Articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996, n. 48
Articolo 3Articolo 5
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10 febbraio 1996
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1996