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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 1787/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata il 15 settembre 2022, iscritto al n. 1367/2023 r.g.a.c.c., pendente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Sant'Agnello (NA), alla via Nastro Azzurro n. 3, costituitasi in persona , Parte_1
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'Avv.
Pasquale De Stefano (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Nola (NA), Controparte_1 P.IVA_2
alla Via Roma n. 30, costituitasi in persona del Dr. , dichiaratosi suo CP_2
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.
Settimio Di Salvo (C.F. e Rocco Travaglino (C.F. C.F._2
C.F._3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla il 13 marzo 2023, la Controparte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola Parte_1
n. 1787/2022 e, il successivo 17 marzo, s'è tempestivamente costituita innanzi a questa
Corte.
L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello avverso. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Alla prima udienza, tenutasi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, il 6 maggio 2025, stante la mancata comparizione delle parti, la Corte ha rinviato il processo all'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza successiva nessuno è comparso nonostante la regolare comunicazione del rinvio in data 6 maggio 2025.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c.
La Corte non ignora l'esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., in luogo dell'art. 348, co. 2, c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza;
tuttavia, tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
- l'art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l'appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell'appellante si accompagni la comparizione dell'appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
- ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l'art. 348 c.p.c. con l'art. 181 c.p.c., che espressamente distingue l'ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti
(comma 1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°);
- l'art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II;
la disciplina dell'art. 348 c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all'art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.;
- irrilevante è poi l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l'orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell'esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
- neppure potrebbe sostenersi che, applicando l'art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
trattamento prospettata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l'appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13,comma 1 quater. d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla prima udienza e dando luogo, in tal modo, all'applicazione, alle udienze successive, dell'art. 309 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Considerate poi le ragioni di tale decisione, adottata in contrasto con il suddetto orientamento della Suprema Corte, seguendo il quale le spese del processo d'appello sarebbero rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate, sussistono, ad avviso di questa Corte d'Appello, i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sua sentenza n. 77/2018) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1787/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata il 15 settembre 2022:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. compensa tra le parti integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dalla stessa proposta.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 1787/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata il 15 settembre 2022, iscritto al n. 1367/2023 r.g.a.c.c., pendente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Sant'Agnello (NA), alla via Nastro Azzurro n. 3, costituitasi in persona , Parte_1
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'Avv.
Pasquale De Stefano (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Nola (NA), Controparte_1 P.IVA_2
alla Via Roma n. 30, costituitasi in persona del Dr. , dichiaratosi suo CP_2
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.
Settimio Di Salvo (C.F. e Rocco Travaglino (C.F. C.F._2
C.F._3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla il 13 marzo 2023, la Controparte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola Parte_1
n. 1787/2022 e, il successivo 17 marzo, s'è tempestivamente costituita innanzi a questa
Corte.
L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello avverso. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Alla prima udienza, tenutasi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, il 6 maggio 2025, stante la mancata comparizione delle parti, la Corte ha rinviato il processo all'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza successiva nessuno è comparso nonostante la regolare comunicazione del rinvio in data 6 maggio 2025.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c.
La Corte non ignora l'esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., in luogo dell'art. 348, co. 2, c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza;
tuttavia, tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
- l'art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l'appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell'appellante si accompagni la comparizione dell'appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
- ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l'art. 348 c.p.c. con l'art. 181 c.p.c., che espressamente distingue l'ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti
(comma 1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°);
- l'art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II;
la disciplina dell'art. 348 c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all'art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.;
- irrilevante è poi l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l'orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell'esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
- neppure potrebbe sostenersi che, applicando l'art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
trattamento prospettata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l'appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13,comma 1 quater. d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla prima udienza e dando luogo, in tal modo, all'applicazione, alle udienze successive, dell'art. 309 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Considerate poi le ragioni di tale decisione, adottata in contrasto con il suddetto orientamento della Suprema Corte, seguendo il quale le spese del processo d'appello sarebbero rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate, sussistono, ad avviso di questa Corte d'Appello, i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sua sentenza n. 77/2018) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1787/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata il 15 settembre 2022:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. compensa tra le parti integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dalla stessa proposta.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
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