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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritte al Rg. n. 766/2024 posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avvocato Alessandro Marini, elettivamente domiciliata in Terni alla via G. Ferraris n. 1 presso lo studio dell'avvocato Alessandro
Marini; ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 80974, rogito n. 21569, del 21.7.2015 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, Persona_1 alla via della Stazione n. 5; resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, Parte_1 deduceva di essere titolare, a decorrere dal 01.01.2004, del trattamento pensionistico n. . 10039744 Cat. VO per un importo in pagamento (al dì del deposito del presente ricorso) di € 2.301,31; che nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di vari periodi di malattia (codice 319) che l' ha CP_1 computato ai fini della misura del trattamento pensionistico;
che, in particolare, i periodi di contribuzione figurativa presenti nell'estratto conto analitico e validi ai fini del calcolo pensionistico sono: Anno
1995 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione) Anno 2001 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione); che il suddetto trattamento previdenziale è stato interamente determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2 e 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 nonché dell'art. 8, comma 1 e 4, della Legge n. 155/1981.
Deduceva che alla propria pensione avrebbe dovuto essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione figurativa ad integrazione, come disciplinato dall'art. 8 della legge n. 155/1981, che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
che l' , in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente, ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili, contrariamente a quanto stabilito dalla
Suprema corte («Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, articolo 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997), più ampia rispetto a quella civilistica”
(cfr. Corte di cassazione Cass. n. 17502/2009, n. 157/2007, n.
16313/2004).
Ritenendo che gli importi erogati a titolo di contribuzione figurativa per malattia - ricadenti nella base di calcolo del trattamento pensionistico - non risultassero correttamente calcolati dall' sulla CP_1 retribuzione imponibile ai fini contributivi dell'anno in cui si colloca l'evento, inoltrava specifiche istanze all;
che l'Istituto in CP_1 riscontrava negativamente la domanda ed egli proponeva ricorso al
Comitato provinciale che tuttavia non sortiva esito alcuno (cfr. all. 5 al ricorso).
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che parte ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia;
dichiarare che l , in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di malattia e disoccupazione non ha computato, ai fini del calcolo dei medesimi importi, l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 avendo escluso le c.d. altre competenze;
- conseguentemente condannare l' , in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_2 differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 97,83) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 8.761,10), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”.
Si è costituito in giudizio, l chiedendo il rigetto del ricorso ed CP_1 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso, per mancanza della domanda amministrativa, la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 47 comma 3° e 6° del D.P.R. 639/70, e comunque la prescrizione dei singoli ratei, quinquennale o decennale. Deduceva nel merito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e l'infondatezza della domanda, evidenziando che il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è regolato dall'art. 8 legge 155/81 e che l'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, che costituisce la base di calcolo di detta contribuzione figurativa, comprende pacificamente ogni emolumento percepito dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro;
che era peraltro consentita la valorizzazione di contributi figurativi in luogo dei contributi ordinari ma al solo fine di ottenere un incremento del trattamento pensionistico. Erronea era da considerarsi, in ogni caso, la liquidazione della perequazione, calcolata in misura piena e non nella ridotta misura stabilita dalla legge per le pensioni di importo di oltre tre volte superiori al minimo, come quella per cui è causa.
Evidenziava che interessi e rivalutazione decorrono dal 121° giorno dalla domanda e che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante da svalutazione, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (quindi non spetta il cumulo); che l'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/91 del 31.12.1991 che, nel sancire l'obbligo degli Enti previdenziali di corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, ha stabilito che l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria;
che, quindi, nella ipotesi di accoglimento della domanda di prestazione, è tenuto a corrispondere la sola rivalutazione monetaria ovvero gli interessi legali, qualora questi ultimi superino l'importo dovuto a titolo di rivalutazione.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, sul deposito di note di trattazione scritta la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Devono essere, preliminarmente, esaminate l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda e quella decadenza CP_ sollevata dall
L'eccezione di improponibilità/improcedibilità del ricorso appare infondata alla luce della presentazione delle domande amministrative in data 12 febbraio 2024 e del ricorso al Comitato Provinciale nel luglio
2024 e del deposito del ricorso in data 25 luglio 2024.
Quanto all'eccezione di decadenza va evidenziato quanto segue.
Come noto la sentenza n. 28416 pubblicata il 14 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15352/2015 che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1, lett. D), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011). Ne discende dunque che il nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 38, co. 1, lett. d) cit., deve ritenersi applicabile - ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011 - anche ai giudizi relativi alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma in misura inferiore al dovuto. Con la conseguenza che la decadenza deve ritenersi maturata ogni qualvolta la domanda giudiziale sia stata presentata in data successiva al 6 luglio 2014.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali occorre verificare se la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto il ricalcolo.
La Corte di cassazione con sentenza n. 17430, pubblicata il 17 giugno
2021, e da ultimo con le sentenze n. 1308/2022; Cass. civ., sez. lav., n.
123/2022 ha affermato che la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati in data antecedente il triennio dalla domanda giudiziale. E, invero, nel senso della decadenza tombale ad avviso della corte, milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Mentre nel senso della decadenza mobile, milita la natura della prestazione, che è costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.
La Suprema Corte ha statuito che “18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6°, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in l. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi.
19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e
l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L. sentenza n. 13104 dell'8 settembre 2003 […]) in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
22. Ciò è confermato proprio dall'art. 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma, secondo cui la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare ad incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imperscrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le tante, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 1999, n. 345; 15 luglio 1985, n. 203).
25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri e infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale […]
28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.
29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale […]” (cfr. Cass. Civile sentenza n. 17430/
2021).
Pertanto, alla luce dei suesposti orientamenti della Suprema corte deve ritenersi che la decadenza sia applicabile ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale, atteso che l'art. 6 non riguarda solo la domanda di pensione ma anche quella di riliquidazione
Alla luce dei predetti principi la declaratoria d'inammissibilità della domanda va limitata alle differenze sui ratei maturati, in epoca antecedente al 25 luglio 2021, essendo stata depositata la domanda giudiziaria in data 25 luglio 2024.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è assorbita per effetto del parziale accoglimento dell'eccezione di decadenza sopra esaminata, che comporta l'esclusione del diritto alle differenze sui ratei percepiti nel periodo anteriore al triennio precedente al deposito del ricorso.
L sostiene la prescrizione del diritto all'accredito di una CP_1 maggiorazione contributiva sull'assunto che il ricorrente ha avanzato una domanda amministrativa, ad oltre cinque anni dall'evento in relazione al quale è stato effettuato l'accredito contributivo.
L'eccezione è infondata per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti, emerge che trattasi non di domanda nuova avente ad oggetto l'accredito di contribuzione non considerata nella liquidazione del trattamento pensionistico, bensì di domanda di ricalcolo della base imponibile attraverso il quale determinare l'importo della pensione spettante al ricorrente, stante anche la circostanza, emergente dalla documentazione in atti, che mancano domande dell'istante di accredito di contribuzione non considerata dall . CP_1
Ciò premesso, va osservato nel merito come la materia è disciplinata dall'art. 1, comma 2 e 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 recante
“Disposizioni in materia di contribuzione figurativa” la quale in merito ai periodi di malattia dispone che “Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento” e dall'art. 8 della Legge n.
155/1981 che stabilisce che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposi- zioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”
In merito ai periodi di cassa integrazione l'art. 8, comma 4 Legge
155/1981 dispone che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di “retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o “retribuzione di fatto” (art. 8 L. n.
1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro”.
Quanto ai periodi di mobilità l'art. 7, comma 1 della legge 223/1991 prevede che “i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” A sua volta il comma 9 del medesimo articolo dispone che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”
La Suprema Corte, a partire dalla sentenza 19 agosto 2004, n. 16313
(conformi, tra le molte, Cass. n. 19234/2007; n. 17502/2009), ha ritenuto che nella determinazione del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” si debba tener conto anche degli emolumenti extramensili, come i ratei delle mensilità aggiuntive, o l'indennità sostituiva delle ferie non godute. La Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1578/2007) ha poi precisato che il trattamento di integrazione salariale ordinario si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, corrispondente “al concetto di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del
1968), ovvero non solo la paga base, l'indennità di contingenza e i ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento”. I sistemi dell illegittimamente programmati per escludere, dalla CP_1 retribuzione pensionabile dei periodi di cassa integrazione e mobilità, le extramensilità, pertanto,il ricorrente avrà diritto di vedersi incrementata quella retribuzione del rateo di tredicesima e quattordicesima.
Di conseguenza, alla stregua dell'art. 8, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che la contribuzione figurativa per malattia, cassa integrazione e mobilità accreditata alla ricorrente deve essere calcolata tenendo conto del maggior valore retributivo derivante dal computo nella base imponibile delle competenze extramensili, pertanto, la domanda appare fondata.
In definitiva, periodi di, malattia/infortunio e donazione sangue di cui si chiede il ricalcolo, sono tutti antecedenti l'1.1.2005 quindi regolati, rispettivamente, dall'art. 8, comma 4 l. 155/1981.
Deve, dunque, essere accolta la domanda di riliquidazione della pensione avanzata dalla ricorrente.
Per l'effetto, l dev'essere condannato a ricostituire la pensione in CP_1 godimento alla ricorrente previo il ricalcolo descritto, mediante l'inclusione degli emolumenti extra - mensili nella retribuzione imponibile delle settimane coperte da contribuzione figurativa per donazione sangue e malattia/infortunio riferita agli anni 1995 e 2001 ai sensi dell'art.8 Legge n.155/1981 e alla rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente
L deve di conseguenza essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente le differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate a decorrere dal 25 luglio 2021, con una differenza mensile €
97,83 e al pagamento delle somme differenziali dovute e con i successivi adeguamenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da calcolarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, sesto comma della legge n. 412/1991, essendo il credito sorto in data successiva al 31.12.1991 e non avendo il ricorrente dato prova di aver subito un danno maggiore al tasso legale di interessi in vigore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della durata della causa.
P. Q. M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa civile iscritta al n. 766/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione n. 10039744 Cat. VO, mediante l'inclusione degli emolumenti extramensili nella retribuzione imponibile delle settimane di contribuzione figurativa per malattia, ai sensi dell'art.8 Legge
n.155/1981, come indicato in motivazione;
2.condanna l a procedere alla riliquidazione per gli anni di cui al CP_1 punto 1 e al pagamento degli arretrati maturati a decorrere dal 25 luglio
2021 al soddisfo, nella misura iniziale di euro € 97,83 e al pagamento delle somme differenziali dovute e al pagamento delle somme differenziali, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, comma VI della legge n.
412/1991;
3. Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in CP_1
€ 1500,00 per compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), IVA e Cpa come per legge, da distrarsi.
Terni, 20 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritte al Rg. n. 766/2024 posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avvocato Alessandro Marini, elettivamente domiciliata in Terni alla via G. Ferraris n. 1 presso lo studio dell'avvocato Alessandro
Marini; ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 80974, rogito n. 21569, del 21.7.2015 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, Persona_1 alla via della Stazione n. 5; resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, Parte_1 deduceva di essere titolare, a decorrere dal 01.01.2004, del trattamento pensionistico n. . 10039744 Cat. VO per un importo in pagamento (al dì del deposito del presente ricorso) di € 2.301,31; che nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di vari periodi di malattia (codice 319) che l' ha CP_1 computato ai fini della misura del trattamento pensionistico;
che, in particolare, i periodi di contribuzione figurativa presenti nell'estratto conto analitico e validi ai fini del calcolo pensionistico sono: Anno
1995 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione) Anno 2001 (n. 2 settimane di malattia ad integrazione); che il suddetto trattamento previdenziale è stato interamente determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2 e 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 nonché dell'art. 8, comma 1 e 4, della Legge n. 155/1981.
Deduceva che alla propria pensione avrebbe dovuto essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione figurativa ad integrazione, come disciplinato dall'art. 8 della legge n. 155/1981, che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
che l' , in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente, ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili, contrariamente a quanto stabilito dalla
Suprema corte («Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, articolo 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997), più ampia rispetto a quella civilistica”
(cfr. Corte di cassazione Cass. n. 17502/2009, n. 157/2007, n.
16313/2004).
Ritenendo che gli importi erogati a titolo di contribuzione figurativa per malattia - ricadenti nella base di calcolo del trattamento pensionistico - non risultassero correttamente calcolati dall' sulla CP_1 retribuzione imponibile ai fini contributivi dell'anno in cui si colloca l'evento, inoltrava specifiche istanze all;
che l'Istituto in CP_1 riscontrava negativamente la domanda ed egli proponeva ricorso al
Comitato provinciale che tuttavia non sortiva esito alcuno (cfr. all. 5 al ricorso).
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che parte ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia;
dichiarare che l , in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di malattia e disoccupazione non ha computato, ai fini del calcolo dei medesimi importi, l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 avendo escluso le c.d. altre competenze;
- conseguentemente condannare l' , in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_2 differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 97,83) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 8.761,10), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”.
Si è costituito in giudizio, l chiedendo il rigetto del ricorso ed CP_1 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso, per mancanza della domanda amministrativa, la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 47 comma 3° e 6° del D.P.R. 639/70, e comunque la prescrizione dei singoli ratei, quinquennale o decennale. Deduceva nel merito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e l'infondatezza della domanda, evidenziando che il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è regolato dall'art. 8 legge 155/81 e che l'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, che costituisce la base di calcolo di detta contribuzione figurativa, comprende pacificamente ogni emolumento percepito dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro;
che era peraltro consentita la valorizzazione di contributi figurativi in luogo dei contributi ordinari ma al solo fine di ottenere un incremento del trattamento pensionistico. Erronea era da considerarsi, in ogni caso, la liquidazione della perequazione, calcolata in misura piena e non nella ridotta misura stabilita dalla legge per le pensioni di importo di oltre tre volte superiori al minimo, come quella per cui è causa.
Evidenziava che interessi e rivalutazione decorrono dal 121° giorno dalla domanda e che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante da svalutazione, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (quindi non spetta il cumulo); che l'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/91 del 31.12.1991 che, nel sancire l'obbligo degli Enti previdenziali di corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, ha stabilito che l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria;
che, quindi, nella ipotesi di accoglimento della domanda di prestazione, è tenuto a corrispondere la sola rivalutazione monetaria ovvero gli interessi legali, qualora questi ultimi superino l'importo dovuto a titolo di rivalutazione.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, sul deposito di note di trattazione scritta la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Devono essere, preliminarmente, esaminate l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda e quella decadenza CP_ sollevata dall
L'eccezione di improponibilità/improcedibilità del ricorso appare infondata alla luce della presentazione delle domande amministrative in data 12 febbraio 2024 e del ricorso al Comitato Provinciale nel luglio
2024 e del deposito del ricorso in data 25 luglio 2024.
Quanto all'eccezione di decadenza va evidenziato quanto segue.
Come noto la sentenza n. 28416 pubblicata il 14 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15352/2015 che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1, lett. D), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011). Ne discende dunque che il nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 38, co. 1, lett. d) cit., deve ritenersi applicabile - ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011 - anche ai giudizi relativi alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma in misura inferiore al dovuto. Con la conseguenza che la decadenza deve ritenersi maturata ogni qualvolta la domanda giudiziale sia stata presentata in data successiva al 6 luglio 2014.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali occorre verificare se la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto il ricalcolo.
La Corte di cassazione con sentenza n. 17430, pubblicata il 17 giugno
2021, e da ultimo con le sentenze n. 1308/2022; Cass. civ., sez. lav., n.
123/2022 ha affermato che la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati in data antecedente il triennio dalla domanda giudiziale. E, invero, nel senso della decadenza tombale ad avviso della corte, milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Mentre nel senso della decadenza mobile, milita la natura della prestazione, che è costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.
La Suprema Corte ha statuito che “18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6°, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in l. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi.
19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e
l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L. sentenza n. 13104 dell'8 settembre 2003 […]) in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
22. Ciò è confermato proprio dall'art. 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma, secondo cui la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare ad incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imperscrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le tante, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 1999, n. 345; 15 luglio 1985, n. 203).
25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri e infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale […]
28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.
29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale […]” (cfr. Cass. Civile sentenza n. 17430/
2021).
Pertanto, alla luce dei suesposti orientamenti della Suprema corte deve ritenersi che la decadenza sia applicabile ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale, atteso che l'art. 6 non riguarda solo la domanda di pensione ma anche quella di riliquidazione
Alla luce dei predetti principi la declaratoria d'inammissibilità della domanda va limitata alle differenze sui ratei maturati, in epoca antecedente al 25 luglio 2021, essendo stata depositata la domanda giudiziaria in data 25 luglio 2024.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è assorbita per effetto del parziale accoglimento dell'eccezione di decadenza sopra esaminata, che comporta l'esclusione del diritto alle differenze sui ratei percepiti nel periodo anteriore al triennio precedente al deposito del ricorso.
L sostiene la prescrizione del diritto all'accredito di una CP_1 maggiorazione contributiva sull'assunto che il ricorrente ha avanzato una domanda amministrativa, ad oltre cinque anni dall'evento in relazione al quale è stato effettuato l'accredito contributivo.
L'eccezione è infondata per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti, emerge che trattasi non di domanda nuova avente ad oggetto l'accredito di contribuzione non considerata nella liquidazione del trattamento pensionistico, bensì di domanda di ricalcolo della base imponibile attraverso il quale determinare l'importo della pensione spettante al ricorrente, stante anche la circostanza, emergente dalla documentazione in atti, che mancano domande dell'istante di accredito di contribuzione non considerata dall . CP_1
Ciò premesso, va osservato nel merito come la materia è disciplinata dall'art. 1, comma 2 e 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 recante
“Disposizioni in materia di contribuzione figurativa” la quale in merito ai periodi di malattia dispone che “Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento” e dall'art. 8 della Legge n.
155/1981 che stabilisce che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposi- zioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”
In merito ai periodi di cassa integrazione l'art. 8, comma 4 Legge
155/1981 dispone che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di “retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o “retribuzione di fatto” (art. 8 L. n.
1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro”.
Quanto ai periodi di mobilità l'art. 7, comma 1 della legge 223/1991 prevede che “i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro” A sua volta il comma 9 del medesimo articolo dispone che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”
La Suprema Corte, a partire dalla sentenza 19 agosto 2004, n. 16313
(conformi, tra le molte, Cass. n. 19234/2007; n. 17502/2009), ha ritenuto che nella determinazione del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” si debba tener conto anche degli emolumenti extramensili, come i ratei delle mensilità aggiuntive, o l'indennità sostituiva delle ferie non godute. La Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1578/2007) ha poi precisato che il trattamento di integrazione salariale ordinario si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, corrispondente “al concetto di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del
1968), ovvero non solo la paga base, l'indennità di contingenza e i ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento”. I sistemi dell illegittimamente programmati per escludere, dalla CP_1 retribuzione pensionabile dei periodi di cassa integrazione e mobilità, le extramensilità, pertanto,il ricorrente avrà diritto di vedersi incrementata quella retribuzione del rateo di tredicesima e quattordicesima.
Di conseguenza, alla stregua dell'art. 8, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che la contribuzione figurativa per malattia, cassa integrazione e mobilità accreditata alla ricorrente deve essere calcolata tenendo conto del maggior valore retributivo derivante dal computo nella base imponibile delle competenze extramensili, pertanto, la domanda appare fondata.
In definitiva, periodi di, malattia/infortunio e donazione sangue di cui si chiede il ricalcolo, sono tutti antecedenti l'1.1.2005 quindi regolati, rispettivamente, dall'art. 8, comma 4 l. 155/1981.
Deve, dunque, essere accolta la domanda di riliquidazione della pensione avanzata dalla ricorrente.
Per l'effetto, l dev'essere condannato a ricostituire la pensione in CP_1 godimento alla ricorrente previo il ricalcolo descritto, mediante l'inclusione degli emolumenti extra - mensili nella retribuzione imponibile delle settimane coperte da contribuzione figurativa per donazione sangue e malattia/infortunio riferita agli anni 1995 e 2001 ai sensi dell'art.8 Legge n.155/1981 e alla rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente
L deve di conseguenza essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente le differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate a decorrere dal 25 luglio 2021, con una differenza mensile €
97,83 e al pagamento delle somme differenziali dovute e con i successivi adeguamenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da calcolarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, sesto comma della legge n. 412/1991, essendo il credito sorto in data successiva al 31.12.1991 e non avendo il ricorrente dato prova di aver subito un danno maggiore al tasso legale di interessi in vigore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della durata della causa.
P. Q. M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa civile iscritta al n. 766/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione n. 10039744 Cat. VO, mediante l'inclusione degli emolumenti extramensili nella retribuzione imponibile delle settimane di contribuzione figurativa per malattia, ai sensi dell'art.8 Legge
n.155/1981, come indicato in motivazione;
2.condanna l a procedere alla riliquidazione per gli anni di cui al CP_1 punto 1 e al pagamento degli arretrati maturati a decorrere dal 25 luglio
2021 al soddisfo, nella misura iniziale di euro € 97,83 e al pagamento delle somme differenziali dovute e al pagamento delle somme differenziali, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, comma VI della legge n.
412/1991;
3. Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in CP_1
€ 1500,00 per compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), IVA e Cpa come per legge, da distrarsi.
Terni, 20 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi