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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8197/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CODIGLIONE MARIA Parte_1
CONCETTA)
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta ERRANTE CHIARA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ revoca il decreto ingiuntivo n. 637/2022 e condanna l'opposto a rimborsare alla società ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.313,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/08/2022 la società ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 637/2022 reso,
in data 14/07/2022, da questo Tribunale con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.785,54, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di incentivo per l'attività di supporto del RUP svolta dal resistente in relazione alla progettazione definitiva della c.d. VII vasca della discarica di
Bellolampo; deduceva, a fondamento dell'opposizione, di non essere tenuta alla corresponsione della somma ingiunta, poiché tale compenso, qualora effettivamente maturato e dovuto, avrebbe dovuto essere corrisposto, ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla stazione appaltante aggiudicatrice dell'opera (nel caso la Regione Siciliana); contestava, inoltre, la prova di un effettivo assolvimento dell'attività di supporto al RUP nella fase di progettazione definitiva dell'opera di che trattasi da parte del resistente;
deduceva, infine, atteso che l'importo preteso si riferiva ad una prescrizione di legge (l'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006) non più in vigore (perché sostituita dall'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e dunque non applicabile, ratione temporis, alla corretta determinazione dell'incentivo reclamato.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/12/2022, il resistente chiedeva rigettarsi l'opposizione, rappresentandone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
1. La definizione della controversia non può che muovere dalla ricostruzione –
sulla falsariga delle indicazioni in materia fornite dalla Corte di cassazione (vedi,
ad esempio, Cass. n. 13937/2017) - circa la natura degli incentivi di progettazione,
disciplinati, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione"
ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche".
Ciò che in questa sede interessa rimarcare è anzitutto che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001,
ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità
esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. E la giurisprudenza della Corte di cassazione, valorizzando la descritta ratio, si è
consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n.
21398/2019, Cass, n. 10222/2020) e costituisce, in altri termini, uno specifico compenso che l'amministrazione, allorquando assume la veste di stazione appaltante, eroga al proprio personale per le funzioni tecniche svolte nel contesto ed in funzione di quell'appalto.
Vero è, dunque, “che solo la stazione appaltante aggiudicatrice dei lavori … è
tenuta a soddisfare, con la creazione dell'apposito fondo … gli incentivi spettanti al personale che ha svolto e disimpegnato funzioni tecniche, comprese quelle di
RUP (e, dunque, anche quelle di Supporto a quest'ultimo” (così, testualmente, nel ricorso in opposizione, pag. 5). Ma l'opponente sembra non considerare che è
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stata essa stessa ad assumere il ruolo e le prerogative delle stazioni appaltanti allorquando ha avviato i lavori di progettazione della c.d. VII vasca della discarica di Bellolampo nel 2014 ed ha formato a tal fine, con disposizione del 16/2/2016,
un gruppo di progettazione tra i propri dipendenti specificamente incaricando l'odierno opposto dell'attività di supporto al RUP.
Considerato, poi, in particolare che l'attività di progettazione definitiva - cui nello specifico si riferisce l'incentivo oggi reclamato dall'opposto – è stata avviata nell'ottobre del 2016, poco importa che nel 2018, a seguito dell'ordinanza dell'8/3/2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la ricorrente abbia perso il ruolo di stazione appaltante, permanendo certamente in capo alla
RAP la responsabilità del pagamento degli incentivi relativi alle attività tecniche già compiute e completate sino a quel momento da parte del proprio personale, da far gravare in ogni caso sui fondi individuati nella stessa ordinanza dell'8/3/2018.
2. E però – come invece giustamente opposto dalla società ricorrente - il riconosciuto obbligo della RAP non può che trovare attuazione in ragione delle previsioni normative di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e delle correlate fonti regolamentari interne.
Nessuna delle parti, infatti, dubita del fatto che nel caso di specie la sussistenza del diritto all'incentivo attribuibile all'opposto per l'incarico espletato e il relativo ammontare devono essere vagliati alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 113
del d.lgs. n. 50/2016, giacché queste trovano applicazione non solo per le procedure di aggiudicazione indette successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 ma anche con riferimento alle altre attività incentivate previste dalla norma, prodromiche all'aggiudicazione dei lavori, che siano state espletate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro E non può non ricordarsi a questo punto come, secondo un granitico orientamento della Corte di cassazione, la nascita del diritto all'incentivo è
condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012). Nel caso in esame è del tutto pacifico che la RAP, prima dell'entrata in vigore del Codice
degli Appalti del 2016, aveva adottato con la deliberazione n. 311 del 03/11/2015 il
Regolamento sugli incentivi di progettazione di cui al previgente art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. E la disamina del prospetto di calcolo elaborato il 21/01/2019 dall'ing. chiarisce senza ombra di dubbio che la Per_1
quantificazione degli incentivi di cui alla tabella di pag. 2 lì inserita è stata effettuata sulla base del suddetto Regolamento. Non risulta in alcun modo che la
RAP, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, abbia provveduto ad emanare un nuovo Regolamento che consenta di individuare, anche ex post, le modalità, i criteri e le percentuali della ripartizione degli incentivi agli aventi diritto secondo la nuova disciplina di legge applicabile ratione temporis, ciò che irrimediabilmente osta all'attribuzione del compenso invocato, del quale del resto
è errata la attuale quantificazione e del tutto impossibile – senza il Regolamento
aggiornato - operare un nuovo e alternativo computo.
3. Le spese sono regolate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 17/09/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8197/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CODIGLIONE MARIA Parte_1
CONCETTA)
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta ERRANTE CHIARA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ revoca il decreto ingiuntivo n. 637/2022 e condanna l'opposto a rimborsare alla società ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.313,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/08/2022 la società ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 637/2022 reso,
in data 14/07/2022, da questo Tribunale con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.785,54, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di incentivo per l'attività di supporto del RUP svolta dal resistente in relazione alla progettazione definitiva della c.d. VII vasca della discarica di
Bellolampo; deduceva, a fondamento dell'opposizione, di non essere tenuta alla corresponsione della somma ingiunta, poiché tale compenso, qualora effettivamente maturato e dovuto, avrebbe dovuto essere corrisposto, ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla stazione appaltante aggiudicatrice dell'opera (nel caso la Regione Siciliana); contestava, inoltre, la prova di un effettivo assolvimento dell'attività di supporto al RUP nella fase di progettazione definitiva dell'opera di che trattasi da parte del resistente;
deduceva, infine, atteso che l'importo preteso si riferiva ad una prescrizione di legge (l'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006) non più in vigore (perché sostituita dall'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e dunque non applicabile, ratione temporis, alla corretta determinazione dell'incentivo reclamato.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/12/2022, il resistente chiedeva rigettarsi l'opposizione, rappresentandone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
1. La definizione della controversia non può che muovere dalla ricostruzione –
sulla falsariga delle indicazioni in materia fornite dalla Corte di cassazione (vedi,
ad esempio, Cass. n. 13937/2017) - circa la natura degli incentivi di progettazione,
disciplinati, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione"
ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche".
Ciò che in questa sede interessa rimarcare è anzitutto che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001,
ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità
esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. E la giurisprudenza della Corte di cassazione, valorizzando la descritta ratio, si è
consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n.
21398/2019, Cass, n. 10222/2020) e costituisce, in altri termini, uno specifico compenso che l'amministrazione, allorquando assume la veste di stazione appaltante, eroga al proprio personale per le funzioni tecniche svolte nel contesto ed in funzione di quell'appalto.
Vero è, dunque, “che solo la stazione appaltante aggiudicatrice dei lavori … è
tenuta a soddisfare, con la creazione dell'apposito fondo … gli incentivi spettanti al personale che ha svolto e disimpegnato funzioni tecniche, comprese quelle di
RUP (e, dunque, anche quelle di Supporto a quest'ultimo” (così, testualmente, nel ricorso in opposizione, pag. 5). Ma l'opponente sembra non considerare che è
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stata essa stessa ad assumere il ruolo e le prerogative delle stazioni appaltanti allorquando ha avviato i lavori di progettazione della c.d. VII vasca della discarica di Bellolampo nel 2014 ed ha formato a tal fine, con disposizione del 16/2/2016,
un gruppo di progettazione tra i propri dipendenti specificamente incaricando l'odierno opposto dell'attività di supporto al RUP.
Considerato, poi, in particolare che l'attività di progettazione definitiva - cui nello specifico si riferisce l'incentivo oggi reclamato dall'opposto – è stata avviata nell'ottobre del 2016, poco importa che nel 2018, a seguito dell'ordinanza dell'8/3/2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la ricorrente abbia perso il ruolo di stazione appaltante, permanendo certamente in capo alla
RAP la responsabilità del pagamento degli incentivi relativi alle attività tecniche già compiute e completate sino a quel momento da parte del proprio personale, da far gravare in ogni caso sui fondi individuati nella stessa ordinanza dell'8/3/2018.
2. E però – come invece giustamente opposto dalla società ricorrente - il riconosciuto obbligo della RAP non può che trovare attuazione in ragione delle previsioni normative di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e delle correlate fonti regolamentari interne.
Nessuna delle parti, infatti, dubita del fatto che nel caso di specie la sussistenza del diritto all'incentivo attribuibile all'opposto per l'incarico espletato e il relativo ammontare devono essere vagliati alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 113
del d.lgs. n. 50/2016, giacché queste trovano applicazione non solo per le procedure di aggiudicazione indette successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 ma anche con riferimento alle altre attività incentivate previste dalla norma, prodromiche all'aggiudicazione dei lavori, che siano state espletate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro E non può non ricordarsi a questo punto come, secondo un granitico orientamento della Corte di cassazione, la nascita del diritto all'incentivo è
condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012). Nel caso in esame è del tutto pacifico che la RAP, prima dell'entrata in vigore del Codice
degli Appalti del 2016, aveva adottato con la deliberazione n. 311 del 03/11/2015 il
Regolamento sugli incentivi di progettazione di cui al previgente art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. E la disamina del prospetto di calcolo elaborato il 21/01/2019 dall'ing. chiarisce senza ombra di dubbio che la Per_1
quantificazione degli incentivi di cui alla tabella di pag. 2 lì inserita è stata effettuata sulla base del suddetto Regolamento. Non risulta in alcun modo che la
RAP, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, abbia provveduto ad emanare un nuovo Regolamento che consenta di individuare, anche ex post, le modalità, i criteri e le percentuali della ripartizione degli incentivi agli aventi diritto secondo la nuova disciplina di legge applicabile ratione temporis, ciò che irrimediabilmente osta all'attribuzione del compenso invocato, del quale del resto
è errata la attuale quantificazione e del tutto impossibile – senza il Regolamento
aggiornato - operare un nuovo e alternativo computo.
3. Le spese sono regolate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 17/09/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro