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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7835/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( C.F. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Roberta Sorgi, e domiciliata in Palermo nello studio del procuratore in P.zza G. Amendola, 31
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento e handicap in situazione di gravità
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 03.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_ dichiara la contumacia dell' accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di ad Parte_1
avere corrisposta l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di Settembre 2024 ed al riconoscimento della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa
(16.07.2020); compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1
metà che liquida in € 1.750,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Roberta Sorgi;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 23.05.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo di “accertare e conseguentemente omologare la CTU della fase CP_1
di ATP nella parte in cui riconosce la SI.ra portatore di Parte_1
handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92; ritenere e dichiarare che la
SI.ra è invalido al 100% con diritto a percepire l'indennità di Parte_1
accompagnamento. Condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle provvidenze economiche previste per legge – indennità di accompagnamento – in conseguenza dell'accertamento delle patologie di cui è affetta la SI.ra
[...]
, con decorrenza dalla data della domanda, per l'ammontare Parte_2
previsto dalla legge oltre gli interessi legali sui ratei arretrati”. Con il favore delle spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
Rappresentava che era stato promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che all'esito dell'accertamento peritale il consulente aveva riconosciuto la
SI.ra invalida civile al 100% nonché soggetto portatore di handicap Parte_1
in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa (luglio
2020) ma aveva ritenuto non sussistenti le condizioni sanitarie per riconoscere l'indennità di accompagnamento. Contestate le conclusioni del CTU, veniva depositato il presente ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto, regolarmente evocato in CP_2
giudizio, non si costituiva. Se ne dichiara pertanto la contumacia.
All'udienza di discussione, parte ricorrente insisteva per la rinnovazione della consulenza e veniva disposto in conformità.
Il CTU nominato, Dott. depositava relazione peritale. Persona_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la ricorrente depositava note scritte insistendo nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
* * *
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Il consulente, atteso che le contestazioni avverso la ctu del procedimento sommario erano relative al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha svolto la propria indagine limitatamente a tale accertamento.
All'esito dell'esame della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo, ha ritenuto che la SI.ra , a causa delle patologie delle quali è affetta Parte_1
(“le condizioni di salute del soggetto, in particolare a stampo neurologico e locomotorio, sono tanto gravi da determinare nel medesimo l'impossibilità a deambulare autonomamente e a compiere gli atti quotidiani in assenza di terzi.
La paziente, peraltro, necessita di interventi assistenziali permanenti, continua- tivi e globali nella sua sfera individuale e di relazione. Le condizioni, neurologiche in particolare. sono certificate tanto gravi al punto da determinare la sussistenza dei requisiti ambiti da settembre 2024.”) è meritevole dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di settembre 2024.
Le argomentazioni del CTU e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono puntuali, correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice.
* Conclusivamente la SI.ra per le patologie delle quali è affetta è Parte_1
invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di settembre 2024 mentre è soggetto portatore di disabilità grave e con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 dal 16.07.2020, data della domanda amministrativa, come accertato dal CTU della fase sommaria.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno poste per metà a carico dell' CP_1
e distratte in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc e si liquidano come in dispositivo, tenendo a mente quanto stabilito con D.M. 55/2014 e con DM
147/2022.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dell' e si liquidano con CP_1
separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 03.06.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente