettivo globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo la formula di NC d'Italia via via vigente) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla Legge 108/96 escludendo ex art. 1815 c.c. in caso di superamento della soglia usura ogni competenza.
- in caso di estensione dell'indagine peritale all'accertamento dell'impatto della prescrizione nella ricostruzione dei rapporti controversi, operi il CTU la ricostruzione ai fini dell'accertamento della prescrizione sul saldo ricostruito epurato dalle illegittime competenze anziché sul saldo banca (ex
Cass. 9141/2020).
19) Ammettersi CTU tecnico-contabile come richiesta da parte attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio in relazione ai contratti in derivati intestati a di cui è causa da Parte_1 intendersi qui richiamati e di cui ai doc. dal n. 3) al n. 20) di Parte attrice alla luce delle doglianze attoree così come motivate e documentate in atti ed acquisita eventuale ulteriore documentazione solo previo consenso delle Parti secondo i criteri che seguono ovvero in subordine secondo il quesito che verrà ritenuto conforme alle doglianze documentate e motivate in atti:
- indichi il CTU se alla luce dei documenti versati in atti risulta che l'Intermediario abbia fornito in sede di stipula dei contratti in derivati intestati a di cui è causa da intendersi Parte_1
qui richiamati e di cui ai doc. dal n. 3 al n. 20 di Parte attrice, informazioni, adeguate, concrete e puntuali sulla natura e i rischi che lo strumento finanziario avrebbe comportato;
- indichi il CTU quale sia la reale natura di ciascuno dei contratti derivati oggetto di causa descrivendo per ciascuno di essi funzioni e caratteristiche indicando inoltre il carattere aleatorio speculativo ovvero di protezione meramente assicurativa in relazione al rischio di rialzo dei tassi d'interesse;
- dica il CTU quale fosse il valore di ciascun derivato al momento della stipulazione del contratto e la sua congruità rispetto alle esposizioni finanziarie nei confronti del medesimo Istituto quali risultanti dalle visure in Centrale Rischi della NC d'Italia versate in atti, indicando inoltre per ciascuno dei contratti controversi specificatamente se si tratti di uno strumento par o non par e quantificando il valore (Mark to Market) gravante sul cliente con indicazione dei criteri utilizzati per la relativa determinazione;
- indichi il CTU se nei contratti in derivati di cui è causa è indicato il corretto valore Mark to Market;
- determini il CTU l'ammontare complessivo dei flussi negativi di ciascun contratto in derivato nel rapporto di conto corrente n. 600144 di cui è causa;
- indichi il CTU l'onerosità complessiva dei flussi negativi generati dai contratti derivati di cui è causa nonché l'impatto in termini di maggior onerosità a seguito di addebito degli stessi nel rapporto di conto corrente n. 600144 di cui è causa;
- determini il CTU se a seguito dell'addebito dei flussi negativi sopra indicati dei contratti derivati di cui è causa, il TAEG in concreto applicato abbia sforato i tassi soglia usura ed in caso di positivo accertamento indichi il relativo impatto secondo i criteri di cui all'art. 1815 II comma c.p.c.;
- determini e verifichi il CTU il collegamento funzionale che lega inscindibilmente tra di essi tutti i rapporti in derivati e di cui è causa.
20) Ammettersi CTU tecnico-contabile come richiesta da Parte attrice fin dall'atto introduttivo del
Giudizio in relazione al rapporto di conto corrente n. 600144 ed ai contratti in derivati di cui è causa,
finalizzata all'accertamento ed alla verifica della corretta segnalazione in Centrale Rischi da parte dell'Istituto convenuto sui nominativi degli attori all'esito delle disponende CTU contabili sul rapporto di conto corrente e sui contratti in derivati di cui è causa.
21) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) vero che i dipendenti della dal 01.06.1993 ad oggi anche succedutisi nel Parte_1
tempo sono i Signori: , , , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 CP_8
, Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, e come da elenco dipendenti generali estratto in Controparte_14 CP_15 CP_16
data 17.05.2022 di cui al doc. 41 che si rammostra.
Teste: Rag. – Consulente del lavoro in Pordenone;
Tes_1
di IO di LA (PN). Testimone_2
b) vero che presso l'abitazione del rag. a LA in Via Favetti n. 2, non risulta Parte_2
che alcun soggetto abbia prestato attività di lavoro subordinato o di collaborazione familiare.
Teste: di IO di LA (PN); Testimone_2
c) Vero che il rag. a causa delle segnalazioni in Centrale Rischi da parte di Parte_2 [...]
ha ricevuto il diniego per l'accesso ad un finanziamento finalizzato ad opere di Controparte_1
ristrutturazione ed ottimizzazione energetica del proprio fabbricato.
Teste: signor – Consulente Finanziario di Pordenone;
Testimone_3 d) vero che la società a causa delle segnalazioni in Centrale Rischi da parte di Parte_1
ha ricevuto il diniego per l'accesso ad un finanziamento destinato ad un Controparte_1
nuovo progetto imprenditoriale.
Teste: Sig. – Consulente Finanziario di Pordenone;
Testimone_3
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità
ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutatosi sin d'ora ogni allarga-mento o mutamento del contraddittorio, per le causali di cui in narrativa,
1) rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile, infondato e non provato, confermando la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 65/2023 dd. 17-19.1.2023 emessa nel procedimento RG
2722/2021;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribu-nale di Pordenone:
2.1) accertare e dichiarare l'intervenuto maturarsi della prescrizione o decadenza delle pretese dedotte
ex adverso;
2.2) comunque respingere le domande tutte avversarie, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
3) in via istruttoria, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova: respingere le domande tutte avversarie, proposte in via istruttoria, in quanto inammissibili, inconferenti e irrilevanti;
solo in via subordinata nell'inconcessa ipotesi dell'ammissione della CTU contabile richiesta da parte attrice assegnare il quesito tenendo conto delle al-legazioni e difese delle parti in relazione a ciascuna causale contemplando al-meno le seguenti ipotesi alternative: a) applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dal 1.7.2000 (come assume la convenuta) ovvero nes-suna capitalizzazione (come assume parte attrice); b) applicare allo svolgimen-to del rapporto il tasso di interesse ultralegale pattuito tra le parti per iscritto, ovvero quelli successivamente comunicati (come assume la convenuta) ovvero il tasso di cui all'art. 117 t.u. banc. (come assume parte attrice); c)
applicare le spese, le valute e la c.m.s. determinate per iscritto (come assume la convenuta) oppure escludere ogni addebito a tale titolo (come assume parte attrice); d) nella non creduta ipotesi di superamento del tasso soglia sostituendo il tasso praticato con il tasso soglia risultante dalle rilevazioni ex lege 108/1996 (come assume parte convenuta), ovvero applicando l'art. 1815 co. 2 c.c.
(come assu-me parte attrice).
b) ove ritenuto ammissibile e rilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni re-lativo ai documenti indicati da parte appellante (ns. doc. ti 7, 8 e 15), ai fini dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
che qui si richiede, disporre la rappresentante legale di , rag. Parte_1 [...]
di depositare documento di identità munito di firma autografa, nominando CTU Parte_2
grafologo, autorizzando il deposito in Cancelleria dell'originale cartaceo dei seguenti documenti : ns.
doc. ti 7-8 e 15;
Comunque con vittoria di compensi e spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Pordenone Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio formulando varie Parte_3 Controparte_1
contestazioni relative al c/c 600144 intestato a e ad una serie di contratti Parte_1
derivati intercorsi tra la società attrice e vari istituti bancari poi confluiti in Controparte_2
La società promuoveva una causa di accertamento negativo eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa al rapporto di conto corrente, chiedendo la rideterminazione del saldo del medesimo conto corrente, la dichiarazione di nullità dei contratti derivati e la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi per le esposizioni di cui sopra, previa declaratoria di illegittimità della stessa;
la società attrice contestava inoltre l'applicazione di addebiti ritenuti illegittimi in relazione al citato conto corrente ante data 29.3.2011, che sarebbero tali da generare un saldo attivo per il correntista.
Per quanto attiene poi i contratti derivati, a far data dal 2000 in avanti Parte_1
disconosceva anche le sottoscrizioni apposte in tutti i 18 contratti indicati, che sarebbero stati altresì
privi di causa.
Gli attori e asserivano poi che non sussisteva alcun valido Parte_3 Parte_2
rapporto fideiussorio per le esposizioni della per i motivi dedotti da Parte_1
quest'ultima e chiedevano anch'essi la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi del proprio nominativo, previa dichiarazione di illegittimità della stessa, con liquidazione del danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi da liquidarsi in corso di causa.
Si costitutiva la quale nel contesto di una operazione di cartolarizzazione Controparte_1
era divenuta titolare, con efficacia dal 14.07.2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati
“in sofferenza” ad essa trasferiti da la convenuta deduceva che l'azione avversaria Controparte_2
era manifestamente inammissibile e infondata e comunque non provata sotto svariati profili, e chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie.
Alla prima udienza la difesa attorea disconosceva la sottoscrizione in relazione ad alcuni documenti dimessi in allegato alla comparsa di risposta, ed in particolare le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento di alcune raccomandate di diffida di pagamento dimesse dalla convenuta.
Il giudice con ordinanza riteneva irrilevanti le prove testimoniali chieste da parte attrice, rilevando quanto segue: “ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita in
relazione alle deduzioni svolte dalle parti e degli oneri probatori sulle stesse gravanti, e in
particolare osserva che il disconoscimento effettuato da parte attrice relativamente ai docc. 5 e 6
prodotti da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta è tardivo in quanto è stato
effettuato solo con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il disconoscimento dei docc.
7, 8, 10 e 11 di parte convenuta, riguardando sottoscrizioni poste alla presenza dell'agente postale
andava fatta con la querela di falso, e che, comunque, tutte le sottoscrizioni non riconosciute,
compresa quella di cui la al doc. 15 (che la stessa parte attrice definisce ininfluente ai fini di causa)
andava fatta tenendo conto che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona
giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di
diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi
rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona
giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono
più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”.
Con la sentenza impugnata le domande degli attori venivano respinte.
Il giudice rilevava che la società aveva intrattenuto i seguenti rapporti bancari Parte_1
oggetto di causa con NC di Roma e poi Controparte_17 Controparte_2
A) il rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 600144 estinto a saldo zero per passaggio a sofferenza in data 29.03.2011;
B) una serie di contratti finanziari derivati appoggiati sul rapporto di conto corrente n. 600144;
C) nel contesto di una operazione di cartolarizzazione, era divenuta titolare, Controparte_18
con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati “in sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, alcuni dei quali beneficianti di garanzie reali, ad essa società trasferiti da come da avviso pubblicato sulla G.U. Controparte_2
In base alla ragione più liquida il giudice riteneva fondata la questione preliminare relativa al difetto di legittimazione in capo a e ciò sulla base della distinzione tra cessione Controparte_1
del contratto e cessione del credito.
Osservava il giudice che la giurisprudenza di legittimità ritiene che al cessionario sia consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito, mentre maggiori questioni si pongono con riguardo a quelle azioni (di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione) che riguardano la fonte del credito;
per la giurisprudenza prevalente tali azioni non trapassano al cessionario.
Rilevava il giudice che la Suprema Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più
circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Al contrario,
“non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse
afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione
del credito (Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13.2.2013 n. 6422).
Il giudice evidenziava che il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione e le contestazioni del debitore ceduto sul credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo e le eventuali nullità dello stesso, possono essere proposte anche nei confronti del cessionario del credito che agisce per il pagamento, ma tali contestazioni devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è
subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente.
Nel caso di specie gli attori avevano agito nei confronti della cessionaria del credito in via d'azione
(non rilevando secondo il primo giudice che gli stessi avessero agito per l'accertamento negativo o in via di ripetizione) facendo valere vizi genetici dei contratti sottoscritti con la società cedente, contratti che non sono risultati ceduti ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c.
Il giudice rilevava che la sola questione, tra quelle dedotte, opponibile alla convenuta, quale cessionaria del credito, era quella di prescrizione del credito ceduto;
riteneva però che la convenuta avesse dimostrato di aver interrotto i termini di prescrizione, depositando le diffide di data 24 marzo
2011 a e a nonché le ulteriori lettere di diffida inviate, Parte_1 Parte_2
e in particolare gli avvisi delle racc. dd. 19.10.2012 indirizzata a e a Parte_1 [...]
e quelli delle racc. dd.
2.11.2015 sempre indirizzate a e a Parte_2 Parte_1 [...]
Parte_2
Rispetto a tali documenti il giudice ribadiva che il disconoscimento era inammissibile, come peraltro già indicato nell'ordinanza di data 20.09.2022.
***
Avverso la sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestavano la ritenuta carenza di legittimazione passiva di rilevavano che il giudice aveva convenuto sul fatto che tutte le Controparte_1 eccezioni relative al titolo esecutivo, comprese quelle di nullità e indeterminatezza, possano essere fatte valere dal debitore nei confronti del cessionario, e tuttavia aveva negato che esse possano essere fatte valere in via di azione;
nel caso di specie peraltro l'azione proposta era di mero accertamento negativo, senza alcuna domanda di ripetizione.
Evidenziavano gli appellanti che non si comprende per quale ragione il debitore ceduto non potrebbe ottenere, nelle vesti di attore, una pronuncia di accertamento negativo verso il cessionario, statuente l'inesistenza del credito per invalidità del titolo o per le altre ragioni dedotte in atti, mentre si vedrebbe costretto, per giungere al medesimo risultato, a rimanere soggetto, anche per lungo tempo e con notevole pregiudizio, alle decisioni ed iniziative del cessionario del credito, attendendo di essere prima o poi evocato in giudizio;
rilevavano che nel caso di specie peraltro la cessionaria aveva già
fatto valere le proprie pretese inviando le diffide in atti, relative al pagamento del preteso saldo dei medesimi rapporti;
in tal modo secondo gli appellanti vi sarebbe una disparità di trattamento nei confronti del debitore ceduto.
Sostenevano gli appellanti che l'azione di accertamento negativo può essere esperita nei confronti del cessionario, dal momento che solo quest'ultimo potrà agire verso il debitore per far valere il credito
(non certo il cedente, che il credito lo ha ceduto), e dunque è nei confronti del cessionario e non del cedente che il ceduto è chiamato a far valere le proprie ragioni;
rilevavano che le doglianze da loro mosse nei confronti di riguardavano l'esistenza stessa del credito e la validità del titolo, e CP_1
dunque due elementi centrali non riferibili esclusivamente alle dinamiche del rapporto contrattuale intercorso col cedente, ma relativi piuttosto al contenuto della cessione, al suo oggetto, vale a dire all'an del credito.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti contestavano il rigetto dell'eccezione di prescrizione ed il contenuto dell'ordinanza istruttoria, ed insistevano nel disconoscimento dei doc.5, 6, 7, 8, 10 e
11; precisavano che l'accoglimento dell'eccezione comporterebbe la decadenza e prescrizione delle obbligazioni garantite con riguardo ai due fideiussori;
sostenevano al riguardo che trattasi di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia.
Gli appellanti riproponevano poi tutti i motivi non esaminati dal giudice, ovvero l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, la nullità delle pattuizioni contrattuali del rapporto di conto corrente, l'intervenuta modifica unilaterale del rapporto di conto corrente, l'omesso ricalcolo del rapporto ed inefficacia del riconoscimento di debito parziale, la nullità dei contratti derivati e la prescrizione dei contratti derivati;
insistevano inoltre nella richiesta di inibitoria della illegittima segnalazione in centrale rischi, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Si costituiva l'appellato deducendo che correttamente il giudice aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione proposta, e rilevando che non è corretto affermare che il debitore ceduto deve attendere passivamente l'azione del cessionario, potendo sempre agire in via di azione, per ripetizione di indebito o accertamento negativo del credito, ma nei confronti del cedente.
Evidenziava l'appellata che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzati alla cartolarizzazione, la società cessionaria, quale , subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti CP_1
contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimata a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente la società erogatrice del finanziamento.
Quanto alla prescrizione, la società appellata deduceva la genericità del motivo di gravame in quanto gli appellanti non si erano confrontati con la decisione del giudice.
Rilevava Fino 1 che in data 24.3.2011 aveva comunicato con raccomandata Controparte_2
consegnata a mani alla ed ai garanti la revoca degli affidamenti, cui seguivano Parte_1
le raccomandate r.r. dd. 19.10.2012 di intimazione di pagamento regolarmente ricevute dalla società
obbligata principale e dai due garanti (d. ti 5-9). Seguivano poi ulteriori diffide nel corso dell'anno
2015 (d.ti 10 -12) cui facevano seguito le ulteriori diffide del 2021.
Parte attrice in prima udienza aveva disconosciuto la sottoscrizione sugli avvisi delle racc. dd.
19.10.2012 indirizzata a e a (d. ti 7 e 8) e quelli delle Parte_1 Parte_2
racc. dd.
2.11.2015 sempre indirizzate a e a (d. ti. 10 e Parte_1 Parte_2
11); in sede di prima memoria ex art. 183 cpc le controparti hanno precisato la propria contestazione,
eccependo che le racc. a mani indirizzate alla società obbligata principale e ai garanti dd. 24.3.2011
(d. ti 5-6) non sarebbero pervenute ai destinatari, pur non disconoscendo in questo caso le sottoscrizioni.
L'appellata rilevava che la garante e obbligata in solido non aveva operato alcun Parte_3
disconoscimento in merito alle diffide dd. 12.10.2012 e 2.11.2015 (d.ti 9 e 12) e neppure aveva contestato la mancata ricezione delle medesime;
pertanto gli atti di diffida del 2012 e del 2015 nei confronti di avevano avuto effetto interruttivo della prescrizione anche nei Parte_3
confronti degli obbligati in solido.
Eccepiva poi l'appellata la tardività del disconoscimento dei docc.5 e 6, effettuato solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; ribadiva che l'addetto postale è pubblico ufficiale e che non è possibile il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una lettera raccomandata.
Replicava quindi l'appellata a tutti gli altri motivi di gravame relativi alle nullità dei rapporti sottostanti.
***
1. L'appello non può trovare accoglimento.
1.1 Deve essere preliminarmente esaminata la questione del difetto di legittimazione passiva dell'appellata, o meglio, di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (precisazione peraltro priva di conseguenze, giacché anche il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 2156 del 2016) e al riguardo possono richiamarsi alcuni principi affermati dalla Suprema Corte.
Secondo Cass. n.13735/2022 ”i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai
sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di
cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi
per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito
al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande
giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo
intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era
passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in
forza del rapporto intrattenuto con il cedente)”.
Già in precedenza Cass.n.21843/2019 aveva affermato il medesimo principio, in applicazione del quale la Suprema Corte aveva ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente.
In motivazione poi Cass.n.21843/2019 aveva così argomentato: “Siffatti rilievi, nella misura in cui
confermano che la cessione non possa "mai pregiudicare la posizione del debitore ceduto", sembrerebbero confortare la conclusione che costui, così come può opporre al cessionario le
eccezioni relative alla validità o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto,
possa far valere verso il cessionario le pretese creditorie derivanti dalla (in)validità e dall'(in)esatto
adempimento di quel titolo negoziale, confortando la tesi già recepita dalla prevalente
giurisprudenza di merito in relazione alla questione oggetto del presente giudizio. Vale a dire, che,
in presenza di una cessione effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della I. n. 130 del 1999, qualora sia
domandato dal debitore ceduto "l'accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle
somme indebitamente percepite in ragione del contratto di mutuo nei confronti di un soggetto che si
è spogliato del credito in virtù dell'operata cessione", deve ritenersi "insussistente la legittimazione
passiva della società cedente per essere unica legittimata passiva la società cessionaria" (così, da
ultimo, Trib. Catania, sent. 19 marzo 2018, cit.) 7.1.3. Questa ricostruzione, benché non risulti priva
di un adeguato sostrato argomentativo, non è, tuttavia, corretta, per le ragioni di seguito indicate.
7.1.4. Deve, infatti, rilevarsi che la ricostruzione appena illustrata finisce, in definitiva, per annullare
- quasi per "sublimazione" - la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto,
conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art.
1411 cod. civ. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di
"cartolarizzazione" disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato
normativo da essa recato”.
Secondo Cass.n.8579/2024 “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento
dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale,
con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto,
in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e
produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta
all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal
contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le
garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non
gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di
risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad
appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado
e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad
esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie
intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)”.
Cass.n.9479/2024 ha affermato che “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1
dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le
garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della
cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto
ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di
profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione”.
Secondo Cass.n.17727/2018 “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento
dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale,
con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto,
in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e
produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta
all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal
contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le
garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non
gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di
risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad
appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha
escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente
contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto,
potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto)”.
1.2 Nel caso di specie la ha promosso una causa di accertamento negativo Parte_1
eccependo l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa al rapporto di conto corrente, chiedendo la rideterminazione del saldo del medesimo conto corrente, la dichiarazione di nullità dei contratti derivati e la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi per le esposizioni di cui sopra previa declaratoria di illegittimità della stessa;
la società ha inoltre contestato l'applicazione di addebiti illegittimi in relazione al citato conto corrente ante data 29.3.2011, che sarebbero tali da generare un saldo attivo per il correntista. Per quanto attiene poi i contratti derivati, a far data dal 2000 in avanti ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in tutti i 18 contratti, che sarebbero Parte_1
anche privi di causa.
