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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5231/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. GENTILE PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, Controparte_1 dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/06/2024 , ha adito l'intestato Tribunale deducendo Parte_1 di avere percepito l'assegno di assistenza quale invalida parziale Categoria INVCIV numero 07111668, con decorrenza dal 01.03.2020, giusta comunicazione di liquidazione del 27 gennaio 2022 in seguito al Decreto di Omologa emesso a conclusione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; di essere titolare di pensione di vecchiaia, Cat. VO n. 10083589 a decorrere dal 1° aprile 2023, in seguito a relativa domanda del 24.2.2023; CP_ di avere ricevuto dall' comunicazione di riliquidazione del 30.6.2023 relativa alla prestazione di assistenza n. 044-310007111668 Cat. INVCIV, (ricevuta a fine luglio) con ricalcolo dal 1° marzo 2020, con un indebito dal 01.03.2020 al 31.07.2023, pari ad € 2.197,37.
Ha invocato il principio dell'affidamento ed ha concluso chiedendo “a) accertare l'insussistenza di alcun obbligo a carico della ricorrente relativo alla restituzione delle prestazioni assistenziali/pensionistiche in CP_ CP_ eccesso pretese dall' b) per l'effetto, dichiarare irripetibile da parte dell' l'importo di € 2.197,37 di CP_ cui alla comunicazione del 30 giugno 2023”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
2.1. Ai fini del decidere possono richiamarsi le motivazioni espresse Corte d'Appello di Bari e Corte di
Appello Genova in fattispecie affini a quella sottoposta all'odierno vaglio, di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. App. Bari-Sez. Lavoro, sentenza n. 1803 del 4.1.2020; Corte appello sez. lav. - Genova, 01/06/2022, n. 133).
Ed invero, è pacifico che l'indebito in esame concerna importi erogati al ricorrente a titolo di prestazioni che, per natura e funzione, assumono, come l'assegno di invalidità civile, indubbia natura assistenziale, riguardando misure previste dal Legislatore a sostegno del reddito (v. in motivazione, tra le altre, Cass. n.
16859/2005, e Corte Cost. n. 39/1993).
La fattispecie di indebito in discorso deve essere pertanto disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale - e con sentenza n. 26036 del 15/10/2019, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente sentenza (Cass. Sez. Lav.
n. 31372 del 2.12.2019), secondo cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Sempre secondo la recente sentenza della Cassazione, il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art.38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018 cit. richiedono entrambe che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Sotto tale profilo, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme.
Invero, la tutela dell'affidamento dell'accipiens si fonda sul presupposto che, percepite le somme indebitamente erogate, le stesse sono state ormai in buona fede utilizzate per il proprio sostentamento.
Il sussidio assistenziale ha infatti lo scopo di fornire un aiuto economico tramite un assegno periodico
(spesso mensile) a quelle categorie di soggetti che, per diversi motivi socio - economici o sanitari ( età, invalidità, disoccupazione etc.), non hanno i mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze di sostentamento;
una richiesta di restituzione di sussidi erogati negli anni precedenti comporta un grave pregiudizio in capo all'accipiens in stato di bisogno, trattandosi di somme di cui quest'ultimo non ha più la materiale disponibilità, avendole spese per soddisfare alle proprie esigenze alimentari. Ed è proprio questo il motivo per cui il legislatore ha introdotto la regola generale in forza della quale la revoca della concessione del beneficio assistenziale non può avere effetto retroattivo.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve senz'altro prevalere, in virtù del disposto di cui all'art. 38
Cost, quello del bisognoso sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
2.2. Nel caso concreto, deve ritenersi che dal momento della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia (domanda del 24.2.2023), parte ricorrente sia stata nella condizione soggettiva di rendersi conto della percezione di somme pensionistiche idonee a comportare una variazione reddituale potenzialmente incidente sulla prestazione dell'assegno di invalidità civile collegata ad un limite di reddito.
Sicchè, l'affidamento posto alla base delle sopra richiamate pronunce, deve ritenersi venuto meno nel momento della presentazione della predetta domanda di pensione ovvero dal 24.2.2023.
2.4. Ne deriva, pertanto, l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità per i mesi di gennaio e febbraio 2023 (tenuto conto della domanda di pensione a ridosso della fine del mese di febbraio), con conseguente ripetibilità delle somme dal mese di marzo 2023 al 31.7.2023 (periodo finale di CP_ indebito indicato dall' nelle comunicazioni di indebito).
