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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2755 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 18.1.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale di Controparte_1
con sede legale in Rom alla via G. Grezar n. 14, Iscritta al
[...]
registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA in persona del P.IVA_1
sig. (C.F.: nella qualità di Parte_2 C.F._1
Procuratore dell' , in virtù dei poteri Parte_1
conferiti giusto atto per Notar - Roma repertorio nr Persona_1
175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021, rappresentata e difesa giusta procura allegata al fascicolo dell'appellante - conferita in data 13.01.2022 - dall'avv. Antonio Catino (c.f.: ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dello stesso professionista in Torre del Greco
(NA) alla via Salvator Noto n. 32,
1 Email_1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'avv. Domenica Mosca (pec: e Email_2
dall'avv. Emilio Orsini (pec: Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.1.2024, ha rassegnato le conclusioni, CP_3
riportandosi ai propri scritti difensivi con termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. Parte_3
1847/2021 pubblicata il 10.11.2021, in relazione al giudizio già recante n.
R.G. 926/2021, del Giudice di Pace di Sorrento, non notificata, con la quale
è stata accolta, per intervenuta prescrizione, la domanda attorea promossa da
, di annullamento della cartella esattoriale n. Controparte_4
07120100110073243000, ruolo n° 0150244/2010, relativo al mancato pagamento IRAP 2006 per l'importo di Euro 2.431,59;
In particolare, parte appellante, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- difetto di giurisdizione del G.O. stante la natura tributaria dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione tributaria di questi;
- la non intervenuta prescrizione della pretesa alla data della sentenza di primo grado;
2 - inammissibilità della domanda per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.;
Si costituiva il quale resisteva puntualmente ad ogni Controparte_2
motivo di appello proposto, chiedendone l'inammissibilità e comunque il rigetto per i seguenti motivi:
- l'appellante, nel formulare l'impugnazione non ha specificatamente ed espressamente individuato gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati, con conseguente inammissibilità dell'atto di appello proposto ai sensi dell'art. 342 cpc;
- affermava la giurisdizione del giudice ordinario e nel merito la legittimità della sentenza impugnata;
All'udienza del 18.01.2024, ha ha rassegnato le conclusioni con CP_3
richiesta di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Va dichiarata la contumacia dell' di Castellamare Parte_1
di Stabia, ritualmente citata e non costituita.
Va, preliminarmente, osservato che la sentenza risulta perfettamente appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto la parte ha dedotto la violazione delle norme sul procedimento, nello specifico, sulla giurisdizione ex art. 37 c.p.c.; la Suprema Corte, ha da tempo chiarito che “a vverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (per cause non eccedenti millecento euro), l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al
3 difetto di motivazione. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 6410 del 13
marzo 2013);
Va, sempre in via preliminare, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di ap pello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata u na volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
4 contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.20 11). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevata dall' , relativo al mancato pagamento IRAP è Parte_1
fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
5 tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanz i al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzi one: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo,
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tra tti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti
6 di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impe ditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito i n situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunq ue avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Nel caso di impugnazione di estratto ruolo, si è al di fuori delle ipotesi di cui al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo, ma un atto interno.
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fro nte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
7 (art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato ri levante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto , della cartella impugnata sia l'IRAP, che in primo grado, ha lamentato l'omessa Controparte_2
notifica della cartella e che non è stata intrapresa alcuna esecuzione in danno della stessa.
Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, è
chiaro che l'attrice impugnava: “dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento
l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
07120100110073243000, ruolo n° 0150244/2010 mai notificata relativa a eccependo la prescrizione del diritto di credito”. CP_5
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
Circa gli altri motivi di appello si osserva che la Suprema Corte ha stabilito che, “nell'ordine logico, il giudice deve esaminare con priorità le questioni pregiudiziali di rito e, quando dalla risoluzione in senso affermativo o negativo di una di dette questioni perviene a pronuncia impeditiva della cognizione delle ulteriori questioni dibattute, perché la questione pregiudiziale definisce il giudizio, deve astenersi dall'esaminare le altre questioni (Cass. 19/05/1962 n. 1140).
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo in ordine alla impugnabilità degli
8 estratti di ruolo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendos i riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 CP_2
e di Castellammare di
[...] Controparte_6
Stabia, avverso la sentenza n. 1847/2021 pubblicata il 10.11.2021, in relazione al giudizio già recante n. R.G. 926/2021, del Giudice di Pace di
Sorrento, non notificata , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata;
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 09.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato il Dott. Pt_4
quale GOP addetto all'Ufficio.
[...]
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