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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1590 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in via G. Marconi, elettivamente domiciliato in San Pietro a Maida (CZ), alla Via
P. Mascagni, presso lo studio dell'Avv. Vito Grasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f. , con sede in Catanzaro, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianclaudio Festa dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti rogata dal Notaio in Catanzaro, 02.04.2015, rep. Persona_1
n. 153.618;
-convenuta-
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., c.f. con sede legale in Roma, Via CP_2 P.IVA_2
Monzambano n.10, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Antonella Denise Groccia, presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via
Campagna n. 48 è elettivamente domiciliata;
-convenuta- NONCHE'
in persona del l.r.p.t., c.f. , con sede in Controparte_3 P.IVA_3 CP_3
alla Via S.A. Perugini, rappresentato e difeso, in forza di Delibera del Commissario
[...]
Prefettizio in atti e giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Caterina
Restuccia, presso il cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), Corso Giovanni Nicotera n.
212 è elettivamente domiciliato, unitamente, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti
RE LE e NC AL SC, del Foro di CP_3
-convenuto-
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., c.f. , Controparte_4 P.IVA_4 con sede in Catanzaro, alla Via Vinicio Cortese n. 25, elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme (CZ), Viale Michelangelo n. 42, presso lo studio dell'avv. Nicolino Zaffina, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, la , l' l' Controparte_1 CP_2 [...]
e il in persona dei rispettivi legali Controparte_4 Controparte_3 rappresentanti, e chiedeva che: 1) venisse accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti nella verificazione del sinistro avvenuto l'8 aprile 2020, alle ore 1:45, quando trovandosi a percorrere la S.S. 280, nel territorio di con l'autoveicolo di CP_3 sua proprietà, SUV marca ND TUCSON, tg. FD336PB, quest'ultimo veniva danneggiato da un cinghiale che improvvisamente invadeva la sede stradale;
2) per l'effetto, che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della somma di €
18.374,97, ovvero di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Concludeva, quindi, come in atti. Si costituivano in giudizio le parti convenute, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, anche in virtù delle allegazioni documentali;
in particolare, l' , il e l' Controparte_5 Controparte_3 [...] eccepivano il difetto di legittimazione passiva, deducendo che il controllo della CP_2 fauna selvatica è affidato in via esclusiva all'Ente Regionale.
Concludevano, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e prova per testimoni, precisate le conclusioni all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di negoziazione obbligatoria assistita, conclusosi negativamente.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Deduce parte attrice che in data 08 aprile 2020 alle ore 01:45, circa, nel Comune di CP_3
strada S.S. 280 il veicolo tipo SUV marca ND , tg. FD336PB, di
[...] CP_6 proprietà dell'attore veniva coinvolto in un sinistro, impattando contro un cinghiale che improvvisamente invadeva la sede stradale percorsa in quel momento dall'istante.
In seguito al sinistro, rilevato dalle Autorità Polizia Stradale e personale intervenuti CP_2 sul luogo, la vettura di proprietà dell'attore subiva taluni danni, quantificati in euro
18.374,97, giusto preventivo redatto dalla Hyundai Ruga S.r.l., di , con sede Persona_2 in Catanzaro.
Per tale ragione, successivamente alla diffida stragiudiziale ed al tentativo di negoziazione obbligatoria assistita, conclusosi negativamente, parte attrice incardinava il giudizio de quo al fine di ottenere dalle parti convenute il risarcimento dei predetti danni.
3. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti , e i Controparte_5 Controparte_3 CP_2 quali deducono che il controllo della fauna selvatica è affidato in via esclusiva all'Ente
Regionale e, pertanto, chiedono di essere estromessi dal giudizio.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In punto di disciplina normativa si rileva che con la L. 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 della Costituzione.
Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; “svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali”
(art. 9); “attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); “provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26). Dall'altro alle Province, invece,
“spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Con il D. lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all'art. 19, superando la L. n.
142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della
“caccia e pesca nelle acque interne”.
Tanto premesso in tema di normativa applicabile alla fattispecie de qua, non può non rilevarsi come, sulla base dell'orientamento da ultimo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, va individuato “il soggetto proprietario e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto legittimato passivamente è la non sussistendo legittimazione passiva Controparte_1 alcuna in capo agli altri Enti convenuti, i quali, di conseguenza, devono essere estromessi dal presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, l'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi negli ultimi anni giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Tanto chiarito in via preliminare, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per difetto di prova in merito al danno- conseguenza.
Non vi è dubbio che l'attore abbia dato prova del c.d. danno-evento.
Infatti, l'impatto con il cinghiale selvatico emerge in maniera incontrovertibile dai rilievi operati dalla Polizia intervenuta in loco, ove si evince che l'attore impattava frontalmente con un cinghiale di media taglia, che vagava sulla carreggiata nella parte destra della normale corsia di marcia;
a seguito dell'urto, avvenuto sulla parte anteriore destra della vettura, l'animale veniva trascinato per diversi metri e rimaneva per terra privo di vita (cfr. allegato all'atto di citazione).
La circostanza fattuale suddetta è stata confermata anche dall'operatore dell' sig. CP_2
, escusso all'udienza del 26.02.2025, il quale è intervenuto sul posto in Testimone_1 seguito al sinistro.
Tuttavia, in forza delle norme relative alla disciplina generale in tema dell'onere della prova, parte attrice è tenuto a dar adeguata prova non soltanto del c.d. danno-evento ossia il fatto dannoso, ma anche del c.d. danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli ingiustamente subite a causa del fatto dannoso (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 3217 del 2025).
Orbene, nel corso del presente giudizio, parte attrice non ha fornito adeguata prova delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che assume aver ingiustamente subito nell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, dalla disamina degli atti e dei documenti di causa, è possibile affermare quanto segue. Deduce parte attrice di aver subito un danno di natura patrimoniale, quantificabile in euro
18.374,97, come da preventivo allegato in atti.
Tuttavia, il teste sig. , escusso all'udienza del 14.03.2025, nella sua qualità Persona_2 di dipendente della Ruga S.r.l., chiamato a confermare il preventivo di riparazione redatto da tale società, ha dichiarato che:
a) “l'autovettura non è stata riparata nella nostra concessionaria”;
b) “l'autovettura in questione è stata versata presso la nostra concessionaria per
l'acquisto di una nuova macchina” (circostanza, peraltro, confermata dallo stesso attore, il quale ha versato in atti copia di documentazione estratta dal P.R.A.).
Dunque, sulla base di tali risultanze istruttorie, posto che parte attrice null'altro ha versato in atti a sostegno delle proprie doglianze, non risulta, allo stato, possibile quantificare il danno eventualmente subito, posto che:
a) non è dato comprendere se la vettura è stata effettivamente riparata e, di conseguenza, quali spese sono state sostenute per la riparazione;
b) non è dato comprendere a quale prezzo la vettura è stata versata e se sia stata versata danneggiata ovvero integra;
c) non è dato comprendere quale fosse il valore della vettura integra ed il valore della vettura danneggiata, posto che, come è noto, se una vettura danneggiata non viene riparata e viene venduta in quello stato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale quantum del risarcimento deve essere computato sulla base del differenziale tra il valore della vettura in stato di integrità ed il valore della vettura danneggiata (ad es.: valore della vettura integra 100, valore della vettura danneggiata 60, ammontare del risarcimento 40).
Di conseguenza, a causa delle lacunose allegazioni di parte attrice, risulta impossibile accertare e dichiarare se l'attore abbia effettivamente subito conseguenze afflittive di natura patrimoniale e, di conseguenza, quantificare le stesse.
Infatti, l'applicazione dei principi probatori sopra meglio descritti “impone al giudice del merito di accertare se l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro”
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 4003 del 2006).
Detto principio è accolto pacificamente anche dalla giurisprudenza di merito, per la quale
“la fattura di riparazione del veicolo danneggiato, non accompagnata da quietanza o altra documentazione idonea, non costituisce di per sé prova sufficiente del danno subito” (cfr.
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1797/2023 del 16-06-2023)
Detto principio può essere senza dubbio esteso anche al semplice preventivo ovvero alla documentazione P.R.A. attestante la vendita, che costituiscono gli unici documenti versati in atti da parte attrice e che, da soli, non sono idonei a dar adeguata prova del danno- conseguenza che assume di aver subito.
In definitiva, sulla base delle suddette argomentazioni, la domanda non può che essere rigettata per difetto di prova in relazione al danno-conseguenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, tutte le fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria LE, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1590/2020, pendente tra , - attore- contro , in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., nonché in persona del l.r.p.t., nonché CP_2 [...]
in persona del l.r.p.t., nonché CP_3 Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., -convenuti- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...] così provvede:
a) Accerta il difetto di legittimazione passiva di CP_2 Controparte_3
e e, per l'effetto, ne dichiara l'estromissione Controparte_4 dal giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite, per la ragioni di cui in motivazione;
b) Rigetta la domanda per difetto di prova;
c) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
, che liquida complessivamente in euro 5.077,00 per onorario, oltre rimborso
[...] forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 13.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1590 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in via G. Marconi, elettivamente domiciliato in San Pietro a Maida (CZ), alla Via
P. Mascagni, presso lo studio dell'Avv. Vito Grasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f. , con sede in Catanzaro, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianclaudio Festa dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti rogata dal Notaio in Catanzaro, 02.04.2015, rep. Persona_1
n. 153.618;
-convenuta-
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., c.f. con sede legale in Roma, Via CP_2 P.IVA_2
Monzambano n.10, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Antonella Denise Groccia, presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via
Campagna n. 48 è elettivamente domiciliata;
-convenuta- NONCHE'
in persona del l.r.p.t., c.f. , con sede in Controparte_3 P.IVA_3 CP_3
alla Via S.A. Perugini, rappresentato e difeso, in forza di Delibera del Commissario
[...]
Prefettizio in atti e giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Caterina
Restuccia, presso il cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), Corso Giovanni Nicotera n.
212 è elettivamente domiciliato, unitamente, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti
RE LE e NC AL SC, del Foro di CP_3
-convenuto-
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., c.f. , Controparte_4 P.IVA_4 con sede in Catanzaro, alla Via Vinicio Cortese n. 25, elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme (CZ), Viale Michelangelo n. 42, presso lo studio dell'avv. Nicolino Zaffina, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, la , l' l' Controparte_1 CP_2 [...]
e il in persona dei rispettivi legali Controparte_4 Controparte_3 rappresentanti, e chiedeva che: 1) venisse accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti nella verificazione del sinistro avvenuto l'8 aprile 2020, alle ore 1:45, quando trovandosi a percorrere la S.S. 280, nel territorio di con l'autoveicolo di CP_3 sua proprietà, SUV marca ND TUCSON, tg. FD336PB, quest'ultimo veniva danneggiato da un cinghiale che improvvisamente invadeva la sede stradale;
2) per l'effetto, che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della somma di €
18.374,97, ovvero di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Concludeva, quindi, come in atti. Si costituivano in giudizio le parti convenute, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, anche in virtù delle allegazioni documentali;
in particolare, l' , il e l' Controparte_5 Controparte_3 [...] eccepivano il difetto di legittimazione passiva, deducendo che il controllo della CP_2 fauna selvatica è affidato in via esclusiva all'Ente Regionale.
Concludevano, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e prova per testimoni, precisate le conclusioni all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di negoziazione obbligatoria assistita, conclusosi negativamente.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Deduce parte attrice che in data 08 aprile 2020 alle ore 01:45, circa, nel Comune di CP_3
strada S.S. 280 il veicolo tipo SUV marca ND , tg. FD336PB, di
[...] CP_6 proprietà dell'attore veniva coinvolto in un sinistro, impattando contro un cinghiale che improvvisamente invadeva la sede stradale percorsa in quel momento dall'istante.
In seguito al sinistro, rilevato dalle Autorità Polizia Stradale e personale intervenuti CP_2 sul luogo, la vettura di proprietà dell'attore subiva taluni danni, quantificati in euro
18.374,97, giusto preventivo redatto dalla Hyundai Ruga S.r.l., di , con sede Persona_2 in Catanzaro.
Per tale ragione, successivamente alla diffida stragiudiziale ed al tentativo di negoziazione obbligatoria assistita, conclusosi negativamente, parte attrice incardinava il giudizio de quo al fine di ottenere dalle parti convenute il risarcimento dei predetti danni.
3. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti , e i Controparte_5 Controparte_3 CP_2 quali deducono che il controllo della fauna selvatica è affidato in via esclusiva all'Ente
Regionale e, pertanto, chiedono di essere estromessi dal giudizio.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In punto di disciplina normativa si rileva che con la L. 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 della Costituzione.
Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; “svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali”
(art. 9); “attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); “provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26). Dall'altro alle Province, invece,
“spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Con il D. lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all'art. 19, superando la L. n.
142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della
“caccia e pesca nelle acque interne”.
Tanto premesso in tema di normativa applicabile alla fattispecie de qua, non può non rilevarsi come, sulla base dell'orientamento da ultimo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, va individuato “il soggetto proprietario e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto legittimato passivamente è la non sussistendo legittimazione passiva Controparte_1 alcuna in capo agli altri Enti convenuti, i quali, di conseguenza, devono essere estromessi dal presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, l'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi negli ultimi anni giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Tanto chiarito in via preliminare, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per difetto di prova in merito al danno- conseguenza.
Non vi è dubbio che l'attore abbia dato prova del c.d. danno-evento.
Infatti, l'impatto con il cinghiale selvatico emerge in maniera incontrovertibile dai rilievi operati dalla Polizia intervenuta in loco, ove si evince che l'attore impattava frontalmente con un cinghiale di media taglia, che vagava sulla carreggiata nella parte destra della normale corsia di marcia;
a seguito dell'urto, avvenuto sulla parte anteriore destra della vettura, l'animale veniva trascinato per diversi metri e rimaneva per terra privo di vita (cfr. allegato all'atto di citazione).
La circostanza fattuale suddetta è stata confermata anche dall'operatore dell' sig. CP_2
, escusso all'udienza del 26.02.2025, il quale è intervenuto sul posto in Testimone_1 seguito al sinistro.
Tuttavia, in forza delle norme relative alla disciplina generale in tema dell'onere della prova, parte attrice è tenuto a dar adeguata prova non soltanto del c.d. danno-evento ossia il fatto dannoso, ma anche del c.d. danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli ingiustamente subite a causa del fatto dannoso (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 3217 del 2025).
Orbene, nel corso del presente giudizio, parte attrice non ha fornito adeguata prova delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che assume aver ingiustamente subito nell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, dalla disamina degli atti e dei documenti di causa, è possibile affermare quanto segue. Deduce parte attrice di aver subito un danno di natura patrimoniale, quantificabile in euro
18.374,97, come da preventivo allegato in atti.
Tuttavia, il teste sig. , escusso all'udienza del 14.03.2025, nella sua qualità Persona_2 di dipendente della Ruga S.r.l., chiamato a confermare il preventivo di riparazione redatto da tale società, ha dichiarato che:
a) “l'autovettura non è stata riparata nella nostra concessionaria”;
b) “l'autovettura in questione è stata versata presso la nostra concessionaria per
l'acquisto di una nuova macchina” (circostanza, peraltro, confermata dallo stesso attore, il quale ha versato in atti copia di documentazione estratta dal P.R.A.).
Dunque, sulla base di tali risultanze istruttorie, posto che parte attrice null'altro ha versato in atti a sostegno delle proprie doglianze, non risulta, allo stato, possibile quantificare il danno eventualmente subito, posto che:
a) non è dato comprendere se la vettura è stata effettivamente riparata e, di conseguenza, quali spese sono state sostenute per la riparazione;
b) non è dato comprendere a quale prezzo la vettura è stata versata e se sia stata versata danneggiata ovvero integra;
c) non è dato comprendere quale fosse il valore della vettura integra ed il valore della vettura danneggiata, posto che, come è noto, se una vettura danneggiata non viene riparata e viene venduta in quello stato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale quantum del risarcimento deve essere computato sulla base del differenziale tra il valore della vettura in stato di integrità ed il valore della vettura danneggiata (ad es.: valore della vettura integra 100, valore della vettura danneggiata 60, ammontare del risarcimento 40).
Di conseguenza, a causa delle lacunose allegazioni di parte attrice, risulta impossibile accertare e dichiarare se l'attore abbia effettivamente subito conseguenze afflittive di natura patrimoniale e, di conseguenza, quantificare le stesse.
Infatti, l'applicazione dei principi probatori sopra meglio descritti “impone al giudice del merito di accertare se l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro”
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 4003 del 2006).
Detto principio è accolto pacificamente anche dalla giurisprudenza di merito, per la quale
“la fattura di riparazione del veicolo danneggiato, non accompagnata da quietanza o altra documentazione idonea, non costituisce di per sé prova sufficiente del danno subito” (cfr.
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1797/2023 del 16-06-2023)
Detto principio può essere senza dubbio esteso anche al semplice preventivo ovvero alla documentazione P.R.A. attestante la vendita, che costituiscono gli unici documenti versati in atti da parte attrice e che, da soli, non sono idonei a dar adeguata prova del danno- conseguenza che assume di aver subito.
In definitiva, sulla base delle suddette argomentazioni, la domanda non può che essere rigettata per difetto di prova in relazione al danno-conseguenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, tutte le fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria LE, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1590/2020, pendente tra , - attore- contro , in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., nonché in persona del l.r.p.t., nonché CP_2 [...]
in persona del l.r.p.t., nonché CP_3 Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., -convenuti- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...] così provvede:
a) Accerta il difetto di legittimazione passiva di CP_2 Controparte_3
e e, per l'effetto, ne dichiara l'estromissione Controparte_4 dal giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite, per la ragioni di cui in motivazione;
b) Rigetta la domanda per difetto di prova;
c) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
, che liquida complessivamente in euro 5.077,00 per onorario, oltre rimborso
[...] forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 13.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria LE