TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1072/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
CP_2
ZO MA
Oggi 7 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e l'avv. DIMAGGIO LUCIANA Parte_1
( CORSO CALATAFIMI 589 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Luciana Dimaggio
Per l'avv. MAZZAMUTO FRANCESCA , Controparte_1
Per l'avv. RUBINO FRANCESCO PAOLO , CP_2
Per il 11 l'avv. RENATA RICCIOLI Controparte_3
Per CP_4
Tutti i procuratori discutono come in note e si riportano ai rispettivi atti, chiedendo che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di ConSIlio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
SCHIMMENTI BENEDETTO e dell'avv. DIMAGGIO LUCIANA
( CORSO CALATAFIMI 589 90100 PALERMO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO CALATAFIMI 589 90100 PALERMO presso il difensore avv. SCHIMMENTI BENEDETTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MAZZAMUTO FRANCESCA , elettivamente domiciliato in VIA ORESTE LO
VALVO N. 34 90146 PALERMO presso il difensore avv. MAZZAMUTO
FRANCESCA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._4
Cont RUBINO FRANCESCO PAOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in pagina 2 di 14 BRUNETTO LATINI, 8 90141 PALERMO presso il difensore avv. RUBINO
FRANCESCO PAOLO
ZO MA
CONDOMINIO VIA POLIZIANO 11, c.f.: in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, SI.ra (c.f. Controparte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccioli, C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Giovanni Pacini 5, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta;
ZO MA
, residente in [...] CP_4
ZO MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.01.2022 Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di essere CP_1
stata convenuta in giudizio presso il Giudice di Pace di Palermo dalla predetta al fine di ottenere il rimborso della somma pari ai 2/3 di €. 2.000,00 ai sensi dell'articolo 1126
del c.c. relativa alla spesa da lei sostenuta per i lavori di manutenzione del proprio terrazzo di pertinenza, avente la funzione di lastrico solare e di copertura per l'immobile sottostante, di proprietà della , dedotto che con sentenza n. 3450/2019 il Parte_1
Giudice di Pace di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza per materia,
riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Palermo, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla dinanzi al Giudice di Pace. CP_1
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio il Controparte_3
pagina 3 di
[...]
[...] [
, in persona dell'amministratore pro-tempore, l'architetto Parte_2 [...]
, nella qualità di direttore dei lavori e nella qualità di CP_2 CP_4
esecutore delle opere di manutenzione, affinché, in via riconvenzionale, i predetti soggetti venissero condannati, ciascuno per le proprie responsabilità, al ristoro dei danni presenti nell'appartamento di proprietà , quantificati in € 5.905,40 e Parte_1 all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni e al ripristino dell'immobile di sua proprietà, con condanna alla restitutio in pristinum delle opere realizzate in assenza di concessione e/o prive di autorizzazione nell'unità abitativa sita al 1° paino e precisamente nell'unità abitativa di e ad CP_1
eseguire le opere al fine di riportare l'immobile allo stato previsto nella licenza edilizia,
con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della CP_1
domanda riconvenzionale per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento dei danni presenti nel vano di sinistra dell'appartamento , causati Parte_1
a suo dire dal condominio di via Poliziano 11 e dall'immobile abitato da e Pt_3
rappresentava di aver richiesto alla la refusione dei 2/3 dell'importo speso nel CP_1
mese di maggio 2015, per il ripristino del lastrico solare di sua proprietà, causativo di un danno da infiltrazione nell'immobile sottostante di pertinenza della SI.ra , Parte_1
ed in particolare il vano di destra .
Chiedeva, quindi, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.
essendo stata convenuta in giudizio per una domanda di risarcimento non attinente alla domanda formulata dalla stessa dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, per la quale avrebbe dovuto instaurare autonomo giudizio.
In ordine alla domanda di restitutio in pristinum allegava che nessun abuso era stato commesso dalla come risultava dall'estratto di compravendita e dalla CP_1
planimetria catastale versati agli atti di causa ( All. 2 memoria 320 c.p.c.) e che l'unico immobile abusivo per destinazione d'uso era quello della SI.ra , circostanza Parte_1
provata per tabulas dal documento del 29.05.1967 in quanto l'immobile non poteva essere adibito ad abitazione, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna della al risarcimento ex art. 96 cpc. CP_1
pagina 4 di 14 Infine, reiterava la domanda formulata dinanzi al Giudice di Pace volta ad ottenere la condanna ai sensi dell'art. 1226 c.c. della alla refusione dei 2/3 delle spese CP_1
sostenute nel mese di maggio 2015 per il ripristino del terrazzo di sua proprietà .
Si opponeva alla chiamata dei terzi in causa, trattandosi di domande estranee alla richiesta formulata di rimborso delle spese sostenute per i lavori di manutenzione del lastrico solare, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 26.11.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa del condominio di via Angelo Poliziano 11, di e di e all'uopo veniva CP_2 CP_4 fissata l'udienza del 3.06.2021.
Si costituiva con comparsa depositata in data 14.05.2021 , eccependo il CP_2
difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande spiegate dalla;
allegava CP_1
di non aver mai svolto l'incarico di direttore dei lavori per l'esecuzione delle opere sul lastrico solare, ma di essere stato incaricato dal condominio di svolgere dei sopralluoghi quale tecnico di fiducia del condominio di via Poliziano 11 in vista di interventi da eseguirsi successivamente ed eccepiva che parte attrice non aveva prodotto la relazione dal geom. su cui fondava le domande formulate nei suoi confronti . Controparte_6
Chiedeva di dichiarare, comunque, l'odierno comparente esente da responsabilità risarcitoria, sia per la mancata partecipazione allo svolgimento dei fatti in questione,
che riguardo la specifica causazione dei danni oggetto di domanda riconvenzionale,
escludendo lo stesso da qualsivoglia condanna, con vittoria di spese del giudizio e condanna al risarcimento del danno ex art.96 cpc.
Si costituiva in data 14.05.2021 il condominio dell'edificio sito in Palermo, via
Poliziano 11, in persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, il difetto di legittimazione passiva, allegava che le infiltrazioni d'acqua provenivano dalla cattiva manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva dell'appartamento di primo piano, nonché dal pluviale, anch'esso di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento, nel quale confluiscono le acque, meteoriche e non, che cadono nel terrazzo medesimo e contestava le conclusioni a cui era pervenuto il tecnico geom. CP_6
Eccepiva anche che la “terrazza a livello” da cui erano promanate le infiltrazioni pagina 5 di 14 nell'immobile di proprietà , non fungeva da copertura dello stabile condominiale, CP_1 bensì solo dell'immobile sottostante di proprietà della SI.ra e, non Parte_1
trattandosi di un bene comune (condominiale) in uso riservato a singoli, l'esecuzione dei lavori di manutenzione non richiedeva alcuna delibera dell'assemblea condominiale, dato che sul condominio non gravava alcun obbligo di compiere atti conservativi e manutentivi su tali parti.
Chiedeva l'estromissione dal giudizio del , il rigetto delle domande CP_3
formulate nei suoi confronti ed, in ogni caso, la condanna alle spese di lite.
Nessuno si costituiva per . CP_4
In data 5.11.2021 la causa veniva riassegnata ad altro giudice che ne proseguiva la trattazione.
Esperita la mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita a mezzo ctu.
Acquisita la documentazione prodotta, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato in CP_4
data 25.01.2021 e non costituitosi.
Ed ancora, in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del dell'edificio di via Poliziano 11. CP_3
In proposito, il condominio ha allegato che la terrazza a livello di copre Parte_1 esclusivamente l'immobile di proprietà che è ubicato a piano terra non CP_1
interessando parti condominiali .
Da qui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di estromissione dal giudizio.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Ed invero ai sensi dell'art. 1117 c.c. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, tra l'altro, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di pagina 6 di 14 ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.
Il ctu arch ha accertato in sede di sopralluogo che l'appartamento di Persona_1
proprietà della SI.ra è posto al piano terra del con accesso da Parte_1 CP_3
via Poliziano n. 11 a Palermo, mentre il terrazzo di pertinenza dell'appartamento di proprietà , al piano primo della scala B, e funge da copertura dell'immobile CP_1
danneggiato.
Ne consegue che, la circostanza che il lastrico solare della funga da copertura CP_1 dell'immobile della , contrariamente alle prospettazioni del condominio che Parte_1
su questa fonda la propria carenza di legittimazione passiva, non esclude che si tratti di parte comune, poiché, come emerge dalla ctu, il lastrico in oggetto funge da copertura quantomeno anche al suolo e alle fondazioni su cui sorge l'intero edificio, oltre al corpo basso di proprietà , facente parte dell'intero edificio con accesso da via Parte_1
Poliziano 11.
Da qui la legittimazione passiva del 11. CP_3 Controparte_3
Parimenti, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
. CP_2
Invero, la convenuta ha dichiarato in seno alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc CP_1
che gli interventi effettuati dalla sono stati eseguiti Controparte_7
sotto la supervisione dell'Architetto e dunque lo stesso è legittimato CP_2
passivamente relativamente alle domande di risarcimento del danno per cattiva esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria nel terrazzo, qualora accertate.
Va, perciò, esaminata la domanda della volta ad ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni presenti nell'appartamento di sua proprietà, quantificati in € 5.905,40, con condanna della convenuta e dei terzi chiamati in causa, ciascuno secondo le proprie responsabilità, anche all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni e al ripristino dello stesso.
Ciò detto, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il ctu arch. , le cui conclusioni per logicità e coerenza sono pienamente Persona_1
condivise da questo decidente, ha accertato che i danni riscontrati nell'appartamento,
pagina 7 di 14 sito in via Poliziano n. 11 a Palermo al piano terra, di proprietà della SI.ra , Parte_1
ed in particolare nel vano di sinistra, sono riconducibili ad infiltrazioni provenienti dai terrazzi al piano superiore, terrazzi ad uso esclusivo dei condomini IG.ra e CP_1
IG.ra (quest'ultima estranea alla presente procedura), aventi funzione di lastrico CP_8 solare per l'unico piano sottostante, occupato da proprietà private e non condominiali.
Le cause dei suddetti danni, secondo gli accertamenti svolti, sono molteplici e sono da ricercare nel generale cattivo stato delle pavimentazioni e degli zoccoletti dei sovra menzionati terrazzi, fatta eccezione per la porzione del terrazzo di proprietà della SI.ra rifatta nel 2015, nella mancata impermeabilizzazione dell'innesto dei pluviali e CP_1
dei fori di passaggio delle acque, nel taglio sulla pavimentazione del terrazzo di proprietà che ha creato nuove vie di accesso all'acqua. CP_1
Il ctu ha ritenuto che le opere necessarie per eliminare le cause delle problematiche riscontrate è il rifacimento completo dei terrazzi di proprietà e con la CP_1 CP_8
sostituzione dei relativi pluviali.
Giova in proposito ricordare che con il pronunciamento del 2016 le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto nato in [...] alla giurisprudenza di legittimità già all'indomani della sentenza del 1997, hanno sancito che la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va collocata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo;
configurando una concorrente responsabilità del , nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli CP_3 obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135
c.c., comma 1, n. 4.
In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che è innegabile che chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trovi, in rapporto alla copertura dell'edificio condominiale, in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l'uso esclusivo, dall'altro lo costituisce custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità
ex art. 2051 c.c.. pagina 8 di 14 E' stata, dunque, esclusa la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, ed è stata altrettanto coerentemente affermata la riconducibilità di detta responsabilità nell'ambito dell'illecito aquiliano. Sicché, nell'ambito dell'azione risarcitoria risultano chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del Condominio: il primo è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo è tenuto, ex artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio.
In sintesi, dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile da custodia derivano le seguenti conseguenze: a) anzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno;
b) trova applicazione altresì la disposizione di cui all'art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. U., Sentenza n. 9449 del 10/5/2016 cit., in particolare p. 4.4.),
che del Condominio essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un Condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/1/2015); c) trova, infine, applicazione l'intera disciplina dell'art. 2051 c.c., anche per i limiti all'esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è conseguito il danno.
Alla luce dei suddetti principi, va rilevato che la circostanza che la SI. non sia CP_8
parte del giudizio non impedisce la pronuncia di condanna del al CP_3
rifacimento del terrazzo ad uso esclusivo della stessa che funge da copertura al fabbricato.
Infatti come detto, ai sensi dell'art. 2055 c.c. il danneggiato può agire sia nei confronti del singolo condomino, sia nei confronti soltanto del condominio , trattandosi di una pagina 9 di 14 norma che opera un rafforzamento del credito.
Indi, il va condannato ad effettuare le opere di manutenzione dei lastrici CP_3
solari che sono state individuate dal ctu all'Allegato 4 Computi Metrico-Estimativi, ove sono elencate esattamente le lavorazioni da eseguire nei due terrazzi per il loro completo rifacimento e all'interno della proprietà per i ripristini con il Parte_1
relativo costo.
I computi sono suddivisi per porzione di terrazzo in base alle parti che concorreranno alla spesa:
- Computo n.
1 - lavori terrazzo proprietà - Porzione sopra appartamento CP_1
proprietà + ripristino danni;
Parte_1
- Computo n.
2 - lavori terrazzo proprietà Tocco - Porzione sopra immobile proprietà
(sub 73); Controparte_9
- Computo n.
3 - lavori terrazzo proprietà Fiore - Porzione sopra appartamento proprietà
+ ripristino danni;
Parte_1
- Computo n.
4 - lavori terrazzo proprietà - Porzione sopra immobile proprietà CP_8
(sub 73); Controparte_9
- Computo n.
5 - lavori pluviali terrazza Tocco (porzione da rifare).
Tanto premesso, il concorso delle due responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico
(o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”, non essendo stato CP_3
provato un diverso riparto di responsabilità interne, tale da escludere quella del proprietario del lastrico solare.
Le somme saranno, indi, ripartite ai sensi dell'art. 1126 c.c., tenendo presente che, al di sotto dei terrazzi di primo piano (lastrici solari) si sviluppa un solo livello (piano terra);
pertanto 1/3 delle somme sarà a carico dei proprietari dei terrazzi, mentre i 2/3 delle somme saranno a carico dei condomini sottostanti la relativa porzione di terrazzo,
secondo quanto già indicato in risposta al quesito n. 2 e rappresentato nell'Allegato 3 –
pagina 10 di 14 Elaborato n. 3.
Passiamo, dunque, alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla Parte_1
relativamente alle macchie di umidità riscontrate nel suo immobile.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare, avente funzione di copertura dell'edificio condominiale, che sia di uso o di proprietà esclusiva, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. e dunque i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione di 2/3, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, nella misura del terzo residuo. (citando Cass. S.U. n. 9449/2016 e n. 3239/2017)
Ciò detto il ctu ha accertato all'interno dell'appartamento della SI.ra ed in Parte_1
particolare nel secondo vano (vano di sinistra), la presenza di danni da infiltrazioni sia sul soffitto sia sulle pareti ed in diversi punti degli stessi, così come descritti a pag. 17 -
21 della ctu.
Le lavorazioni necessarie e i relativi costi sono indicati nei computi metrici analizzati e vanno ripartiti ad opera del ai sensi dell'art.1126 c.c.. CP_3
Alla luce di quanto detto, il , in persona Controparte_10
dell'amministratore pro tempore, va condannato ad eseguire le opere indicate nei computi metrici 3 e 4 allegati alla ctu, suddividendo le spese secondo i criteri di cui all'art.1126 c.c. ed evidenziati nella ctu.
Inoltre, il , in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_10
e vanno condannati in solido ad eseguire i lavori previsti nei computi CP_1
metrici n. 1,2 e 5 allegati alla ctu, suddividendo i costi ex art.1126 c.c..
Infine, va condannata a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € € 1.333,33 per rimborso della quota di 2/3 della somma saldata nel 2015
dalla SI.ra per il rifacimento di porzione del suo terrazzo, secondo quanto CP_1
accertato dal ctu.
Vanno rigettate le domande formulate nei confronti di , poiché non CP_2
supportate da prova, così come le domande formulate nei confronti di CP_4
pagina 11 di 14 Infine va disattesa la domanda volta all'eliminazione delle opere abusive , in quanto secondo le indagini espletate dal ctu, questa è rimasta priva di supporto probatorio.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 valore della causa € 5905,40 (scaglione di valore fino ad euro 5905,40: parametri medi ridotti della metà per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) liquidate in € 5077,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e il condominio di via Poliziano 11, in persona dell'amministratore pro-tempore, va condannato a rifondere Parte_1
delle spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra parte attrice , Parte_1 CP_1
e in considerazione della reciproca soccombenza.
[...] CP_2
Le spese della ctu, liquidate con decreto del 3.04.2025 vanno interamente poste a carico di tutte le parti in solido .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la contumacia di CP_4
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del;
CP_3
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
condanna il , in persona dell'amministratore pro- Controparte_10
tempore e in solido ad eseguire i lavori previsti nei computi metrici n. CP_1
1,2 e 5 allegati alla ctu, suddividendo i costi ex art.1126 c.c.. ;
condanna il , in persona dell'amministratore pro Controparte_10
tempore, ad eseguire le opere indicate nei computi metrici 3 e 4 allegati alla ctu,
suddividendo le spese secondo i criteri di cui all'art.1126 c.c. ed evidenziati nella ctu;
rigetta le domande formulate nei confronti di e CP_2 CP_4
pagina 12 di 14 rigetta le ulteriori domande;
condanna il , in persona dell'amministratore pro- Controparte_10 tempore, a corrispondere a le spese di lite, che liquida in € 5077,00 per Parte_1 compensi, € 264,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa interamente tra le altre parti in causa le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu, liquidate con decreto del 3.04.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1072/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
CP_2
ZO MA
Oggi 7 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e l'avv. DIMAGGIO LUCIANA Parte_1
( CORSO CALATAFIMI 589 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Luciana Dimaggio
Per l'avv. MAZZAMUTO FRANCESCA , Controparte_1
Per l'avv. RUBINO FRANCESCO PAOLO , CP_2
Per il 11 l'avv. RENATA RICCIOLI Controparte_3
Per CP_4
Tutti i procuratori discutono come in note e si riportano ai rispettivi atti, chiedendo che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di ConSIlio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
SCHIMMENTI BENEDETTO e dell'avv. DIMAGGIO LUCIANA
( CORSO CALATAFIMI 589 90100 PALERMO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO CALATAFIMI 589 90100 PALERMO presso il difensore avv. SCHIMMENTI BENEDETTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MAZZAMUTO FRANCESCA , elettivamente domiciliato in VIA ORESTE LO
VALVO N. 34 90146 PALERMO presso il difensore avv. MAZZAMUTO
FRANCESCA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._4
Cont RUBINO FRANCESCO PAOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in pagina 2 di 14 BRUNETTO LATINI, 8 90141 PALERMO presso il difensore avv. RUBINO
FRANCESCO PAOLO
ZO MA
CONDOMINIO VIA POLIZIANO 11, c.f.: in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, SI.ra (c.f. Controparte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccioli, C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Giovanni Pacini 5, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta;
ZO MA
, residente in [...] CP_4
ZO MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.01.2022 Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di essere CP_1
stata convenuta in giudizio presso il Giudice di Pace di Palermo dalla predetta al fine di ottenere il rimborso della somma pari ai 2/3 di €. 2.000,00 ai sensi dell'articolo 1126
del c.c. relativa alla spesa da lei sostenuta per i lavori di manutenzione del proprio terrazzo di pertinenza, avente la funzione di lastrico solare e di copertura per l'immobile sottostante, di proprietà della , dedotto che con sentenza n. 3450/2019 il Parte_1
Giudice di Pace di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza per materia,
riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Palermo, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla dinanzi al Giudice di Pace. CP_1
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio il Controparte_3
pagina 3 di
[...]
[...] [
, in persona dell'amministratore pro-tempore, l'architetto Parte_2 [...]
, nella qualità di direttore dei lavori e nella qualità di CP_2 CP_4
esecutore delle opere di manutenzione, affinché, in via riconvenzionale, i predetti soggetti venissero condannati, ciascuno per le proprie responsabilità, al ristoro dei danni presenti nell'appartamento di proprietà , quantificati in € 5.905,40 e Parte_1 all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni e al ripristino dell'immobile di sua proprietà, con condanna alla restitutio in pristinum delle opere realizzate in assenza di concessione e/o prive di autorizzazione nell'unità abitativa sita al 1° paino e precisamente nell'unità abitativa di e ad CP_1
eseguire le opere al fine di riportare l'immobile allo stato previsto nella licenza edilizia,
con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della CP_1
domanda riconvenzionale per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento dei danni presenti nel vano di sinistra dell'appartamento , causati Parte_1
a suo dire dal condominio di via Poliziano 11 e dall'immobile abitato da e Pt_3
rappresentava di aver richiesto alla la refusione dei 2/3 dell'importo speso nel CP_1
mese di maggio 2015, per il ripristino del lastrico solare di sua proprietà, causativo di un danno da infiltrazione nell'immobile sottostante di pertinenza della SI.ra , Parte_1
ed in particolare il vano di destra .
Chiedeva, quindi, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.
essendo stata convenuta in giudizio per una domanda di risarcimento non attinente alla domanda formulata dalla stessa dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, per la quale avrebbe dovuto instaurare autonomo giudizio.
In ordine alla domanda di restitutio in pristinum allegava che nessun abuso era stato commesso dalla come risultava dall'estratto di compravendita e dalla CP_1
planimetria catastale versati agli atti di causa ( All. 2 memoria 320 c.p.c.) e che l'unico immobile abusivo per destinazione d'uso era quello della SI.ra , circostanza Parte_1
provata per tabulas dal documento del 29.05.1967 in quanto l'immobile non poteva essere adibito ad abitazione, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna della al risarcimento ex art. 96 cpc. CP_1
pagina 4 di 14 Infine, reiterava la domanda formulata dinanzi al Giudice di Pace volta ad ottenere la condanna ai sensi dell'art. 1226 c.c. della alla refusione dei 2/3 delle spese CP_1
sostenute nel mese di maggio 2015 per il ripristino del terrazzo di sua proprietà .
Si opponeva alla chiamata dei terzi in causa, trattandosi di domande estranee alla richiesta formulata di rimborso delle spese sostenute per i lavori di manutenzione del lastrico solare, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 26.11.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa del condominio di via Angelo Poliziano 11, di e di e all'uopo veniva CP_2 CP_4 fissata l'udienza del 3.06.2021.
Si costituiva con comparsa depositata in data 14.05.2021 , eccependo il CP_2
difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande spiegate dalla;
allegava CP_1
di non aver mai svolto l'incarico di direttore dei lavori per l'esecuzione delle opere sul lastrico solare, ma di essere stato incaricato dal condominio di svolgere dei sopralluoghi quale tecnico di fiducia del condominio di via Poliziano 11 in vista di interventi da eseguirsi successivamente ed eccepiva che parte attrice non aveva prodotto la relazione dal geom. su cui fondava le domande formulate nei suoi confronti . Controparte_6
Chiedeva di dichiarare, comunque, l'odierno comparente esente da responsabilità risarcitoria, sia per la mancata partecipazione allo svolgimento dei fatti in questione,
che riguardo la specifica causazione dei danni oggetto di domanda riconvenzionale,
escludendo lo stesso da qualsivoglia condanna, con vittoria di spese del giudizio e condanna al risarcimento del danno ex art.96 cpc.
Si costituiva in data 14.05.2021 il condominio dell'edificio sito in Palermo, via
Poliziano 11, in persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, il difetto di legittimazione passiva, allegava che le infiltrazioni d'acqua provenivano dalla cattiva manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva dell'appartamento di primo piano, nonché dal pluviale, anch'esso di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento, nel quale confluiscono le acque, meteoriche e non, che cadono nel terrazzo medesimo e contestava le conclusioni a cui era pervenuto il tecnico geom. CP_6
Eccepiva anche che la “terrazza a livello” da cui erano promanate le infiltrazioni pagina 5 di 14 nell'immobile di proprietà , non fungeva da copertura dello stabile condominiale, CP_1 bensì solo dell'immobile sottostante di proprietà della SI.ra e, non Parte_1
trattandosi di un bene comune (condominiale) in uso riservato a singoli, l'esecuzione dei lavori di manutenzione non richiedeva alcuna delibera dell'assemblea condominiale, dato che sul condominio non gravava alcun obbligo di compiere atti conservativi e manutentivi su tali parti.
Chiedeva l'estromissione dal giudizio del , il rigetto delle domande CP_3
formulate nei suoi confronti ed, in ogni caso, la condanna alle spese di lite.
Nessuno si costituiva per . CP_4
In data 5.11.2021 la causa veniva riassegnata ad altro giudice che ne proseguiva la trattazione.
Esperita la mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita a mezzo ctu.
Acquisita la documentazione prodotta, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato in CP_4
data 25.01.2021 e non costituitosi.
Ed ancora, in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del dell'edificio di via Poliziano 11. CP_3
In proposito, il condominio ha allegato che la terrazza a livello di copre Parte_1 esclusivamente l'immobile di proprietà che è ubicato a piano terra non CP_1
interessando parti condominiali .
Da qui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di estromissione dal giudizio.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Ed invero ai sensi dell'art. 1117 c.c. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, tra l'altro, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di pagina 6 di 14 ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.
Il ctu arch ha accertato in sede di sopralluogo che l'appartamento di Persona_1
proprietà della SI.ra è posto al piano terra del con accesso da Parte_1 CP_3
via Poliziano n. 11 a Palermo, mentre il terrazzo di pertinenza dell'appartamento di proprietà , al piano primo della scala B, e funge da copertura dell'immobile CP_1
danneggiato.
Ne consegue che, la circostanza che il lastrico solare della funga da copertura CP_1 dell'immobile della , contrariamente alle prospettazioni del condominio che Parte_1
su questa fonda la propria carenza di legittimazione passiva, non esclude che si tratti di parte comune, poiché, come emerge dalla ctu, il lastrico in oggetto funge da copertura quantomeno anche al suolo e alle fondazioni su cui sorge l'intero edificio, oltre al corpo basso di proprietà , facente parte dell'intero edificio con accesso da via Parte_1
Poliziano 11.
Da qui la legittimazione passiva del 11. CP_3 Controparte_3
Parimenti, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
. CP_2
Invero, la convenuta ha dichiarato in seno alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc CP_1
che gli interventi effettuati dalla sono stati eseguiti Controparte_7
sotto la supervisione dell'Architetto e dunque lo stesso è legittimato CP_2
passivamente relativamente alle domande di risarcimento del danno per cattiva esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria nel terrazzo, qualora accertate.
Va, perciò, esaminata la domanda della volta ad ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni presenti nell'appartamento di sua proprietà, quantificati in € 5.905,40, con condanna della convenuta e dei terzi chiamati in causa, ciascuno secondo le proprie responsabilità, anche all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni e al ripristino dello stesso.
Ciò detto, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il ctu arch. , le cui conclusioni per logicità e coerenza sono pienamente Persona_1
condivise da questo decidente, ha accertato che i danni riscontrati nell'appartamento,
pagina 7 di 14 sito in via Poliziano n. 11 a Palermo al piano terra, di proprietà della SI.ra , Parte_1
ed in particolare nel vano di sinistra, sono riconducibili ad infiltrazioni provenienti dai terrazzi al piano superiore, terrazzi ad uso esclusivo dei condomini IG.ra e CP_1
IG.ra (quest'ultima estranea alla presente procedura), aventi funzione di lastrico CP_8 solare per l'unico piano sottostante, occupato da proprietà private e non condominiali.
Le cause dei suddetti danni, secondo gli accertamenti svolti, sono molteplici e sono da ricercare nel generale cattivo stato delle pavimentazioni e degli zoccoletti dei sovra menzionati terrazzi, fatta eccezione per la porzione del terrazzo di proprietà della SI.ra rifatta nel 2015, nella mancata impermeabilizzazione dell'innesto dei pluviali e CP_1
dei fori di passaggio delle acque, nel taglio sulla pavimentazione del terrazzo di proprietà che ha creato nuove vie di accesso all'acqua. CP_1
Il ctu ha ritenuto che le opere necessarie per eliminare le cause delle problematiche riscontrate è il rifacimento completo dei terrazzi di proprietà e con la CP_1 CP_8
sostituzione dei relativi pluviali.
Giova in proposito ricordare che con il pronunciamento del 2016 le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto nato in [...] alla giurisprudenza di legittimità già all'indomani della sentenza del 1997, hanno sancito che la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va collocata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo;
configurando una concorrente responsabilità del , nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli CP_3 obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135
c.c., comma 1, n. 4.
In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che è innegabile che chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trovi, in rapporto alla copertura dell'edificio condominiale, in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l'uso esclusivo, dall'altro lo costituisce custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità
ex art. 2051 c.c.. pagina 8 di 14 E' stata, dunque, esclusa la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, ed è stata altrettanto coerentemente affermata la riconducibilità di detta responsabilità nell'ambito dell'illecito aquiliano. Sicché, nell'ambito dell'azione risarcitoria risultano chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del Condominio: il primo è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo è tenuto, ex artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio.
In sintesi, dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile da custodia derivano le seguenti conseguenze: a) anzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno;
b) trova applicazione altresì la disposizione di cui all'art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. U., Sentenza n. 9449 del 10/5/2016 cit., in particolare p. 4.4.),
che del Condominio essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un Condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/1/2015); c) trova, infine, applicazione l'intera disciplina dell'art. 2051 c.c., anche per i limiti all'esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è conseguito il danno.
Alla luce dei suddetti principi, va rilevato che la circostanza che la SI. non sia CP_8
parte del giudizio non impedisce la pronuncia di condanna del al CP_3
rifacimento del terrazzo ad uso esclusivo della stessa che funge da copertura al fabbricato.
Infatti come detto, ai sensi dell'art. 2055 c.c. il danneggiato può agire sia nei confronti del singolo condomino, sia nei confronti soltanto del condominio , trattandosi di una pagina 9 di 14 norma che opera un rafforzamento del credito.
Indi, il va condannato ad effettuare le opere di manutenzione dei lastrici CP_3
solari che sono state individuate dal ctu all'Allegato 4 Computi Metrico-Estimativi, ove sono elencate esattamente le lavorazioni da eseguire nei due terrazzi per il loro completo rifacimento e all'interno della proprietà per i ripristini con il Parte_1
relativo costo.
I computi sono suddivisi per porzione di terrazzo in base alle parti che concorreranno alla spesa:
- Computo n.
1 - lavori terrazzo proprietà - Porzione sopra appartamento CP_1
proprietà + ripristino danni;
Parte_1
- Computo n.
2 - lavori terrazzo proprietà Tocco - Porzione sopra immobile proprietà
(sub 73); Controparte_9
- Computo n.
3 - lavori terrazzo proprietà Fiore - Porzione sopra appartamento proprietà
+ ripristino danni;
Parte_1
- Computo n.
4 - lavori terrazzo proprietà - Porzione sopra immobile proprietà CP_8
(sub 73); Controparte_9
- Computo n.
5 - lavori pluviali terrazza Tocco (porzione da rifare).
Tanto premesso, il concorso delle due responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico
(o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”, non essendo stato CP_3
provato un diverso riparto di responsabilità interne, tale da escludere quella del proprietario del lastrico solare.
Le somme saranno, indi, ripartite ai sensi dell'art. 1126 c.c., tenendo presente che, al di sotto dei terrazzi di primo piano (lastrici solari) si sviluppa un solo livello (piano terra);
pertanto 1/3 delle somme sarà a carico dei proprietari dei terrazzi, mentre i 2/3 delle somme saranno a carico dei condomini sottostanti la relativa porzione di terrazzo,
secondo quanto già indicato in risposta al quesito n. 2 e rappresentato nell'Allegato 3 –
pagina 10 di 14 Elaborato n. 3.
Passiamo, dunque, alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla Parte_1
relativamente alle macchie di umidità riscontrate nel suo immobile.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare, avente funzione di copertura dell'edificio condominiale, che sia di uso o di proprietà esclusiva, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. e dunque i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione di 2/3, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, nella misura del terzo residuo. (citando Cass. S.U. n. 9449/2016 e n. 3239/2017)
Ciò detto il ctu ha accertato all'interno dell'appartamento della SI.ra ed in Parte_1
particolare nel secondo vano (vano di sinistra), la presenza di danni da infiltrazioni sia sul soffitto sia sulle pareti ed in diversi punti degli stessi, così come descritti a pag. 17 -
21 della ctu.
Le lavorazioni necessarie e i relativi costi sono indicati nei computi metrici analizzati e vanno ripartiti ad opera del ai sensi dell'art.1126 c.c.. CP_3
Alla luce di quanto detto, il , in persona Controparte_10
dell'amministratore pro tempore, va condannato ad eseguire le opere indicate nei computi metrici 3 e 4 allegati alla ctu, suddividendo le spese secondo i criteri di cui all'art.1126 c.c. ed evidenziati nella ctu.
Inoltre, il , in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_10
e vanno condannati in solido ad eseguire i lavori previsti nei computi CP_1
metrici n. 1,2 e 5 allegati alla ctu, suddividendo i costi ex art.1126 c.c..
Infine, va condannata a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € € 1.333,33 per rimborso della quota di 2/3 della somma saldata nel 2015
dalla SI.ra per il rifacimento di porzione del suo terrazzo, secondo quanto CP_1
accertato dal ctu.
Vanno rigettate le domande formulate nei confronti di , poiché non CP_2
supportate da prova, così come le domande formulate nei confronti di CP_4
pagina 11 di 14 Infine va disattesa la domanda volta all'eliminazione delle opere abusive , in quanto secondo le indagini espletate dal ctu, questa è rimasta priva di supporto probatorio.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 valore della causa € 5905,40 (scaglione di valore fino ad euro 5905,40: parametri medi ridotti della metà per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) liquidate in € 5077,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e il condominio di via Poliziano 11, in persona dell'amministratore pro-tempore, va condannato a rifondere Parte_1
delle spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra parte attrice , Parte_1 CP_1
e in considerazione della reciproca soccombenza.
[...] CP_2
Le spese della ctu, liquidate con decreto del 3.04.2025 vanno interamente poste a carico di tutte le parti in solido .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la contumacia di CP_4
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del;
CP_3
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
condanna il , in persona dell'amministratore pro- Controparte_10
tempore e in solido ad eseguire i lavori previsti nei computi metrici n. CP_1
1,2 e 5 allegati alla ctu, suddividendo i costi ex art.1126 c.c.. ;
condanna il , in persona dell'amministratore pro Controparte_10
tempore, ad eseguire le opere indicate nei computi metrici 3 e 4 allegati alla ctu,
suddividendo le spese secondo i criteri di cui all'art.1126 c.c. ed evidenziati nella ctu;
rigetta le domande formulate nei confronti di e CP_2 CP_4
pagina 12 di 14 rigetta le ulteriori domande;
condanna il , in persona dell'amministratore pro- Controparte_10 tempore, a corrispondere a le spese di lite, che liquida in € 5077,00 per Parte_1 compensi, € 264,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa interamente tra le altre parti in causa le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu, liquidate con decreto del 3.04.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14