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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10050/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice DO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da ato il 18/12/2001 in Pakistan (Cod. Parte_1
Fisc. ), con il patrocinio dell'avvocato Davide Ascari (Cod. Fisc. C.F._1 [...]
), nei confronti del , C.F._2 Controparte_1
a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_2
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela giurisdizionale per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con Controparte_2 ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia alla Sig.ra (coniuge), con condanna alla rifusione delle spese Persona_1 legali sostenute dal ricorrente.”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura di Modena il nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge nata a [...] il [...] Persona_1
– ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' CP_2
ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata,
[...] pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Il si è costituito domandando dichiararsi cessata la materia del contendere per aver CP_1 provveduto alla fissazione dell'appuntamento atteso.
Con note del 22 giugno 2025 il ricorrente, dando atto del fatto che nelle more l'amministrazione ha provveduto a fissare l'appuntamento atteso in favore della madre, ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione. ******
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2025
Il giudice
DO LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice DO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da ato il 18/12/2001 in Pakistan (Cod. Parte_1
Fisc. ), con il patrocinio dell'avvocato Davide Ascari (Cod. Fisc. C.F._1 [...]
), nei confronti del , C.F._2 Controparte_1
a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_2
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela giurisdizionale per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con Controparte_2 ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia alla Sig.ra (coniuge), con condanna alla rifusione delle spese Persona_1 legali sostenute dal ricorrente.”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura di Modena il nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge nata a [...] il [...] Persona_1
– ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' CP_2
ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata,
[...] pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Il si è costituito domandando dichiararsi cessata la materia del contendere per aver CP_1 provveduto alla fissazione dell'appuntamento atteso.
Con note del 22 giugno 2025 il ricorrente, dando atto del fatto che nelle more l'amministrazione ha provveduto a fissare l'appuntamento atteso in favore della madre, ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione. ******
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2025
Il giudice
DO LE