Articolo 15 della Legge 30 novembre 1998, n. 413
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18 dicembre 1998
Art. 15. 1. All' articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , le parole da: "pari" fino a: "assicurazione" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota".
Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell' art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9-quater (Disposizioni particolari). -1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all' art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota".
- Il testo vigente dell' art. 152 del codice della navigazione , come modificato dall' art. 7, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 152. - 1. Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarzione dell'autorita' marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalita', o documento equipollente, e' stato preso in consegna. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto.
Il passavanti e' rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.
Le autorita' predette fissano la durata della validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad un anno".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1998