3. Il parziale accoglimento del ricorso e la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc, comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato il 04/06/2024, nella causa Controparte_1 iscritta al n. 5231/2024 R.G.A.C. così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità per i mesi di gennaio e febbraio 2023;
-rigetta per il resto il ricorso;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5231/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. GENTILE PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, Controparte_1 dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/06/2024 , ha adito l'intestato Tribunale deducendo Parte_1 di avere percepito l'assegno di assistenza quale invalida parziale Categoria INVCIV numero 07111668, con decorrenza dal 01.03.2020, giusta comunicazione di liquidazione del 27 gennaio 2022 in seguito al Decreto di Omologa emesso a conclusione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; di essere titolare di pensione di vecchiaia, Cat. VO n. 10083589 a decorrere dal 1° aprile 2023, in seguito a relativa domanda del 24.2.2023; CP_ di avere ricevuto dall' comunicazione di riliquidazione del 30.6.2023 relativa alla prestazione di assistenza n. 044-310007111668 Cat. INVCIV, (ricevuta a fine luglio) con ricalcolo dal 1° marzo 2020, con un indebito dal 01.03.2020 al 31.07.2023, pari ad € 2.197,37.
Ha invocato il principio dell'affidamento ed ha concluso chiedendo “a) accertare l'insussistenza di alcun obbligo a carico della ricorrente relativo alla restituzione delle prestazioni assistenziali/pensionistiche in CP_ CP_ eccesso pretese dall' b) per l'effetto, dichiarare irripetibile da parte dell' l'importo di € 2.197,37 di CP_ cui alla comunicazione del 30 giugno 2023”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
2.1. Ai fini del decidere possono richiamarsi le motivazioni espresse Corte d'Appello di Bari e Corte di
Appello Genova in fattispecie affini a quella sottoposta all'odierno vaglio, di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. App. Bari-Sez. Lavoro, sentenza n. 1803 del 4.1.2020; Corte appello sez. lav. - Genova, 01/06/2022, n. 133).
Ed invero, è pacifico che l'indebito in esame concerna importi erogati al ricorrente a titolo di prestazioni che, per natura e funzione, assumono, come l'assegno di invalidità civile, indubbia natura assistenziale, riguardando misure previste dal Legislatore a sostegno del reddito (v. in motivazione, tra le altre, Cass. n.
16859/2005, e Corte Cost. n. 39/1993).
La fattispecie di indebito in discorso deve essere pertanto disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale - e con sentenza n. 26036 del 15/10/2019, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente sentenza (Cass. Sez. Lav.
n. 31372 del 2.12.2019), secondo cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Sempre secondo la recente sentenza della Cassazione, il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art.38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018 cit. richiedono entrambe che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Sotto tale profilo, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme.
Invero, la tutela dell'affidamento dell'accipiens si fonda sul presupposto che, percepite le somme indebitamente erogate, le stesse sono state ormai in buona fede utilizzate per il proprio sostentamento.
Il sussidio assistenziale ha infatti lo scopo di fornire un aiuto economico tramite un assegno periodico
(spesso mensile) a quelle categorie di soggetti che, per diversi motivi socio - economici o sanitari ( età, invalidità, disoccupazione etc.), non hanno i mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze di sostentamento;
una richiesta di restituzione di sussidi erogati negli anni precedenti comporta un grave pregiudizio in capo all'accipiens in stato di bisogno, trattandosi di somme di cui quest'ultimo non ha più la materiale disponibilità, avendole spese per soddisfare alle proprie esigenze alimentari. Ed è proprio questo il motivo per cui il legislatore ha introdotto la regola generale in forza della quale la revoca della concessione del beneficio assistenziale non può avere effetto retroattivo.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve senz'altro prevalere, in virtù del disposto di cui all'art. 38
Cost, quello del bisognoso sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
2.2. Nel caso concreto, deve ritenersi che dal momento della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia (domanda del 24.2.2023), parte ricorrente sia stata nella condizione soggettiva di rendersi conto della percezione di somme pensionistiche idonee a comportare una variazione reddituale potenzialmente incidente sulla prestazione dell'assegno di invalidità civile collegata ad un limite di reddito.
Sicchè, l'affidamento posto alla base delle sopra richiamate pronunce, deve ritenersi venuto meno nel momento della presentazione della predetta domanda di pensione ovvero dal 24.2.2023.
2.4. Ne deriva, pertanto, l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità per i mesi di gennaio e febbraio 2023 (tenuto conto della domanda di pensione a ridosso della fine del mese di febbraio), con conseguente ripetibilità delle somme dal mese di marzo 2023 al 31.7.2023 (periodo finale di CP_ indebito indicato dall' nelle comunicazioni di indebito).
3. Il parziale accoglimento del ricorso e la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc, comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato il 04/06/2024, nella causa Controparte_1 iscritta al n. 5231/2024 R.G.A.C. così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità per i mesi di gennaio e febbraio 2023;
-rigetta per il resto il ricorso;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro