Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Frattagli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno, Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
- alla sentenza del Tar IL, Palermo, sez. IV, -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Ministero dell'Interno, Questura di Trapani;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente il -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
PREMESSO che con sentenza del Tar IL, Palermo, sez. IV, -OMISSIS-, è stato accolto il ricorso per l’accesso agli atti del procedimento riguardante l’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia rilasciato nel 2015 e già rinnovato nel 2019, ostensione che era stata negata all’odierno ricorrente dalla Questura di Trapani;
CONSIDERATO che il ricorrente:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° agosto 2024 e depositato il giorno 2 seguente, lamenta che la nota emessa il -OMISSIS- della Questura di Trapani non costituisce corretta esecuzione della sentenza predetta, perché non indica le circostanze di tempo e di luogo dei controlli e le generalità dei soggetti controindicati in sua compagnia e non permette quindi di esporre le proprie difese rispetto al preavviso di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di fucile;
- il 2 febbraio 2025, ha depositato la nota del -OMISSIS-, con la quale la Questura di Trapani ha dato comunicazione delle generalità di soggetti controllati;
CONSIDERATO che la difesa erariale, il -OMISSIS-, ha depositato la comunicazione del rilascio del provvedimento di rinnovo del porto di fucile uso caccia, in data -OMISSIS-, da parte della Questura di Trapani;
RITENUTO che, poiché l’esercizio del diritto di accesso agli atti era funzionale all’eventuale impugnazione del diniego del porto d’armi per uso caccia, adesso ottenuto dal ricorrente, è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione nel merito del presente ricorso - così come dichiarato dal difensore di parte ricorrente nel corso della trattazione orale – che, pertanto, va dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
RITENUTO che le spese di lite vanno compensate in ragione della decisione in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.