TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 84/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Maria Borghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
avv.ti Giulia Sampieri e Miria Zucchelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria Parte_1
istanza, conclusione ed eccezione disattesa e reietta, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e perché la SI.ra non ha mai accettato l'eredità del padre, SI. Parte_1 [...]
, accertare e dichiarare l'illegittimità della domanda avanzata in via monitoria CP_2 nei confronti della stessa SI.ra e per l'effetto annullare o, comunque Parte_1
revocare, sempre nei suoi confronti, il Decreto Ingiuntivo n. 518/2024 del 18.12.2024, reso dal Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, Giudice dott. Salvatore Ferraro, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1758/2024. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, oltre accessori, come per legge”.
Per la parte resistente “- dato atto che la rinuncia all'eredità da Controparte_1
parte della SI.ra , previo accertamento che detta rinuncia ad oggi non Parte_1
sia stata revocata, è stata effettuata successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, questa difesa comunque rinuncia al titolo esecutivo costituito dal d.i. n. rg
518/24, RG. n. 1758/24 nei confronti della SI.ra ”; - in conseguenza di Parte_1
quanto sopra Voglia quindi l' Giudice annullare il decreto ingiuntivo d.i. n. rg CP_3
518/24, RG. n. 1758/24 nei confronti della ricorrente in opposizione, con compensazione delle spese del presente procedimento tenuto conto che la rinuncia all'eredità è stata effettuata in data 15.01.25 e dunque sei giorni dopo la notifica del decreto opposto e in evidente conseguenza di ciò e tenuto anche conto che la SI.ra
per la normativa applicata dal Fondo di Garanzia Inps, è stata costretta a CP_1 munirsi di un titolo esecutivo per poter accedere a predetto fondo”; Voglia quindi
l'Ill.mo Giudice del lavoro confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo d.i. n. rg
518/24, RG. n. 1758/24 nei confronti dei SIg.ri e ”. Parte_2 CP_4
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2025, la ricorrente chiedeva di accertare l'infondatezza della domanda monitoria avanzata dalla controparte nei suoi confronti, in quanto non era diventata erede del debitore , per Persona_1 avere rinunciato all'eredità.
Pag. 2 di 5 2. Nello specifico, la ricorrente spiegava di avere ricevuto, in data 09.01.2025, la notifica del decreto ingiuntivo n. 518/2024, emesso da questo ufficio in data
18.12.2024 (proc. n. R.G. 1758/2024), su istanza di per Controparte_1
l'importo di 19.552,58 euro, somma derivante dall'omesso pagamento di retribuzione e TFR da parte di , padre della ricorrente, poi Persona_1
deceduto. La eccepiva, in primis, la prescrizione dei crediti vantati in Pt_1 giudizio. In secundis, contestava l'esistenza a suo carico di obblighi derivanti dal de cuius in quanto, con atto notarile del 25.01.2025, aveva rinunciato all'eredità del padre. Pertanto, la sosteneva di non avere mia assunto la qualità di Pt_1
erede del padre.
3. In data 13.03.2025 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1 che preliminarmente evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il credito azionato era relativo a retribuzioni maturate a partire da settembre 2020 e a TFR. Poiché il rapporto di lavoro era cessato in data
27.04.2022, l'azione monitoria era stata ampiamente intrapresa prima della scadenza del termine prescrizionale di cinque anni.
4. In merito alla rinuncia alla eredità la resistente evidenziava che la aveva Pt_1 rinunciato all'eredità solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, nel momento in cui era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo (15.11.2024) non risultava alcuna rinuncia all'eredità, compiuta due mesi dopo. Nessuna censura di diligenza le poteva essere mossa nei suoi confronti, in quanto lo scrupoloso accertamento di eventuali rinunce all'eredità aveva dato esito negativo nel momento in cui doverosamente aveva intrapreso l'azione monitoria.
5. La resistente evidenziava la necessità di agire in giudizio nei confronti dell'ex datore di lavoro, deceduto, per l'eSIenza di munirsi di un titolo esecutivo entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 27.04.2022, per poi eventualmente azionare il Fondo di garanzia dell'I.N.P.S.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 5 8. Palesemente infondata è l'eccezione di prescrizione del credito vantato con il ricorso per ingiunzione. Il credito oggetto di giudizio origina dall'omesso pagamento delle retribuzioni maturate da settembre 2020, nonché del TFR. Il rapporto di lavoro, poi, è terminato il 27.04.2022; pertanto, l'azione monitoria è stata intrapresa quando ancora il termine di prescrizione non era scaduto.
9. Nel merito, pacifica è la circostanza che la ricorrente non è diventata erede dell'ex datore di lavoro della resistente, in quanto ha espressamente rinunciato all'eredità del padre (con atto Repertorio n. 2315, Raccolta 1714 ai rogiti del Notaio
concluso a Firenze il 15.1.2025 e registrato ivi in pari data al n. Persona_2
1359 Serie 1T).
10. In difetto della qualità di erede del debitore, l'azione monitoria della è CP_1
stata esercitata illegittimamente nei confronti della . Pt_1
11. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere annullato nei confronti della ricorrente.
12. In merito alle spese di lite si ritiene che debba essere disposta la compensazione fra le parti.
13. Va considerato che nel momento in cui la parte resistente ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo la non aveva ancora rinunciato all'eredità del padre e, Pt_1
quindi, la ha legittimamente ritenuto che fosse erede del suo ex datore di CP_1
lavoro. Né può essere censurata la sua condotta per non avere chiesto informalmente il pagamento del debito agli eredi, in quanto non previsto. Inoltre, analoga censura potrebbe essere mossa alla ricorrente che, prima di opporsi al decreto ingiuntivo, avrebbe potuto comunicare alla creditrice la rinuncia alla eredità per consentirle di abbandonare l'azione monitoria intrapresa nei suoi confronti.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 1) annulla nei confronti della ricorrente il decreto ingiuntivo n. Parte_1
518/2024 del 18.12.2024, emesso dal Tribunale di Pisa – Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1758/2024;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 84/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Maria Borghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
avv.ti Giulia Sampieri e Miria Zucchelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria Parte_1
istanza, conclusione ed eccezione disattesa e reietta, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e perché la SI.ra non ha mai accettato l'eredità del padre, SI. Parte_1 [...]
, accertare e dichiarare l'illegittimità della domanda avanzata in via monitoria CP_2 nei confronti della stessa SI.ra e per l'effetto annullare o, comunque Parte_1
revocare, sempre nei suoi confronti, il Decreto Ingiuntivo n. 518/2024 del 18.12.2024, reso dal Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, Giudice dott. Salvatore Ferraro, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1758/2024. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, oltre accessori, come per legge”.
Per la parte resistente “- dato atto che la rinuncia all'eredità da Controparte_1
parte della SI.ra , previo accertamento che detta rinuncia ad oggi non Parte_1
sia stata revocata, è stata effettuata successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, questa difesa comunque rinuncia al titolo esecutivo costituito dal d.i. n. rg
518/24, RG. n. 1758/24 nei confronti della SI.ra ”; - in conseguenza di Parte_1
quanto sopra Voglia quindi l' Giudice annullare il decreto ingiuntivo d.i. n. rg CP_3
518/24, RG. n. 1758/24 nei confronti della ricorrente in opposizione, con compensazione delle spese del presente procedimento tenuto conto che la rinuncia all'eredità è stata effettuata in data 15.01.25 e dunque sei giorni dopo la notifica del decreto opposto e in evidente conseguenza di ciò e tenuto anche conto che la SI.ra
per la normativa applicata dal Fondo di Garanzia Inps, è stata costretta a CP_1 munirsi di un titolo esecutivo per poter accedere a predetto fondo”; Voglia quindi
l'Ill.mo Giudice del lavoro confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo d.i. n. rg
518/24, RG. n. 1758/24 nei confronti dei SIg.ri e ”. Parte_2 CP_4
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2025, la ricorrente chiedeva di accertare l'infondatezza della domanda monitoria avanzata dalla controparte nei suoi confronti, in quanto non era diventata erede del debitore , per Persona_1 avere rinunciato all'eredità.
Pag. 2 di 5 2. Nello specifico, la ricorrente spiegava di avere ricevuto, in data 09.01.2025, la notifica del decreto ingiuntivo n. 518/2024, emesso da questo ufficio in data
18.12.2024 (proc. n. R.G. 1758/2024), su istanza di per Controparte_1
l'importo di 19.552,58 euro, somma derivante dall'omesso pagamento di retribuzione e TFR da parte di , padre della ricorrente, poi Persona_1
deceduto. La eccepiva, in primis, la prescrizione dei crediti vantati in Pt_1 giudizio. In secundis, contestava l'esistenza a suo carico di obblighi derivanti dal de cuius in quanto, con atto notarile del 25.01.2025, aveva rinunciato all'eredità del padre. Pertanto, la sosteneva di non avere mia assunto la qualità di Pt_1
erede del padre.
3. In data 13.03.2025 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1 che preliminarmente evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il credito azionato era relativo a retribuzioni maturate a partire da settembre 2020 e a TFR. Poiché il rapporto di lavoro era cessato in data
27.04.2022, l'azione monitoria era stata ampiamente intrapresa prima della scadenza del termine prescrizionale di cinque anni.
4. In merito alla rinuncia alla eredità la resistente evidenziava che la aveva Pt_1 rinunciato all'eredità solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, nel momento in cui era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo (15.11.2024) non risultava alcuna rinuncia all'eredità, compiuta due mesi dopo. Nessuna censura di diligenza le poteva essere mossa nei suoi confronti, in quanto lo scrupoloso accertamento di eventuali rinunce all'eredità aveva dato esito negativo nel momento in cui doverosamente aveva intrapreso l'azione monitoria.
5. La resistente evidenziava la necessità di agire in giudizio nei confronti dell'ex datore di lavoro, deceduto, per l'eSIenza di munirsi di un titolo esecutivo entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 27.04.2022, per poi eventualmente azionare il Fondo di garanzia dell'I.N.P.S.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 5 8. Palesemente infondata è l'eccezione di prescrizione del credito vantato con il ricorso per ingiunzione. Il credito oggetto di giudizio origina dall'omesso pagamento delle retribuzioni maturate da settembre 2020, nonché del TFR. Il rapporto di lavoro, poi, è terminato il 27.04.2022; pertanto, l'azione monitoria è stata intrapresa quando ancora il termine di prescrizione non era scaduto.
9. Nel merito, pacifica è la circostanza che la ricorrente non è diventata erede dell'ex datore di lavoro della resistente, in quanto ha espressamente rinunciato all'eredità del padre (con atto Repertorio n. 2315, Raccolta 1714 ai rogiti del Notaio
concluso a Firenze il 15.1.2025 e registrato ivi in pari data al n. Persona_2
1359 Serie 1T).
10. In difetto della qualità di erede del debitore, l'azione monitoria della è CP_1
stata esercitata illegittimamente nei confronti della . Pt_1
11. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere annullato nei confronti della ricorrente.
12. In merito alle spese di lite si ritiene che debba essere disposta la compensazione fra le parti.
13. Va considerato che nel momento in cui la parte resistente ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo la non aveva ancora rinunciato all'eredità del padre e, Pt_1
quindi, la ha legittimamente ritenuto che fosse erede del suo ex datore di CP_1
lavoro. Né può essere censurata la sua condotta per non avere chiesto informalmente il pagamento del debito agli eredi, in quanto non previsto. Inoltre, analoga censura potrebbe essere mossa alla ricorrente che, prima di opporsi al decreto ingiuntivo, avrebbe potuto comunicare alla creditrice la rinuncia alla eredità per consentirle di abbandonare l'azione monitoria intrapresa nei suoi confronti.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 1) annulla nei confronti della ricorrente il decreto ingiuntivo n. Parte_1
518/2024 del 18.12.2024, emesso dal Tribunale di Pisa – Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1758/2024;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5