Alla luce dei principi sopra richiamati, della circostanza che è divenuta cessionaria a seguito CP_1
di cartolarizzazione, e che gli odierni appellanti hanno agito, seppure con azione di accertamento negativo, al fine di far valere nei confronti del cessionario le pretese creditorie derivanti dalla
(in)validità e dall'(in)esatto adempimento di quel titolo negoziale (ciò che Cass.n.21843/2019 citata esclude sia possibile), il primo motivo di appello deve essere disatteso.
2. Con il secondo motivo di gravame viene riproposta l'eccezione di prescrizione disattesa dal primo giudice. Premesso che l'atto di citazione in appello non si confronta con i rilievi svolti dal giudice nell'ordinanza di data 20.09.2022 (il cui contenuto è stato riportato nella sentenza impugnata) si devono esaminare gli atti interruttivi della prescrizione alla luce dei disconoscimenti operati in primo grado dagli attori.
Alla prima udienza del 25.03.2022 gli attori dichiaravano di disconoscere la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento limitatamente ai docc.7, 8, 10 e 11.
Si deve pertanto convenire anzitutto con il primo giudice circa il rilievo per cui il disconoscimento effettuato dagli attori con riferimento ai docc.5 e 6 solo con le memorie istruttorie ex art.183 comma
6 c.p.c. deve ritenersi tardivo.
Quanto invece ai disconoscimenti effettuati alla prima udienza, si osserva che questi hanno riguardato le sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento nei docc.7, 8, 10 e 11, che sono tuttavia sottoscrizioni apposte alla presenza dell'agente postale.
Secondo Cass.n.9962/2010 “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato
all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia
illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che
il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate
dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a
mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo
integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.”.
Cass.n.1906/2008 ha affermato che “nel processo tributario, ove la parte appellante decida di
notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta
a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546),
le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della
notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle
di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per
la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto
avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da
persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col
destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la
assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o
familiare”.
Non essendo stata proposta querela di falso, i documenti contestati dagli attori alla prima udienza sono utilizzabili e idonei ad interrompere la prescrizione.
2.1 Deve ritenersi poi corretta l'ulteriore argomentazione svolta dall'appellata, secondo la quale, non avendo la garante ed obbligata in solido disconosciuto le diffide sub doc.9 e 12 Parte_3
della convenuta, i relativi atti di diffida del 2012 e del 2015 avrebbero avuto effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti degli obbliati in solido.
Secondo Cass.n.26042/2005 “se non è stato pattuito il "beneficium excussionis", l'obbligazione
del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del
debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè
sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni
in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in
solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori”.
Nel caso di specie risulta dal doc.77 della convenuta che non fosse pattuito il beneficium excussionis.
2.2 Con riguardo poi ai disconoscimenti relativi a sottoscrizioni di comunicazioni inviate alla s.r.l., si deve richiamare tra le altre Cass.n.7240/2019, secondo la quale “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare
l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di
un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto
alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili,
atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di
firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”.
3. Resta da esaminare la domanda relativa all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, e conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
Al riguardo parte appellata ha rilevato che tale segnalazione era già stata effettuata dalla cedente, la quale ancora nel 2012 aveva preavvisato di un tanto la società obbligata principale ed i garanti.
L'appellata ha richiamato poi la circolare n.139 del 11.02.1991 della NC d'Italia, sulla base della quale il cessionario sarebbe tenuto a segnalare tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.
L'appellata ha in ogni caso indicato come doverosa la segnalazione, anche alla luce dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Pordenone nei confronti dell'obbligata principale e delle segnalazioni in Centrale Rischi da parte di altri creditori.
Tali deduzioni sono condivisibili ed attengono all'an, ma in ogni caso si deve rilevare che gli appellanti non hanno dato prova dell'esistenza in concreto di danni risarcibili, non potendo ritenersi sussistente un pregiudizio “in re Ipsa (Cass.n.6589/2023 “in tema di illegittima segnalazione
alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re
ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”).
Anche tale domanda deve essere pertanto disattesa.
3. Essendo tutti i restanti motivi assorbiti, l'appello deve essere respinto. Gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause del valore indeterminabile medio, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata
[...] [...]
che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso Controparte_1
delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 8/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli